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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Monica D'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1192/23 lavoro e previdenza vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Guerriero Angelo, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) in persona del legale p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale a Roma, rappresentato e difeso dall'avvocatura interna
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.04.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. OI-01000973454 notificata in data 30.03.2023 a titolo di sanzione pecuniaria, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'annualità 2016, relative alla società
[...]
di cui veniva indicato quale presunto legale rappresentante. Parte_2
1 L'istante rilevava il difetto di legittimazione passiva e impugnava il provvedimento sanzionatorio, richiedendo di: “disporre la sospensione della cartella di pagamento ricorrendone i presupposti di legge;
disporre l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento, previa declaratoria di nullità della stessa in quanto del tutto illegittima per i motivi esposti e dedotti.; condannare parte resistente alle spese di lite con attribuzione al costituito procuratore”.
Tanto premesso, si instaurava regolarmente il contraddittorio con la tempestiva costituzione in giudizio dell' che rappresentava la corretta individuazione dell'autore dell'omissione CP_1
contributiva; Il corretto espletamento, in data 21.03.2018, delle procedure di notifica del provvedimento d'accertamento della violazione, contraddistinto da n. prot.
.0800.21/03/2018.0077435; la rideterminazione d'ufficio dell'entità della sanzione CP_1 amministrativa;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, deve essere rilevata la tempestiva opposizione ex art. 22, L. n. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Infatti, la notifica dell'ordinanza è avvenuta in data 18.04.2023, mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 17.05.2023.
Sulla carenza della legittimazione passiva dell'opponente, è opportuno premettere che, nel sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981, la responsabilità è personale e attiene all'autore della violazione, sia esso rappresentante o dipendente della società. Nel caso di specie, come certificato dalle risultanze del Registro delle Imprese, il dott. veniva designato alla carica di Persona_1 liquidatore a partire dall'08.06.2016, allorquando pendeva il termine per l'adempimento dell'obbligo contributivo, dalla cui omissione è derivato l'illecito amministrativo in oggetto;
difatti, l'omesso versamento delle quote a carico riguardava la denuncia contributiva relativa ai mesi di giugno e luglio del 2016. Inoltre, dalla visura camerale allegata risultava che la cessazione dell'istante dalla carica di liquidatore era stata iscritta nel registro delle imprese in data 21.09.2016 e, pertanto, solo da tale data era opponibile ai terzi (a norma dell'art. 2448 c.c.).
Parimenti, risultano irrilevanti le considerazioni formulate dalla parte istante in merito alla declaratoria fallimentare della società Parte_3
” considerato che il fallimento è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Modena
[...]
n. 13/2017 del 23.01.2017, ovvero successivamente alle inadempienze contributive oggetto di sanzione.
2 Ritenuta sussistente la legittimazione passiva del ricorrente, nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, il quale espressamente prevede quanto segue: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Tale disposizione, in punto di rilevanza penale del fatto, risulta così formulata a seguito della riforma legislativa apportata con l'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
In specie, l'art. 6 del citato D. Lgs n. 8/2016 prevede: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Da ciò consegue che, nella fattispecie, debba trovare applicazione il disposto normativo di cui all'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione dell'illecito e notificazione dell'accertamento.
Detta norma così recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
3 qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità di tale disposizione normativa alle ordinanze ingiunzioni, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 CP_1
gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo
3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, ne consegue CP_1
la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati artt. 14 e 28.
Occorre, tuttavia, precisare che, nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative ex art. 22 L. 689/1981, la tardività della contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 14, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta a mezzo di specifico motivo d'opposizione in ricorso (Cass. civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi,
4 segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del
1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice
d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione, da parte della ricorrente, in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, l'odierno giudicante, prestando adesione a quanto statuito dalla
Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio. Né tantomeno parificata se la parte non rileva la violazione del termine di 3 mesi dall'avvenuta contestazione.
Un'ulteriore questione sollevata dal ricorrente riguardava la decorrenza del termine prescrizionale.
