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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 8285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8285 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44140/2024
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa IA VI, scaduto in data 16/06/2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 44140 /2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ZAZA CLAUDIO, Parte_1
GI IZ e LLLI MI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
tempore CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti pagina 1 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente attualmente in servizio in virtù di contratto a tempo indeterminato dal settembre 2023; esposto, altresì, di aver prestato servizio in favore della resistente in virtù di contratti a tempo determinato e segnatamente, per l'a.s. 2019/2020 dal 16/09/2019 al 30/06/2020; per l'a.s. 2020/2021 con i contratti relativi ai seguenti periodi: 28/11/2020 –
07/10/2020, 08/10/2020 – 17/10/2020, 18/10/2020 – 28/10/2020, 29/10/2020 –
07/11/2020, 08/11/2020 – 17/11/2020, 18/11/2020 – 27/11/2020, 28/11/2020 –
07/12/2020, 03/12/2020 – 30/06/2021; per l'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al
30/06/2022; per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023; dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con CP_1
contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della
Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di pagina 2 di 15 lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica di cui all'art. 1 comma
121 l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. 2) ordinare al convenuto l'assegnazione della Carta elettronica docenti CP_1
in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al
2022/2023 con accredito, sulla detta carta, della somma pari ad € 2.000,00 o, in alternativa, qualora fuoriesca dal “Sistema delle docenze scolastiche”, Contr condannare il al pagamento, a titolo di risarcimento del danno della medesima somma, anche con valutazione equitativa”.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. Scaduto in data 16/06/2025 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (contratto a tempo indeterminato dal settembre 2023), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti pagina 3 di 15 aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come la parte ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (contratto a tempo indeterminato dal settembre
2023) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
2) Nel merito
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
pagina 4 di 15 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_4
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_1
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
pagina 5 di 15 indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere
pagina 6 di 15 fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce
pagina 7 di 15 un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di
Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
(punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno
pagina 8 di 15 scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma
1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
pagina 9 di 15 didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n.
pagina 10 di 15 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art.
1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.3. Ritiene l'Ufficio che, nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo la predetta dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019/2020,
2021/22 e 2022/23, in forza di incarico sino al termine delle attività didattiche
(su cd. vacanze su organico di fatto) non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
Per quanto riguarda poi l'anno scolastico 2020/21, risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie o per sostituzione di personale in congedo di paternità o maternità che si sono susseguite per lunghi periodi dal 28 settembre sino al mese di giugno senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi pagina 11 di 15 giorni, solitamente coincidenti con la chiusura scolastica per festività, con orario settimanale completo e fornendo sempre la propria prestazione presso la medesima sede. Il rapporto di lavoro in questione, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere dal data anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche. Come si è visto la Corte di Cassazione ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999”. Ebbene, dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda
– nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione – al supplente che
“copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso.
Si ritiene, pertanto, che, anche per l'anno scolastico 2020/2021, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico in questione, la situazione sia del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi la parte ricorrente ha sostituito, dovendosi avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e pagina 12 di 15 per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
2.3.1. Va quindi accerto il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa.
2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta
Elettronica», atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata
(n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
pagina 13 di 15 Ne consegue la condanna del resistente all'attribuzione alla parte CP_1
ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per un valore totale di € 2.000,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e CP_1
liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 della
Carta Elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L.
