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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13014/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG. 13014/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. LOSCHI DELLA TORRE PAOLO C.F._1
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, nonché alle altre incombenze di legge”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2022 premesso che in data 18.04.1987 a Brescia Parte_1
aveva contratto matrimonio civile con e che dall'unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, deduceva che con sentenza n. 2338/1993 del 30.06.1993 il Tribunale di Brescia aveva disposto la separazione personale e chiedeva, quindi, la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'udienza presidenziale del 07.03.2023, assente il convenuto, il giudice, verificata la regolarità della notifica, si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e con successiva ordinanza del 19.04.2023, ritenuto non doversi assumere provvedimenti provvisori ed urgenti avendo la ricorrente formulato soltanto domanda di scioglimento del matrimonio senza alcuna richiesta di carattere economico, scioglieva la riserva rimettendo la causa al giudice istruttore.
Alla successiva udienza del 18.03.2023, non costituitosi il resistente, il Giudice su richiesta di parte ricorrente rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 31.03.2025 venivano concessi termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla sulle spese atteso che il Tribunale statuisce solo sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 18.04.1987 a Brescia;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BRESCIA di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 83 anno 1987);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG. 13014/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. LOSCHI DELLA TORRE PAOLO C.F._1
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, nonché alle altre incombenze di legge”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2022 premesso che in data 18.04.1987 a Brescia Parte_1
aveva contratto matrimonio civile con e che dall'unione era nato il figlio Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, deduceva che con sentenza n. 2338/1993 del 30.06.1993 il Tribunale di Brescia aveva disposto la separazione personale e chiedeva, quindi, la declaratoria di scioglimento del matrimonio.
All'udienza presidenziale del 07.03.2023, assente il convenuto, il giudice, verificata la regolarità della notifica, si riservava sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e con successiva ordinanza del 19.04.2023, ritenuto non doversi assumere provvedimenti provvisori ed urgenti avendo la ricorrente formulato soltanto domanda di scioglimento del matrimonio senza alcuna richiesta di carattere economico, scioglieva la riserva rimettendo la causa al giudice istruttore.
Alla successiva udienza del 18.03.2023, non costituitosi il resistente, il Giudice su richiesta di parte ricorrente rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 31.03.2025 venivano concessi termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Nulla sulle spese atteso che il Tribunale statuisce solo sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in data 18.04.1987 a Brescia;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BRESCIA di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 83 anno 1987);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti