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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 337/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Divorzio congiunto
– Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa congiuntamente
D A
, nata il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_1
c.f. , C.F._1
avv. MONALI FRANCESCA e avv. MAGGIANI GIAN LUCA
E
, nato l'[...] a [...] e residente alla Spezia Controparte_1
c.f. avv. DI MARTINO ENRICO C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
10.3.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 27.5.2025:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti;
2) Il signor corrisponderà alla signora la somma complessiva di € CP_1 Pt_1
700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione in base agli indici
ISTAT per il mantenimento ordinario di e , oltre al 50% delle Per_1 Persona_2
spese straordinarie, mediche, scolastiche e universitarie, sportive e per viaggi di istruzione inerenti gli stessi, con le modalità e secondo le prescrizioni di cui alle
“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale della Spezia (Prot. n. 2349/18). Tali importi, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT dovranno pervenire alla signora mezzo Pt_1
bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato acceso presso UniCredit agenzia 160, IBAN: [...]. Le detrazioni fiscali spetteranno ai coniugi metà per ciascuno;
3) La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione abitativa presso la residenza materna. I coniugi ne cureranno di comune accordo educazione, salute e istruzione, tenendo altresì conto delle aspirazioni ed inclinazioni naturali della ragazza. Il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana dall'uscita della scuola fino al mattino successivo ed a week end alternati, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica.
2 Potrà altresì trascorrere con la minore tre giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni durante le ferie estive, in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre la ragazza trascorrerà le principali festività religiose e laiche con ciascuno dei genitori seguendo di anno in anno il criterio dell'alternanza con possibilità di diverso accordo con madre e figlia.
4) I coniugi dichiarano di aver già definito i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 20.2.2025, premettendo di aver contratto in data 24.7.1999 in
Sestri Levante (GE) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 43 parte II serie A anno
1999), di aver avuto due figli ( nato il [...], maggiorenne ma non Per_1
ancora economicamente indipendente, e , nata il [...]), di essersi Persona_2
separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale della Spezia del
26.3.2021 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto accogliersi le conclusioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 10.3.2025.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Il Giudice delegato ha disposto in conformità.
3 Integrata nel termine ulteriormente assegnato (27.5.2025) la documentazione necessaria e già richiesta con il decreto in data 21.2.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse sia del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente sia della figlia minorenne e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto in Sestri Levante (GE) il 24.7.1999 (atto trascritto Controparte_1
nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 43 parte II serie A anno 1999), omologando le condizioni concordate tra le parti come di seguito:
“1) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti;
4 2) Il signor corrisponderà alla signora la somma complessiva di € CP_1 Pt_1
700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione in base agli indici
ISTAT per il mantenimento ordinario di e , oltre al 50% delle Per_1 Persona_2
spese straordinarie, mediche, scolastiche e universitarie, sportive e per viaggi di istruzione inerenti gli stessi, con le modalità e secondo le prescrizioni di cui alle
“Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale della Spezia (Prot. n. 2349/18). Tali importi, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT dovranno pervenire alla signora mezzo Pt_1
bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente a lei intestato acceso presso UniCredit agenzia 160, IBAN: [...]. Le detrazioni fiscali spetteranno ai coniugi metà per ciascuno;
3) La figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione abitativa presso la residenza materna. I coniugi ne cureranno di comune accordo educazione, salute e istruzione, tenendo altresì conto delle aspirazioni ed inclinazioni naturali della ragazza. Il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana dall'uscita della scuola fino al mattino successivo ed a week end alternati, dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 19,00 della domenica.
Potrà altresì trascorrere con la minore tre giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni durante le ferie estive, in periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. Inoltre la ragazza trascorrerà le principali festività religiose e laiche con ciascuno dei genitori seguendo di anno in anno il criterio dell'alternanza con possibilità di diverso accordo con madre e figlia.
4) I coniugi dichiarano di aver già definito i loro rapporti patrimoniali e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione.”
Nulla per le spese.
5 Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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