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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 16642/2024
R.G.L. promossa da
( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Vincenzo Inglima
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro–tempore, P. IVA , P.IVA_1
rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione
All'esito dell'udienza del 06.05.2025, definitivamente pronunciando, ha reso – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Vincenzo Inglima ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 15.11.2024 la ricorrente chiedeva la condanna dell CP_1
al pagamento della pensione di inabilità, riconosciuta con decreto di omologa n
6950/2022 del 08.09.2022 ossia –– a far data maggio 2022 – in seguito a trasmissione di regolare ap70 del febbraio 2024 .
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva un breve rinvio al fine di verificare la regolarità dei pagamenti.
Quindi depositava provvedimento di liquidazione della prestazione e degli arretrati.
All'udienza di oggi le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese a carico dell' CP_1
che invece ne chiedeva la compensazione.
Sulle conclusioni rassegnate, la causa viene quindi decisa come in epigrafe.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta dall' ed in particolare il CP_1
provvedimento di liquidazione della prestazione, ivi compresi gli arretrati richiesti, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo la ricorrente interesse ad agire.
Atteso che la liquidazione delle somme è intervenuta successivamente al ricorso, nonostante la regolare trasmissione del modello AP70, le spese di lite – per il principio della soccombenza virtuale - vanno poste a carico dell' e liquidate CP_1
secondo i criteri ex DM 55/2014 e 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 06.05.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 16642/2024
R.G.L. promossa da
( ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Vincenzo Inglima
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro–tempore, P. IVA , P.IVA_1
rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione
All'esito dell'udienza del 06.05.2025, definitivamente pronunciando, ha reso – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Vincenzo Inglima ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 15.11.2024 la ricorrente chiedeva la condanna dell CP_1
al pagamento della pensione di inabilità, riconosciuta con decreto di omologa n
6950/2022 del 08.09.2022 ossia –– a far data maggio 2022 – in seguito a trasmissione di regolare ap70 del febbraio 2024 .
CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva un breve rinvio al fine di verificare la regolarità dei pagamenti.
Quindi depositava provvedimento di liquidazione della prestazione e degli arretrati.
All'udienza di oggi le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese a carico dell' CP_1
che invece ne chiedeva la compensazione.
Sulle conclusioni rassegnate, la causa viene quindi decisa come in epigrafe.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta dall' ed in particolare il CP_1
provvedimento di liquidazione della prestazione, ivi compresi gli arretrati richiesti, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo la ricorrente interesse ad agire.
Atteso che la liquidazione delle somme è intervenuta successivamente al ricorso, nonostante la regolare trasmissione del modello AP70, le spese di lite – per il principio della soccombenza virtuale - vanno poste a carico dell' e liquidate CP_1
secondo i criteri ex DM 55/2014 e 147/2022, tenuto conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 06.05.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2