Ordinanza collegiale 16 febbraio 2016
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2017
Ordinanza collegiale 18 luglio 2017
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2017
Decreto presidenziale 7 marzo 2018
Sentenza 10 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, decreto presidenziale 07/03/2018, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2018
N. 00890/2018 REG.PROV.PRES.
N. 00343/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2016, proposto da:
DR RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Renna e Chiara Marrama, con domicilio eletto presso lo studio Chiara Marrama in Napoli, via A. D'Isernia 2;
ND RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Marrama, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via A. D'Isernia 2;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ivi anche domiciliataria in via Diaz, 11;
nei confronti
ZI NT, rappresentata e difesa dagli avvocati ZI NT, Stefano Grieco e Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Grieco in Napoli, p.zza Salvatore di Giacomo 123;
per l'annullamento
- della nota emessa dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. n.17798 del 20.10.2015, notificata ai ricorrenti il 23.10.2015.
Viste le ordinanze collegiali nn. 655/2017 e 3486/2017, con le quali è stata disposta verificazione volta ad accertare, alla luce delle censure dedotte e previa accurata descrizione dello stato dei luoghi e degli interventi oggetto dell’ordine di ripristino, con corredo di adeguata planimetria e fotografie, quanto segue:
a) quale fosse lo stato dei luoghi antecedentemente all’intervento oggetto dell’ordine di ripristino;
b) in quali opere è consistito l’intervento posto in essere dai ricorrenti e quali sono le eventuali conseguenze dello stesso in termini di alterazione dello stato dei luoghi, anche sotto il profilo della loro illuminazione e della loro funzionalità;
c) se vi siano dei titoli abilitativi relativi al predetto intervento;
Vista l’ordinanza collegiale n. 6068/2017, con la quale è stata accolta l’istanza di proroga del termine di deposito della relazione conclusiva da parte del verificatore, prof. arch. Alfredo Buccaro, Ordinario di Storia dell’Architettura, delegato dal Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, designato per l’incarico di cui trattasi con facoltà di delega;
Vista l’istanza di liquidazione del compenso presentata dal verificatore predetto in data 5 marzo 2018;
Visto l’art.66/4 c.p.a., in cui si prevede che « Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti »;
Considerato:
- che alla presente fattispecie si applica il regolamento approvato con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012) - Determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 (cfr. TAR Lombardia – Brescia, I, ord. n. 411/2017; Idem , II, sent. n. 884/2016);
- che, come ritenuto dal Consiglio di Stato (CdS, V, n. 5650/2012), « la riforma del micro ordinamento di settore concernente la determinazione dei compensi dei professionisti è imperniata:
a) sul passaggio dal sistema delle tariffe a quello dei parametri non vincolanti che assumono, pertanto, un valore puramente orientativo per il giudice (cfr. Cons. St., sez. atti normativi, 5 luglio 2012, n. 3126/2012, parere reso sullo schema di regolamento in questione);
b) sulla eliminazione di spese generali forfettarie, con la conseguenza che tutte le spese sostenute dal professionista devono essere rigorosamente provate e che tali spese includono anche quelle relative agli eventuali ausiliari di cui si è avvalso (art. 1, co. 2);
c) sulla esclusione, dal compenso, di oneri e contributi a qualunque titolo dovuti (art. 1, co. 2);
d) sul carattere omnicomprensivo del compenso, abbracciando ogni tipo di corrispettivo incluso quello dovuto per le attività accessorie (art. 1, co. 3);
e) sulla effettività della prestazione del professionista, come reso palese dalla considerazione degli incarichi non conclusi e di quelli che costituiscono la prosecuzione di precedenti (art. 1, co. 5).
Sono previsti criteri di liquidazione del compenso (si ribadisce solo orientativi), suddivisi secondo un profilo soggettivo (tipi di professionisti), oggettivo (tipologia di prestazioni professionali) e funzionale (parametri generali e specifici per la valutazione delle prestazioni) »;
Rilevato:
- che il verificatore ha chiesto un compenso di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- Ritenuto:
- che l’istanza in esame è tempestiva, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 115/2002;
- che, tenuto conto della qualificazione necessaria per adempiere al mandato e della qualità della prestazione fornita, appare congruo liquidare al predetto verificatore la somma complessiva di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) al lordo degli oneri fiscali e detratto l’acconto versato;
- che il relativo onere va posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti, salva la determinazione definitiva nella sentenza che concluderà il giudizio;
P.Q.M.
liquida in favore del prof. arch. Alfredo Buccaro il compenso per la prestazione fornita nella misura di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) al lordo degli oneri fiscali e detratto l’acconto versato, con onere provvisorio a carico dei ricorrenti.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e ai verificatori.
Così deciso in Napoli il giorno 6 marzo 2018.
| Il Presidente |
| Rosalia Maria Rita Messina |
IL SEGRETARIO