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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/07/2024, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
nel procedimento iscritto al N. 13161/2023 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 22.11.2023 da:
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Fabio Doria e , nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Teresa Bia;
-RICORRENTI-
MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 22.11.2023, finalizzato alla ratifica giudiziaria delle pattuizioni di concordata modifica delle condizioni di divorzio, attualmente vigenti tra le parti, giusta sentenza del Tribunale di Bari n. 2274/2022 del 10/06/2022, con la quale è stato definito il procedimento civile divorzile, introdotto con domanda a firma congiunta, distinto dal n. R.G. 1738/2022;
-rilevato che la summenzionata sentenza divorzile prevedeva, a carico di , l'obbligo Parte_2 del versamento a , dell'assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio minore Alessandro, nato il [...], da corrispondere con le modalità e i termini già in essere, nonché, il concorso, sempre a carico del ridetto padre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie riguardanti lo stesso figlio, oltre all'obbligo del pagamento per intero delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare;
-rilevato che gli istanti, con il presente ricorso a firma congiunta, hanno concordemente rappresentato la circostanza sopravvenuta di giustificati motivi, che ha indotto i ricorrenti a raggiungere un nuovo accordo delle condizioni divorzili, nel senso, in primis, della sospensione del contributo paterno al mantenimento del figlio per un periodo di tempo di 6 mesi (da ottobre 2023 ad aprile 2024) e, in secundis, nel senso della riconosciuta possibilità di porre in vendita l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Conversano (BA), alla via L. Il Magnifico n. 18/i, con annesse pertinenze con le modalità e i tempi stabiliti nel ridetto accordo, nonché, ancora, nel senso della ratifica di una situazione di fatto, già in essere, che vede la genitrice percepire il 100% dell'Assegno Unico e Universale, spettante ex lege per il Parte_1 figlio comune Alessandro, e, quindi, nel senso della assunzione integrale, per il futuro, da parte del padre
, delle spese afferenti all'istruzione, anche universitaria, del figlio Alessandro, con Parte_2 rinuncia a qualsivoglia futura manleva o qualsivoglia futuro rimborso;
-rilevato che, a rigore, è possibile emettere un provvedimento di ratifica del nuovo complessivo assetto economico, di cui alla domanda a firma congiunta, soltanto con riguardo alle seguenti pattuizioni: 1) espressa attribuzione, per il futuro, alla genitrice del 100% dell'Assegno Unico e Parte_1
Universale, spettante ex lege per il figlio comune Alessandro;
2) assunzione integrale, per il futuro, da parte del padre , delle spese afferenti all'istruzione, anche universitaria, del figlio Parte_2
Alessandro, con rinuncia a qualsivoglia futura manleva o a qualsivoglia futuro rimborso;
-rilevato che, invece, alcun provvedimento giudiziario di ratifica può essere adottato, nella presente sede revisionale, con riguardo alle ulteriori e distinte pattuizioni come di seguito indicate: A) sospensione del contributo paterno al mantenimento del figlio Alessandro, temporalmente circoscritta all'intervallo temporale, di complessivi 6 mesi, che va da ottobre 2023 ad aprile 2024; B) possibilità di porre in vendita l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Conversano (BA), alla via L. Il Magnifico n. 18/i, con annesse pertinenze con le modalità e i tempi stabiliti nel ridetto accordo;
-rilevato che, ovviamente, gli odierni istanti, quali comproprietari dell'immobile già adibito a casa coniugale e gravato da mutuo ipotecario, ben possono determinarsi, liberamente e insindacabilmente, nel senso della vendita del ridetto immobile, indipendentemente da qualsiasi provvedimento autorizzatorio del Tribunale, a nulla rilevando, naturalmente, le ragioni storicamente sottese alla comune decisione di porre in vendita l'immobile medesimo;
-osservato che, ovviamente, nell'ambito di un procedimento revisionale, indipendentemente dal fatto che lo stesso venga introdotto con domanda unilaterale oppure con domanda congiunta, non è possibile disporre la sospensione temporanea dell'obbligo già posto a carico di un singolo genitore di concorrere al mantenimento del figlio comune, attraverso la dazione di un assegno forfettario periodico, da corrispondere nelle mani del genitore collocatario in via prevalente del figlio eventualmente ancora minore o del genitore che conviva stabilmente con il figlio maggiorenne, che sia, tuttavia, ancora privo di autonomia economica;
-rilevato che, ovviamente, qualunque domanda di revisione delle condizioni economiche della separazione o del divorzio deve essere, per definizione, rivolta alla sostituzione di un vigente assetto, con un nuovo e diverso assetto, nel senso della elisione di un dato trattamento economico periodico, che sia dovuto allo stato, oppure del suo incremento o, ancora, della sua riduzione, giammai, nel senso della semplice paralisi temporanea della vincolatività dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di cui trattasi;
-rilevato che, tutt'al più, un siffatto provvedimento di sospensione sarebbe concepibile soltanto nell'ambito di un procedimento incidentale, latamente cautelare, che venga introdotto nel contesto di un procedimento civile contenzioso, di separazione o di divorzio, ferma restando, naturalmente, la possibilità di un'azione di regresso tra i genitori coobbligati al mantenimento del figlio comune, con riferimento al periodo di tempo che veda, in conseguenza della disposta sospensione, un singolo genitore sopportare, integralmente, l'onere economico del mantenimento della prole comune;
-rilevato che, oltretutto, allo stato, è già decorso l'arco temporale interessato dalla sospensione dell'obbligo paterno di concorso al mantenimento del figlio Alessandro;
-rilevato che, in data 21.02.2024, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, con le quali le stesse insistevano nell'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta ex artt. 473 bis.29 e 51 c.p.c., proposto, in data 22.11.2023, da Parte_1
e così provvede, in parziale accoglimento della domanda
[...] Parte_2 introduttiva:
DICHIARA “non luogo a provvedere”, relativamente alle due distinte pattuizioni, con le quali sono state concordate, rispettivamente, la sospensione del contributo paterno al mantenimento del figlio Alessandro, temporalmente circoscritta all'intervallo temporale, di complessivi 6 mesi, che va da ottobre 2023 ad aprile 2024, nonché la vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Conversano (BA), alla via
L. Il Magnifico n. 18/i, con annesse pertinenze con le modalità e i tempi stabiliti nel ridetto accordo;
DICHIARA, invece, valide ed efficaci, tra le parti, le due distinte e ulteriori pattuizioni, come di seguito indicate: 1) espressa attribuzione, per il futuro, alla genitrice , del 100% dell'Assegno Parte_1 Unico e Universale, spettante ex lege per il figlio comune Alessandro;
2) assunzione integrale, per il futuro, da parte del padre , delle spese specificamente afferenti all'istruzione, anche Parte_2 universitaria, del figlio Alessandro, con contestuale ed espressa rinuncia a qualsivoglia futura manleva o a qualsivoglia futuro rimborso;
NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in 11 giugno 2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Saverio U. de SIMONE - Presidente
Dr. Alessandro CARRA - Giudice relatore
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
nel procedimento iscritto al N. 13161/2023 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 22.11.2023 da:
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Fabio Doria e , nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Teresa Bia;
-RICORRENTI-
MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 22.11.2023, finalizzato alla ratifica giudiziaria delle pattuizioni di concordata modifica delle condizioni di divorzio, attualmente vigenti tra le parti, giusta sentenza del Tribunale di Bari n. 2274/2022 del 10/06/2022, con la quale è stato definito il procedimento civile divorzile, introdotto con domanda a firma congiunta, distinto dal n. R.G. 1738/2022;
-rilevato che la summenzionata sentenza divorzile prevedeva, a carico di , l'obbligo Parte_2 del versamento a , dell'assegno mensile di € 300,00, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento del figlio minore Alessandro, nato il [...], da corrispondere con le modalità e i termini già in essere, nonché, il concorso, sempre a carico del ridetto padre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie riguardanti lo stesso figlio, oltre all'obbligo del pagamento per intero delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare;
-rilevato che gli istanti, con il presente ricorso a firma congiunta, hanno concordemente rappresentato la circostanza sopravvenuta di giustificati motivi, che ha indotto i ricorrenti a raggiungere un nuovo accordo delle condizioni divorzili, nel senso, in primis, della sospensione del contributo paterno al mantenimento del figlio per un periodo di tempo di 6 mesi (da ottobre 2023 ad aprile 2024) e, in secundis, nel senso della riconosciuta possibilità di porre in vendita l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Conversano (BA), alla via L. Il Magnifico n. 18/i, con annesse pertinenze con le modalità e i tempi stabiliti nel ridetto accordo, nonché, ancora, nel senso della ratifica di una situazione di fatto, già in essere, che vede la genitrice percepire il 100% dell'Assegno Unico e Universale, spettante ex lege per il Parte_1 figlio comune Alessandro, e, quindi, nel senso della assunzione integrale, per il futuro, da parte del padre
, delle spese afferenti all'istruzione, anche universitaria, del figlio Alessandro, con Parte_2 rinuncia a qualsivoglia futura manleva o qualsivoglia futuro rimborso;
-rilevato che, a rigore, è possibile emettere un provvedimento di ratifica del nuovo complessivo assetto economico, di cui alla domanda a firma congiunta, soltanto con riguardo alle seguenti pattuizioni: 1) espressa attribuzione, per il futuro, alla genitrice del 100% dell'Assegno Unico e Parte_1
Universale, spettante ex lege per il figlio comune Alessandro;
2) assunzione integrale, per il futuro, da parte del padre , delle spese afferenti all'istruzione, anche universitaria, del figlio Parte_2
Alessandro, con rinuncia a qualsivoglia futura manleva o a qualsivoglia futuro rimborso;
-rilevato che, invece, alcun provvedimento giudiziario di ratifica può essere adottato, nella presente sede revisionale, con riguardo alle ulteriori e distinte pattuizioni come di seguito indicate: A) sospensione del contributo paterno al mantenimento del figlio Alessandro, temporalmente circoscritta all'intervallo temporale, di complessivi 6 mesi, che va da ottobre 2023 ad aprile 2024; B) possibilità di porre in vendita l'immobile adibito a casa coniugale, sito in Conversano (BA), alla via L. Il Magnifico n. 18/i, con annesse pertinenze con le modalità e i tempi stabiliti nel ridetto accordo;
-rilevato che, ovviamente, gli odierni istanti, quali comproprietari dell'immobile già adibito a casa coniugale e gravato da mutuo ipotecario, ben possono determinarsi, liberamente e insindacabilmente, nel senso della vendita del ridetto immobile, indipendentemente da qualsiasi provvedimento autorizzatorio del Tribunale, a nulla rilevando, naturalmente, le ragioni storicamente sottese alla comune decisione di porre in vendita l'immobile medesimo;
-osservato che, ovviamente, nell'ambito di un procedimento revisionale, indipendentemente dal fatto che lo stesso venga introdotto con domanda unilaterale oppure con domanda congiunta, non è possibile disporre la sospensione temporanea dell'obbligo già posto a carico di un singolo genitore di concorrere al mantenimento del figlio comune, attraverso la dazione di un assegno forfettario periodico, da corrispondere nelle mani del genitore collocatario in via prevalente del figlio eventualmente ancora minore o del genitore che conviva stabilmente con il figlio maggiorenne, che sia, tuttavia, ancora privo di autonomia economica;
-rilevato che, ovviamente, qualunque domanda di revisione delle condizioni economiche della separazione o del divorzio deve essere, per definizione, rivolta alla sostituzione di un vigente assetto, con un nuovo e diverso assetto, nel senso della elisione di un dato trattamento economico periodico, che sia dovuto allo stato, oppure del suo incremento o, ancora, della sua riduzione, giammai, nel senso della semplice paralisi temporanea della vincolatività dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di cui trattasi;
-rilevato che, tutt'al più, un siffatto provvedimento di sospensione sarebbe concepibile soltanto nell'ambito di un procedimento incidentale, latamente cautelare, che venga introdotto nel contesto di un procedimento civile contenzioso, di separazione o di divorzio, ferma restando, naturalmente, la possibilità di un'azione di regresso tra i genitori coobbligati al mantenimento del figlio comune, con riferimento al periodo di tempo che veda, in conseguenza della disposta sospensione, un singolo genitore sopportare, integralmente, l'onere economico del mantenimento della prole comune;
-rilevato che, oltretutto, allo stato, è già decorso l'arco temporale interessato dalla sospensione dell'obbligo paterno di concorso al mantenimento del figlio Alessandro;
-rilevato che, in data 21.02.2024, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, con le quali le stesse insistevano nell'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta ex artt. 473 bis.29 e 51 c.p.c., proposto, in data 22.11.2023, da Parte_1
e così provvede, in parziale accoglimento della domanda
[...] Parte_2 introduttiva:
DICHIARA “non luogo a provvedere”, relativamente alle due distinte pattuizioni, con le quali sono state concordate, rispettivamente, la sospensione del contributo paterno al mantenimento del figlio Alessandro, temporalmente circoscritta all'intervallo temporale, di complessivi 6 mesi, che va da ottobre 2023 ad aprile 2024, nonché la vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Conversano (BA), alla via
L. Il Magnifico n. 18/i, con annesse pertinenze con le modalità e i tempi stabiliti nel ridetto accordo;
DICHIARA, invece, valide ed efficaci, tra le parti, le due distinte e ulteriori pattuizioni, come di seguito indicate: 1) espressa attribuzione, per il futuro, alla genitrice , del 100% dell'Assegno Parte_1 Unico e Universale, spettante ex lege per il figlio comune Alessandro;
2) assunzione integrale, per il futuro, da parte del padre , delle spese specificamente afferenti all'istruzione, anche Parte_2 universitaria, del figlio Alessandro, con contestuale ed espressa rinuncia a qualsivoglia futura manleva o a qualsivoglia futuro rimborso;
NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, in 11 giugno 2024.
Il Giudice estensore
Dr. Alessandro Carra Il Presidente
Dr. Saverio U. de Simone