TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Valeria Ferraro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5763/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. DI MONDA GIUSEPPE, Parte_1
con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Tansillo 11, ricorrente e
Controparte_1
[...]
resistenti contumaci avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ESTRATTO DI RUOLO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
Decisa all'udienza del 11.2.2025 ex art. 429, c.1, c.p.c., all'esito della cd. trattazione cartolare, con virtuale lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo), con l'omissione di ogni questione ritenuta assorbita.
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc avverso estratto di ruolo di cui all'avviso di addebito n. 371 2017 0013861771000 relativo a CP_1
verbale di accertamento n. 2016000785T01 del 25.11.2016, concernenti violazione delle prescrizioni – e conseguente irrogazione delle relative sanzioni – di cui all'art. 39 D.L. 112/2008 conv. in L. 133/08, deducendo di aver avuto conoscenza di questi ultimi – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo medesimo, onde venissero dichiarate l'illegittimità, la prescrizione del credito presupposto e la decadenza dal diritto alla riscossione tramite ruolo.
Gli enti in epigrafe non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
o0o
L'opposizione è inammissibile, per le ragioni che seguono.
Va anzitutto osservato, sul punto, che parte opponente ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza del suindicato avviso di addebito, e relativo atto di accertamento presupposto, solo a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione degli atti in esso indicati;
ha, pertanto, sostanzialmente agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo.
Ebbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha pag. 2/7 inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza degli artt.
27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente pag. 3/7 a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs.
n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del pag. 4/7 sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati),
e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di pag. 5/7 procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte opponente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto diffusamente evidenziato deriva l'inammissibilità dell'opposizione come formulata.
Nulla per spese, attesa la contumacia dell'ente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_2
ed ;
[...] Controparte_3
b) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo;
pag. 6/7 c) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola, 11.2.2025.
pag. 7/7
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Valeria Ferraro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5763/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. DI MONDA GIUSEPPE, Parte_1
con il quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Tansillo 11, ricorrente e
Controparte_1
[...]
resistenti contumaci avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ESTRATTO DI RUOLO, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
Decisa all'udienza del 11.2.2025 ex art. 429, c.1, c.p.c., all'esito della cd. trattazione cartolare, con virtuale lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo), con l'omissione di ogni questione ritenuta assorbita.
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc avverso estratto di ruolo di cui all'avviso di addebito n. 371 2017 0013861771000 relativo a CP_1
verbale di accertamento n. 2016000785T01 del 25.11.2016, concernenti violazione delle prescrizioni – e conseguente irrogazione delle relative sanzioni – di cui all'art. 39 D.L. 112/2008 conv. in L. 133/08, deducendo di aver avuto conoscenza di questi ultimi – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo medesimo, onde venissero dichiarate l'illegittimità, la prescrizione del credito presupposto e la decadenza dal diritto alla riscossione tramite ruolo.
Gli enti in epigrafe non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
o0o
L'opposizione è inammissibile, per le ragioni che seguono.
Va anzitutto osservato, sul punto, che parte opponente ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza del suindicato avviso di addebito, e relativo atto di accertamento presupposto, solo a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione degli atti in esso indicati;
ha, pertanto, sostanzialmente agito nel presente giudizio avverso tale estratto di ruolo.
Ebbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha pag. 2/7 inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza degli artt.
27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente pag. 3/7 a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs.
n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie,
“quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata
(Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del pag. 4/7 sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del
2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati),
e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di pag. 5/7 procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte opponente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto diffusamente evidenziato deriva l'inammissibilità dell'opposizione come formulata.
Nulla per spese, attesa la contumacia dell'ente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_2
ed ;
[...] Controparte_3
b) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo;
pag. 6/7 c) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola, 11.2.2025.
pag. 7/7
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro