Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00641/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2024, proposto da
Associazione LAV - Lega Anti Vivisezione Onlus, OA WWF Genova Città Metropolitana ODV, Associazione Amici del Cane ODV e Associazione ARKUS, Un Cane, Un Amico ODV, rappresentate e difese dagli avv. Piera Sommovigo e Cristian Saffioti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Malta, 2/2;
contro
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
nei confronti
ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Liguria, Lega Nazionale Difesa del Cane - Sezione di Genova APS, non costituite in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 1071 datata 03.11.2023, pubblicata sul sito web della Regione Liguria in data 07.11.2023, avente ad oggetto “Approvazione composizione dell’Osservatorio regionale per lo studio ed il controllo delle popolazioni animali previsto dall’art. 2 comma 4 della L.R. 23/2000”;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente del provvedimento, richiamato nelle premesse della deliberazione principalmente impugnata, del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria recante la costituzione nominativa del predetto Osservatorio “a valle della ricognizione necessaria presso gli enti come sopra individuati” nonché di ogni ulteriore atto inerente la prescritta ricognizione, tutti allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2024 e depositato il successivo 22 gennaio, le associazioni esponenti impugnano la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1071 del 3 novembre 2023 con cui è stata approvata la nuova composizione dell’Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali previsto dall’art. 2 della l.r. 22 marzo 2000, n. 23.
Premesso di aver titolo di partecipare ai lavori dell’Osservatorio in ragione dell’attività svolta da ciascuna di esse nel settore della protezione degli animali, le ricorrenti lamentano che la nuova disciplina, soprattutto laddove comporta una significativa riduzione del numero dei rappresentanti delle associazioni animaliste, le estrometterebbe di fatto da tale organismo.
Questi i motivi di gravame:
I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4 della L.R. n. 23/2000. Violazione e falsa applicazione della deliberazione G.R. n. 1340/2005. Violazione e falsa applicazione dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. anche in relazione al disposto di cui all’art. 6 della L.R. n. 23/2000”.
La nuova composizione dell’Osservatorio non garantirebbe la rappresentatività delle associazioni animaliste che possono parteciparvi con un solo rappresentante, in luogo dei precedenti tre, e devono designare un veterinario, quindi un soggetto estraneo all’ambito associativo.
II) “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità. Contraddittorietà. Travisamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento”.
I motivi che hanno indotto la Regione a modificare la composizione dell’Osservatorio, così come esplicitati nella parte motiva dell’atto impugnato, rivelerebbero il dissimulato scopo di anticipare una revisione della normativa volta a comprimere il ruolo delle associazioni animaliste.
III) “Violazione del principio della <prorogatio> e del legittimo affidamento”.
A fronte del ritardo che ha segnato la costituzione dell’Osservatorio, le ricorrenti avrebbero maturato un legittimo affidamento in ordine al mantenimento del precedente assetto.
Costituitasi in resistenza, la Regione Liguria controdeduce alle censure ex adverso sollevate, concludendo per il rigetto del gravame.
Previo deposito di memorie conclusionali e di replica, il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 e trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’art. 2 della l.r. Liguria 22 marzo 2000, n. 23, recante norma in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, prevede l’istituzione dell’Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali cui sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto delle norme e dei principi ispiratori della stessa legge.
Ai sensi del comma 4 del citato art. 2, la composizione dell’Osservatorio è stabilita con provvedimento della Giunta regionale.
Le ricorrenti associazioni di protezione animale contestano la legittimità della deliberazione con cui la Giunta regionale ha determinato la nuova composizione dell’Osservatorio, anzitutto riducendo da tre ad uno il numero dei componenti designati da tale categoria di soggetti e senza più distinguere tra rappresentanti di associazioni a carattere nazionale ed a carattere regionale: la nuova disciplina, ad avviso delle esponenti, si porrebbe in contrasto con le disposizioni normative che garantiscono un adeguato livello di rappresentanza delle associazioni.
Tali doglianze, articolate con il primo motivo di gravame, non sono fondate.
L’art. 2, comma 4, della l.r. n. 23/2000, stabilisce che “ la Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione dell’Osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la presenza di operatori designati dagli Enti locali e dalle ASL e di esperti designati dalle Associazioni di protezione animale ”.
Non essendo previsto un numero minimo di rappresentanti delle associazioni di protezione animale né posta alcuna distinzione basata sul carattere nazionale o regionale delle stesse, la contestata scelta costituisce legittima espressione della discrezionalità amministrativa che, in assenza di profili di manifesta illogicità, non può essere censurata in sede giurisdizionale.
In secondo luogo, non potendo dubitarsi che i veterinari siano riconducibili alla categoria degli “esperti” individuata dal citato comma 4, è immune da vizi di legittimità anche la previsione che impone alle associazioni animaliste di designare unicamente soggetti in possesso di tale qualifica professionale, con esclusione delle altre persone che abbiano eventualmente maturato “sul campo” esperienze e competenze in materia di tutela degli animali.
Nulla vieta, comunque, che il veterinario sia anche membro di un’associazione di protezione animale, sicché risulta destituita di fondamento l’affermazione secondo cui la nuova disciplina imporrebbe di designare soggetti estranei all’ambito associativo.
Sono prive di consistenza anche le censure articolate con i residui motivi di ricorso.
In primo luogo, gli elementi allegati dalle ricorrenti non individuano evidenti profili di sviamento di potere, atteso che il provvedimento impugnato assicura comunque una composizione dell’Osservatorio conforme ai criteri previsti dalla legge.
Infine, risulta evidente che alcun legittimo affidamento può essere stato maturato dalle ricorrenti in relazione alla conferma della precedente composizione dell’Osservatorio in quanto, come si è già avuto modo di evidenziare, trattasi di scelta rientrante nell’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione. Fermo restando che il ritardo con cui si sarebbe proceduto alla nomina dei nuovi membri dell’organo e la pretesa inattività dello stesso costituiscono tematiche estranee al perimetro del presente sindacato giurisdizionale.
Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In considerazione della peculiarità della questione trattata, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO