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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10841.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Rizzo
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, in data 4.10.23, avverso l'avviso di accertamento notificatole in data 25.8.23 chiedendo accertarsi la decadenza ex art.25 dlgs 46.99 e comunque la prescrizione del credito;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Premesso che nella specie ci si misura non con un avviso di addebito ma con un mero avviso di accertamento, si deve ricordare, in merito alla eccezione di decadenza ex art.25 dlgs 46.1999, la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto;
che è quanto priva di significato persino una eventuale declaratoria di tale evento [Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14368].
L'avviso di accertamento per cui è causa è relativo alla contribuzione dovuta dal IV trim. 2013 al III trim. 2023; la prescrizione risulta interrotta con atto del 27.11.17 cui ha fatto seguito altro atto del 25.8.23. In proposito, vale rammentare come gli artt.37 cpv dl 17.3.20 n.18 (conv.) ed art.11 dl 31.12.20 n.183 abbiano fissato due periodi di sospensione della prescrizione
[23.2.20\30.6.20 (129gg) e 31.12.20\30.6.21 (182gg)].
Invero, parte ricorrente ha disconosciuto ex art.214 cpc la scrittura privata relativa all'attestazione di consegna del 27.11.17 e la sua sottoscrizione, senza formulare alcuna querela di falso.
Ebbene, si deve osservare come il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità [Cass. Sez. L., 07/10/2024, n. 26200].
Inoltre, “con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, «ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla l. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ.» (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, … Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica” [Cass. 22.5.24 n.14279]
Pertanto, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 1312,00 per competenze, oltre accessori ex lege
Lecce, 01/07/2025
Lorenzo Bellanova
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.10841.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Rizzo
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, in data 4.10.23, avverso l'avviso di accertamento notificatole in data 25.8.23 chiedendo accertarsi la decadenza ex art.25 dlgs 46.99 e comunque la prescrizione del credito;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Premesso che nella specie ci si misura non con un avviso di addebito ma con un mero avviso di accertamento, si deve ricordare, in merito alla eccezione di decadenza ex art.25 dlgs 46.1999, la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto;
che è quanto priva di significato persino una eventuale declaratoria di tale evento [Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14368].
L'avviso di accertamento per cui è causa è relativo alla contribuzione dovuta dal IV trim. 2013 al III trim. 2023; la prescrizione risulta interrotta con atto del 27.11.17 cui ha fatto seguito altro atto del 25.8.23. In proposito, vale rammentare come gli artt.37 cpv dl 17.3.20 n.18 (conv.) ed art.11 dl 31.12.20 n.183 abbiano fissato due periodi di sospensione della prescrizione
[23.2.20\30.6.20 (129gg) e 31.12.20\30.6.21 (182gg)].
Invero, parte ricorrente ha disconosciuto ex art.214 cpc la scrittura privata relativa all'attestazione di consegna del 27.11.17 e la sua sottoscrizione, senza formulare alcuna querela di falso.
Ebbene, si deve osservare come il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità [Cass. Sez. L., 07/10/2024, n. 26200].
Inoltre, “con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, «ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla l. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ.» (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126). Segnatamente, è d'uopo evidenziare che gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514). Sul punto, va rilevato che, nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto, avendo egli soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma. La sequenza notificatoria che assume rilevanza, dunque, al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica è unicamente quella prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 890/1982, ragion per cui, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario. Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, … Conseguentemente, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che l'avviso di ricevimento in questione sia stato notificato a persona dichiaratasi destinataria dell'atto, il che ha reso perfezionato il procedimento di notifica” [Cass. 22.5.24 n.14279]
Pertanto, alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 1312,00 per competenze, oltre accessori ex lege
Lecce, 01/07/2025
Lorenzo Bellanova