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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/07/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
n.661/2024 RG
All'udienza del 07/07/2025, alle ore 10,50 ,
sono presenti per parte ricorrente l'Avv. l. Frisina n sostituzione dell'Avv. M. Cardinali, per parte resistente l'Avv. Baldoni.
I procuratori precisano le conclusioni come in atti, discutono la causa riportano alle rispettive comparse conclusionali contestando le avversarie e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il giudice
Di ciò dato atto, trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc e rinvia per la pubblica lettura della sentenza, che di seguito succintamente redige, al termine dell'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.Barbara Silenzi, ha pronunciato ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.661 /2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso
1 da
( c.f.: ) , con l'Avv. Monia Cardinali;
Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente-
contro
( c.f. ), già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del legale rapp.te, con l'Avv. Daniele Baldoni;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Inadempimento contrattuale polizza malattia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato in data 12.04.2024 unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione conveniva Parte_1
in giudizio la , quale successore della per sentire Controparte_1 Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni : “in via principale: accertare l'invalidità del sig. Pt_1
nella misura del 40%, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di
[...]
causa, a seguito del manifestarsi della Malattia di Brugada avvenuta in data 24.12.2021 e per l'effetto dichiarare operante la copertura prevista nella polizza n. 00228031000748 con conseguente obbligo a carico della marchio commerciale di Controparte_4
oggi in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Controparte_5
con sede legale in Trieste (TS) - Via Nicolo Machiavelli 4 Codice Iva C.F._2
di procedere alla liquidazione della somma di € 35.000,00 come previsto dalle P.IVA_2
condizioni di contratto ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, da liquidarsi eventualmente secondo le condizioni di contratto ovvero in via equitativa,
somma che dovrà essere maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
2 Si costituiva in giudizio la Compagnia, contestando la pretesa del richiamando l'art. Pt_1
44 delle condizioni di polizza pattuite inter partes, contenute nel contratto assicurativo n.
00228031000748 “CATTOLICA & SALUTE” stipulato da ricorrente con la medesima società assicuratrice, che, alla voce “invalidità permanente per malattia” recitava testualmente: “La Società corrisponde un indennizzo in caso di malattia dell'assicurato che ha per conseguenza una invalidità permanente, purché la malattia sia insorta dopo la data di effetto e prima della cessazione del contratto e si sia manifestata entro un anno dalla cessazione stessa”.
Affermava nello specifico la parte resistente che la patologia denunciata, sindrome di
Brugada, fosse di natura genetica e quindi insorta anteriormente alla stipula del contratto di polizza in questione e dunque concludeva chiedendo il rigetto della domanda formulata dal ricorrente.
Con ordinanza del 10/07/2024 veniva ammessa CTU medico legale sui seguenti quesiti:
“Accerti il ctu, presa visione degli atti e documenti di causa ed esperita opportuna visita medica sulla persona del sig. le caratteristiche e la natura della patologia Parte_1
denunciata e denominata sindrome di Brugada, anche ai fini della operatività della polizza;
Accerti la patologia di cui eventualmente risulta affetto il ricorrente, offrendo al giudice ogni elemento utile di valutazione in punto, e valuti il grado di invalidità permanente conseguente e connesso all'evento denunciato”
A seguito del deposito della CTU medico legale veniva pronunciata ordinanza ex art. 185 bis cpc, tuttavia le parti non giungevano ad un accordo transattivo.
Pertanto la causa è stata oggi trattenuta in decisione, all'esito della discussione delle parti sulle conclusioni come rassegnate in atti.
La domanda promossa dal appare fondata e va accolta. Pt_1
Infatti, all'esito della espletata CTU il nominato Dott. ha accertato: Persona_1
3 “…Il in data 24/12/2021, presentò un episodio sincopale con conseguente trauma Pt_1
commotivo cranio-facciale (trauma cranico commotivo –perdita di coscienza di qualche minuto con ripresa spontanea con perdita di urine e feci - con ferita l.c. regione sovraorbitaria sx). Soccorso dal 118, fu trasportato in autolettiga al pronto Soccorso del nosocomio maceratese dove si evidenziò un quadro elettrocardiografico di pattern di Brugada tipo I
spontaneo. Fu quindi ricoverato presso la locale UO di Cardiologia dove in data 29/12 si procedeva a impianto di ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile) sottocutaneo con posizionamento di catetere da shock in posizione parasternale dx per ridurre l'incidenza di interventi inappropriati. In data 30/12 si provvedeva a studio di inducibilità (primo shock del'SICD inefficace;
secondo shock a polarità invertite in 80 Joule efficace per ripristino del ritmo sinusale con decorso libero da instabilizzazioni emodinamiche e aritmiche), mentre all'ecocardiogramma non si evidenziavano cardiopatie strutturali. Fu dimesso in data
31/12/2021 con diagnosi di “sincope in paziente con evidenza elettrocardiografica di pattern di Brugada tipo I spontaneo, ecchimosi periorbitaria e deficit muscolo retto superiore occhio sx (diplopia) secondaria a trauma con ferita l.c. arcata sopracciliare sx, impianto di ICDS con elettrocatetere da shock posizionato in regione parasternale dx (Guidant/Boston Emblem
RMI)”,prescrizione di controllo dell'ICDS e consiglio di eseguire screening ECG familiare e genetico familiare con allegato prospetto dei farmaci da evitare per la sindrome di
Brugada….. lo studio genetico eseguito sul signor non ha identificato, Parte_1
nell'analisi di geni associati a patologie cardiache ereditarie tra cui la sindrome di Brugada,
varianti di significato patogenetico correlabili a tale condizione né nel né nei familiari Pt_1
di primo grado (sorelle e figli): in considerazione di tale esito non è stata rilevata una causa genetica nota, anche se non è possibile escludere una base genetica.”. Deve rilevarsi infatti che dal “referto visita genetica eseguita in data 19/07/2023 presso l'Ambulatorio di Genetica
Medica degli Ospedali Riniti di Ancona “...esito analisi genetica pannello NGS geni associati a sindrome di Brugada, nessuna variante patogenetica o probabilmente patogenetica
4 evidenziata. Conclusioni: l'analisi tramite pannello di geni associati a patologie cardiache ereditarie, tra cui la sindrome di Brugada, non ha identificato variati di significato patogenetico correlabili a tale condizione nel Signor In considerazione di tale esito Pt_1
non .è stata rilevata una causa genetica nota alla base della condizione del richiedente, tuttavia non è possibile escludere una base genetica non rilevata con l'indagine eseguita..”
