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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/08/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 612/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Viviana Cusolito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 612/2020 R.G. e vertente tra
, in persona del Sindaco e l.r.p.t. e qui di Parte_1 seguito anche solo “ o , con l'avv. Parte_1 Parte_2
ROBERTO LANFRANCO (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo,
[...] P.IVA_2 rispettivamente, o “ ”, con l'avv. SALVATORE CP_1 Controparte_2
SATIRA (C.F. CodiceFiscale_2 Email_2
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 249/2020, pubblicata in data 1.04.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 364/2016 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.05.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il a adito Parte_1
il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 364/2016 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 1/2016 (proc. n. 1557/2016 R.G.), emesso da Giudice del medesimo Tribunale e ingiungente il pagamento in favore dell' , Controparte_2 ricorrente in via monitoria, dell'importo di € 69.236,41 [giusto mancato pagamento della fattura elettronica n. 04 del 16.09.2015 relativa al 2° SAL del contratto di appalto del
5.10.2010], oltre interessi e oltre spese della fase monitoria.
Il opponente, in particolare, ha contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione Pt_1
(opponendosi anche a ogni sua eventuale provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.), per i seguenti motivi:
(A) inammissibilità e/o infondatezza del d.i. opposto per mancato raggiungimento della prova del credito;
(B) l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e il difetto di legittimazione attiva della controparte (risultando il contratto stipulato con altro soggetto – i.e. il Controparte_3
munito di autonoma soggettività – e non potendo essere ceduto a terzi a pena di nullità);
(C) l'erroneità, in ogni caso, del quantum indicato in fattura, poiché superiore all'importo del certificato di pagamento ritualmente approvato dal RUP (€ 58.236,64).
I.1.2.- Con comparsa del 29.07.2016 si è poi costituita la convenuta opposta ( CP_2
), chiedendo la conferma del titolo monitorio e la concessione della provvisoria
[...]
esecuzione ex art. 648 c.p.c., contestando le prospettazioni attoree e in particolare eccependo:
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(A) l'integrale infondatezza di tutti gli avversi motivi di opposizione;
(B) l'opportunità, in ogni caso e in ragione del carattere “comune” della causa, di chiamare in giudizio il all'uopo pertanto formulando istanza di differimento della 1° Controparte_3
udienza ex art. 269 c.p.c.,
(C) il proprio diritto a conseguire l'importo di € 69.326,41, in subordine, dal Comune ingiunto e a titolo di diminuzione patrimoniale ex art. 2041 c.c., ovvero, in estremo subordine, dal e in ragione del rapporto fra essa consorziata e tale . Controparte_3 CP_3
I.1.3.- Disposto il differimento della 1° udienza onde consentire la vocatio richiesta dalla convenuta, all'udienza del 7.03.2018 la convenuta opposta ha poi evidenziato l'esito negativo della relativa notifica ed entrambe le parti hanno chiesto, in via prioritaria o gradata, la concessione dei termini istruttori.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 249/2020, pubblicata in data 1.04.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto, in parte qua, l'opposizione, conseguentemente revocando integralmente il d.i. opposto e contestualmente condannando il opponente al pagamento della minor Pt_1 somma di € 58.236,64 (compresa IVA al 10 %), oltre interessi;
(b) condannato il opponente al pagamento delle spese di lite. Pt_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 612/2020) dal il quale ne ha anche chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c. Parte_1
e ivi in particolare lamentato:
(1) la mancata declaratoria del difetto di legittimazione attiva della;
Controparte_2
(2) la mancata applicazione, pur a fronte della trasformazione del , dell'art. 116 CP_3
D.lgs. 163/2006;
(3) l'omessa analisi altresì di quanto emergente dalla determina n. 30 del 3.11.2015;
(4) l'erroneo riconoscimento di presunti diritti “successori” della;
Controparte_2
(5) la mancata prova del credito e l'errata quantificazione delle somme dovute;
(6) l'erronea applicazione degli interessi;
(7) l'erronea regolazione, infine, delle spese di lite, sussistendo giusti motivi per compensarle, almeno in parte qua.
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I.2.2.- Con comparsa del 20.06.2022 si è poi qui costituita la (già CP_1 CP_2
, essendo intervenuta trasformazione eterogenea per atto del dott. Rep.
[...] Per_1
n.56.729, del 6.11.2018), contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare evidenziando:
(A) l'infondatezza degli avversi motivi di gravame, risultando la sentenza impugnata esente da vizi e censure;
(B) la fondatezza, per converso e in ogni caso, della propria domanda subordinata ex art. 2041
c.c., non oggetto di alcuna eccezione ex adverso.
I.2.3.- A seguito di ciò e con provvedimento del 5.07.2024, comunicato il 9.07.2024, atteso il sussistente periculum e la necessità di approfondimento del fumus, è stata concessa la richiesta sospensione ex art. 283 c.p.c. e, in difetto di ulteriori istanze da delibarsi, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.05.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza, con provvedimento del 9.05.2025, comunicato il 12.05.2025,
l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'intervenuto subentro, nelle more del giudizio (v. supra, sub I.2.2.), di CP_1 all'originaria opposta ( ) non incide in alcun modo sulla persistenza Controparte_2
della sua legittimazione e in generale sulla continuità del rapporto processuale - e ciò, giova precisare, in quanto il passaggio “da ditta individuale in società”, pur non costituendo, strictu sensu, una “trasformazione” ex art. 2498 c.c. [atteso che “la trasformazione presuppone
l'esistenza di un'entificazione della forma di esercizio dell'impresa, da escludere decisamente nell'ipotesi di impresa individuale, la cui disciplina non prevede alcuna distinzione, neppur minima, tra l'imprenditore individuale e l'impresa da lui esercitata”, non trovando quindi applicazione il predetto art. 2498 c.c. (cfr. Cass. civ., 26/02/2024, n. 5088)], dà tuttavia luogo a un fenomeno di “cessione di azienda” (cessione, in specie, “finalizzata alla costituzione del patrimonio di una società di capitali”) [cfr. ancora Cass. n. 5088/2024, cit.], con conseguente continuità del processo e piena legittimazione del successore (nel caso di specie a CP_1 resistere all'impugnazione [essendo il successore, del resto, “l'effettivo titolare del diritto in
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contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla” o “a resistere al ricorso proposto contro quell[a]”, trattandosi di
“conclusione, questa, imposta sia dalla lettera dell'art. 111 c.p.c.; sia dalla necessità di salvaguardare il diritto di difesa del cessionario”, “che sarebbe assai compromesso se la tutela di esso fosse affidata ad una persona, quale il cedente, che potrebbe non avere più alcun concreto interesse alla lite” (cfr., ex multis, Cass. n. 26157/2020; Cass. n. 19267/2014;
Cass. n. 6444/2009; Cass. n. 10876/2007; Cass. n. 17683/2006; Cass. n. 11757/2006; Cass. n.
10598/2005; Cass. n. 10902/2004; Cass. n. 2889/2002; Cass. n. 649/2000; Cass. n.
4742/1998; Cass. n. 9868/1997; Cass. n. 9438/1997; Cass. n. 178/1997; Cass. n.
7247/1996; Cass. n. 713/1995; Cass. n. 6220/1993)];
(B) risultano parimenti inidonee a incidere sul presente giudizio e sulla persistente scrutinabilità delle questioni sottese altresì le informative prefettizie da cui risulterebbero essere stati attinti e [cfr. pag. 16 dell'atto di appello, CP_1 Controparte_2
nonché all. 5 allo stesso], evidentemente non comportanti l'applicazione degli artt. 52 e ss.
D.lgs. 159/2011 [operanti solo per le misure di prevenzione giurisdizionali e di carattere patrimoniale (sequestri e confische di prevenzione)], né dispieganti effetti preclusivi rispetto all'accertamento dei crediti derivanti da appalti pubblici, come nel caso di specie, già svolti ed esauriti [potendo i predetti provvedimenti amministrativi rilevare per gli appalti da assegnarsi o ancora in corso (nei termini e nei limiti, in quest'ultima evenienza, di cui all'art. 94 D.lgs.
159/2011 e salvo, in ogni caso e come ivi previsto, “il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”: cfr. art. 94, comma II, D.lgs. 159/2011)];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di
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espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)], divenuta ormai irretrattabile, poiché definitivamente passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza qui impugnata.
V.-Prendendo le mosse, in specie, dal 1° motivo di gravame, vertente sul dedotto difetto di legittimazione attiva della [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], il Controparte_2 Pt_1
appellante ne ha sostenuto la ricorrenza sulla scorta, in particolare:
(A) sia dalla stessa sentenza di prime cure, nella parte in cui si ribadiva l'autonomia patrimoniale del e il divieto di cessione del contratto;
Controparte_3
(B) sia dalla condotta processuale della convenuta opposta e in particolare dalla richiesta, dalla medesima formulata, di chiamata in causa del Controparte_3
Entrambi i profili prospettati, tuttavia, sono meritevoli di reiezione.
V.1.- Quanto, in specie, alla pronuncia di prime cure [v. supra, sub V., punto (A)], occorre osservare che dalla lettura globale e complessiva, e non già atomistica e frazionata, del suo intero apparato motivazionale riguardo a tale exceptio [cfr. pagg.
3-6 della pronuncia di 1° grado] chiaramente emerge che quest'ultima è stata del tutto correttamente disattesa in ragione di una puntuale e analitica, nonché del tutto coerente, ricostruzione diacronica della vicenda sottesa.
V.1.1.- E infatti, nella sentenza di prime cure si è a tal riguardo sottolineato, in termini del tutto corretti e condivisibili e qui insuscettibili di rimeditazione alcuna, che:
(1) l'originaria legittimazione risultava effettivamente da riconoscersi non già all' CP_2
, ma al essendo appunto quest'ultimo ad aver stipulato con il
[...] Controparte_3
il contratto di appalto rep. 04/2010 del 5.10.2010 [cfr. all. 1 Parte_1
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fasc. monitorio] e trattandosi di soggetto munito di propria autonomia, anche patrimoniale e organizzativa [essendo un , e dunque “un autonomo soggetto di diritto Controparte_4 dotato di autonoma qualificazione e di un proprio patrimonio” e dunque “unico contraente del contratto d'appalto” nonché “legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante” per “pretendere le somme dovute in relazione all'esecuzione dell'appalto” (cfr. pagg.
3-4 della sentenza di 1° grado)];
(2) tale originaria legittimazione, poi, non risultava ex se superata neanche dalla “cessione” del contratto, nel 2010, dal [all.
