Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8882/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Oggi, 03.02.2025, alle ore 9.16, innanzi al Dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Mario Cavallaro;
Per il convenuto l'avv. Giuseppe D'agostino e Elisabetta Fresta;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni.
Per la pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 8882/2023 promossa da Pa
. DA. P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cavallaro (C.F. ), C.F._1 presso il cui studio in Giarre (CT), Via F. Turati n. 89, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro pagina 1 di 4
è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 03.02.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 26.07.2023 -regolarmente notificato- la LU. DA.
[...]
, conveniva in giudizio la società Controparte_1 Controparte_3 chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre: NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della società e per effetto condannarla alla restituzione integrale Controparte_2 del prezzo pagato per la controprestazione, pari ad €190,00 (All. 12) nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla , quantificato in € 18.404,75 Parte_2 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia (da cui va, in ogni caso, detratta la somma di € 1.732,00 già spontaneamente rimborsata alla parte attrice). Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A sostegno di siffatte domande allegava di aver fatto eseguire alla convenuta in data 27.12.2021 su di un autocarro appartenente ad essa attrice, specificatamente un Iveco Stralis targato FL082PW, un intervento di controllo a seguito del quale era stata rilasciata dall'officina una dichiarazione attestante la prova metrica del cronotachigrafo (marca , modello Controparte_4
1381.1216103003, numero di serie: 0004962334) con conseguente esposizione sul mezzo del tagliando recante tale numero seriale.
Deduceva, quindi, che il 17.02.2023 -a seguito di un controllo della Polizia Stradale di Riccione- emergeva la non conformità del cronotachigrafo in questione e, conseguentemente, veniva disposto un controllo tecnico presso un'officina Iveco autorizzata, dal quale si evidenziava che il sensore di movimento “kitas” presentava un sigillo di montaggio con punzonatura differente dall'identificativo dell'officina che aveva effettuato il predetto controllo periodico;
in particolare, veniva riscontrata una punzonatura con un sigillo riportante i dati identificativi di una precedente punzonatura, effettuata in data 05.11.2019 da altra officina meccanica. Da ciò conseguiva per la Lu. Da. Trasporti l'elevazione di un verbale di € 1.732,00, oltre a dover fare eseguire un nuovo intervento di ripristino da parte della officina Iveco, sostenendone la relativa spesa, e alla sanzione accessoria del ritiro della patente per giorni 30 all'autista del mezzo unitamente alla decurtazione di 10 punti dalla patente medesima. L'inadempienza della veniva, poi, confermata dal nuovo controllo cui veniva Controparte_2 Part sottoposto l'autocarro una volta tornato in sede, tanto che la convenuta rifondeva alla a. Trasporti i costi sostenuti per pagare il verbale n. PTR 2786001230, ossia € 1.732,00. Nondimeno, essendo i danni sopportati dall'attrice di importo di gran lunga superiore e non avendo l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita sortito l'effetto auspicato, veniva introitato il presente giudizio al fine di lamentare l'inadempimento contrattuale della convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c., chiedendo il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.. La società convenuta si costituiva in giudizio, deducendo l'esecuzione a regola d'arte del contratto d'opera intercorso tra le parti e la liberazione della da eventuali responsabilità per Controparte_2 difformità o vizi nell'esecuzione in seguito all'accettazione espressa dell'intervento da parte dell'attrice pagina 2 di 4 all'atto della consegna dell'autocarro mediante la sottoscrizione del rapporto sotto la voce “cliente” e l'assenza di “osservazioni”; in subordine, qualora si trattasse di vizi non facilmente riconoscibili dalla società attrice, allegava la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 2226 c.c. per essere la denuncia intervenuta dopo otto giorni dalla loro scoperta e la prescrizione dell'azione ex art. 2226 c.c.; in via ancor più gradata contestava infine le diverse voci di danno richiesto. Di guisa che, così, concludeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Catania adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti: - Ritenere e dichiarare che la che ha Controparte_2 Part eseguito l'intervento di controllo richiesto dalla Da. Controparte_1 secondo le regole dell'arte e secondo le prescrizioni di cui al Regolamento UE 165/2014, è stata Part sollevata da qualsiasi responsabilità per difetti e o vizi nell'esecuzione dell'opera dalla Da. con l'accettazione all'atto della consegna dell'autocarro ex art 2226 c.c. e, per Controparte_5
l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- In via gradata, per tuziorismo difensivo, nella non temuta ipotesi in cui si dovesse accertare la presenza di vizi occulti Part nell'esecuzione dell'opera da parte della convenuta, ritenere e dichiarare la a.
[...]
decaduta dalla possibilità di denunziarli alla Controparte_1 Controparte_2 per l'intervenuta decorrenza dei termini di cui all'art. 2226, comma 2, c.c. e, per l'effetto,
[...] rigettare le richieste di parte attrice;
- In subordine, sempre in via gradata e per tuziorismo difensivo, nella non temuta ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità della convenuta
[...] per vizi nell'esecuzione dell'intervento di controllo sull'autocarro della società Controparte_2 attrice, contenere le richieste di risarcimento dei danni asseritamente subiti nella complessiva somma di euro1.664,00 di cui al secondo verbale della Polstrada, non sussistendo alcun nesso causale tra gli asseriti vizi nell'esecuzione dell'opera e le altre voci di danno per le quali parte attrice richiede il risarcimento. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali e degli oneri, come per legge. Salvo ogni altro diritto.”. Confermata l'udienza già indicata dall'attore in citazione per la comparizione delle parti e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 26.02.2023 la causa andava in riserva sulle richieste istruttorie, al cui esito con ordinanza del 26.02.2023 era rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. al 14.10.2024, poi differita al 03.02.2025.
In tale data le parti hanno, quindi, concluso come da verbale ex art. 281 sexies c.p.c. che qui si intende richiamato.
************************* In via preliminare e sulla scorta del principio della ragione più liquida è opportuno esaminare innanzitutto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, la cui fondatezza assorbe le ulteriori questioni dibattute fra le parti.
A tal riguardo Cassazione n. 363/2019 ha condivisibilmente osservato che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cfr. anche Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014). Nel caso alla mano il giudizio prende le mosse da un controllo effettuato dalla Polizia Stradale di
Riccione su di un veicolo (Iveco Stralis targato FL082PW) di proprietà della società attrice a seguito del quale sono risultate delle anomalie relative al tachimetro del mezzo ed in particolare alla punzonatura ivi esistente, nonostante la stessa avesse fatto eseguire alla convenuta in data 27.12.2021 su tale veicolo un apposito intervento di controllo periodico con rilascio di relativo rapporto tecnico.
pagina 3 di 4 Per tale motivo l'attrice allegava l'inadempimento della in quanto dell'intervento Controparte_2 eseguito da quest'ultima nel veicolo non risultava traccia presentando il mezzo un sigillo di montaggio con punzonatura differente dall'identificativo della essendo, Controparte_2 Controparte_2 piuttosto, risalente al precedente controllo effettuato nel 2019 da altra officina. Part Or, nel costituirsi la convenuta ha, tra l'altro, eccepito che -essendo il rapporto intercorso con la Da. Trasporti riconducibile allo schema negoziale del contratto d'opera- l'azione promossa era prescritta per essere stato l'asserito inadempimento denunciato solo in data 27.03.2023. Ebbene la doglianza in esame appare fondata e merita di essere accolta.
Difatti, non appare revocabile in dubbio che tra le parti sia intercorso un contratto d'opera ovverosia un contratto in virtù del quale “(…) una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera
o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (…)” (cfr. art. 2222 c.c.). Da ciò ne consegue che al summenzionato rapporto si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 2226 c.c., in virtù della quale l'azione per difformità o vizi dell'opera nei confronti del prestatore si prescrive entro un anno dalla sua consegna. Pertanto, atteso che la convenuta ha eseguito la prestazione richiesta dalla committente in data 27.12.2021, come da relativo documento (v. all. 2 fascicolo attoreo), senza che quest'ultima abbia lamentato alcunché sino al citato controllo effettuato dalla Polizia stradale il 17.02.2023 (v. all. 3 fasc. convenuta), palese appare come già in tale data fosse decorso il termine prescrizionale di un anno dalla consegna previsto dall'art. 2226 c.c. per proporre l'azione prevista per difformità o vizi dell'opera. Né al fine di superare siffatta eccezione può avere rilievo il pagamento di € 1.732,00 effettuato dalla successivamente allo spirare del termine prescrizionale, non Controparte_2 costituendo tale pagamento un riconoscimento del debito, avendo piuttosto la convenuta specificato di averlo effettuato “pur non riconoscendo alcuna responsabilità per gli eventi occorsi, al solo fine di mantere i rapporti professionali ed amicali” (v. comunicazione di riscontro della alla Controparte_2 lettera di messa in mora dell'attrice- all. 7 fasc. attoreo). Per l'effetto, assorbita ogni ulteriore questione e dovendosi ritenere prescritta l'azione promossa, Pa risultano da rigettare le domande avanzate in questa sede da parte della . DA.
[...]
. Controparte_1
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara la prescrizione dell'azione promossa dalla LU. DA. ai Controparte_1 sensi dell'art. 2226 c.c. e per l'effetto rigetta le domande da essa proposte;
- condanna l'attrice a corrispondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A se dovute per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 03.02.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
Dott. Mariano Sciacca
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