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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1437/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1437/2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
promossa da
C.F. ), elett.te domiciliato a Prato (PO), via Tiepolo Parte_1 C.F._1
n. 34; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio De Santis e William Dispoto, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), elett.te domiciliato a NO Controparte_1 C.F._2
(KR), in località San Lorenza s.n.c.; rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Durante, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.03.2025, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni
1 sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
“rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 10.10.2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 391/2023 emesso dal Tribunale di Crotone in data 08.08.2023 e notificato il successivo 30.08.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma pari ad € 33.000,00, dovuta - Controparte_1 giusta dichiarazione ricognitiva del debito sottoscritta il 31.12.2020 - a titolo di rimborso delle prime due rate di un più ampio piano di restituzione di somme ricevute a titolo di prestito, oltre interessi e spese.
Ha in particolare eccepito: i) la natura apocrifa della sottoscrizione apposta in calce al sottostante contratto di finanziamento stipulato dalle parti nel 2015; ii) l'invalidità della successiva scrittura ricognitiva del debito redatta nel 2020, in quanto espressione di un consenso viziato;
iii) l'omessa pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale;
iv) la parziale infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da controparte.
Muovendo da siffatte premesse ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare: revocare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, cui si fa espressa opposizione, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione e stante la fondatezza dell'opposizione, nonché il grave ed irreparabile danno che subirebbe la parte opponente in caso di concessione della provvisoria esecutorietà e nel contempo la mancanza di tale danno grave a carico della opposta in caso di mancata concessione della provvisoria esecutorietà;
2) In via riconvenzionale:
- dichiarare nullo il contratto di accordo/prestito asseritamente stipulato in data 16.04.2015
(Doc. 3 fascicolo monitorio di controparte) per tutti i motivi indicati nelle premesse;
- annullare l'atto di Ricognizione di Debito e Accordo di Pagamento (Doc. 6) ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. per tutti i motivi indicati nelle premesse;
- accertare e dichiarare che il tasso di interesse dovuto dal Sig. al Sig. è Pt_1 CP_1 quello legale;
- per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione di cui al presente atto, rigettare l'avversa domanda azionata in via monitoria e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria;
2 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CNAP come per legge e anche di eventuale CTP e CTU».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale, contestando la fondatezza delle doglianze attoree, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare: accertare e dichiarare che l'istanza ex art. 649 c.p.c. di revoca della concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 391/23 è priva dei presupposti di legge e conseguentemente rigettarla perché inammissibile e infondata;
2) in via principale: rigettare integralmente la domanda, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, perché per le motivazioni sopra esposte è infondata in fatto e in diritto oltre che pretestuosa e dilatoria confermando, altresì, il decreto ingiuntivo n. 391/23 opposto;
3) con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio oltre iva, cpa e spese generali come per legge».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale (attesa la superfluità delle istanze istruttorie, giusta ordinanza emessa dal precedente G.I. il
12.06.2024), subentrato successivamene nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato, all'udienza del 12.03.2025 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - L'opposizione risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta delle seguenti dirimenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
3 l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Orbene, poste le superiori premesse, per quanto più specificamente rilevante ai fini che ci occupano deve osservarsi quanto segue.
4. - Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso con la formula della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. sulla scorta di una dichiarazione ricognitiva del debito sottoscritta a NO (KR) in data 31.12.2020.
Con essa ha espressamente dichiarato «ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 1988 c.c. di riconoscersi debitore del sig. nato a [...] il Controparte_1
06.12.1963, residente in [...], Codice Fiscale
, della somma di € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) a titolo di C.F._2 prestito. Dichiara, altresì di non essere allo stato attuale in possesso della disponibilità finanziaria per estinguere il debito pari ad euro cinquantaquattromila euro 54.000,00. Dichiara di onorare il debito e si impegna di restituire la somma. oggetto di debito attraverso un piano di rientro con il pagamento di n. 5 rate. La prima rata di euro 26.000,00 (ventiseimila euro) con scadenza al 30.12.2021, e n. 4 rate annuali da 7.000,00 (settemila euro) con scadenze la Pt_2 prima 30 di dicembre 2022, la seconda al 30 dicembre 2023, la terza al 30 dicembre del 2024, e la
4 quarta ed ultima rata al 30 dicembre del 2025. Si impegna ed obbliga nei confronti del suddetto creditore a corrispondergli la predetta somma, oltre interessi legali di legge, senza, eccezione alcuna, attraverso i pagamenti rateali come sopra indicati e comunque entro e non oltre le scadenze previste».
La sottoscrizione apposta in calce a tale dichiarazione non è stata oggetto di alcun disconoscimento da parte dell'odierno opponente ed essa – alla luce di un semplice esame comparativo – appare pienamente corrispondente a quelle apposte in calce al sottostante “contrat de prèt/convention” sottoscritto in Svizzera, presso il comune di
Vevey, il 16.04.2015.
D'altro canto, il disconoscimento formulato dall'opponente esclusivamente nei confronti della sottoscrizione apposta in calce al predetto documento contrattuale del
2015 non supera neppure il preliminare vaglio di ammissibilità, dovendo assicurarsi continuità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato» (cfr. Cass., 17.05.2007 n. 11460; Cass. 20.08.2014 n. 18042; Cass., sez.
II, 22.01.2018 n. 1537).
Segnatamente, nella specie, tale disconoscimento, oltre a non essere in alcun modo argomentato e circostanziato, risulta persino contraddetto dalla stessa ricostruzione fornita dall'opponente, il quale ha ammesso l'esistenza di un originario e pregresso rapporto debitorio tra le odierne parti in causa (cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2: «Nel
2013 aveva bisogno estremo di liquidità e si rivolgeva ad un istituto bancario Parte_3 in Svizzera richiedendo un prestito di 30.000 CHF. La banca però rifiutò la richiesta di finanziamento ed il sig. residente in [...], si propose di aiutare il Controparte_1 erogando egli stesso un prestito»): a nulla rileva, quindi, il pagamento di n. 18 rate Pt_1
(cfr. doc. 2) pagate già a partire dal 2013 per un importo complessivo pari a 14.480,00
CHF (da imputare anzitutto agli interessi), giacché, ribadito che il mutuo tra privati non
è soggetto a vincoli di forma né in Italia né in Svizzera, nel corso del 2015 residuava ancora un debito pari a 15.520,00 CHF, oltre agli interessi ancora dovuti.
Sicché non appare irragionevole e/o inverosimile la scelta delle parti di consacrare in un successivo accordo scritto le condizioni economiche pattuite.
D'altronde, è ancora una volta lo stesso opponente ad ammettere che, all'esito del pagamento delle n. 18 rate mensili eseguite in forza del primo prestito risalente al 2013,
«il Sig. prestò al Sig. ulteriori 11.000,00 CHF» (cfr. atto di citazione pag. CP_1 Pt_1
2), quindi secondo una cadenza temporale pienamente corrispondente alla stipula del
16.04.2015.
Peraltro, come sopra anticipato, anche nella successiva data del 31.12.2020 le parti
5 hanno provveduto alla redazione di un'ulteriore scrittura privata (ossia la ricognizione del debito, non attinta da alcun disconoscimento) attestante l'esposizione debitoria medio tempore maturata dal nei confronti dell . Pt_1 CP_1
Ne consegue, quindi, il rigetto del primo motivo di opposizione, ossia di quello con cui l'odierno attore denuncia la nullità e/o inesistenza del contratto di prestito per apocrificità della firma apposta il 16.04.2015.
5. - Venendo poi al secondo motivo di censura, con esso parte opponente ha invocato l'invalidità del successivo atto ricognitivo del debito redatto a NO
(KR) il 31.12.2020 presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Marano.
In particolare, pur riconoscendo di aver in questo caso effettivamente sottoscritto tale documento, ha tuttavia asserito che esso sarebbe espressione di una volontà
“viziata” dall'altrui minaccia ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ.
La doglianza è priva di pregio.
Invero, affinché sia ravvisabile una violenza morale con effetto invalidante occorre:
a) l'esistenza di una minaccia, ossia la prospettazione di un danno ingiusto il cui verificarsi dipende dal soggetto minacciante;
b) la ricorrenza di un nesso di causalità concreta tra la condotta minatoria ed il determinismo del soggetto passivo, ravvisabile solo ove quest'ultimo non avrebbe sottoscritto l'atto in assenza della minaccia (cfr. Cass. n. 20305/2015; Cass. n. 235/2007);
c) la gravità del fatto, essendo necessaria una violenza morale tale da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male “ingiusto” e “notevole” (cfr. art. 1435 c.c.).
Ebbene, nella specie, non possono dirsi integrati i superiori presupposti, considerato che la pretesa minaccia (rimasta peraltro indimostrata) sarebbe comunque consistita mero «fatto di rivelare al figlio del la situazione debitoria intercorrente tra quest'ultimo Pt_1 ed il sig. al fine di indurlo al pagamento del debito del padre mediante cambiali» (cfr. CP_1 citazione).
Difatti, anche a voler ritenere veritiera la ricostruzione attorea, non potrebbe comunque considerarsi “serio, grave e notevole” il pregiudizio prospettato ove esso consista - sic et simpliciter e senza l'allegazione di altre circostanze rilevanti - nella mera rivelazione al familiare del debitore del debito già contratto da quest'ultimo.
D'altronde la mera conoscenza della situazione economica in cui versava il padre di certo non avrebbe obbligato il di lui figlio, come invece sembra sostenere l'attore, a farsi personalmente carico dei debiti genitoriali.
Anche solo per completezza espositiva appare poi opportuno evidenziare come si sia conclusa con l'archiviazione la denuncia sporta dal il 20.11.2021 (cfr. Pt_1 ordinanza GIP del 23.02.2024) Per_1
6. - Ciò posto, anche il terzo motivo di censura risulta infondato.
Infatti, l'entità dell'importo complessivamente dovuto è stata espressamente
6 riconosciuta per iscritto con la scrittura privata del 31.12.2020 (sottoscritta - anche con finalità transattive - proprio all'esito di trattative intercorse tra le parti, come dimostrato dai messaggi telefonici inviati dal creditore il 23.10.2020: «…Ti chiedo se puoi rimborsare qualcosa, però alla fine non concludi niente, almeno mi dai gli interessi ogni anno che su 41.000 franchi [ndr., dovuti dal 2013 quale somma algebrica tra l'importo di 30.000 CHF e quello di
11.000 CHF] in euro sono 38.000 € al 4% sono 1.520,00 € ed al 5% 1.900,00 €, poi se mi dai una parte del capotale rifacciamo i conti»).
In detta scrittura è indicata la somma totale pari ad € 54.000,00 che il si Pt_1 impegnava a versare all , dilazionandone il pagamento in n. 5 rate, di cui CP_1 la prima pari ad € 26.000,00 da versare entro il 30.12.2021 e le ulteriori quattro annuali pari ad € 7.000,00 da versare, rispettivamente, entro il 30 dicembre del 2022, del 2023, del 2024 e del 2025.
Orbene, la domanda di condanna al pagamento ha ad oggetto le sole prime due rate
(cfr. decreto ingiuntivo emesso per una somma pari ad € 33.000,00) e rispetto ad esse la somma pretesa deve comunque essere ritenuta fondata, sia perché è comunque soddisfatto il requisito di forma di cui all'art. 1284 comma 3 c.c. (cfr. oltre al riconoscimento del debito del 2020, anche il contratto di prestito del 2015), sia perché anche solo applicando il saggio legale gli interessi dovrebbero essere calcolati sul capitale dovuto sin dal 2013 (non avendo parte opponente neppure asserito di aver corrisposto alcunché a titolo di interessi sul prestito originario di 30.000 CHF).
D'altronde, essendosi rivelato vano il tentativo dell'opponente di disconoscere il contratto di prestito del 16.04.2015, il saggio di interesse deve ritenersi corrispondente a quello ivi indicato, secondo un piano di ammortamento alla francese con cui il debitore si obbligava a restituire quanto dovuto mediante pagamento di n. 56 ratei (dal
01.05.2015 al 31.12.2019) tutte di pari importo (1.000 CHF) e comprensive di interessi al
6%.
7. - Con riguardo, infine, al quarto motivo di opposizione, affidato - di fatto - alla relazione di consulenza allegata alla citazione, evidenziata preliminarmente la patente contraddittorietà tra il disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di mutuo e la contestazione del tasso ivi indicato, giova comunque rilevare come le conclusioni cui perviene il c.t.p. non siano in alcun modo condividibili, dovendo il complessivo importo dovuto essere calcolato, non solo sulla scorta del prestito del 2015, ma anche alla luce di quello previamente erogato nel 2013, nonché tenendo conto delle successive determinazioni cui le parti addivenivano in sede di redazione di un nuovo piano di rientro sottoscritto nel 2020, con concessione di una parziale dilazione di pagamento sino al 2025.
*********************
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei
7 valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1437/2023 R.G., così statuisce:
1. rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 391/23, emesso dal Tribunale di Crotone in data 08.08.2023;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in €
2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, 10.04.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1437/2023, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”,
promossa da
C.F. ), elett.te domiciliato a Prato (PO), via Tiepolo Parte_1 C.F._1
n. 34; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio De Santis e William Dispoto, giusta procura in atti.
OPPONENTE contro
(C.F. ), elett.te domiciliato a NO Controparte_1 C.F._2
(KR), in località San Lorenza s.n.c.; rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Durante, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.03.2025, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni
1 sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
“rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 10.10.2023 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 391/2023 emesso dal Tribunale di Crotone in data 08.08.2023 e notificato il successivo 30.08.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma pari ad € 33.000,00, dovuta - Controparte_1 giusta dichiarazione ricognitiva del debito sottoscritta il 31.12.2020 - a titolo di rimborso delle prime due rate di un più ampio piano di restituzione di somme ricevute a titolo di prestito, oltre interessi e spese.
Ha in particolare eccepito: i) la natura apocrifa della sottoscrizione apposta in calce al sottostante contratto di finanziamento stipulato dalle parti nel 2015; ii) l'invalidità della successiva scrittura ricognitiva del debito redatta nel 2020, in quanto espressione di un consenso viziato;
iii) l'omessa pattuizione di interessi in misura superiore al tasso legale;
iv) la parziale infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da controparte.
Muovendo da siffatte premesse ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare: revocare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, cui si fa espressa opposizione, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione e stante la fondatezza dell'opposizione, nonché il grave ed irreparabile danno che subirebbe la parte opponente in caso di concessione della provvisoria esecutorietà e nel contempo la mancanza di tale danno grave a carico della opposta in caso di mancata concessione della provvisoria esecutorietà;
2) In via riconvenzionale:
- dichiarare nullo il contratto di accordo/prestito asseritamente stipulato in data 16.04.2015
(Doc. 3 fascicolo monitorio di controparte) per tutti i motivi indicati nelle premesse;
- annullare l'atto di Ricognizione di Debito e Accordo di Pagamento (Doc. 6) ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. per tutti i motivi indicati nelle premesse;
- accertare e dichiarare che il tasso di interesse dovuto dal Sig. al Sig. è Pt_1 CP_1 quello legale;
- per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione di cui al presente atto, rigettare l'avversa domanda azionata in via monitoria e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria;
2 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CNAP come per legge e anche di eventuale CTP e CTU».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale, contestando la fondatezza delle doglianze attoree, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare: accertare e dichiarare che l'istanza ex art. 649 c.p.c. di revoca della concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 391/23 è priva dei presupposti di legge e conseguentemente rigettarla perché inammissibile e infondata;
2) in via principale: rigettare integralmente la domanda, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, perché per le motivazioni sopra esposte è infondata in fatto e in diritto oltre che pretestuosa e dilatoria confermando, altresì, il decreto ingiuntivo n. 391/23 opposto;
3) con vittoria di spese ed onorari anche del presente giudizio oltre iva, cpa e spese generali come per legge».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale (attesa la superfluità delle istanze istruttorie, giusta ordinanza emessa dal precedente G.I. il
12.06.2024), subentrato successivamene nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato, all'udienza del 12.03.2025 la causa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
1. - L'opposizione risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta delle seguenti dirimenti considerazioni.
2. - Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte, non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
È infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
3 l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo – solo dopo aver assolto tale onere probatorio – limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Tale regola generale rinviene tuttavia un limite nel principio di non contestazione, elaborato in sede pretoria e positivizzato nell'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c., in forza del quale il convenuto deve contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, posto che altrimenti essi devono ritenersi provati (cfr.
Cass., sez. I, 15.10.2014 n. 21847: “In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contrastarla ovvero di ammetterle”).
In forza di tale principio, il thema probandum risulta limitato ai soli profili su cui si incentrano gli “specifici” motivi di censura dedotti dal convenuto-opponente, giacché solo ove siano tali possono ritenersi idonei a precludere la fondatezza della domanda attorea.
3. - Orbene, poste le superiori premesse, per quanto più specificamente rilevante ai fini che ci occupano deve osservarsi quanto segue.
4. - Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso con la formula della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. sulla scorta di una dichiarazione ricognitiva del debito sottoscritta a NO (KR) in data 31.12.2020.
Con essa ha espressamente dichiarato «ai sensi e per gli effetti di cui Parte_1 all'art. 1988 c.c. di riconoscersi debitore del sig. nato a [...] il Controparte_1
06.12.1963, residente in [...], Codice Fiscale
, della somma di € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) a titolo di C.F._2 prestito. Dichiara, altresì di non essere allo stato attuale in possesso della disponibilità finanziaria per estinguere il debito pari ad euro cinquantaquattromila euro 54.000,00. Dichiara di onorare il debito e si impegna di restituire la somma. oggetto di debito attraverso un piano di rientro con il pagamento di n. 5 rate. La prima rata di euro 26.000,00 (ventiseimila euro) con scadenza al 30.12.2021, e n. 4 rate annuali da 7.000,00 (settemila euro) con scadenze la Pt_2 prima 30 di dicembre 2022, la seconda al 30 dicembre 2023, la terza al 30 dicembre del 2024, e la
4 quarta ed ultima rata al 30 dicembre del 2025. Si impegna ed obbliga nei confronti del suddetto creditore a corrispondergli la predetta somma, oltre interessi legali di legge, senza, eccezione alcuna, attraverso i pagamenti rateali come sopra indicati e comunque entro e non oltre le scadenze previste».
La sottoscrizione apposta in calce a tale dichiarazione non è stata oggetto di alcun disconoscimento da parte dell'odierno opponente ed essa – alla luce di un semplice esame comparativo – appare pienamente corrispondente a quelle apposte in calce al sottostante “contrat de prèt/convention” sottoscritto in Svizzera, presso il comune di
Vevey, il 16.04.2015.
D'altro canto, il disconoscimento formulato dall'opponente esclusivamente nei confronti della sottoscrizione apposta in calce al predetto documento contrattuale del
2015 non supera neppure il preliminare vaglio di ammissibilità, dovendo assicurarsi continuità al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui «il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato» (cfr. Cass., 17.05.2007 n. 11460; Cass. 20.08.2014 n. 18042; Cass., sez.
II, 22.01.2018 n. 1537).