2-4 fasc. monitorio], Controparte_5 atteso l'espresso divieto di cessione per gli appalti pubblici, previsto ex lege [e in specie stabilito, ratione temporis (2010), dall'art. 118, comma I, D.lgs. 163/2006 (“Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità”)] e qui rimarcato, a pena di nullità, nello stesso testo pattizio [“il contratto non può essere ceduto a pena di nullità” (art. 24 del contratto del
5.10.2010)], con principio chiaramente volto ad “assicurare” la stabilità del “controllo preliminare dei requisiti dei concorrenti”, anche “di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria”, svolto dalle “amministrazioni aggiudicatrici”, in modo tale da
“impedire che tale verifica venga vanificata o elusa con modificazioni soggettive in corso di gara delle imprese candidate” (cfr. pag. 4 della sentenza di 1° grado), a ciò chiaramente conseguendo che tale “cessione” non poteva avere “nessun effetto”, né evidentemente poteva essere “ratifica[ta]” o “assevera[ta]” dalla “stazione appaltante”, trattandosi, come detto, di
“negozio nullo” (cfr. ancora pag. 4 della sentenza appellata);
(3) tale primigenia legittimazione risultava, al contrario, senz'altro venuta meno a seguito dell'intervenuta estinzione del predetto [giusta cancellazione di quest'ultimo CP_3
(divenuto, nelle more, ) dal Registro Controparte_6
delle Imprese in data 6.11.2014], essendo invero pacifico che “la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile” per le società (quanto, invero, per il con attività esterna”, trattandosi di “annotamento camerale” di per CP_3 sé sempre e comunque idoneo a “determina[rne]” “la definitiva scomparsa dal mondo giuridico”: cfr. Cass. civ., 10/03/2023, n. 7179, ribadendo il noto dictum, richiamato anche in prime cure, di Cass. civ., Sez. un., 12/03/2013, n. 6070/2013, n. 6071/2013 e 6072/2013, definitivamente confermando, nonché estendendo, il principio già enunciato da Cass. civ.,
Sez. un., 22/02/2010, n. 4060/2010, n. 4061/2010 e n. 4062/2010)]; estinzione dalla quale è
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poi conseguito, come dedotto dalla convenuta opposta (cfr. pagg.
2-4 della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.) ed evidenziato in sentenza [cfr. pagg.
4-5 della pronuncia gravata, sulla scorta di principi di diritto vivente del tutto pacifici e consolidati e anche di recente ribaditi da diverse pronunce a Sezioni unite (cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/07/2025, n.
19750; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2025, n. 3625; Cass. civ., Sez. un., 19/11/2024, n. 29812)],
“un fenomeno di tipo successorio”, e in particolare il trasferimento “ai soci”, “in regime di contitolarità o comunione indivisa”, di tutti “i diritti” e “i beni” “non venuti meno” e di tutti i
“rapporti giuridici” “afferenti le obbligazioni ancora inadempiute”, con conseguente
“successione dei soci”, secondo “la regola fissata dal diritto vivente”, “nella titolarità dei residui attivi” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., n. 19750/2025, cit.);
(4) a seguito di ciò, i “residui attivi” dell'originario contraente ( , , si erano Controparte_3
pertanto senz'altro trasferiti alle singole consorziate ed ex socie della società consortile e dunque, fra esse, anche alla , chiaramente legittimata, per l'effetto, ad Controparte_2 agire in giudizio, dovendo “ritenersi sussistente in capo alla ditta”, in quanto “successore della società Consortile a Responsabilità limitata”, “la legittimazione attiva” [cfr. pag. 6 della sentenza di 1° grado].
V.1.2.- A fronte di ciò, è evidente che dall'articolata motivazione sviluppata a tal riguardo del
Tribunale di prime cure, apprezzata nella sua totalità, discendesse del tutto coerentemente non già l'accoglimento, ma la reiezione dell'eccezione prospettata, risultando senz'altro
“sussistente”, a prescindere dalla “cessione” del 2010, “la legittimazione attiva” dell' in virtù del menzionato fenomeno successorio del 2014, e dunque Controparte_2 risultando quest'ultima senz'altro legittimata a richiedere e conseguire il quantum già dovuto e non riscosso dal , ormai irreversibilmente estintosi e definitivamente scomparso CP_3
dal mondo giuridico [v. supra, sub V.1.1.].
V.2.- Né, in senso contrario a quanto precede, può ritenersi rilevante la richiesta della convenuta opposta di chiamata in causa del [v. supra, sub V., punto (B)] e Controparte_3
attribuire a tale richiesta, come dedotto dal appellante, valenza “adesiva” rispetto Pt_1 all'eccezione di carenza di legittimazione attiva [cfr. pag. 9 dell'atto di appello, nonché pag. 4 della comparsa conclusionale in appello].
V.2.1.- asseritamente “adesiva”, tuttavia, invero pacificamente da escludersi, CP_7
considerando che:
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(A) tanto nella propria comparsa di costituzione, quanto nei successivi scritti difensivi, la convenuta opposta aveva tenuto un contegno chiaramente oppositivo e contestativo, avendo non già “aderito”, ma specificamente e puntualmente replicato (anche) a tale eccezione, chiedendone il rigetto e lamentandone, sotto diversi profili e per diverse ragioni (quali la cessione del 2010 e la successione in capo ai soci del 2014), l'integrale infondatezza [cfr.,
e.g., pagg.
3-5 della comparsa del 29.07.2016 e pagg.
1-4 della 1° memoria attorea ex art. 183,
VI comma, c.p.c.];
(B) la richiesta della convenuta opposta ex artt. 106 e 269, comma III, c.p.c. si inquadrava coerentemente in tale apparato difensivo di segno chiaramente contestativo, mirandosi invero con “la chiamata in giudizio del ” proprio a ulteriormente Controparte_8
“ratificare” e confermare “quanto” da sé “sostenuto” e dunque a definitivamente
“asseverare la fondatezza della” propria “pretesa creditoria” [cfr. pagg. 5 e 7 della comparsa del 29.07.2016], trattandosi pertanto di una chiamata in causa espressamente e pacificamente volta a coinvolgere nel giudizio non già un terzo garante o titolare del diritto sub iudice, bensì, un terzo da cui ottenere, al contrario, la definitiva smentita dell'altrui titolarità, prospettata ex adverso e da sé non riconosciuta, ma contestata [mirando, pertanto e per il tramite di tale richiesta coattiva, a conseguire un effetto del tutto analogo a un intervento ad adiuvandum – essendo del resto pacifico lo stretto legame fra la richiesta ex art. 106 c.p.c. e l'intervento ex art. 105 c.p.c. (essendo la prima istanza volta sovente ad ottenere, come nel caso di specie, la costituzione di terzi che avrebbero potuto anche autonomamente promuovere un intervento volontario a proprio supporto) e l'assoluta sufficienza, ai fini dell'art. 106 c.p.c., di un qualsivoglia “interesse” alla “partecipazione del terzo” (cfr. già Cass. civ., 13/01/1987, n. 143
e Cass. civ., 13/04/1987, n. 3667), anche solo, appunto, al fine di replicare alle eccezioni svolte ex adverso e “ratificare” la propria titolarità del credito azionato].
V.2.2.- Titolarità del credito, quest'ultima, poi pacificamente emergente ex actis [v. supra, sub V.1.1.] ed evidentemente insuscettibile di ritenersi sovvertita o in alcun modo inficiata:
(a) tanto dalla successiva mancata instaurazione di alcun rapporto processuale con il predetto terzo chiamato [atteso l'esito negativo della notifica e il difetto, da parte dell'opposta, di ulteriori richieste relative all'instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo (cfr. pag.
1, 4° linea, del provvedimento del 13.03.2018)] – trattandosi, come appena osservato, di una semplice chiamata ad adiuvandum formulata dall'opposta per meramente confermare e
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“ratificare” “quanto” da sé “sostenuto” [cfr. pagg. 5 e 7 della comparsa del 29.07.2016], di per sé dunque compiutamente valutabile anche a prescindere da tale (eventuale e meramente ausiliaria) “ratifica”;
(b) quanto dall'infondatezza della prospettazione della parte opposta in punto di “cessione” del contratto - infondatezza effettivamente sussistente [v. supra, sub V.1.1., punto (2)] e tuttavia non assorbente né dirimente, venendo qui pacificamente in rilievo, al di là di tale
“cessione” del 2010, il fenomeno successorio pacificamente verificatosi nel 2014, di per sé senz'altro idoneo a fondare ex se la legittimazione della convenuta opposta e senz'altro valutabile, rientrando nel thema decidendum suscettibile di delibazione [essendo una questione sviluppata dall'opposta, a seguito delle eccezioni del opponente, già nella Pt_1
sua 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (cfr. pagg.
2-4 della memoria dell'11.04.2018),
e dunque entro il termine preclusivo per le allegazioni assertive, essendo appunto consentito
“plasmare il thema decidendum”, a fronte della “condotta difensiva dell'opponente”, entro “il termine della prima memoria” (cfr., ex multis e limitandosi agli ultimi interventi a Sezioni unite della S. Corte, Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n. 11455; Cass. civ., Sez. un.,
15/10/2024, n. 26727; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., Sez. un.,
15/06/2015, n. 12310)].
V.3.- Non potendosi pertanto accogliere, per le ragioni sin qui esposte, le contestazioni del appellante [v. supra, sub V.-V.2.2.] e risultando pienamente corrette e condivisibili, Pt_1
per converso, le statuizioni della sentenza di prime cure con riguardo alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta [pacificamente succeduta al CP_3
a seguito della sua estinzione nel 2014 (v. supra, sub V.1.1.)], è pacifico che sia da
[...]
disattendere, come detto e qui da ribadirsi, il 1° motivo di gravame avanzato dal Pt_1
appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Pacificamente da disattendere, poi, risulta anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub
I.2.1., punto (2)], fondandosi su deduzioni articolate solo in questa sede e dunque evidentemente non scrutinabili, in quanto tardive e inammissibili.
VI.1.- E infatti, è pacifico che la contestata violazione dell'art. 116 D.Lgs. 163/2006 per l'intervenuta trasformazione, non comunicata, del Controparte_9
(trasformazione peraltro ex se non influente sulla successione a
[...]
seguito di cancellazione dal R.I., trattandosi di fenomeno del tutto analogamente operante sia
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per le società, sia per il “consorzio con attività esterna”: cfr. Cass. n. 7179/2023, cit.) non era stata previamente avanzata, né in fatto, né in diritto, in alcuno degli atti difensivi complessivamente depositati dal odierno appellante in 1° grado [considerando non Pt_1 solo l'atto di opposizione e la 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 3.04.2018 (pur integrando quest'ultimo “il termine” perentorio, come detto, per definitivamente “plasmare il thema decidendum”: v. supra, sub V.2., punto (b), nonché cfr. Cass., Sez. un., n. 11455/2025, cit.; Cass., Sez. un., n. 26727/2024, cit.; Cass., Sez. un., n. 22404/2018, cit.; Cass., Sez. un., n.
12310/2015, cit.), ma altresì tutti i successivi atti difensivi (cfr. comparsa conclusionale del
9.02.2020, memoria di replica del 29.02.2020 e 2° memoria attorea del 14.05.2018)], trattandosi, conseguentemente, di contestazione proposta solo in appello e dunque pacificamente inammissibile.
VI.2.- Né, in senso contrario a quanto precede, appare qui in alcun modo invocabile l'eventuale “rilevabilità ufficiosa” di tale questione.
E ciò considerando che:
(A) già in astratto non v'è dubbio che tale rilevabilità non valga ovviamente a sovvertire la
“previsione dell'articolo 345 c.p.c.” e l'inderogabile “principio”, “ivi previsto”, “della inammissibilità delle domande nuove” in appello [principio da cui discende che “il thema decidendum resta definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata” e che “il giudice di appello investito di una domanda nuova”, pur se “volta alla declaratoria di nullità contrattuale”, in ogni caso “non può esaminarla perché inammissibile”: cfr., ex multis, Cass. civ., 6/06/2018, n. 14684; Cass. civ., 16/03/2016, n. 5249; Cass. civ., Sez. un.,
12/12/2014, n. 26243];
(B) nel caso concreto, poi, è evidente che tale rilevabilità, oltre a non risultare strictu sensu afferente a una quaestio nullitatis [trattandosi di un caso di inopponibilità e in specie di inefficacia c.d. relativa – atteso che, ex art. 116, comma I, D.lgs. 163/2006, “gli atti di trasformazione”, ove non comunicati, “non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante”], non risulti in ogni caso qui affatto coltivabile e non possa condurre ad alcuno scrutinio della questione [neanche “sub specie di eccezione”: cfr. Cass.,
Sez. un., n. 26243/2014, cit.], essendo invero pacifico che tale rilevabilità “incontra pur sempre il limite rappresentato” dagli “oneri di allegazione” (risultando dunque sempre precluso procedere, a prescindere dal carattere della questionee, a “un accertamento che mai
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in precedenza era stato chiesto né compiuto”, comportante un “percorso di indagine” inedito
e fondato su “allegazioni” “mai in precedenza svolte” dalle parti, non potendosi invero compiere alcun “accertamento”, né attribuire alcuna diversa “significatività giuridica” a una doglianza non già oggetto, in “tutti gli elementi”, di “tempestiva allegazione”) e che pertanto, comportando la questione (solo) qui proposta complessive verifiche e un “percorso di indagine” senz'altro inedito (vertendo su articolati profili e aspetti, anche fattuali – e.g. la trasformazione, ex art. 2500 octies c.c. e iscritta nel R.I., del , l'effettuazione o CP_3
meno delle comunicazioni ex art. 116 D. Lgs. 163/2006, la loro imprescindibilità e gli effetti da ciò derivanti sul contratto -, del tutto distinti e autonomi rispetto a quelli su cui si era sviluppata, per volontà delle parti e in ossequio al principio dispositivo, la dialettica processuale), essa risulta certamente “priva degli elementi necessari per poterla rilevare
d'ufficio” [cfr. Cass. civ., 19/02/2020, n. 4175, nonché Cass. civ., 23/02/2024, n. 4867; Cass. civ., 18/10/2023, n. 28983; Cass. civ., Sez. un., 30/12/2021, n. 41994; Cass. civ., 23/11/2021,
n. 36353; Cass. civ., 17/11/2021, n. 34799; Cass. civ., 10/11/2020, n. 25273; Cass. civ.,
13/02/2020, n. 3556].
VI.3.- Trattandosi, pertanto, di questione nuova [v. supra, sub VI.1.] e dunque qui non valutabile - neanche mediante lo strumento della rilevabilità officiosa, difettandone gli estremi
[v. supra, sub VI.2.] -, è evidente che, come detto e qui da ribadirsi, risulti inaccoglibile anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Analogamente da respingersi, in tal caso nel merito (trattandosi di profilo in tal caso già prospettato in prime cure e in particolare in sede di replica alle altrui deduzioni – cfr. pagg.
6-7 della 2° memoria attorea del 14.05.2018), risulta altresì la 3° ragione di doglianza
[v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VII.1.- Essa verte, in particolare, sulla determina di approvazione del II SAL [determina n. 30 del 3.11.2015 (cfr. all. 11 all'atto di citazione in opposizione a d.i.)], da cui emergerebbe, secondo il Comun, la non debenza del credito e il difetto di esigibilità delle somme ivi liquidate per l'asserito difetto, in capo alla controparte, della previa “regolarizzazione degli adempimenti assicurativi” e “previdenziali” [cfr. pag. 3, punto 4., della determina n. 30 del
2015].
VII.2.- E tuttavia, non v'è dubbio che la posizione contributiva, assicurativa e previdenziale della parte creditrice ( ) fosse pienamente regolare [“visto il Controparte_2
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documento di verifica regolarità contributiva …delL'IMPRESA … dal Controparte_2 quale si evince la regolarità delle posizioni INPS, INAIL e Casse Edili” (cfr. pag. 3, 3°
“Visto”, della determina n. 30 del 2015)], non sussistendo, pertanto, in capo a quest'ultima, alcuna “posizione” da regolarizzare, né, per l'effetto e in capo al Comune, alcun ostacolo all'erogazione della somma ivi puntualmente liquidata [risultando senz'altro “certo e liquido”
(cfr. pag. 5 della sentenza di 1° grado) il “credito” ivi “riconosciuto” (come ammesso dallo stesso appellante – cfr. pag. 18 dell'atto di appello e pag. 14 della conclusionale d'appello), trattandosi di obbligo liquidatorio già attuale ed efficace (attesa l'“approvazione”, senza riserve o condizioni, del “certificato di pagamento n. 2” per i “lavori” svolti “tramite l'Impresa esecutrice consorziata ” e l'analitica e puntuale specificazione, Controparte_2 ivi ravvisabile, sia della somma “liquidata”, sia dei “fondi” da impiegare per “farvi fronte” – cfr. determina n. 30 del 2015, spec. punti 3., 4. e 5. a pag. 3) e neanche astrattamente realizzabile nei confronti del , trattandosi di soggetto all'epoca (2015, a fronte di CP_3
cancellazione, pubblicata nel R.I., del 6.11.2014) già irreversibilmente estinto e ormai definitivamente scomparso dal mondo giuridico (v. supra, sub V.1.1.) e pertanto neanche in thesi in grado né di regolarizzare la sua posizione (cfr. ancora determina n. 30/2015), né di ricevere pagamenti di sorta (condotte di per sé precluse proprio dal definitivo venir meno del soggetto giuridico, risultando ormai tamquam non esset - in ragione di fenomeno oggettivo e prescindente dalla volontà o dal riconoscimento delle parti - tutti gli adempimenti, le condizioni e i contegni a esso soggetto, pur estinto, ancora richiesti o riferiti)].
VIII.- Venendo ora alla 4° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], anch'essa verte sui termini del “fenomeno di tipo successorio” già innanzi evidenziato [v. supra, sub V.1.1., punto (3)].
VIII.1.- Muovendo, in particolare, dal richiamo da parte del Tribunale di prime cure al principio in base al quale ogni successore è legittimato ad agire per il credito comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi e salva richiesta di loro chiamata, da parte del convenuto debitore, al fine di conseguire un accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito [cfr. pagg.
5-6 della sentenza gravata], il appellante ha qui contestato - oltre al già prospettato difetto di regolarizzazione Pt_1
contributiva (profilo tuttavia già superato: v. supra, sub VII.2.) – per un verso l'asserita non pertinenza di tale principio giurisprudenziale, riguardante la comunione ereditaria, al caso di
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specie [v. infra, sub VIII.2.] e per altro verso il realizzarsi, in questa sede e in virtù dell'istanza dell'opposta ex artt. 106 e 269 c.p.c., della chiamata prospettata dal predetto dictum [v. infra, sub VIII.3.].
VIII.2.- Quanto al primo profilo, non v'è dubbio che il principio de quo, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, sia stato richiamato del tutto correttamente nella sentenza di prime cure, considerando che:
(A) il passaggio dei “residui attivi” dalla società cancellata, e dunque estinta, ai suoi ex soci pacificamente configura “un fenomeno di tipo successorio”, con “effetto successorio” che in particolare “comporta che i diritti e i beni … si trasferiscano ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 6070/2013, n. 6071/2013 e
6072/2013, nonché, ex multis e da ultimo, Cass., Sez. un., n. 19750/2025, cit.; Cass., Sez. un.,
n. 3625/2025, cit.; Cass., Sez. un., n. 29812/2024, cit.);
(B) a fronte di ciò (e pertanto di una “successione” pacificamente comportante una comunione fra gli ex soci) non v'è dubbio che “anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione”, con conseguente “esclusione di ipotesi di litisconsorzio per
l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti”: principio, quest'ultimo, di carattere generale, analogamente vigente tanto per la comunione ereditaria, quanto per la comunione degli ex soci [atteso che, come il coerede può agire per l'intero credito del de cuius, così anche “il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l'intero credito della suddetta società” – cfr., oltre alle già menzionate pronunce di Cass., Sez. un., n.
6070/2013, n. 6071/2013 e 6072/2013, anche Cass. civ., 21/09/2020, n. 19641; Cass. civ.,
11/06/2019, n. 15637; Cass. civ., 4/07/2018, n. 17492; Cass. civ., 11/07/2014, n. 15894, nonché, sul principio generale, Cass. civ., Sez. un., 28/11/2007, n. 24657 e succ.giur.conf., fra cui, ex multis., Cass. civ., 18/04/2024, n. 10585; Cass. civ., 6/05/2020, n. 8508; Cass. civ.,
20/11/2017, n. 27417; Cass. civ., 9/12/2015, n. 24865; Cass. civ., 11/07/2014, n. 15894] e al quale ovviamente qui attenersi, trattandosi di regula iuris in modo derogata negli appalti pubblici [deroga non prevista e ovviamente non ricavabile né dal divieto di cessione del contratto, né dall'onere comunicativo degli eventi trasformativi (artt. 118 e 116 D.Lgs.
163/2006, come qui ratione temporis vigenti), non potendosi del resto ovviamente ammettere, solo per il carattere pubblicistico di uno dei contraenti, una deroga ai principi successori
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ovvero una fittizia persistenza, potenzialmente ad infinitum, di un soggetto ormai estinto e definitivamente scomparso dal mondo giuridico (v. supra, sub V.1.1., punto (3)].
VIII.3.- Quanto, poi, al secondo profilo menzionato supra, sub VIII.1., è del tutto evidente che la qui svolta istanza dell'opposta ex artt. 106 e 269 c.p.c. non costituisse affatto una richiesta, da parte del debitore convenuto, di chiamata degli altri creditori co-titolari [cfr.
Cass. n. 10585/2024, cit.; Cass. n. 8508/2020, cit.; Cass. n. 27417/2017, cit.; Cass. n.
24865/2015, cit.; Cass. n. 15894/2014, cit.; Cass., Sez. un., n. 24657/2007, cit.], pacificamente e nettamente distinguendosi da quest'ultima tanto sotto il versante obiettivo
[non mirandosi a un “accertamento nei confronti” degli altri con-titolari “della sussistenza o meno del credito” (cfr. Cass., Sez. un., n. 24657/2007, cit.), ma esclusivamente a veder
“ratificata”, da parte del proprio dante causa, “la fondatezza in fatto e in diritto” della
(propria, e non altrui) “pretesa creditoria”: cfr. pagg. 5 e 7 della comparsa del 29.07.2016], quanto sotto il versante subiettivo, sia attivo [non promanando dal convenuto debitore bensì dal creditore, già istante in sede monitoria], sia passivo [non essendo rivolta ad altri contitolari del credito, bensì al , proprio dante causa], trattandosi, in definitiva, di CP_3
mera chiamata ad adiuvandum e dunque non comportante alcuna estensione del contraddittorio ad altri con-titolari del credito [rimanendo dunque il credito legittimamente esigibile, per intero, anche dal singolo successore istante (v. supra, sub VIII.2., punto (B))].
VIII.4.- Attesa la non accoglibilità, pur in tal caso, degli argomenti a tal riguardo avanzati [v. supra, sub VIII.1.-VIII.3.], è pacifico che sia da integralmente respingersi anche la 4° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (4)].
IX.- Tutto ciò precisato in ordine ai motivi di gravame riguardanti, sotto diverse prospettive,
l'asserito difetto di legittimazione attiva [exceptio anche qui da disattendersi, attesa la
“legittimazione attiva” pacificamente “sussistente” in capo alla parte opposta (cfr. pag. 6 della sentenza appellata)] e passando poi al 5° motivo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (5)], il appellante ha a tal riguardo invocato, in particolare, la dedotta non debenza del Pt_1
credito ex adverso azionato sulla base della (mera) presenza, nel bilancio finale di liquidazione prodotto dalla controparte, di un credito fiscale di € 86.058,00 [cfr. pag. 1 del bilancio prodotto in uno alla 2° memoria dell'opposta del 14.05.2018], essendo a suo avviso
“verosimile” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello) che in tale quantum fosse inclusa anche l'IVA liquidata nella determina n. 30 del 2015 [rientrando nella “somma complessiva” pari a
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€ 58.236,64: cfr. punto 5 a pag. 3 della predetta determina] e che la predetta IVA fosse stata poi trasferita non già all' (titolare dello 0,1% della società), ma alla Controparte_2
maggiore quotista, i.e. la GR & C. S.R.L. (titolare invece del 98,6%).
IX.1.- Ciò detto, non v'è dubbio che tale doglianza sia da rigettarsi, fondandosi, come osservato, su assunti del tutto ipotetici e congetturali (“verosimile”) – non essendovi invero alcuna concreta evidenza né della circostanza che l'IVA del credito qui in esame rientrasse nell'importo del credito tributario di cui al bilancio di liquidazione, né dell'asserita ripartizione fra i soci degli importi indicati in bilancio, né del prospettato “trasferimento” del credito o della predetta IVA ad azionista diverso dall' (nei cui Controparte_2
confronti, del resto, non è stata svolta alcuna chiamata da parte del debitore convenuto – v. supra, sub VIII.3.), né, infine e a fortiori, del dedotto utilizzo, anche in detrazione, della menzionata quota IVA da parte di alcuno.
A ciò occorre aggiungere che le Sezioni unite della S. Corte hanno anche di recente ribadito sia che il bilancio di liquidazione e le voci ivi riportate non incidono affatto sulla persistenza del credito e sul suo fisiologico trasferimento in capo agli ex soci [e ciò considerando che “la regola fissata dal diritto vivente è quella della successione dei soci nella titolarità dei residui attivi” e che pertanto non v'è dubbio che “il diritto si trasmette ai soci nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione” – mancata inclusione pacificamente inidonea tanto a integrare, quanto a far presumere, una remissione ex art. 1236 c.c. (cfr. Cass., Sez. un., n.
19750/2025, cit.)], sia che l'“avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione” è “una condizione” o un “presupposto” “non” incidente sulla “legittimazione ad causam dei soci stessi” [senz'altro legittimati ad agire o a resistere in giudizio quali con- titolari di una comunione ancora pro indiviso - a prescindere dalla predetta riscossione o dallo svolgimento di qualunque operazione liquidatoria] e che “deve … essere provato” dalla parte “che faccia valere … la responsabilità in questione” [cfr. Cass., Sez. un., n. 3625/2025, cit.], con prova, pertanto, gravante proprio sul [in quanto parte interessata a far Pt_1
valere tale responsabilità], qui pacificamente non offerta [considerando la carenza di elementi idonei a dimostrare i (plurimi) passaggi ipotizzati e il carattere meramente congetturale (non provato, ma “verosimile”) delle deduzioni della parte appellante (v. supra, sub IX.)] e in difetto della quale è evidente che, come già innanzi sottolineato e qui da confermarsi, sia meritevole di reiezione anche tale 5° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (5)].
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X.- Parimenti insuscettibile di accoglimento, né invero di scrutinio, risulta anche la 6° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (6)], trattandosi pur in tal caso di deduzione nuova e dunque inammissibile.
X.1.- A tal riguardo, infatti, è pacifico che nel corso del giudizio di 1° grado il Pt_1
opponente abbia contestato il quantum del credito fatto valere dalla controparte solo e soltanto sotto il profilo della discrasia rispetto al certificato di pagamento [trattandosi dell'unica contestazione a tal riguardo avanzata (come proposta alle pagg. 15-16, punto IV., dell'atto di opposizione e poi nuovamente ribadita alle pagg. 14-15, motivo n. IV, della conclusionale del
9.02.2020) e dell'unica censura in punto di quantum conseguentemente esaminata, nonché accolta, dal Tribunale di prime cure (cfr. pagg.
6-7 della sentenza appellata)], senza in alcun modo dolersi, al contrario, degli interessi accordati e senza ivi in alcun modo eccepire, in particolare, l'asserita discrasia fra la misura convenzionalmente pattuita (art. 14 del contratto del 5.10.2010) e quella di cui al titolo monitorio (D.lgs. 231/2002, vigente ex lege – cfr. art. 2, comma I, lett. a), del predetto D.lgs. - per tutti i rapporti contrattuali fra imprese e P.A.), trattandosi, pertanto e come detto, di doglianza prospettata solo in questa sede e dunque pacificamente inammissibile.
X.2.- Inammissibilità, quest'ultima, poi in alcun modo superabile, qui chiaramente e radicalmente difettando, al di là degli estremi necessari ad esercitare il relativo potere [v. supra, sub VI.2.], lo stesso pregiudiziale presupposto della “rilevabilità officiosa” della questione prospettata [trattandosi di una mera discrasia rispetto alla misura degli interessi convenzionali non presidiata, neanche in thesi, da alcuna sanzione di nullità (invero prevista, per converso, dall'art. 7 del D.lgs. 231/2002, prescrivente, già nel 2010, un penetrante controllo di validità e l'eventuale nullità della clausole pattizie disciplinanti le “conseguenze del mancato pagamento”, e dunque anche il saggio degli interessi, in termini diversi da quelli previsti ex lege e pertanto potenzialmente “iniqui”)], da ciò non potendo che discendere, come detto e qui da ribadirsi, la necessità di respingere anche tale 6° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (6)].
XI.- Muovendo, infine, alla 7°, nonché ultima, ragione di impugnazione, relativa alla regolazione delle spese di lite [v. supra, sub I.2.1., punto (7)], il appellante ne ha Pt_1
contestato la mancata compensazione pur a fronte di accoglimento in misura ridotta (da €
69.236,41 a € 58.236,64) della pretesa della convenuta opposta.
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XI.1.- Anche tale censura è tuttavia da disattendersi, occorrendo osservare che:
(A) la regolazione delle spese processuali ex artt. 91 e ss. c.p.c. può ritenersi erronea esclusivamente nel caso in cui “risulti violato” “il principio della soccombenza”, “da intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
13/02/2020, n. 3641; Cass. civ., 26/04/2019, n. 11329; Cass. civ., 17/10/2017, n. 24502; Cass. civ., 4/08/2017, n. 19613; Cass. civ., 3/06/2014, n. 12412];
(B) è chiaramente da escludersi che tale principio sia stato qui violato, non risultando il opponente, atteso l'accoglimento dell'altrui pretesa creditoria, “parte totalmente Pt_1 vittoriosa” e dunque da mantenere indenne dalle spese processuali [v. ancora Cass. n.
3641/2020, cit.; Cass. n. 11329/2019, cit.; Cass. n. 24502/2017, cit.; Cass. n. 19613/2017, cit.;
Cass. n. 12412/2014, cit.]; né può ritenersi che tale statuizione, conforme al principio della soccombenza e dunque resa secundum legem, sia qui da rimeditarsi per la mancata compensazione ex art. 92, comma II, c.p.c.: e ciò considerando sia il carattere latamente discrezionale di tale facoltà, il cui mancato esercizio, come noto, “non è sindacabile” [in quanto “la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame
l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata … neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”, atteso che invero “nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi, essendo la stessa necessitata dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c.” e che, al contrario, “deve essere motivato, e può essere censurato” solo l'opposto “esercizio della facoltà”, eccezionale e derogatoria, di cui all'“art. 92 c.p.c.”
(cfr., ex multis, Cass. civ., 19/09/2023, n. 26847; Cass. n. 3641/2020, cit.; Cass. n.
11329/2019, cit.; Cass. n. 12412/2014, cit.; Cass. civ., 31/03/2006, n. 7607; Cass. civ., Sez. un., 15/07/2005, n. 14989, nonché Cons. Stato, 18/09/2024, n. 7643 e Cons. Stato,
12/02/2025, n. 1170)], sia, soprattutto, che nel caso di specie evidentemente non ricorrevano gli eccezionali presupposti applicativi dell'art. 92 c.p.c. e, in particolare, non sussisteva alcuna “soccombenza reciproca” fra debitrice opponente e creditrice opposta [atteso che, come noto, anche “l'accoglimento in misura ridotta” della domanda creditoria (con deminutio peraltro qui particolarmente contenuta, essendo stato il credito confermato pressoché integralmente – per oltre l'84% - e non sussistendo pertanto ragioni tali da giustificare l'applicazione, anche solo parziale, dell'art. 92 c.p.c.) è circostanza che “non dà luogo a
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reciproca soccombenza” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061, nonché, da ultimo e in motivazione, Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805)], avendo il Tribunale di prime cure conseguentemente provveduto, del tutto correttamente e condivisibilmente, a “doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c.” (cfr. ancora Cass. n. 3641/2020, cit.).
XII.- Risultando pertanto tutti i motivi di gravame formulati dal globalmente Pt_1
inaccoglibili [v. supra, sub V.-XI.1.], con statuizione reiettiva evidentemente idonea ad esaurire l'intera materia del contendere [attesa la pacifica non scrutinabilità di ulteriori questioni, poiché passate in giudicato (v. supra, sub III., punto (C)) e il carattere meramente gradata e “subordin[ato]” della domanda ex art. 2041 c.c. riproposta dalla parte appellata
(fatta valere per il solo caso di eventuale accoglimento delle contestazioni avversarie, e dunque rispetto ad evenienza qui pacificamente non realizzatasi – v. supra, sub V.-VIII.4.)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
XIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto di regolamento ex art. 91 c.p.c. ivi disposto (v. supra, sub
XI.-XI.1.), ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle spese di prime cure (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], esse seguono la soccombenza e sono poi da regolarsi e liquidarsi come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 [altresì tenendo conto delle modifiche apportate dal
D.M. da ultimo intervenuto – D.M. 147/2022];
(2) al valore della causa e allo scaglione per l'effetto applicabile [€ 52.000,01-€ 260.000,00];
(3) alle fasi espletate, ivi compresa quella di trattazione [occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857];
(4) alla necessità di apportare, poi, tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del limitato numero di attività in questo grado svolte, del carattere strettamente documentale della vertenza e del non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (incentrandosi anche l'odierno gravame, come già evidenziato in prime cure – cfr. pag. 8, 2° cpv., della sentenza
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appellata –, su questioni puntuali e circoscritte e in particolare sullo specifico profilo della legittimazione attiva), tutto ciò giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(5) alla necessità di provvedere alla distrazione ex art. 93 c.p.c., come da istanza formulata dal difensore della parte appellata e a cui doverosamente procedersi, come noto, sulla base della mera dichiarazione del difensore antistatario [trattandosi di dichiarazione ex se del tutto
“sufficiente” e rispetto alla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando la declaratoria ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto”, non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”, bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un.,
27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
XIII.1.- Trattandosi, infine, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012) e non ricorrendo ragioni di esclusione dell'obbligo di versamento del C.U. in capo all'appellante [trattandosi di e dunque di Ente Pt_1 territoriale non compreso nell'esenzione ex artt. 3, lett. q), e 158 T.U.S.G. - v. Cass. civ.,
29/10/2020, n. 23879, ove si evidenzia che “la ragione sottesa alla previsione di esenzione”, espressamente prevista dal predetto art. 3, lett. q), T.U.S.G. solo per Stato e altre
Amministrazioni allo stesso parificate, “non è rinvenibile nei rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici territoriali”], occorre dare atto, come in dispositivo e nei limiti propri di tale declaratoria [nella quale “il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante “in astratto” la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti in concreto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315)], della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma I quater,
T.U.S.G..
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 612/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 249/2020, pubblicata in data 1.04.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 364/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante ( alla Parte_1
refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata ( già CP_1
), spese liquidate in € 7.160,00, oltre Controparte_2
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e con pagamento da eseguirsi in favore del difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 agosto 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Viviana Cusolito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Viviana Cusolito Presidente
- Ivana Acacia Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 612/2020 R.G. e vertente tra
, in persona del Sindaco e l.r.p.t. e qui di Parte_1 seguito anche solo “ o , con l'avv. Parte_1 Parte_2
ROBERTO LANFRANCO (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-parte appellante- nei confronti di
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo,
[...] P.IVA_2 rispettivamente, o “ ”, con l'avv. SALVATORE CP_1 Controparte_2
SATIRA (C.F. CodiceFiscale_2 Email_2
-parte appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 249/2020, pubblicata in data 1.04.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 364/2016 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.05.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato il a adito Parte_1
il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 364/2016 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 1/2016 (proc. n. 1557/2016 R.G.), emesso da Giudice del medesimo Tribunale e ingiungente il pagamento in favore dell' , Controparte_2 ricorrente in via monitoria, dell'importo di € 69.236,41 [giusto mancato pagamento della fattura elettronica n. 04 del 16.09.2015 relativa al 2° SAL del contratto di appalto del
5.10.2010], oltre interessi e oltre spese della fase monitoria.
Il opponente, in particolare, ha contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione Pt_1
(opponendosi anche a ogni sua eventuale provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.), per i seguenti motivi:
(A) inammissibilità e/o infondatezza del d.i. opposto per mancato raggiungimento della prova del credito;
(B) l'erronea ricostruzione dei fatti di causa e il difetto di legittimazione attiva della controparte (risultando il contratto stipulato con altro soggetto – i.e. il Controparte_3
munito di autonoma soggettività – e non potendo essere ceduto a terzi a pena di nullità);
(C) l'erroneità, in ogni caso, del quantum indicato in fattura, poiché superiore all'importo del certificato di pagamento ritualmente approvato dal RUP (€ 58.236,64).
I.1.2.- Con comparsa del 29.07.2016 si è poi costituita la convenuta opposta ( CP_2
), chiedendo la conferma del titolo monitorio e la concessione della provvisoria
[...]
esecuzione ex art. 648 c.p.c., contestando le prospettazioni attoree e in particolare eccependo:
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(A) l'integrale infondatezza di tutti gli avversi motivi di opposizione;
(B) l'opportunità, in ogni caso e in ragione del carattere “comune” della causa, di chiamare in giudizio il all'uopo pertanto formulando istanza di differimento della 1° Controparte_3
udienza ex art. 269 c.p.c.,
(C) il proprio diritto a conseguire l'importo di € 69.326,41, in subordine, dal Comune ingiunto e a titolo di diminuzione patrimoniale ex art. 2041 c.c., ovvero, in estremo subordine, dal e in ragione del rapporto fra essa consorziata e tale . Controparte_3 CP_3
I.1.3.- Disposto il differimento della 1° udienza onde consentire la vocatio richiesta dalla convenuta, all'udienza del 7.03.2018 la convenuta opposta ha poi evidenziato l'esito negativo della relativa notifica ed entrambe le parti hanno chiesto, in via prioritaria o gradata, la concessione dei termini istruttori.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 249/2020, pubblicata in data 1.04.2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto, in parte qua, l'opposizione, conseguentemente revocando integralmente il d.i. opposto e contestualmente condannando il opponente al pagamento della minor Pt_1 somma di € 58.236,64 (compresa IVA al 10 %), oltre interessi;
(b) condannato il opponente al pagamento delle spese di lite. Pt_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto l'odierno appello (proc. n. 612/2020) dal il quale ne ha anche chiesto la sospensione ex art. 283 c.p.c. Parte_1
e ivi in particolare lamentato:
(1) la mancata declaratoria del difetto di legittimazione attiva della;
Controparte_2
(2) la mancata applicazione, pur a fronte della trasformazione del , dell'art. 116 CP_3
D.lgs. 163/2006;
(3) l'omessa analisi altresì di quanto emergente dalla determina n. 30 del 3.11.2015;
(4) l'erroneo riconoscimento di presunti diritti “successori” della;
Controparte_2
(5) la mancata prova del credito e l'errata quantificazione delle somme dovute;
(6) l'erronea applicazione degli interessi;
(7) l'erronea regolazione, infine, delle spese di lite, sussistendo giusti motivi per compensarle, almeno in parte qua.
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I.2.2.- Con comparsa del 20.06.2022 si è poi qui costituita la (già CP_1 CP_2
, essendo intervenuta trasformazione eterogenea per atto del dott. Rep.
[...] Per_1
n.56.729, del 6.11.2018), contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare evidenziando:
(A) l'infondatezza degli avversi motivi di gravame, risultando la sentenza impugnata esente da vizi e censure;
(B) la fondatezza, per converso e in ogni caso, della propria domanda subordinata ex art. 2041
c.c., non oggetto di alcuna eccezione ex adverso.
I.2.3.- A seguito di ciò e con provvedimento del 5.07.2024, comunicato il 9.07.2024, atteso il sussistente periculum e la necessità di approfondimento del fumus, è stata concessa la richiesta sospensione ex art. 283 c.p.c. e, in difetto di ulteriori istanze da delibarsi, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.05.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza, con provvedimento del 9.05.2025, comunicato il 12.05.2025,
l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'intervenuto subentro, nelle more del giudizio (v. supra, sub I.2.2.), di CP_1 all'originaria opposta ( ) non incide in alcun modo sulla persistenza Controparte_2
della sua legittimazione e in generale sulla continuità del rapporto processuale - e ciò, giova precisare, in quanto il passaggio “da ditta individuale in società”, pur non costituendo, strictu sensu, una “trasformazione” ex art. 2498 c.c. [atteso che “la trasformazione presuppone
l'esistenza di un'entificazione della forma di esercizio dell'impresa, da escludere decisamente nell'ipotesi di impresa individuale, la cui disciplina non prevede alcuna distinzione, neppur minima, tra l'imprenditore individuale e l'impresa da lui esercitata”, non trovando quindi applicazione il predetto art. 2498 c.c. (cfr. Cass. civ., 26/02/2024, n. 5088)], dà tuttavia luogo a un fenomeno di “cessione di azienda” (cessione, in specie, “finalizzata alla costituzione del patrimonio di una società di capitali”) [cfr. ancora Cass. n. 5088/2024, cit.], con conseguente continuità del processo e piena legittimazione del successore (nel caso di specie a CP_1 resistere all'impugnazione [essendo il successore, del resto, “l'effettivo titolare del diritto in
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contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla” o “a resistere al ricorso proposto contro quell[a]”, trattandosi di
“conclusione, questa, imposta sia dalla lettera dell'art. 111 c.p.c.; sia dalla necessità di salvaguardare il diritto di difesa del cessionario”, “che sarebbe assai compromesso se la tutela di esso fosse affidata ad una persona, quale il cedente, che potrebbe non avere più alcun concreto interesse alla lite” (cfr., ex multis, Cass. n. 26157/2020; Cass. n. 19267/2014;
Cass. n. 6444/2009; Cass. n. 10876/2007; Cass. n. 17683/2006; Cass. n. 11757/2006; Cass. n.
10598/2005; Cass. n. 10902/2004; Cass. n. 2889/2002; Cass. n. 649/2000; Cass. n.
4742/1998; Cass. n. 9868/1997; Cass. n. 9438/1997; Cass. n. 178/1997; Cass. n.
7247/1996; Cass. n. 713/1995; Cass. n. 6220/1993)];
(B) risultano parimenti inidonee a incidere sul presente giudizio e sulla persistente scrutinabilità delle questioni sottese altresì le informative prefettizie da cui risulterebbero essere stati attinti e [cfr. pag. 16 dell'atto di appello, CP_1 Controparte_2
nonché all. 5 allo stesso], evidentemente non comportanti l'applicazione degli artt. 52 e ss.
D.lgs. 159/2011 [operanti solo per le misure di prevenzione giurisdizionali e di carattere patrimoniale (sequestri e confische di prevenzione)], né dispieganti effetti preclusivi rispetto all'accertamento dei crediti derivanti da appalti pubblici, come nel caso di specie, già svolti ed esauriti [potendo i predetti provvedimenti amministrativi rilevare per gli appalti da assegnarsi o ancora in corso (nei termini e nei limiti, in quest'ultima evenienza, di cui all'art. 94 D.lgs.
159/2011 e salvo, in ogni caso e come ivi previsto, “il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”: cfr. art. 94, comma II, D.lgs. 159/2011)];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di
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espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)], divenuta ormai irretrattabile, poiché definitivamente passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza qui impugnata.
V.-Prendendo le mosse, in specie, dal 1° motivo di gravame, vertente sul dedotto difetto di legittimazione attiva della [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], il Controparte_2 Pt_1
appellante ne ha sostenuto la ricorrenza sulla scorta, in particolare:
(A) sia dalla stessa sentenza di prime cure, nella parte in cui si ribadiva l'autonomia patrimoniale del e il divieto di cessione del contratto;
Controparte_3
(B) sia dalla condotta processuale della convenuta opposta e in particolare dalla richiesta, dalla medesima formulata, di chiamata in causa del Controparte_3
Entrambi i profili prospettati, tuttavia, sono meritevoli di reiezione.
V.1.- Quanto, in specie, alla pronuncia di prime cure [v. supra, sub V., punto (A)], occorre osservare che dalla lettura globale e complessiva, e non già atomistica e frazionata, del suo intero apparato motivazionale riguardo a tale exceptio [cfr. pagg.
3-6 della pronuncia di 1° grado] chiaramente emerge che quest'ultima è stata del tutto correttamente disattesa in ragione di una puntuale e analitica, nonché del tutto coerente, ricostruzione diacronica della vicenda sottesa.
V.1.1.- E infatti, nella sentenza di prime cure si è a tal riguardo sottolineato, in termini del tutto corretti e condivisibili e qui insuscettibili di rimeditazione alcuna, che:
(1) l'originaria legittimazione risultava effettivamente da riconoscersi non già all' CP_2
, ma al essendo appunto quest'ultimo ad aver stipulato con il
[...] Controparte_3
il contratto di appalto rep. 04/2010 del 5.10.2010 [cfr. all. 1 Parte_1
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fasc. monitorio] e trattandosi di soggetto munito di propria autonomia, anche patrimoniale e organizzativa [essendo un , e dunque “un autonomo soggetto di diritto Controparte_4 dotato di autonoma qualificazione e di un proprio patrimonio” e dunque “unico contraente del contratto d'appalto” nonché “legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante” per “pretendere le somme dovute in relazione all'esecuzione dell'appalto” (cfr. pagg.