Al riguardo, deve essere osservato che l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità amministrativa deve avvenire nel termine di prescrizione quinquennale, il cui dies a quo coincide con la decorrenza dell'obbligazione contributiva, risalente all'anno 2016. Tuttavia, tale termine non risulta maturato, essendo stato interrotto per la prima volta il 14.05.2018, mediante la notifica al trasgressore del provvedimento di accertamento delle violazioni e, per la seconda volta, con la notifica dell'ordinanza di ingiunzione opposta in data 18.04.2023.
In merito al computo dei termini prescrizionali, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 103, comma 6 bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui: "Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689"; di conseguenza il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative è rimasto sospeso nel lasso temporale dal 23/02/2020 al
31/05/2020.
Pertanto, ritenuto non maturato il termine prescrizionale, si pone la questione della rideterminazione dell'entità della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza d'ingiunzione opposta.
A fronte della già citata novella di cui all'art. 23 D. L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023, la sanzione amministrativa applicata deve essere rideterminata nella sua complessiva entità, con effetto totalmente sostitutivo. Trattasi di potere - dovere del giudice dell'opposizione, da esercitarsi sia allo scopo di dare concreta applicazione al criterio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/1981, nel vincolante
5 ambito della nuova forbice edittale di legge, sia in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 6 co. 12 D. Lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale …”; norma in sostanza riproduttiva del previgente art. 23 co. 11 L. 689/1981).
Tanto premesso, si aggiunga che, nella fattispecie in controversia, l' ha già provveduto a CP_1 rideterminare d'ufficio l'entità della sanzione in ossequio ai nuovi criteri di quantificazione di cui al succitato: “In relazione all'ordinanza-ingiunzione n. 973454 prot.n. 0800.20/03/2023.0082469 CP_1 relativa all'annualità 2016, notificata il 30.03.2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il
12/05/2023, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 5107,50. Il pagamento della sanzione amministrativa, come rideterminata, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Assorbito ogni altro profilo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1) rigetta il ricorso;
2) dispone la rideterminazione della sanzione amministrativa in conformità al novellato testo normativo ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, così come indicato dall'ente resistente;
6 4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 19.5.2025
7
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Monica D'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1192/23 lavoro e previdenza vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Guerriero Angelo, presso il cui studio elettivamente è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) in persona del legale p.t., con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale a Roma, rappresentato e difeso dall'avvocatura interna
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.04.2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. OI-01000973454 notificata in data 30.03.2023 a titolo di sanzione pecuniaria, ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, per l'annualità 2016, relative alla società
[...]
di cui veniva indicato quale presunto legale rappresentante. Parte_2
1 L'istante rilevava il difetto di legittimazione passiva e impugnava il provvedimento sanzionatorio, richiedendo di: “disporre la sospensione della cartella di pagamento ricorrendone i presupposti di legge;
disporre l'annullamento dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento, previa declaratoria di nullità della stessa in quanto del tutto illegittima per i motivi esposti e dedotti.; condannare parte resistente alle spese di lite con attribuzione al costituito procuratore”.
Tanto premesso, si instaurava regolarmente il contraddittorio con la tempestiva costituzione in giudizio dell' che rappresentava la corretta individuazione dell'autore dell'omissione CP_1
contributiva; Il corretto espletamento, in data 21.03.2018, delle procedure di notifica del provvedimento d'accertamento della violazione, contraddistinto da n. prot.
.0800.21/03/2018.0077435; la rideterminazione d'ufficio dell'entità della sanzione CP_1 amministrativa;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, deve essere rilevata la tempestiva opposizione ex art. 22, L. n. 689/1981 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Infatti, la notifica dell'ordinanza è avvenuta in data 18.04.2023, mentre il deposito del ricorso è avvenuto in data 17.05.2023.
Sulla carenza della legittimazione passiva dell'opponente, è opportuno premettere che, nel sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 689/1981, la responsabilità è personale e attiene all'autore della violazione, sia esso rappresentante o dipendente della società. Nel caso di specie, come certificato dalle risultanze del Registro delle Imprese, il dott. veniva designato alla carica di Persona_1 liquidatore a partire dall'08.06.2016, allorquando pendeva il termine per l'adempimento dell'obbligo contributivo, dalla cui omissione è derivato l'illecito amministrativo in oggetto;
difatti, l'omesso versamento delle quote a carico riguardava la denuncia contributiva relativa ai mesi di giugno e luglio del 2016. Inoltre, dalla visura camerale allegata risultava che la cessazione dell'istante dalla carica di liquidatore era stata iscritta nel registro delle imprese in data 21.09.2016 e, pertanto, solo da tale data era opponibile ai terzi (a norma dell'art. 2448 c.c.).
Parimenti, risultano irrilevanti le considerazioni formulate dalla parte istante in merito alla declaratoria fallimentare della società Parte_3
” considerato che il fallimento è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Modena
[...]
n. 13/2017 del 23.01.2017, ovvero successivamente alle inadempienze contributive oggetto di sanzione.
2 Ritenuta sussistente la legittimazione passiva del ricorrente, nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia, occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, il quale espressamente prevede quanto segue: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Tale disposizione, in punto di rilevanza penale del fatto, risulta così formulata a seguito della riforma legislativa apportata con l'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
In specie, l'art. 6 del citato D. Lgs n. 8/2016 prevede: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Da ciò consegue che, nella fattispecie, debba trovare applicazione il disposto normativo di cui all'art. 14 L. 686/1981 in tema di contestazione dell'illecito e notificazione dell'accertamento.
Detta norma così recita: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
3 qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità di tale disposizione normativa alle ordinanze ingiunzioni, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto “Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 CP_1
gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo
3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta dall' in un illecito amministrativo, ne consegue CP_1
la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati artt. 14 e 28.
Occorre, tuttavia, precisare che, nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative ex art. 22 L. 689/1981, la tardività della contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 14, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta a mezzo di specifico motivo d'opposizione in ricorso (Cass. civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi,
4 segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del
1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice
d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione, da parte della ricorrente, in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, l'odierno giudicante, prestando adesione a quanto statuito dalla
Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio. Né tantomeno parificata se la parte non rileva la violazione del termine di 3 mesi dall'avvenuta contestazione.
Un'ulteriore questione sollevata dal ricorrente riguardava la decorrenza del termine prescrizionale.
Al riguardo, deve essere osservato che l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità amministrativa deve avvenire nel termine di prescrizione quinquennale, il cui dies a quo coincide con la decorrenza dell'obbligazione contributiva, risalente all'anno 2016. Tuttavia, tale termine non risulta maturato, essendo stato interrotto per la prima volta il 14.05.2018, mediante la notifica al trasgressore del provvedimento di accertamento delle violazioni e, per la seconda volta, con la notifica dell'ordinanza di ingiunzione opposta in data 18.04.2023.
In merito al computo dei termini prescrizionali, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 103, comma 6 bis, della L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui: "Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689"; di conseguenza il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative è rimasto sospeso nel lasso temporale dal 23/02/2020 al
31/05/2020.
Pertanto, ritenuto non maturato il termine prescrizionale, si pone la questione della rideterminazione dell'entità della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza d'ingiunzione opposta.
A fronte della già citata novella di cui all'art. 23 D. L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023, la sanzione amministrativa applicata deve essere rideterminata nella sua complessiva entità, con effetto totalmente sostitutivo. Trattasi di potere - dovere del giudice dell'opposizione, da esercitarsi sia allo scopo di dare concreta applicazione al criterio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/1981, nel vincolante
5 ambito della nuova forbice edittale di legge, sia in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 6 co. 12 D. Lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale …”; norma in sostanza riproduttiva del previgente art. 23 co. 11 L. 689/1981).
Tanto premesso, si aggiunga che, nella fattispecie in controversia, l' ha già provveduto a CP_1 rideterminare d'ufficio l'entità della sanzione in ossequio ai nuovi criteri di quantificazione di cui al succitato: “In relazione all'ordinanza-ingiunzione n. 973454 prot.n. 0800.20/03/2023.0082469 CP_1 relativa all'annualità 2016, notificata il 30.03.2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il
12/05/2023, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 5107,50. Il pagamento della sanzione amministrativa, come rideterminata, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Assorbito ogni altro profilo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, con specifico riferimento al momento di decorrenza iniziale del termine decadenziale succitato, il cui accertamento ha reso necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1) rigetta il ricorso;
2) dispone la rideterminazione della sanzione amministrativa in conformità al novellato testo normativo ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, così come indicato dall'ente resistente;
6 4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 19.5.2025
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Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino