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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art.429 cpc, nell'udienza del 26 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n 3355/2019 RACL, promossa da:
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Nicola Pilleri Parte_1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avvocati Mariantonietta Piras e Alessandro in virtù di procura generale alle liti che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, entrambi elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari.
Resistente
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2019 CF: , ha Parte_1 C.F._1
CP_ proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 00030320 87 000, notificato dall' per richiedere il pagamento di contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti relativi al periodo dal 11/2012 al 07/2014, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S. e sanzioni per un importo complessivo di euro 5.144,80.
CP_ Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste dall' con l'avviso di addebito impugnato assumendo di non avere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti. Precisava, infatti, di aver svolto per tale società le sole attività di mera amministrazione insite nel suo ruolo di amministratore, per il quale era regolarmente iscritto alla Gestione Separata. All'uopo ha esposto: di essere stato socio e amministratore unico dalla costituzione della società (08.08.2012) fino alla liquidazione societaria (22.05.2014), da tale ultima data è stato liquidatore della società; fin dalla costituzione societaria le proprie assolutamente prevalenti ed abituali mansioni sono state di amministratore societario, in quanto si è occupato di gestire la società organizzandone i fattori di produzione della medesima ed assumendo le necessarie decisioni;
solo in via del tutto saltuaria ed eccezionale ha esercitato anche “attività aziendale” esercitata, invece, con assoluta abitualità e prevalenza dai dipendenti della società. CP_ Si costituiva in giudizio l contestando le avverse eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni, sostenendo la fondatezza dell'avviso di addebito opposto e chiedendo il rigetto del ricorso. Rilevava che la pretesa contributiva dell' trae origine dagli accertamenti svolti dagli ispettori di CP_1
vigilanza in servizio presso l'ispettorato Territoriale del Lavoro nell'ambito di una generale attività di controllo diretta alla verifica del rispetto delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. Dagli accertamenti è risultato che il signor , nel periodo oggetto di causa, Parte_1
risultava socio e amministratore unico della società esercente l'attività di Controparte_3
commercio al dettaglio di ferramenta e vernici. Dalle dichiarazioni rilasciate dall'opponente e dai dipendenti della società è emerso che il medesimo svolgeva attività lavorativa di natura commerciale con conseguente assoggettamento all'obbligo assicurativo, tenuto conto anche che nel periodo oggetto di avviso di addebito, il ricorrente non risultava svolgere altre attività.
La causa istruita con produzioni documentali e prova testimoniale è stata tenuta a decisione.
L'opposizione del ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'art. 1, comma 203 della L. 662/1996 relativamente alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali recita:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”. L'iscrizione alla gestione commercianti è ,quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
Co (con eccezione per i familiari coadiutori preposti al punto vendita e i soci di;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza: il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Secondo la normativa soprariportata presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tale requisito è richiesto anche, nel caso, come quello che ci occupa, in cui il soggetto sia socio e amministratore di una società.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1759/2021 non esclude a priori la possibilità della doppia iscrizione e della doppia contribuzione ma mette in luce un nuovo principio da seguire per l'obbligo CP_ della doppia contribuzione del socio amministratore di srl.
Co La legge prevede che il socio amministratore della che svolge attività commerciale nell'azienda
CP_ sia soggetto a doppia contribuzione Coloro che all'interno della società svolgono concretamente l'attività lavorativa e percepiscono un compenso per la loro attività di amministratore sono obbligati
CP_ ad iscriversi sia alla Gestione IVS commercianti che alla Gestione Separata La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 1759/2021, sottolinea come sia rilevante considerare le mansioni svolte dall'amministratore, in quanto colui che esercita attività di supervisione, di referente per i clienti e fornitori o l'aver assunto un dipendente, siano considerate tutte attività di ordinaria amministrazione, senza alcuna partecipazione all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. La sola attività di
CP_ amministratore non è ritenuta sufficiente a giustificare l'iscrizione alla Gestione Commercianti CP_ ma rimane onere dell' la dimostrazione della partecipazione diretta del socio amministratore dell'attività dell'azienda. Tale partecipazione personale, tuttavia, non può limitarsi a coincidere con le attività che sono già tipiche e caratteristiche del ruolo di amministratore. La Cassazione pertanto non mette in discussione il principio della doppia contribuzione ma fornisce un'interpretazione diversa in quanto precisa che l'amministrazione e l'operatività sono attività distinte e autonome tra loro, per cui parimenti distinto e autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa.
La giurisprudenza, anche della Suprema Corte, negli ultimi anni ha, quindi, evidenziato come,
CP_ l'iscrizione a entrambe le gestioni non sia affatto automatica, bensì presupponga l'accertamento dell'attività svolta in concreto, all'interno dell'azienda, da parte dei soci amministratori. In buona sostanza lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda non può essere sufficiente ad imporre l'iscrizione alla gestione commercianti.
Anche nel caso in cui il soggetto sia socio e amministratore unico di società, presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti è che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza [requisito di cui alla lett. c) L. 613/66].
Pertanto, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza (l'onere della prova dei quali ricade, a carico dell' ) sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno CP_1
all'impresa, ovviamente al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore per la quale, semmai, ricorre l'obbligodell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato che, sul piano previdenziale, solo quando il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. Viceversa, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata.
Le due attività operano su piani giuridici differenti, in quanto la partecipazione al lavoro aziendale del socio è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, attraverso una partecipazione lavorativa espletata con abitualità e con mansioni diverse e prevalenti rispetto all'attività di amministratore.
Mentre l'attività di amministratore è diretta a dare diretta esecuzione al contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (cfr. Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
Nel caso in cui l'attività dell'amministratore, anche socio, si concreti in un “facere sostanzialmente gestorio” e manchi la prova dell'esercizio abituale e prevalente dell'attività d'impresa oggetto della società si deve desumere l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (cfr. anche,
Cass. Sez. lav., n. 18281 del 08/07/2019).
In punto di prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza è indiscusso che sia compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per la coesistenza dell'iscrizione alla gestione separata e alla gestione commercianti, nonché (e soprattutto) l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale che deve dimostrare il presupposto impositivo.
A tal proposito, possono assumere rilevanza ai fine della prova la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (cfr. Cass. n. 8613 del
2017) nonché l'organizzazione dell'attività stessa.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito: ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicchè è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
Ne consegue che nella fattispecie in esame, dunque, l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Stante quanto precisato sulla ripartizione dell'onere probatorio incombeva all'istituto convenuto dare la prova che l'opponente svolgesse per la società di cui era socio e amministratore unico, Parte_1 Parte_2
nel periodo contributivo in oggetto, attività abituale e prevalente diversa da quella tipica dell'amministratore di società per la quale, pacificamente, era iscritto alla Gestione Separata e pagava i relativi contributi, necessaria per la sussistenza dell'obbligo all'iscrizione alla Gestione commercianti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 203 della L. 662/1996.
Tale prova non è stata fornita dall'istituto.
Non risulta dalle emergenze di cause che il Sig. abbia svolto attività lavorativa a favore Parte_1
della con carattere di abitualità e prevalenza e comunque un'attività tale da Parte_2
integrare il presupposto richiesto dalla lettera c) dell'art. 1, comma 203 della L. 662/1996 e cioè che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. CP_ Gli elementi allegati dall' non sono idonei e sufficienti a provare la partecipazione personale al lavoro d'impresa con carattere di abitualità e prevalenza in capo al ricorrente nel periodo oggetto di impugnazione.
La mera qualità di socio amministratore, non è di per se da sola sufficiente a dimostrare tale circostanza, mancando del tutto, anche in allegazione, elementi positivi che specifichino l'effettiva attività svolta dal ricorrente, nonché le eventuali modalità, tempistiche e caratteristiche di tale attività;
Non emerge in causa alcun elemento, neppure in allegazione, da cui possa desumersi alcuna partecipazione diretta dell'opponente all'attività materiale ed esecutiva nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Dalle dichiarazioni rese dai testimoni in corso di causa emerge che il Sig. si è limitato Parte_1
alla “amministrazione” della società e solo in via del tutto saltuaria ed eccezionale ha esercitato anche attività aziendale. Tale attività, infatti, non risulta essere stata svolta dallo stesso abitualmente e in modo prevalente. Ciò è emerso dalle prove testimoniali. Il teste all'udienza del Tes_1
27 maggio 2022, ha riferito:” il signor era il rappresentante legale, non si occupava Pt_1
minimamente del carico e scarico della merce, è capitato che si sia occupato della vendita servendo qualcuno di sua conoscenza, ci dava una mano nelle vendite nel periodo natalizio e pasquale” .Nulla hanno aggiunto gli altri testi escussi.
Dall'istruttoria e dalla stessa dichiarazione resa dall'opponente agli ispettori non è emersa in causa la partecipazione personale al lavoro aziendale del Tatti con carattere di abitualità.
Per le motivazioni sopra esposte nessun contributo a titolo d'iscrizione alla gestione commercianti è, pertanto, dovuto dal ricorrente per il periodo di riferimento.
Alla luce di quanto sopra non resta a questo Tribunale che accogliere l'opposizione e annullare l'avviso di addebito impugnato. CP_ In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato dal DM 147/2022 tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'Avviso di Addebito n. 325 2019 00030320 87 000 oggetto di opposizione;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 1865,00 oltre spese generali al 15%, accessori di legge e rimborso contributo unificato se dovuto, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
Così deciso in Cagliari, 26 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo