TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1371 /2024 tra
in Concordato Pieno Liquidatorio (p.i. ) con sede in Albisola Parte_1 P.IVA_1
Superiore (SV), Via Della Rovere 104 in persona del legale rappresentante pro tempore avv.
Antonio Piazza e del Liquidatore dott. Alberto Peri ed elettivamente domiciliata in Savona - Via Paleocapa 5/6 presso e nello studio dell'avvocato Roberto Romani (C.F. – C.F._1 fax 019854588 – pec: quale rappresentante in giudizio in forza Email_1 di delega in atti
- Ricorrente (C.F. – P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.
– PEC , presso i cui uffici in Genova, Viale delle P.IVA_4 Email_2
Brigate Partigiane, n. 2 è legalmente domiciliata
- Convenuta
Oggetto: appalto pubblico – pagamento interessi di mora
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,
1 – accertare e dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a CP_1 corrispondere la somma di €. 99.810,65 o altra diversa somma meglio vista e ritenuta, a titolo di interessi legali e moratori maturati a seguito del ritardato pagamento di quanto dovuto in virtù del contratto di appalto nr. 15887 stipulato tra le parti in data 27 luglio 2015;
2 – e per l'effetto condannare a corrispondere in favore della società CP_1 [...] la somma complessiva di €. 99.810,65 o altra diversa somma meglio vista e CP_2 ritenuta;
3 - Vinte spese di lite e compensi professionali”
CP_1
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, rigettare le pretese avversarie, perché inammissibili e, comunque, infondate. In ogni caso, con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
*****
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
riferisce che avrebbe pagato solo in data 12.7.2019 con grave ritardo (circa 4 anni) Pt_1 CP_1 la fattura n. 35/E emessa l'11.9.2015 relativa al primo SAL del contratto di appalto assegnato a seguito di gara d'appalto n. GELAV001-15 avente ad oggetto i “Lavori di manutenzione straordinaria – Esercizio 2013 – Interventi di distese generali in tratti saltuari (Strade statali del
Compartimento della viabilità per la Liguria;
cosicché essa sarebbe creditrice delle somme nel frattempo maturate a titolo di interessi.
La convenuta replica che il proprio ritardo sarebbe da imputarsi alla stessa creditrice la quale, ammessa alla procedura di concordato preventivo nel corso dello svolgimento dell'appalto, avrebbe comunicato solo in data 7.6.2019 gli estremi del conto corrente dedicato come imposto dall'art. 3 comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). Onde il pagamento del 12.7.2019 dovrebbe ritenersi tempestivo.
Rileva, inoltre, che a seguito dell'apertura della procedura concorsuale essa avrebbe ricevuto da parte di varie ditte subappaltatrici la richiesta di pagamento diretto dei propri compensi, con connessa necessità di sospendere i pagamenti vero l'appaltatrice principale (cfr. doc. 2, 3 e 4).
L'attrice, in replica alle difese della convenuta, in occasione del deposito della prima memoria ex art. 281 duodecies cpc ha prodotto la comunicazione circa il conto corrente dedicato inviata dal proprio legale rappresentante sin dal 01.12.2015 (cfr. doc. 25), superando così la prima obiezione della controparte.
Quanto alle richieste di pagamento delle imprese subappaltatrici, ne afferma l'ininfluenza ai fini della decisione in quanto i solleciti sono “tutti successivi allo scadere del termine per il pagamento ed all'invio dei dati per il pagamento. Le comunicazioni prodotte peraltro non possono avere alcuna rilevanza per la controversia in oggetto atteso che, in primis, non recano alcuna attestazione circa la prova dell'effettivo invio via pec e la relativa ricezione ed inoltre, dato dirimente, da esse non risulta neppure alcun riferimento al concordato Betonbit” (cfr, memoria n. 1 ex art. 281 duodecies comma 4).
Ad avviso di chi scrive non può dubitarsi del fatto che le imprese subappaltatrici abbiano effettivamente inviato ad le citate richieste di adempimento diretto: le comunicazioni CP_1 prodotte da sub docc. 2 -3 -4, infatti, oltre a contenere specifici riferimenti al contratto di CP_1 appalto per cui è causa, recano tutte il protocollo di arrivo CP_1
cfr. doc. 2:
Cfr. doc. 3
2 Cfr. doc. 4
Vero è che tutte dette missive sono protocollate in data 14.10.2015 e, quindi, sono successive allo scadere del termine legale di pagamento della fattura: è chiaro, però, che la pretesa di pagamento degli interessi di mora non può eccedere tale termine, dovendosi ritenere giustificato il ritardo successivo.
Il contratto di appalto per cui è causa, del resto, è stato aggiudicato nella vigenza del D.lgs 163/2006 (in esso espressamente richiamato), il quale all'art. 118 pone un preciso onere in capo all'appaltatrice principale laddove stabilisce che – in presenza di subappaltatori – il pagamento del corrispettivo è subordinato alla trasmissione da parte dell'impresa affidataria di “copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”1: cosicché, in mancanza di tale adempimento, la prestazione non poteva ritenersi esigibile.
Le parti contraenti erano, del resto, ben consapevoli dell'esistenza di tale problema, tant'è vero che
– apertasi la procedura concordataria – si rendeva necessario un provvedimento espresso del Giudice delegato datato 21.2.2020 che autorizzasse il liquidatore giudiziale a ricevere pagamenti da parte di pur in assenza delle quietanze dei subappaltatori (circostanza affermata da in CP_1 CP_1 comparsa di riproposta e non contestata da nelle successive difese). Pt_1
*****
lamenta anche il ritardato pagamento del saldo finale di cui al SAL n. 2 avvenuto solo in Pt_1 data 3 novembre 2020. Chiede quindi il pagamento degli interessi per il ritardo così ripartiti:
- Periodo compreso tra 7.12.2015 al 7.2.2016 (giorni di ritardo 62) = € 56,47 (doc. 22)
- Periodo dal 8.2.2026 al 3.11.2020 = € 39.895,44 (doc. 23).
Il conteggio viene così impostato in quanto da un lato, avrebbe emesso il Certificato di fine CP_1 lavori – datato 16.12.20219 - con grande ritardo rispetto ai tempi prescritti, dall'altro il pagamento sarebbe a propria volta in ritardo rispetto alla data di emissione del certificato.
Crf ricorso pagg. 3-4:
3 “19. il certificato di ultimazione lavori, effettuati per oltre l'80% (4/5) dell'appalto, attesta che il giorno 7 agosto 2015 i lavori sono stati sospesi e, pertanto, da tale data deve farsi decorrente il termine di legge (di giorni 45) per l'emissione del certificato di pagamento e, laddove emesso, successivi 30 giorni (scadenti il 7 dicembre 2015) per il pagamento della rata di saldo;
20. sul punto giova ricordare la dichiarazione di debito da parte di datata 18 ottobre 2016 CP_1 secondo la quale la Stazione appaltata era ben consapevole delle obbligazioni a suo carico in virtù del contratto;
21. il pagamento è avvenuto tuttavia in data 3 novembre 2020, come si evince dal dettaglio bonifico eseguito su BNL per l'importo di €. 105.161,24 recante come causale interventi CIG 5994711004 Interventi distese GEMS201329 SAL 2 (prod. nr. 19);
22. il pagamento è avvenuto, pertanto, con un ritardo di complessivi 62 giorni sulla scadenza legale fissata, come sopra precisato, e detto periodo è produttivo di interessi legali (dal giorno 7 dicembre 2015 al 31 dicembre 2015 e dal giorno 1° gennaio 2016 al 7 febbraio 2016);
23. su detti primi 60 giorni di ritardo sono applicabili i tassi legali, rispettivamente dello 0,50% sul primo periodo e dello 0,20% sul secondo periodo, con la maturazione della somma di €. 56,47, come da schema di calcolo che si produce (prod. nr. 22);
24. il periodo dal giorno 8 febbraio 2016 al 3 novembre 2020, pari a complessivi 1.730 giorni, è invece produttivo di interessi di mora per ritardato pagamento con applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2002;
25. i tassi di mora applicabili nel primo periodo di riferimento (dal 8 febbraio 2016 al 30 giugno 2016) sono dell'8,05% per la somma di €. 3.316,61 e dell'8,00% per il secondo periodo (dal giorno 1° luglio 2016 al 3 novembre 2020) per €. 36.578,83, il tutto per complessivi €. 39.895,44, come da schema riassuntivo di calcolo che si produce (prod. nr.22);
In proposito deve rilevarsi che il capitolalo speciale di appalto (doc. 3 della ricorrente – art. 16) così come il contratto di appalto (doc. 2 della ricorrente – art. 6) prevedono che “l'appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta, raggiunga la somma di € 200.000 (duecentomila)”.
