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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1184/2021 R.G.A.C. promossa da:
, (C.F. ), in persona del suo Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Rausei della
Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso i locali dell'Avvocatura Regionale in Catanzaro alla Cittadella regionale;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 6 Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n° 416/21 emessa a definizione del giudizio n. 509/20 r.g., depositata il 17/3/2021, non notificata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione CP_1 avverso la cartella esattoriale n. 13920120002311064 per un importo pari ad euro
1107,63 relativo ad un credito maturato nei confronti della per Parte_1 tasse automobilistiche dell'anno 2005 e 2006, di cui veniva a conoscenza mediante estratto di ruolo formato dall' . Controparte_2
A fondamento della domanda l'attore deduceva l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in difetto della notifica della cartella di pagamento impugnata,
l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione in mancanza di validi atti interruttivi e la nullità del ruolo per intervenuta decadenza.
La si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Parte_1
Ordinario, il difetto di competenza per materia e, nel merito, il rispetto dell'iter di notificazione e il conseguente mancato decorso del termine di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Antonella Daco, ribadita la propria giurisdizione i relazione all'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella nonchè l'impugnabilità del ruolo, accoglieva la domanda e per l'effetto annullava il carico esattoriale impugnato con condanna alle spese di parte opposta.
Proponeva pertanto appello la formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere a quella del giudice tributario, ed in specie, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, per le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”
pagina 2 di 6 Deduceva come unico motivo di appello il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario. Le parti appellate rimanevano contumaci.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.4.2025, dopo diversi rinvii di ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
L'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice tributario.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
pagina 3 di 6 Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
pagina 4 di 6 Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in assenza della regolare notifica della cartella di pagamento e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella di pagamento n. 13920120002311064 afferente tassa pagina 5 di 6 automobilistica, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 3.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1184/2021 R.G.A.C. promossa da:
, (C.F. ), in persona del suo Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Rausei della
Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso i locali dell'Avvocatura Regionale in Catanzaro alla Cittadella regionale;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 6 Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n° 416/21 emessa a definizione del giudizio n. 509/20 r.g., depositata il 17/3/2021, non notificata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione CP_1 avverso la cartella esattoriale n. 13920120002311064 per un importo pari ad euro
1107,63 relativo ad un credito maturato nei confronti della per Parte_1 tasse automobilistiche dell'anno 2005 e 2006, di cui veniva a conoscenza mediante estratto di ruolo formato dall' . Controparte_2
A fondamento della domanda l'attore deduceva l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo in difetto della notifica della cartella di pagamento impugnata,
l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione in mancanza di validi atti interruttivi e la nullità del ruolo per intervenuta decadenza.
La si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Parte_1
Ordinario, il difetto di competenza per materia e, nel merito, il rispetto dell'iter di notificazione e il conseguente mancato decorso del termine di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, Dott.ssa Antonella Daco, ribadita la propria giurisdizione i relazione all'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella nonchè l'impugnabilità del ruolo, accoglieva la domanda e per l'effetto annullava il carico esattoriale impugnato con condanna alle spese di parte opposta.
Proponeva pertanto appello la formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere a quella del giudice tributario, ed in specie, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, per le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”
pagina 2 di 6 Deduceva come unico motivo di appello il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario. Le parti appellate rimanevano contumaci.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.4.2025, dopo diversi rinvii di ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
L'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice tributario.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
pagina 3 di 6 Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa della mancata notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
pagina 4 di 6 Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in assenza della regolare notifica della cartella di pagamento e in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella di pagamento n. 13920120002311064 afferente tassa pagina 5 di 6 automobilistica, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 3.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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