Segnatamente, nella specie, tale disconoscimento, oltre a non essere in alcun modo argomentato e circostanziato, risulta persino contraddetto dalla stessa ricostruzione fornita dall'opponente, il quale ha ammesso l'esistenza di un originario e pregresso rapporto debitorio tra le odierne parti in causa (cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2: «Nel
2013 aveva bisogno estremo di liquidità e si rivolgeva ad un istituto bancario Parte_3 in Svizzera richiedendo un prestito di 30.000 CHF. La banca però rifiutò la richiesta di finanziamento ed il sig. residente in [...], si propose di aiutare il Controparte_1 erogando egli stesso un prestito»): a nulla rileva, quindi, il pagamento di n. 18 rate Pt_1
(cfr. doc. 2) pagate già a partire dal 2013 per un importo complessivo pari a 14.480,00
CHF (da imputare anzitutto agli interessi), giacché, ribadito che il mutuo tra privati non
è soggetto a vincoli di forma né in Italia né in Svizzera, nel corso del 2015 residuava ancora un debito pari a 15.520,00 CHF, oltre agli interessi ancora dovuti.
Sicché non appare irragionevole e/o inverosimile la scelta delle parti di consacrare in un successivo accordo scritto le condizioni economiche pattuite.
D'altronde, è ancora una volta lo stesso opponente ad ammettere che, all'esito del pagamento delle n. 18 rate mensili eseguite in forza del primo prestito risalente al 2013,
«il Sig. prestò al Sig. ulteriori 11.000,00 CHF» (cfr. atto di citazione pag. CP_1 Pt_1
2), quindi secondo una cadenza temporale pienamente corrispondente alla stipula del
16.04.2015.
Peraltro, come sopra anticipato, anche nella successiva data del 31.12.2020 le parti
5 hanno provveduto alla redazione di un'ulteriore scrittura privata (ossia la ricognizione del debito, non attinta da alcun disconoscimento) attestante l'esposizione debitoria medio tempore maturata dal nei confronti dell . Pt_1 CP_1
Ne consegue, quindi, il rigetto del primo motivo di opposizione, ossia di quello con cui l'odierno attore denuncia la nullità e/o inesistenza del contratto di prestito per apocrificità della firma apposta il 16.04.2015.
5. - Venendo poi al secondo motivo di censura, con esso parte opponente ha invocato l'invalidità del successivo atto ricognitivo del debito redatto a NO
(KR) il 31.12.2020 presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Marano.
In particolare, pur riconoscendo di aver in questo caso effettivamente sottoscritto tale documento, ha tuttavia asserito che esso sarebbe espressione di una volontà
“viziata” dall'altrui minaccia ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ.
La doglianza è priva di pregio.
Invero, affinché sia ravvisabile una violenza morale con effetto invalidante occorre:
a) l'esistenza di una minaccia, ossia la prospettazione di un danno ingiusto il cui verificarsi dipende dal soggetto minacciante;
b) la ricorrenza di un nesso di causalità concreta tra la condotta minatoria ed il determinismo del soggetto passivo, ravvisabile solo ove quest'ultimo non avrebbe sottoscritto l'atto in assenza della minaccia (cfr. Cass. n. 20305/2015; Cass. n. 235/2007);
c) la gravità del fatto, essendo necessaria una violenza morale tale da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male “ingiusto” e “notevole” (cfr. art. 1435 c.c.).
Ebbene, nella specie, non possono dirsi integrati i superiori presupposti, considerato che la pretesa minaccia (rimasta peraltro indimostrata) sarebbe comunque consistita mero «fatto di rivelare al figlio del la situazione debitoria intercorrente tra quest'ultimo Pt_1 ed il sig. al fine di indurlo al pagamento del debito del padre mediante cambiali» (cfr. CP_1 citazione).
Difatti, anche a voler ritenere veritiera la ricostruzione attorea, non potrebbe comunque considerarsi “serio, grave e notevole” il pregiudizio prospettato ove esso consista - sic et simpliciter e senza l'allegazione di altre circostanze rilevanti - nella mera rivelazione al familiare del debitore del debito già contratto da quest'ultimo.