Nel caso di specie tale soglia minima di importo non è stata raggiunta, onde non sussiste di per sé il diritto dell'appaltatore al percepimento dell'acconto.
Vero è che le stesse disposizioni, poco oltre, precisano che “nel caso di sospensione dei lavori con durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, si procederà al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di sospensione, al netto della ritenuta ...”: sembrerebbe dunque che in caso di sospensione il limite di € 200 mila non operi.
L'art. 6 del Capitolato speciale di appalto (doc.3), tuttavia, ha cura di precisare che la sospensione dei lavori di cui qui si discorre è quella disciplinata dal DPR 207/2010 (art- 141 e artt. 158 e ss), vale a dire la sospensione disposta dalla Stazione appaltante (in persona del Direttore dei Lavori o del RUP) per ragioni sopravvenute imprevedibili e non imputabili allo stesso esecutore. Nel caso di specie, al contrario, la sospensione è stata disposta stante la sopravvenuta situazione di crisi aziendale dell'affidataria (cfr. docc. 9 e 10 della ricorrente): in tale evenienza il citato meccanismo non può logicamente operare, poiché si andrebbe così a premiare un soggetto potenzialmente insolvente, anche in contrasto con i principi generali in materia di obbligazioni (arg. ex art. 1186 cc:
“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”).
Quanto al pagamento del saldo finale, deve rammentarsi nuovamente che solo in data 21.2.2020 è intervenuto il provvedimento del Giudice delegato che autorizza il liquidatore giudiziale a ricevere
4 pagamenti da parte di pur in assenza delle quietanze dei subappaltatori, cosicché prima di CP_1 tale momento il ritardo è di per sé giustificato.
In ogni caso nella propria comparsa di risposta riferisce – senza che la circostanza trovi CP_1 smentita alcuna nelle successive difese di – che “la ricorrente ha emesso la fattura Pt_1 relativa al 2° e ultimo SAL solo il 02/07/2020. Poiché è stato contrattualmente previsto quale dies a quo del termine di pagamento quello di comunicazione della fattura, nuovamente un'anticipata liquidazione è stata impedita dal ritardato adempimento della ricorrente ai propri obblighi, le cui conseguenze non possono essere addebitate a controparte. Stante l'intervenuta liquidazione il 03/11/2020, l'adempimento deve ritenersi tempestivo” (cfr. comparsa di costituzione pag. 3).
***** Le domande di vanno pertanto respinte con conseguente condanna della stessa alla Pt_1 refusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1371/2024 così decide:
1. Respinge le domande di in concordato preventivo pieno liquidatorio nei Parte_1 confronti di CP_1
2. Condanna in concordato preventivo pieno liquidatorio alla refusione delle spese Parte_1 di lite in favore di che liquida in € 8.000,00 per competenze professionali del CP_1 difensore oltre accessori di legge.
Savona, 9.6.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 118 comma 3: “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.