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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al R.G. n. 3412/2021, avente ad oggetto “Retribuzione” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Parte_1
Rubino ed elettivamente domiciliata in Nola (NA), via Mario De Sena, n. 250 (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2021, la parte in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“1. accertare e riconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, tra la sig.ra
e la sig.ra , dal 01.11.2016 sino al 05.11.2017, e per lo Parte_1 Controparte_1 effetto accertare e dichiarare l'inquadramento della ricorrente nella categoria del CCNL di categoria livello C Super per le causali di cui in narrativa;
2. condannare la resistente al pagamento di euro l'importo complessivo di euro 20.123,33, di cui euro 1.725,75 a titolo di
TFR, o quella somma maggiore o minore in favore della ricorrente a titolo di retribuzione, di straordinario, di festività lavorate, di Tfr, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali non versati, anche sulle maggiori somme che verranno accertate con il presente giudizio”; con
1 vittoria delle spese di lite da liquidarsi a carico dell'Erario, stante istanza di Gratuito
Patrocinio a Spese dello Stato.
La ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta senza regolare assunzione nè copertura assicurativa e previdenziale, con mansioni di colf, badante, cuoca domestica, addetta altresì alle pulizie dell'abitazione dal mese di novembre 2016 fino al 5 novembre 2017.
Esponeva, in particolare, di aver svolto attività di accudimento ed assistenza, precisando che era persona non autosufficiente e deducendo di aver svolto le seguenti Controparte_1 mansioni: cucinare, sistemare il camino, rifare i letti, pulire i pavimenti, i vetri, i balconi, pagare le bollette presso l'ufficio postale, recarsi in farmacia per comprare le medicine che occorrevano alla , recarsi dal medico curante della , dott. , CP_1 CP_1 Persona_1 per la prescrizione dei farmaci, aiutare la a lavarsi, a vestirsi, preparare la colazione CP_1 per la , aiutare la ad assumere l'insulina, indicare alla i farmaci da CP_1 CP_1 CP_1 assumere su indicazione del figlio Per_2
Precisava di aver rispettato i seguenti orari lavorativi: dal lunedì alla domenica dalle ore
20:00 alle ore 10:00 circa, osservando l'orario di riposo nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle 6.00, per un totale di 56 ore settimanali.
Evidenziava, inoltre, di aver espletato dette attività di accudimento anche nel corso della notte, in caso di urgenza e di essere stata tenuta alla reperibilità durante tutta la giornata, oltre l'orario di lavoro pattuito dalle ore 20:00 alle ore 10:00.
Rappresentava di essere stata assunta dalla sig.ra , con cui aveva pattuito Controparte_1 compenso (400 euro mensili corrisposti in contanti) e modalità della prestazione lavorativa e da cui riceveva direttive, precisando altresì di essere soggetta al potere organizzativo e disciplinare della datrice.
Esponeva, poi, di essere stata licenziata in data 5.11.2017 senza formale motivazione a seguito del pagamento della somma di 100 euro.
Lamentava, pertanto, di non aver percepito la giusta retribuzione parametrata alla qualità e quantità delle mansioni svolte, né alcuna somma spettante a titolo di ferie e festività e/o il
TFR in base al C.C.N.L. lavoro domestico applicabile, deducendo la violazione dell'art. 36
Cost.. Deduceva, inoltre, il diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso ex art. 40 C.C.N.L. 2020 di categoria.
Riportava di aver diffidato la convenuta a mezzo di raccomandata consegnata in data
5.08.2021, rimasta priva di riscontro.
Concludeva ritenendo il proprio diritto a essere inquadrata nel livello C Super ex art. 10
2 C.C.CN.L. di categoria e a ottenere la condanna di parte resistente al versamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione non pagata, festività lavorate, straordinario, indennità di mancato preavviso e tfr, allegando, all'uopo, conteggi analitici.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la sig.ra la quale, regolarmente Controparte_1 intimata, non si costituiva in giudizio. Pertanto, all'udienza del 10.02.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal settembre 2022, acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa, all'esito della discussione, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
2. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia di non Controparte_1 costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica del 14.2.2022).
3. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Preliminarmente, deve osservarsi che nel rito del lavoro trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore.
Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301;
Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
In caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera, dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande (Cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023; cfr. Tribunale
Santa Maria Capua Vetere, Sez. lavoro, Sent., 27/04/2022, n. 1245).
Ciò premesso, trattandosi di cd. “lavoro in nero”, non regolarizzato, il presente giudizio ha ad oggetto, in primis, l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, solo per l'effetto, il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive, nonché agli ulteriori emolumenti correlati alle singole voci di retribuzione.
L'esistenza del rapporto di lavoro si configura, infatti, quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
In tali ipotesi, come già affermato, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente.
3 Infatti, è onere del lavoratore fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, e articolazione oraria, nonché del conseguente diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Sul punto vale infatti ricordare quanto statuito dalla Suprema Corte in punto di distribuzione dell'onere della prova: «il creditore che agisce in giudizio, sia per
l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento» (cfr. S.U.
13533/2001).
Alla luce dell'esposto principio di diritto, quindi, l'attore che agisca per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, allegando l'inadempimento (totale o parziale) del convenuto.
Solo allora quest'ultimo sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione.
Ne deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove sia provata l'esistenza dello stesso e, dunque, la sussistenza dell'obbligazione di pagamento, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento.
In ragione dei principi esposti e del dedotto lavoro “in nero”, deve, ritenersi necessario affrontare, pertanto, la questione relativa alla definizione del concetto di “subordinazione”.
Può considerarsi principio acquisito al sistema ordinamentale quello per cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, che di rapporto di lavoro autonomo, in base al contenuto del suo concreto atteggiarsi.
La giurisprudenza in materia ha enucleato, nel tempo, una nozione di subordinazione, ricostruibile ex post soltanto alla luce della presenza di alcuni elementi sintomatici, fondata in primo luogo sull'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro e, dunque, nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui
è possibile evincere l'etero-determinazione.
Quest'ultima, deve valutarsi non in astratto, ma in concreto e con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore, al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr., ad es., Cass., n. 11207 del 14 maggio
2009; Cass., sez. lav., n. 3614 del 16 febbraio 2010).
4 A ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario predeterminato, che hanno una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., ex multis, Cass. 20 luglio 2003, n. 9900, Cass. e Cass. 19 maggio
2000, n. 6570).
In sintesi, «costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione da quello autonomo, la subordinazione ossia quel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, derivante dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle sue prestazioni lavorative. Non costituisce per contro requisito indispensabile per la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato il carattere dell'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso o attenuato in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito.» (cfr. Cass. n. 18757 del 26 settembre 2005).
È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale, in primo luogo, a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545
e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).
Grava, inoltre, sul lavoratore irregolare l'onere di provare le mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro, individuando le qualifiche professionali previste dal contratto collettivo di categoria, al fine di individuare il corretto inquadramento professionale cui egli ha diritto e consentire al giudice è posto di procedere al raffronto tra le mansioni in concreto svolte dal ricorrente e quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
4. Così ricostruito il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro
“in nero”, è necessario passare all'esame delle risultanze della prova orale espletata in corso di causa.
Il teste ha dichiarato: “ADR “Sono amico di famiglia di Testimone_1 Parte_1
, anzi preciso che all'epoca dei fatti di causa ero un amico di famiglia, mentre,
[...]
5 attualmente, sono il compagno di e convivo assieme a lei. ADR Ricordo Parte_1 che la ricorrente ha lavorato per circa un anno da novembre 2016 e fino a novembre 2017
a casa di , che si trova a Sperone alla via Sant'Eliseo. Tanto so perché Controparte_1 all'epoca mi sentivo telefonicamente con la ricorrente e qualche volta le portavo un trancio di pizza per cena, recandomi presso l'abitazione della . Preciso che io non sono mai CP_1 salito a casa della . ADR Ricordo che la ricorrente si tratteneva a casa della CP_1
dalle 20 di sera e fino alle 8 del mattino e talvolta anche oltre questo orario. ADR CP_1 la ricorrente si recava a casa della tutti i giorni, dal lunedì alla domenica e anche CP_1
i giorni festivi e anche durante il periodo estivo. ADR non so dire se la ricorrente avesse un obbligo di reperibilità, posso dire che qualche volta che ero in sua compagnia ha ricevuto qualche telefonata dalla AN che le diceva di andare a ritirare ricette per suo conto o recarsi sempre per suo conto in farmacia. ADR Ricordo che una volta la ricorrente si rifiutò di eseguire l'incombenza per conto della , che iniziò a discutere per telefono e alla CP_1 fine accompagnai io la ricorrente dal dottore e poi in farmacia. ADR So che la ricorrente veniva pagata l'attività svolta a casa della ma non so dire che né come né quanto CP_1 né da chi. ADR l'unica persona, oltre alla ricorrente, che è salita a casa della è la CP_1 figlia della ricorrente. ADR Null'altro posso riferire.”.
La teste ha dichiarato: “ADR Conosco perché anche lei Testimone_2 Parte_1 come me ha vissuto ad Avella e siamo diventate amiche. ADR Ricordo che la ricorrente ha lavorato a casa di a Sperone dal 2016 al 2017. Tanto so perché qualche Controparte_1 volta io telefonavo alla ricorrente per andare a prendere un caffè insieme e lei mi diceva che non si trovava a casa ma a casa della , dove prendeva servizio alle 20 di sera CP_1
e smontava anche oltre le otto del mattino successivo. ADR non sono mai salita a casa della
. ADR Ricordo che la ricorrente andava tutte le sere a casa della , incluse
CP_1 CP_1 le domeniche e i festivi. Non so se si recasse a casa della anche durante il periodo
CP_1 estivo. ADR So che la veniva pagata per il lavoro svolto a casa della 400 Pt_1 CP_1 euro al mese. ADR Non so chi le corrispondeva tale somma. ADR So che la ricorrente a casa della si occupava dell'assistenza a e di pulire la casa e
CP_1 Controparte_1 tanto so perché me lo ha raccontato la ricorrente ADR non so dire se la ricorrente aveva bisogno di un permesso per non recarsi al lavoro, ma posso dire che si recava dalla
CP_1 tutti i giorni e quando non ci andava riceveva la telefonata dalla stessa . ADR
CP_1
Null'altro posso riferire.
La teste ha dichiarato: “ADR “Sono la figlia di e Testimone_3 Parte_1 convivo con mia mamma e sono a suo carico perché io non lavoro. ADR Ricordo che mia
6 mamma ha lavorato a casa della sig.ra , di cui non ricordo il nome da novembre CP_1
2016 a novembre 2017. Tanto so perché in quel periodo non frequentavo la scuola e mi recavo a casa della dove lavorava mia mamma. L'abitazione della era CP_1 CP_1 vicina alla nostra. Mi recavo a casa della per non stare sempre da sola a casa - CP_1 anche perché nel 2015 mio padre era deceduto- oppure quando non mi sentivo bene. ADR
Mi recavo a casa della a giorni alterni e mi trattenevo lì per circa una mezz'ora. CP_1
ADR Ricordo che una volta che avevo la febbre e volevo dormire a casa della e la
CP_1 sig.ra disse di no. La non voleva altre persone in casa oltre a mia
CP_1 CP_1 mamma. ADR Ricordo che mia mamma puliva la casa della e le somministrava
CP_1 le medicine. ADR So che mia mamma si recava a casa della tutti i giorni, anche i
CP_1 festivi, e tanto so perché mia mamma mi telefonava anche quando non andavo a casa della
, per sapere come stavo e se avevo bisogno di qualcosa. ADR Null'altro posso CP_1 riferire”.
