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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 809/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 809/2019
TRA
difeso dall'avv. MERCURIO GISELDA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria CP_1 CP_2
Grandizio ed Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Daniela de Paoli
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24 aprile 2019, il sig. ha proposto opposizione Pt_1 avverso l'estratto di ruolo rilasciato in data 23 aprile 2019 dall' Controparte_4
, dal quale risultavano le seguenti cartelle esattoriali:
[...]
a. cartella n. 13920140000181835000;
1 b. cartella n. 13920150005056735000;
c. cartella n. 13920190000052249000.
2. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto notifica di alcuna delle predette cartelle e ne eccepiva l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale.
3. Si costituivano l' e l' , eccependo, quanto alle Controparte_4 CP_2 prime due cartelle, la regolarità della notifica e chiedendo il rigetto del ricorso. L' , CP_2 in relazione alla cartella n. 139201900000522490000, riferita a contributi previdenziali per gli anni 2017 e 2018, non forniva prova della notificazione, chiedendo comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
*****
4. L'opposizione avverso l'estratto di ruolo è ammissibile esclusivamente nei casi in cui il contribuente non abbia avuto conoscenza legale del contenuto della cartella esattoriale, vale a dire quando la cartella non risulti ritualmente notificata.
5. In tali circostanze, l'estratto di ruolo assume la funzione di primo atto conoscitivo della pretesa contributiva, e può essere impugnato al fine di contestare l'illegittimità sostanziale del credito o far valere l'intervenuta prescrizione (Cass., SS.UU., n.
19704/2015).
6. Questo principio è stato ribadito da Cass. civ., Sez. V, n. 26283/2021, secondo cui
“l'estratto può essere impugnato in via autonoma qualora emerga la mancata notifica della cartella esattoriale, perché solo attraverso di esso il contribuente viene a conoscenza della pretesa”. Analogamente, Cass. n. 11794/2021 afferma che “il ricorso contro l'estratto è ammissibile se non è mai stata notificata la cartella e il contribuente intende eccepire l'inesistenza della pretesa o la prescrizione del credito”.Si veda anche
Cass. n. 24461/2022 e Cass. n. 32027/2023, le quali confermano che non è sufficiente una notifica irregolare, ma è necessaria l'assoluta mancanza di notifica della cartella affinché l'impugnazione dell'estratto sia ammissibile.
7. Nel caso di specie, le cartelle nn. 13920140000181835000 e 13920150005056735000 risultano ritualmente notificate, rispettivamente in data 23 marzo 2014 e 19 novembre
2015. Pertanto, l'opposizione proposta è inammissibile per carenza di interesse ad agire, in quanto trattasi di cartelle non impugnate nei termini di legge e divenute definitive ed esecutive (Cass. civ., Sez. V, n. 26283/2021; Cass. n. 14237/2019).
2 8. Diversamente, la cartella n. 139201900000522490000, riferita a contributi per gli CP_2 anni 2017 e 2018, non risulta notificata, e l'opposizione va pertanto ritenuta ammissibile.
9. L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è però infondata.
10. Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, i crediti contributivi sono CP_2
soggetti a prescrizione quinquennale, decorrente, per ciascun anno, dal termine ordinario di pagamento del premio (di norma il 16 febbraio dell'anno successivo): per l'anno 2017: prescrizione al 16 febbraio 2023; per l'anno 2018: prescrizione al 16 febbraio 2024.
11. Il ricorso, essendo stato proposto il 24 aprile 2019, è stato introdotto prima del decorso del termine prescrizionale per entrambi gli anni, sicché l'eccezione va rigettata nel merito.
12. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla natura delle questioni trattate e dalla parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.Dichiara inammissibile il ricorso relativamente alle cartelle nn. 13920140000181835000
e 13920150005056735000, per carenza di interesse ad agire;
2.Dichiara ammissibile, ma rigetta nel merito, il ricorso in relazione alla cartella n.
139201900000522490000;
3.Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 04/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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