Continua il CTU : “Ora, il signor fino all'evento del 24/12/2021, ha sempre goduto di Pt_1
buona salute, essendo fra l'altro un ciclista amatoriale, con controlli medici periodici
(certificati di idoneità all'attività di pratica sportiva agonistica che richiedevano ECG a riposo e dopo sforzo, spirometria, esame urine, visita medico sportiva). L'indagine anamnestica familiare (genitori deceduti in tarda età: madre a 77 anni per M. di Alzheimer e padre a 80
anni per cirrosi;
tre sorelle maggiori rispettivamente di 63, 66 e 68 anni in buona salute, un figlio di 25 e una figlia di 21 anni in buona salute) è negativa per pattern sincopi e/o Per_2
morte improvvisa o altre patologie a carattere eredo-familiare e all'anamnesi patologica non si rilevano fattori di rischio per cardiopatia (né ipertensione, né diabete, né dislipidemia, né
fumo).” Concludeva pertanto il CTU affermando che per i pazienti come il “al Pt_1
momento della stipula della polizza, asintomatici, in buona salute (tanto da ottenere certificazioni ripetute di idoneità alla pratica sportiva agonistica), con familiarità negativa
(tanto più con un'analisi genetica sia familiare che personale negativa) non possono non vedere ammesso e accettato il contratto senza delimitazioni di sorta dal momento che la malattia è insorta successivamente alla stipula, manifestandosi con episodio sincopale ed evidenza ECGgrafica di pattern di (tipo I spontaneo) che richiedeva impianto di ICD Per_2
sottocutaneo” “Per quanto riguarda la valutazione in ambito IPM il riferimento criteriologico
è alla capacità lavorativa generica per cui la malattia (BS pattern I spontaneo più sincope,
trattata con impianto di ICDS), comporta una invalidità permanente pari al 30%.”
La relazione peritale appare completa ed esaustiva e si condivide integralmente, l'analisi genetica espletata in data in data 19/07/2023 presso l'Ambulatorio di Genetica Medica degli
5 Ospedali Riniti di Ancona ( doc.15 di parte ricorrente) dava esito negativo;
il al Pt_1
momento della conclusione del contratto era asintomatico, in buona salute (tanto da ottenere certificazioni ripetute di idoneità alla pratica sportiva agonistica), con familiarità anch'essa negativa. Deve ritenersi pertanto che la malattia sia insorta successivamente alla stipula del contratto di polizza n. 00228031000748 denominata “CATTOLICA & SALUTE”
Convenzione “ VIP C & SALUTE INFORTUNI”, risalente al 25/10/2015 (doc.1 parte convenuta), contratto successivamente rinnovato, come da ultimo in data 25/01/2021 con validità sino alle ore 24 del 25/01/22 (doc 1 parte ricorrente) e pertanto la polizza va ritenuta nel caso pienamente operante, atteso che l'evento si verificava in data 24/12/2021 ed ad esso deve farsi risalire l'insorgenza della malattia.
Tenuto conto, dunque, per la quantificazione dell'indennizzo, della tabella allegata alle condizioni di polizza, pag 27 (doc. parte resistente) il 30% di invalidità permanente per malattia, come accertato dal CTU, corrisponde per le condizioni di polizza al 15% del capitale assicurato;
avendo il ricorrente assicurato quale capitale la somma € 100.000,00 ( pg
3 doc.1 parte ricorrente) si giunge ad un indennizzo pari ad € 15.000,00 che la Compagnia
convenuta sarà dunque tenuta a corrispondere in favore del sig. Pt_1
Nulla per le spese di CTP in mancanza di fattura e prova del pagamento.
Le spese di giudizio e di CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex
DM 55/14, in base ai parametri medi dello scaglione di valore corrispondente al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni ulteriore istanza,
Accoglie il ricorso promosso da nei confronti della Compagnia Parte_1
e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento in Controparte_6
favore del ricorrente della somma di € 15.000,00, oltre interessi legali dall'evento
(24/12/2021) sino al saldo.
6 Visto l'art.91 cpc,
Condanna la Compagnia al rimborso in favore del ricorrente Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00, oltre ad € Parte_1
500,00 per compensi legali di mediazione, ed oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP
come per legge, nonché euro 545,00 per esborsi
Spese di CTU, come liquidate con decreto del 23/01/25 definitivamente a carico di parte resistente.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 07/07/2025, alle ore 16,47.
Il giudice on.
Dott.Barbara Silenzi
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