5. Orbene, deve ritenersi che le prove testimoniali raccolte non consentano di affermare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e Controparte_1
In primo luogo, risulta indimostrato il potere di eterodirezione e, dunque, l'assoggettamento della lavoratrice al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della datrice di lavoro.
Sul punto, deve osservarsi che i testimoni escussi non hanno saputo indicare in maniera sufficientemente dettagliata se e in quali modalità la sig.ra ricevesse direttive dalla Pt_1 sig.ra relativamente alle modalità di svolgimento della prestazione, né hanno CP_1 chiarito se e in quali termini la stessa fosse sottoposta al potere disciplinare e sanzionatorio della datrice di lavoro.
Al riguardo, i testi hanno infatti riferito in via generica di sporadiche discussioni telefoniche tra la ricorrente e la sig.ra , assolutamente insufficienti a definirsi in termini di CP_1 esercizio del potere disciplinare datoriale.
Il teste ha, in particolare, precisato quanto segue: “ADR non so dire se la Testimone_1 ricorrente avesse un obbligo di reperibilità, posso dire che qualche volta che ero in sua compagnia ha ricevuto qualche telefonata dalla che le diceva di andare a ritirare CP_1 ricette per suo conto o recarsi sempre per suo conto in farmacia. ADR Ricordo che una volta la ricorrente si rifiutò di eseguire l'incombenza per conto della , che iniziò a CP_1 discutere per telefono e alla fine accompagnai io la ricorrente dal dottore e poi in farmacia”.
7 La teste ha, invece, riferito quanto segue: “ADR non so dire se la ricorrente Testimone_2 aveva bisogno di un permesso per non recarsi al lavoro, ma posso dire che si recava dalla
tutti i giorni e quando non ci andava riceveva la telefonata dalla stessa .”. CP_1 CP_1
La teste si è limitata a riferire che una volta la non l'ha autorizzata a Tes_3 CP_1 pernottare nella sua abitazione.
Le dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di istruttoria devono altresì ritenersi generiche in relazione all'orario di lavoro rispettato e alle mansioni effettivamente espletate dalla ricorrente;
elementi, questi, rimasti privi di oggettivo riscontro.
Sul punto, va precisato che le mansioni che la sig.ra avrebbe eseguito alle Pt_1 dipendenze della sig.ra sono state, invero, elencate dalla sola teste , CP_1 Testimone_2 la quale dichiarava genericamente e de relato parte actoris “che la ricorrente a casa della
si occupava dell'assistenza a e di pulire la casa e tanto so CP_1 Controparte_1 perché me lo ha raccontato la ricorrente”.
Quanto alle dichiarazioni rese dalla teste la quale ha riferito che la ricorrente Tes_3
“puliva la casa della e le somministrava le medicine”, in disparte la genericità di CP_1 siffatte affermazioni, le stesse non appaiono pienamente attendibili, considerato che la teste ha riferito di essere a carico della ricorrente e di non lavorare.
Da ultimo, non è emerso se fosse effettivamente la sig.ra ad occuparsi di CP_1 corrispondere la retribuzione mensile in favore della ricorrente.
La lacuna probatoria sopra evidenziata non può essere colmata facendo leva sulla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della resistente, posto che l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla stessa, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del 27/12/2021).
6. In definitiva, le risultanze istruttorie non consentono di individuare gli elementi indiziari significativi della subordinazione, essendo rimaste prive di riscontro probatorio le deduzioni della ricorrente relative al potere di direzione, disciplinare e di controllo della datrice di lavoro, con consequenziale rigetto della relativa domanda di accertamento.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In conclusione, in ragione delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va integralmente rigettato, per manifesta infondatezza.
8. Nulla per le spese, stante la contumacia della parte resistente (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023: “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art.
8 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rinviando al giudice di prime cure per il rinnnovo della notifica dell'atto di citazione, aveva condannato la parte alle spese del doppio grado, nonostante la controparte, seppure involontariamente, non aveva partecipato al giudizio di primo grado)”.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) rigetta il ricorso;
3) Nulla per le spese.
Così deciso in Avellino, il 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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