D'altronde la mera conoscenza della situazione economica in cui versava il padre di certo non avrebbe obbligato il di lui figlio, come invece sembra sostenere l'attore, a farsi personalmente carico dei debiti genitoriali.
Anche solo per completezza espositiva appare poi opportuno evidenziare come si sia conclusa con l'archiviazione la denuncia sporta dal il 20.11.2021 (cfr. Pt_1 ordinanza GIP del 23.02.2024) Per_1
6. - Ciò posto, anche il terzo motivo di censura risulta infondato.
Infatti, l'entità dell'importo complessivamente dovuto è stata espressamente
6 riconosciuta per iscritto con la scrittura privata del 31.12.2020 (sottoscritta - anche con finalità transattive - proprio all'esito di trattative intercorse tra le parti, come dimostrato dai messaggi telefonici inviati dal creditore il 23.10.2020: «…Ti chiedo se puoi rimborsare qualcosa, però alla fine non concludi niente, almeno mi dai gli interessi ogni anno che su 41.000 franchi [ndr., dovuti dal 2013 quale somma algebrica tra l'importo di 30.000 CHF e quello di
11.000 CHF] in euro sono 38.000 € al 4% sono 1.520,00 € ed al 5% 1.900,00 €, poi se mi dai una parte del capotale rifacciamo i conti»).
In detta scrittura è indicata la somma totale pari ad € 54.000,00 che il si Pt_1 impegnava a versare all , dilazionandone il pagamento in n. 5 rate, di cui CP_1 la prima pari ad € 26.000,00 da versare entro il 30.12.2021 e le ulteriori quattro annuali pari ad € 7.000,00 da versare, rispettivamente, entro il 30 dicembre del 2022, del 2023, del 2024 e del 2025.
Orbene, la domanda di condanna al pagamento ha ad oggetto le sole prime due rate
(cfr. decreto ingiuntivo emesso per una somma pari ad € 33.000,00) e rispetto ad esse la somma pretesa deve comunque essere ritenuta fondata, sia perché è comunque soddisfatto il requisito di forma di cui all'art. 1284 comma 3 c.c. (cfr. oltre al riconoscimento del debito del 2020, anche il contratto di prestito del 2015), sia perché anche solo applicando il saggio legale gli interessi dovrebbero essere calcolati sul capitale dovuto sin dal 2013 (non avendo parte opponente neppure asserito di aver corrisposto alcunché a titolo di interessi sul prestito originario di 30.000 CHF).
D'altronde, essendosi rivelato vano il tentativo dell'opponente di disconoscere il contratto di prestito del 16.04.2015, il saggio di interesse deve ritenersi corrispondente a quello ivi indicato, secondo un piano di ammortamento alla francese con cui il debitore si obbligava a restituire quanto dovuto mediante pagamento di n. 56 ratei (dal
01.05.2015 al 31.12.2019) tutte di pari importo (1.000 CHF) e comprensive di interessi al
6%.
7. - Con riguardo, infine, al quarto motivo di opposizione, affidato - di fatto - alla relazione di consulenza allegata alla citazione, evidenziata preliminarmente la patente contraddittorietà tra il disconoscimento della firma apposta in calce al contratto di mutuo e la contestazione del tasso ivi indicato, giova comunque rilevare come le conclusioni cui perviene il c.t.p. non siano in alcun modo condividibili, dovendo il complessivo importo dovuto essere calcolato, non solo sulla scorta del prestito del 2015, ma anche alla luce di quello previamente erogato nel 2013, nonché tenendo conto delle successive determinazioni cui le parti addivenivano in sede di redazione di un nuovo piano di rientro sottoscritto nel 2020, con concessione di una parziale dilazione di pagamento sino al 2025.
*********************
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei
7 valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1437/2023 R.G., così statuisce:
1. rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 391/23, emesso dal Tribunale di Crotone in data 08.08.2023;
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in €
2.906,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, 10.04.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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