107/2015;
2. per l'effetto, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
parte ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 2.000,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, CP_1
in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €. 1200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 14/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA VI
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa IA VI, scaduto in data 16/06/2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 44140 /2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ZAZA CLAUDIO, Parte_1
GI IZ e LLLI MI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
tempore CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti pagina 1 di 15
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03/12/2024 ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente attualmente in servizio in virtù di contratto a tempo indeterminato dal settembre 2023; esposto, altresì, di aver prestato servizio in favore della resistente in virtù di contratti a tempo determinato e segnatamente, per l'a.s. 2019/2020 dal 16/09/2019 al 30/06/2020; per l'a.s. 2020/2021 con i contratti relativi ai seguenti periodi: 28/11/2020 –
07/10/2020, 08/10/2020 – 17/10/2020, 18/10/2020 – 28/10/2020, 29/10/2020 –
07/11/2020, 08/11/2020 – 17/11/2020, 18/11/2020 – 27/11/2020, 28/11/2020 –
07/12/2020, 03/12/2020 – 30/06/2021; per l'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al
30/06/2022; per l'a.s. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023; dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad
€500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con CP_1
contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della
Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di pagina 2 di 15 lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta elettronica di cui all'art. 1 comma
121 l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. 2) ordinare al convenuto l'assegnazione della Carta elettronica docenti CP_1
in favore della parte ricorrente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al
2022/2023 con accredito, sulla detta carta, della somma pari ad € 2.000,00 o, in alternativa, qualora fuoriesca dal “Sistema delle docenze scolastiche”, Contr condannare il al pagamento, a titolo di risarcimento del danno della medesima somma, anche con valutazione equitativa”.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La difesa istante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha chiesto rinvio per discussione. Scaduto in data 16/06/2025 il termine per note ex art. 127 ter c.p.c, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico (contratto a tempo indeterminato dal settembre 2023), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti pagina 3 di 15 aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dal contratto in corso alla data di deposito del ricorso si evince come la parte ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, tuttora inserita nel sistema scolastico (contratto a tempo indeterminato dal settembre
2023) vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente” (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
2) Nel merito
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
pagina 4 di 15 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_4
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_1
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
pagina 5 di 15 indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere
pagina 6 di 15 fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce
pagina 7 di 15 un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di
Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
(punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno
pagina 8 di 15 scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma
1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività
pagina 9 di 15 didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO NT, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n.
pagina 10 di 15 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art.
1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.3. Ritiene l'Ufficio che, nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo la predetta dimostrato (v. contratti prodotti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2019/2020,
2021/22 e 2022/23, in forza di incarico sino al termine delle attività didattiche
(su cd. vacanze su organico di fatto) non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
Per quanto riguarda poi l'anno scolastico 2020/21, risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi e saltuarie o per sostituzione di personale in congedo di paternità o maternità che si sono susseguite per lunghi periodi dal 28 settembre sino al mese di giugno senza soluzione di continuità o con interruzione di pochi pagina 11 di 15 giorni, solitamente coincidenti con la chiusura scolastica per festività, con orario settimanale completo e fornendo sempre la propria prestazione presso la medesima sede. Il rapporto di lavoro in questione, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere dal data anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche. Come si è visto la Corte di Cassazione ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999”. Ebbene, dal complesso delle disposizioni che regolano l'Istituto, nella lettura offerta dalla Suprema Corte, si evince come la ratio del beneficio risieda
– nell'ottica del perseguimento di un migliore servizio scolastico – nell'offrire al corpo docente un sostegno formativo all'intera attività didattica che si moduli su un piano di “continuità” e di durata tendenzialmente “annuale”.
Ciò posto, risulterebbe incomprensibile, prima ancora che del tutto irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 Cost., riconoscere il “bonus” – che, si badi, è fruibile dal docente entro due anni scolastici a partire dalla erogazione – al supplente che
“copra” l'intero anno scolastico sino al termine delle attività didattiche in virtù di un unico contratto a tempo determinato da settembre fino a giugno e negarlo al docente che “copra” esattamente lo stesso periodo per “sommatoria” di una pluralità di contratti a tempo determinato consecutivi e continuativi nello stesso istituto, con lo stesso orario e per la stessa classe di concorso.
Si ritiene, pertanto, che, anche per l'anno scolastico 2020/2021, a fronte della continuità di fatto della prestazione lavorativa protrattasi per l'intero anno scolastico in questione, la situazione sia del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo, che in molti casi la parte ricorrente ha sostituito, dovendosi avere riguardo alla “taratura di quell'importo di 500 euro in una misura annua” e pagina 12 di 15 per “anno scolastico”, evidenziata dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata, che porta ad includere nell'esigenza di sostegno alla formazione per garantire un'adeguata didattica anche i docenti di fatto utilizzati per tutto l'anno scolastico, sia pure in virtù di plurime supplenze brevi e saltuarie.
2.3.1. Va quindi accerto il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa.
2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta
Elettronica», atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata
(n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
pagina 13 di 15 Ne consegue la condanna del resistente all'attribuzione alla parte CP_1
ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per un valore totale di € 2.000,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e CP_1
liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 della
Carta Elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L.
107/2015;
2. per l'effetto, condanna il ad attribuire alla Controparte_1
parte ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 2.000,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, CP_1
in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €. 1200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 14/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa IA VI
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