3-4 della sentenza di 1° grado)];
(2) tale originaria legittimazione, poi, non risultava ex se superata neanche dalla “cessione” del contratto, nel 2010, dal [all.
2-4 fasc. monitorio], Controparte_5 atteso l'espresso divieto di cessione per gli appalti pubblici, previsto ex lege [e in specie stabilito, ratione temporis (2010), dall'art. 118, comma I, D.lgs. 163/2006 (“Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità”)] e qui rimarcato, a pena di nullità, nello stesso testo pattizio [“il contratto non può essere ceduto a pena di nullità” (art. 24 del contratto del
5.10.2010)], con principio chiaramente volto ad “assicurare” la stabilità del “controllo preliminare dei requisiti dei concorrenti”, anche “di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria”, svolto dalle “amministrazioni aggiudicatrici”, in modo tale da
“impedire che tale verifica venga vanificata o elusa con modificazioni soggettive in corso di gara delle imprese candidate” (cfr. pag. 4 della sentenza di 1° grado), a ciò chiaramente conseguendo che tale “cessione” non poteva avere “nessun effetto”, né evidentemente poteva essere “ratifica[ta]” o “assevera[ta]” dalla “stazione appaltante”, trattandosi, come detto, di
“negozio nullo” (cfr. ancora pag. 4 della sentenza appellata);
(3) tale primigenia legittimazione risultava, al contrario, senz'altro venuta meno a seguito dell'intervenuta estinzione del predetto [giusta cancellazione di quest'ultimo CP_3
(divenuto, nelle more, ) dal Registro Controparte_6
delle Imprese in data 6.11.2014], essendo invero pacifico che “la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile” per le società (quanto, invero, per il con attività esterna”, trattandosi di “annotamento camerale” di per CP_3 sé sempre e comunque idoneo a “determina[rne]” “la definitiva scomparsa dal mondo giuridico”: cfr. Cass. civ., 10/03/2023, n. 7179, ribadendo il noto dictum, richiamato anche in prime cure, di Cass. civ., Sez. un., 12/03/2013, n. 6070/2013, n. 6071/2013 e 6072/2013, definitivamente confermando, nonché estendendo, il principio già enunciato da Cass. civ.,
Sez. un., 22/02/2010, n. 4060/2010, n. 4061/2010 e n. 4062/2010)]; estinzione dalla quale è
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poi conseguito, come dedotto dalla convenuta opposta (cfr. pagg.
2-4 della 1° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.) ed evidenziato in sentenza [cfr. pagg.
4-5 della pronuncia gravata, sulla scorta di principi di diritto vivente del tutto pacifici e consolidati e anche di recente ribaditi da diverse pronunce a Sezioni unite (cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/07/2025, n.
19750; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2025, n. 3625; Cass. civ., Sez. un., 19/11/2024, n. 29812)],
“un fenomeno di tipo successorio”, e in particolare il trasferimento “ai soci”, “in regime di contitolarità o comunione indivisa”, di tutti “i diritti” e “i beni” “non venuti meno” e di tutti i
“rapporti giuridici” “afferenti le obbligazioni ancora inadempiute”, con conseguente
“successione dei soci”, secondo “la regola fissata dal diritto vivente”, “nella titolarità dei residui attivi” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., n. 19750/2025, cit.);
(4) a seguito di ciò, i “residui attivi” dell'originario contraente ( , , si erano Controparte_3
pertanto senz'altro trasferiti alle singole consorziate ed ex socie della società consortile e dunque, fra esse, anche alla , chiaramente legittimata, per l'effetto, ad Controparte_2 agire in giudizio, dovendo “ritenersi sussistente in capo alla ditta”, in quanto “successore della società Consortile a Responsabilità limitata”, “la legittimazione attiva” [cfr. pag. 6 della sentenza di 1° grado].
V.1.2.- A fronte di ciò, è evidente che dall'articolata motivazione sviluppata a tal riguardo del
Tribunale di prime cure, apprezzata nella sua totalità, discendesse del tutto coerentemente non già l'accoglimento, ma la reiezione dell'eccezione prospettata, risultando senz'altro
“sussistente”, a prescindere dalla “cessione” del 2010, “la legittimazione attiva” dell' in virtù del menzionato fenomeno successorio del 2014, e dunque Controparte_2 risultando quest'ultima senz'altro legittimata a richiedere e conseguire il quantum già dovuto e non riscosso dal , ormai irreversibilmente estintosi e definitivamente scomparso CP_3
dal mondo giuridico [v. supra, sub V.1.1.].
V.2.- Né, in senso contrario a quanto precede, può ritenersi rilevante la richiesta della convenuta opposta di chiamata in causa del [v. supra, sub V., punto (B)] e Controparte_3
attribuire a tale richiesta, come dedotto dal appellante, valenza “adesiva” rispetto Pt_1 all'eccezione di carenza di legittimazione attiva [cfr. pag. 9 dell'atto di appello, nonché pag. 4 della comparsa conclusionale in appello].
V.2.1.- asseritamente “adesiva”, tuttavia, invero pacificamente da escludersi, CP_7
considerando che:
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(A) tanto nella propria comparsa di costituzione, quanto nei successivi scritti difensivi, la convenuta opposta aveva tenuto un contegno chiaramente oppositivo e contestativo, avendo non già “aderito”, ma specificamente e puntualmente replicato (anche) a tale eccezione, chiedendone il rigetto e lamentandone, sotto diversi profili e per diverse ragioni (quali la cessione del 2010 e la successione in capo ai soci del 2014), l'integrale infondatezza [cfr.,
e.g., pagg.
3-5 della comparsa del 29.07.2016 e pagg.
1-4 della 1° memoria attorea ex art. 183,
VI comma, c.p.c.];
(B) la richiesta della convenuta opposta ex artt. 106 e 269, comma III, c.p.c. si inquadrava coerentemente in tale apparato difensivo di segno chiaramente contestativo, mirandosi invero con “la chiamata in giudizio del ” proprio a ulteriormente Controparte_8
“ratificare” e confermare “quanto” da sé “sostenuto” e dunque a definitivamente
“asseverare la fondatezza della” propria “pretesa creditoria” [cfr. pagg. 5 e 7 della comparsa del 29.07.2016], trattandosi pertanto di una chiamata in causa espressamente e pacificamente volta a coinvolgere nel giudizio non già un terzo garante o titolare del diritto sub iudice, bensì, un terzo da cui ottenere, al contrario, la definitiva smentita dell'altrui titolarità, prospettata ex adverso e da sé non riconosciuta, ma contestata [mirando, pertanto e per il tramite di tale richiesta coattiva, a conseguire un effetto del tutto analogo a un intervento ad adiuvandum – essendo del resto pacifico lo stretto legame fra la richiesta ex art. 106 c.p.c. e l'intervento ex art. 105 c.p.c. (essendo la prima istanza volta sovente ad ottenere, come nel caso di specie, la costituzione di terzi che avrebbero potuto anche autonomamente promuovere un intervento volontario a proprio supporto) e l'assoluta sufficienza, ai fini dell'art. 106 c.p.c., di un qualsivoglia “interesse” alla “partecipazione del terzo” (cfr. già Cass. civ., 13/01/1987, n. 143
e Cass. civ., 13/04/1987, n. 3667), anche solo, appunto, al fine di replicare alle eccezioni svolte ex adverso e “ratificare” la propria titolarità del credito azionato].
V.2.2.- Titolarità del credito, quest'ultima, poi pacificamente emergente ex actis [v. supra, sub V.1.1.] ed evidentemente insuscettibile di ritenersi sovvertita o in alcun modo inficiata:
(a) tanto dalla successiva mancata instaurazione di alcun rapporto processuale con il predetto terzo chiamato [atteso l'esito negativo della notifica e il difetto, da parte dell'opposta, di ulteriori richieste relative all'instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo (cfr. pag.
1, 4° linea, del provvedimento del 13.03.2018)] – trattandosi, come appena osservato, di una semplice chiamata ad adiuvandum formulata dall'opposta per meramente confermare e
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“ratificare” “quanto” da sé “sostenuto” [cfr. pagg. 5 e 7 della comparsa del 29.07.2016], di per sé dunque compiutamente valutabile anche a prescindere da tale (eventuale e meramente ausiliaria) “ratifica”;
(b) quanto dall'infondatezza della prospettazione della parte opposta in punto di “cessione” del contratto - infondatezza effettivamente sussistente [v. supra, sub V.1.1., punto (2)] e tuttavia non assorbente né dirimente, venendo qui pacificamente in rilievo, al di là di tale
“cessione” del 2010, il fenomeno successorio pacificamente verificatosi nel 2014, di per sé senz'altro idoneo a fondare ex se la legittimazione della convenuta opposta e senz'altro valutabile, rientrando nel thema decidendum suscettibile di delibazione [essendo una questione sviluppata dall'opposta, a seguito delle eccezioni del opponente, già nella Pt_1
sua 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (cfr. pagg.
2-4 della memoria dell'11.04.2018),
e dunque entro il termine preclusivo per le allegazioni assertive, essendo appunto consentito
“plasmare il thema decidendum”, a fronte della “condotta difensiva dell'opponente”, entro “il termine della prima memoria” (cfr., ex multis e limitandosi agli ultimi interventi a Sezioni unite della S. Corte, Cass. civ., Sez. un., 30/04/2025, n. 11455; Cass. civ., Sez. un.,
15/10/2024, n. 26727; Cass. civ., Sez. un., 13/09/2018, n. 22404; Cass. civ., Sez. un.,
15/06/2015, n. 12310)].
V.3.- Non potendosi pertanto accogliere, per le ragioni sin qui esposte, le contestazioni del appellante [v. supra, sub V.-V.2.2.] e risultando pienamente corrette e condivisibili, Pt_1
per converso, le statuizioni della sentenza di prime cure con riguardo alla sussistenza della legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta [pacificamente succeduta al CP_3
a seguito della sua estinzione nel 2014 (v. supra, sub V.1.1.)], è pacifico che sia da
[...]
disattendere, come detto e qui da ribadirsi, il 1° motivo di gravame avanzato dal Pt_1
appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Pacificamente da disattendere, poi, risulta anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub
I.2.1., punto (2)], fondandosi su deduzioni articolate solo in questa sede e dunque evidentemente non scrutinabili, in quanto tardive e inammissibili.
VI.1.- E infatti, è pacifico che la contestata violazione dell'art. 116 D.Lgs. 163/2006 per l'intervenuta trasformazione, non comunicata, del Controparte_9
(trasformazione peraltro ex se non influente sulla successione a
[...]
seguito di cancellazione dal R.I., trattandosi di fenomeno del tutto analogamente operante sia
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per le società, sia per il “consorzio con attività esterna”: cfr. Cass. n. 7179/2023, cit.) non era stata previamente avanzata, né in fatto, né in diritto, in alcuno degli atti difensivi complessivamente depositati dal odierno appellante in 1° grado [considerando non Pt_1 solo l'atto di opposizione e la 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., del 3.04.2018 (pur integrando quest'ultimo “il termine” perentorio, come detto, per definitivamente “plasmare il thema decidendum”: v. supra, sub V.2., punto (b), nonché cfr. Cass., Sez. un., n. 11455/2025, cit.; Cass., Sez. un., n. 26727/2024, cit.; Cass., Sez. un., n. 22404/2018, cit.; Cass., Sez. un., n.
12310/2015, cit.), ma altresì tutti i successivi atti difensivi (cfr. comparsa conclusionale del
9.02.2020, memoria di replica del 29.02.2020 e 2° memoria attorea del 14.05.2018)], trattandosi, conseguentemente, di contestazione proposta solo in appello e dunque pacificamente inammissibile.
VI.2.- Né, in senso contrario a quanto precede, appare qui in alcun modo invocabile l'eventuale “rilevabilità ufficiosa” di tale questione.
E ciò considerando che:
(A) già in astratto non v'è dubbio che tale rilevabilità non valga ovviamente a sovvertire la
“previsione dell'articolo 345 c.p.c.” e l'inderogabile “principio”, “ivi previsto”, “della inammissibilità delle domande nuove” in appello [principio da cui discende che “il thema decidendum resta definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata” e che “il giudice di appello investito di una domanda nuova”, pur se “volta alla declaratoria di nullità contrattuale”, in ogni caso “non può esaminarla perché inammissibile”: cfr., ex multis, Cass. civ., 6/06/2018, n. 14684; Cass. civ., 16/03/2016, n. 5249; Cass. civ., Sez. un.,
12/12/2014, n. 26243];
(B) nel caso concreto, poi, è evidente che tale rilevabilità, oltre a non risultare strictu sensu afferente a una quaestio nullitatis [trattandosi di un caso di inopponibilità e in specie di inefficacia c.d. relativa – atteso che, ex art. 116, comma I, D.lgs. 163/2006, “gli atti di trasformazione”, ove non comunicati, “non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante”], non risulti in ogni caso qui affatto coltivabile e non possa condurre ad alcuno scrutinio della questione [neanche “sub specie di eccezione”: cfr. Cass.,
Sez. un., n. 26243/2014, cit.], essendo invero pacifico che tale rilevabilità “incontra pur sempre il limite rappresentato” dagli “oneri di allegazione” (risultando dunque sempre precluso procedere, a prescindere dal carattere della questionee, a “un accertamento che mai
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in precedenza era stato chiesto né compiuto”, comportante un “percorso di indagine” inedito
e fondato su “allegazioni” “mai in precedenza svolte” dalle parti, non potendosi invero compiere alcun “accertamento”, né attribuire alcuna diversa “significatività giuridica” a una doglianza non già oggetto, in “tutti gli elementi”, di “tempestiva allegazione”) e che pertanto, comportando la questione (solo) qui proposta complessive verifiche e un “percorso di indagine” senz'altro inedito (vertendo su articolati profili e aspetti, anche fattuali – e.g. la trasformazione, ex art. 2500 octies c.c. e iscritta nel R.I., del , l'effettuazione o CP_3
meno delle comunicazioni ex art. 116 D. Lgs. 163/2006, la loro imprescindibilità e gli effetti da ciò derivanti sul contratto -, del tutto distinti e autonomi rispetto a quelli su cui si era sviluppata, per volontà delle parti e in ossequio al principio dispositivo, la dialettica processuale), essa risulta certamente “priva degli elementi necessari per poterla rilevare
d'ufficio” [cfr. Cass. civ., 19/02/2020, n. 4175, nonché Cass. civ., 23/02/2024, n. 4867; Cass. civ., 18/10/2023, n. 28983; Cass. civ., Sez. un., 30/12/2021, n. 41994; Cass. civ., 23/11/2021,
n. 36353; Cass. civ., 17/11/2021, n. 34799; Cass. civ., 10/11/2020, n. 25273; Cass. civ.,
13/02/2020, n. 3556].
VI.3.- Trattandosi, pertanto, di questione nuova [v. supra, sub VI.1.] e dunque qui non valutabile - neanche mediante lo strumento della rilevabilità officiosa, difettandone gli estremi
[v. supra, sub VI.2.] -, è evidente che, come detto e qui da ribadirsi, risulti inaccoglibile anche il 2° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Analogamente da respingersi, in tal caso nel merito (trattandosi di profilo in tal caso già prospettato in prime cure e in particolare in sede di replica alle altrui deduzioni – cfr. pagg.
6-7 della 2° memoria attorea del 14.05.2018), risulta altresì la 3° ragione di doglianza
[v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VII.1.- Essa verte, in particolare, sulla determina di approvazione del II SAL [determina n. 30 del 3.11.2015 (cfr. all. 11 all'atto di citazione in opposizione a d.i.)], da cui emergerebbe, secondo il Comun, la non debenza del credito e il difetto di esigibilità delle somme ivi liquidate per l'asserito difetto, in capo alla controparte, della previa “regolarizzazione degli adempimenti assicurativi” e “previdenziali” [cfr. pag. 3, punto 4., della determina n. 30 del
2015].
VII.2.- E tuttavia, non v'è dubbio che la posizione contributiva, assicurativa e previdenziale della parte creditrice ( ) fosse pienamente regolare [“visto il Controparte_2
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documento di verifica regolarità contributiva …delL'IMPRESA … dal Controparte_2 quale si evince la regolarità delle posizioni INPS, INAIL e Casse Edili” (cfr. pag. 3, 3°
“Visto”, della determina n. 30 del 2015)], non sussistendo, pertanto, in capo a quest'ultima, alcuna “posizione” da regolarizzare, né, per l'effetto e in capo al Comune, alcun ostacolo all'erogazione della somma ivi puntualmente liquidata [risultando senz'altro “certo e liquido”
(cfr. pag. 5 della sentenza di 1° grado) il “credito” ivi “riconosciuto” (come ammesso dallo stesso appellante – cfr. pag. 18 dell'atto di appello e pag. 14 della conclusionale d'appello), trattandosi di obbligo liquidatorio già attuale ed efficace (attesa l'“approvazione”, senza riserve o condizioni, del “certificato di pagamento n. 2” per i “lavori” svolti “tramite l'Impresa esecutrice consorziata ” e l'analitica e puntuale specificazione, Controparte_2 ivi ravvisabile, sia della somma “liquidata”, sia dei “fondi” da impiegare per “farvi fronte” – cfr. determina n. 30 del 2015, spec. punti 3., 4. e 5. a pag. 3) e neanche astrattamente realizzabile nei confronti del , trattandosi di soggetto all'epoca (2015, a fronte di CP_3
cancellazione, pubblicata nel R.I., del 6.11.2014) già irreversibilmente estinto e ormai definitivamente scomparso dal mondo giuridico (v. supra, sub V.1.1.) e pertanto neanche in thesi in grado né di regolarizzare la sua posizione (cfr. ancora determina n. 30/2015), né di ricevere pagamenti di sorta (condotte di per sé precluse proprio dal definitivo venir meno del soggetto giuridico, risultando ormai tamquam non esset - in ragione di fenomeno oggettivo e prescindente dalla volontà o dal riconoscimento delle parti - tutti gli adempimenti, le condizioni e i contegni a esso soggetto, pur estinto, ancora richiesti o riferiti)].
VIII.- Venendo ora alla 4° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], anch'essa verte sui termini del “fenomeno di tipo successorio” già innanzi evidenziato [v. supra, sub V.1.1., punto (3)].
VIII.1.- Muovendo, in particolare, dal richiamo da parte del Tribunale di prime cure al principio in base al quale ogni successore è legittimato ad agire per il credito comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi e salva richiesta di loro chiamata, da parte del convenuto debitore, al fine di conseguire un accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito [cfr. pagg.
5-6 della sentenza gravata], il appellante ha qui contestato - oltre al già prospettato difetto di regolarizzazione Pt_1
contributiva (profilo tuttavia già superato: v. supra, sub VII.2.) – per un verso l'asserita non pertinenza di tale principio giurisprudenziale, riguardante la comunione ereditaria, al caso di
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specie [v. infra, sub VIII.2.] e per altro verso il realizzarsi, in questa sede e in virtù dell'istanza dell'opposta ex artt. 106 e 269 c.p.c., della chiamata prospettata dal predetto dictum [v. infra, sub VIII.3.].
VIII.2.- Quanto al primo profilo, non v'è dubbio che il principio de quo, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, sia stato richiamato del tutto correttamente nella sentenza di prime cure, considerando che:
(A) il passaggio dei “residui attivi” dalla società cancellata, e dunque estinta, ai suoi ex soci pacificamente configura “un fenomeno di tipo successorio”, con “effetto successorio” che in particolare “comporta che i diritti e i beni … si trasferiscano ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 6070/2013, n. 6071/2013 e
6072/2013, nonché, ex multis e da ultimo, Cass., Sez. un., n. 19750/2025, cit.; Cass., Sez. un.,
n. 3625/2025, cit.; Cass., Sez. un., n. 29812/2024, cit.);
(B) a fronte di ciò (e pertanto di una “successione” pacificamente comportante una comunione fra gli ex soci) non v'è dubbio che “anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione”, con conseguente “esclusione di ipotesi di litisconsorzio per
l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti”: principio, quest'ultimo, di carattere generale, analogamente vigente tanto per la comunione ereditaria, quanto per la comunione degli ex soci [atteso che, come il coerede può agire per l'intero credito del de cuius, così anche “il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l'intero credito della suddetta società” – cfr., oltre alle già menzionate pronunce di Cass., Sez. un., n.
6070/2013, n. 6071/2013 e 6072/2013, anche Cass. civ., 21/09/2020, n. 19641; Cass. civ.,
11/06/2019, n. 15637; Cass. civ., 4/07/2018, n. 17492; Cass. civ., 11/07/2014, n. 15894, nonché, sul principio generale, Cass. civ., Sez. un., 28/11/2007, n. 24657 e succ.giur.conf., fra cui, ex multis., Cass. civ., 18/04/2024, n. 10585; Cass. civ., 6/05/2020, n. 8508; Cass. civ.,
20/11/2017, n. 27417; Cass. civ., 9/12/2015, n. 24865; Cass. civ., 11/07/2014, n. 15894] e al quale ovviamente qui attenersi, trattandosi di regula iuris in modo derogata negli appalti pubblici [deroga non prevista e ovviamente non ricavabile né dal divieto di cessione del contratto, né dall'onere comunicativo degli eventi trasformativi (artt. 118 e 116 D.Lgs.
163/2006, come qui ratione temporis vigenti), non potendosi del resto ovviamente ammettere, solo per il carattere pubblicistico di uno dei contraenti, una deroga ai principi successori
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ovvero una fittizia persistenza, potenzialmente ad infinitum, di un soggetto ormai estinto e definitivamente scomparso dal mondo giuridico (v. supra, sub V.1.1., punto (3)].
VIII.3.- Quanto, poi, al secondo profilo menzionato supra, sub VIII.1., è del tutto evidente che la qui svolta istanza dell'opposta ex artt. 106 e 269 c.p.c. non costituisse affatto una richiesta, da parte del debitore convenuto, di chiamata degli altri creditori co-titolari [cfr.
Cass. n. 10585/2024, cit.; Cass. n. 8508/2020, cit.; Cass. n. 27417/2017, cit.; Cass. n.
24865/2015, cit.; Cass. n. 15894/2014, cit.; Cass., Sez. un., n. 24657/2007, cit.], pacificamente e nettamente distinguendosi da quest'ultima tanto sotto il versante obiettivo
[non mirandosi a un “accertamento nei confronti” degli altri con-titolari “della sussistenza o meno del credito” (cfr. Cass., Sez. un., n. 24657/2007, cit.), ma esclusivamente a veder
“ratificata”, da parte del proprio dante causa, “la fondatezza in fatto e in diritto” della
(propria, e non altrui) “pretesa creditoria”: cfr. pagg. 5 e 7 della comparsa del 29.07.2016], quanto sotto il versante subiettivo, sia attivo [non promanando dal convenuto debitore bensì dal creditore, già istante in sede monitoria], sia passivo [non essendo rivolta ad altri contitolari del credito, bensì al , proprio dante causa], trattandosi, in definitiva, di CP_3
mera chiamata ad adiuvandum e dunque non comportante alcuna estensione del contraddittorio ad altri con-titolari del credito [rimanendo dunque il credito legittimamente esigibile, per intero, anche dal singolo successore istante (v. supra, sub VIII.2., punto (B))].
VIII.4.- Attesa la non accoglibilità, pur in tal caso, degli argomenti a tal riguardo avanzati [v. supra, sub VIII.1.-VIII.3.], è pacifico che sia da integralmente respingersi anche la 4° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (4)].
IX.- Tutto ciò precisato in ordine ai motivi di gravame riguardanti, sotto diverse prospettive,
l'asserito difetto di legittimazione attiva [exceptio anche qui da disattendersi, attesa la
“legittimazione attiva” pacificamente “sussistente” in capo alla parte opposta (cfr. pag. 6 della sentenza appellata)] e passando poi al 5° motivo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (5)], il appellante ha a tal riguardo invocato, in particolare, la dedotta non debenza del Pt_1
credito ex adverso azionato sulla base della (mera) presenza, nel bilancio finale di liquidazione prodotto dalla controparte, di un credito fiscale di € 86.058,00 [cfr. pag. 1 del bilancio prodotto in uno alla 2° memoria dell'opposta del 14.05.2018], essendo a suo avviso
“verosimile” (cfr. pag. 18 dell'atto di appello) che in tale quantum fosse inclusa anche l'IVA liquidata nella determina n. 30 del 2015 [rientrando nella “somma complessiva” pari a
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€ 58.236,64: cfr. punto 5 a pag. 3 della predetta determina] e che la predetta IVA fosse stata poi trasferita non già all' (titolare dello 0,1% della società), ma alla Controparte_2
maggiore quotista, i.e. la GR & C. S.R.L. (titolare invece del 98,6%).
IX.1.- Ciò detto, non v'è dubbio che tale doglianza sia da rigettarsi, fondandosi, come osservato, su assunti del tutto ipotetici e congetturali (“verosimile”) – non essendovi invero alcuna concreta evidenza né della circostanza che l'IVA del credito qui in esame rientrasse nell'importo del credito tributario di cui al bilancio di liquidazione, né dell'asserita ripartizione fra i soci degli importi indicati in bilancio, né del prospettato “trasferimento” del credito o della predetta IVA ad azionista diverso dall' (nei cui Controparte_2
confronti, del resto, non è stata svolta alcuna chiamata da parte del debitore convenuto – v. supra, sub VIII.3.), né, infine e a fortiori, del dedotto utilizzo, anche in detrazione, della menzionata quota IVA da parte di alcuno.
A ciò occorre aggiungere che le Sezioni unite della S. Corte hanno anche di recente ribadito sia che il bilancio di liquidazione e le voci ivi riportate non incidono affatto sulla persistenza del credito e sul suo fisiologico trasferimento in capo agli ex soci [e ciò considerando che “la regola fissata dal diritto vivente è quella della successione dei soci nella titolarità dei residui attivi” e che pertanto non v'è dubbio che “il diritto si trasmette ai soci nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione” – mancata inclusione pacificamente inidonea tanto a integrare, quanto a far presumere, una remissione ex art. 1236 c.c. (cfr. Cass., Sez. un., n.
19750/2025, cit.)], sia che l'“avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione” è “una condizione” o un “presupposto” “non” incidente sulla “legittimazione ad causam dei soci stessi” [senz'altro legittimati ad agire o a resistere in giudizio quali con- titolari di una comunione ancora pro indiviso - a prescindere dalla predetta riscossione o dallo svolgimento di qualunque operazione liquidatoria] e che “deve … essere provato” dalla parte “che faccia valere … la responsabilità in questione” [cfr. Cass., Sez. un., n. 3625/2025, cit.], con prova, pertanto, gravante proprio sul [in quanto parte interessata a far Pt_1
valere tale responsabilità], qui pacificamente non offerta [considerando la carenza di elementi idonei a dimostrare i (plurimi) passaggi ipotizzati e il carattere meramente congetturale (non provato, ma “verosimile”) delle deduzioni della parte appellante (v. supra, sub IX.)] e in difetto della quale è evidente che, come già innanzi sottolineato e qui da confermarsi, sia meritevole di reiezione anche tale 5° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (5)].
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X.- Parimenti insuscettibile di accoglimento, né invero di scrutinio, risulta anche la 6° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (6)], trattandosi pur in tal caso di deduzione nuova e dunque inammissibile.
X.1.- A tal riguardo, infatti, è pacifico che nel corso del giudizio di 1° grado il Pt_1
opponente abbia contestato il quantum del credito fatto valere dalla controparte solo e soltanto sotto il profilo della discrasia rispetto al certificato di pagamento [trattandosi dell'unica contestazione a tal riguardo avanzata (come proposta alle pagg. 15-16, punto IV., dell'atto di opposizione e poi nuovamente ribadita alle pagg. 14-15, motivo n. IV, della conclusionale del
9.02.2020) e dell'unica censura in punto di quantum conseguentemente esaminata, nonché accolta, dal Tribunale di prime cure (cfr. pagg.
6-7 della sentenza appellata)], senza in alcun modo dolersi, al contrario, degli interessi accordati e senza ivi in alcun modo eccepire, in particolare, l'asserita discrasia fra la misura convenzionalmente pattuita (art. 14 del contratto del 5.10.2010) e quella di cui al titolo monitorio (D.lgs. 231/2002, vigente ex lege – cfr. art. 2, comma I, lett. a), del predetto D.lgs. - per tutti i rapporti contrattuali fra imprese e P.A.), trattandosi, pertanto e come detto, di doglianza prospettata solo in questa sede e dunque pacificamente inammissibile.
X.2.- Inammissibilità, quest'ultima, poi in alcun modo superabile, qui chiaramente e radicalmente difettando, al di là degli estremi necessari ad esercitare il relativo potere [v. supra, sub VI.2.], lo stesso pregiudiziale presupposto della “rilevabilità officiosa” della questione prospettata [trattandosi di una mera discrasia rispetto alla misura degli interessi convenzionali non presidiata, neanche in thesi, da alcuna sanzione di nullità (invero prevista, per converso, dall'art. 7 del D.lgs. 231/2002, prescrivente, già nel 2010, un penetrante controllo di validità e l'eventuale nullità della clausole pattizie disciplinanti le “conseguenze del mancato pagamento”, e dunque anche il saggio degli interessi, in termini diversi da quelli previsti ex lege e pertanto potenzialmente “iniqui”)], da ciò non potendo che discendere, come detto e qui da ribadirsi, la necessità di respingere anche tale 6° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (6)].
XI.- Muovendo, infine, alla 7°, nonché ultima, ragione di impugnazione, relativa alla regolazione delle spese di lite [v. supra, sub I.2.1., punto (7)], il appellante ne ha Pt_1
contestato la mancata compensazione pur a fronte di accoglimento in misura ridotta (da €
69.236,41 a € 58.236,64) della pretesa della convenuta opposta.
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XI.1.- Anche tale censura è tuttavia da disattendersi, occorrendo osservare che:
(A) la regolazione delle spese processuali ex artt. 91 e ss. c.p.c. può ritenersi erronea esclusivamente nel caso in cui “risulti violato” “il principio della soccombenza”, “da intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
13/02/2020, n. 3641; Cass. civ., 26/04/2019, n. 11329; Cass. civ., 17/10/2017, n. 24502; Cass. civ., 4/08/2017, n. 19613; Cass. civ., 3/06/2014, n. 12412];
(B) è chiaramente da escludersi che tale principio sia stato qui violato, non risultando il opponente, atteso l'accoglimento dell'altrui pretesa creditoria, “parte totalmente Pt_1 vittoriosa” e dunque da mantenere indenne dalle spese processuali [v. ancora Cass. n.
3641/2020, cit.; Cass. n. 11329/2019, cit.; Cass. n. 24502/2017, cit.; Cass. n. 19613/2017, cit.;
Cass. n. 12412/2014, cit.]; né può ritenersi che tale statuizione, conforme al principio della soccombenza e dunque resa secundum legem, sia qui da rimeditarsi per la mancata compensazione ex art. 92, comma II, c.p.c.: e ciò considerando sia il carattere latamente discrezionale di tale facoltà, il cui mancato esercizio, come noto, “non è sindacabile” [in quanto “la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame
l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata … neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione”, atteso che invero “nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi, essendo la stessa necessitata dalla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c.” e che, al contrario, “deve essere motivato, e può essere censurato” solo l'opposto “esercizio della facoltà”, eccezionale e derogatoria, di cui all'“art. 92 c.p.c.”
(cfr., ex multis, Cass. civ., 19/09/2023, n. 26847; Cass. n. 3641/2020, cit.; Cass. n.
11329/2019, cit.; Cass. n. 12412/2014, cit.; Cass. civ., 31/03/2006, n. 7607; Cass. civ., Sez. un., 15/07/2005, n. 14989, nonché Cons. Stato, 18/09/2024, n. 7643 e Cons. Stato,
12/02/2025, n. 1170)], sia, soprattutto, che nel caso di specie evidentemente non ricorrevano gli eccezionali presupposti applicativi dell'art. 92 c.p.c. e, in particolare, non sussisteva alcuna “soccombenza reciproca” fra debitrice opponente e creditrice opposta [atteso che, come noto, anche “l'accoglimento in misura ridotta” della domanda creditoria (con deminutio peraltro qui particolarmente contenuta, essendo stato il credito confermato pressoché integralmente – per oltre l'84% - e non sussistendo pertanto ragioni tali da giustificare l'applicazione, anche solo parziale, dell'art. 92 c.p.c.) è circostanza che “non dà luogo a
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reciproca soccombenza” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061, nonché, da ultimo e in motivazione, Cass. civ., Sez. un., 23/07/2025, n. 20805)], avendo il Tribunale di prime cure conseguentemente provveduto, del tutto correttamente e condivisibilmente, a “doverosamente applicare l'art. 91 c.p.c.” (cfr. ancora Cass. n. 3641/2020, cit.).
XII.- Risultando pertanto tutti i motivi di gravame formulati dal globalmente Pt_1
inaccoglibili [v. supra, sub V.-XI.1.], con statuizione reiettiva evidentemente idonea ad esaurire l'intera materia del contendere [attesa la pacifica non scrutinabilità di ulteriori questioni, poiché passate in giudicato (v. supra, sub III., punto (C)) e il carattere meramente gradata e “subordin[ato]” della domanda ex art. 2041 c.c. riproposta dalla parte appellata
(fatta valere per il solo caso di eventuale accoglimento delle contestazioni avversarie, e dunque rispetto ad evenienza qui pacificamente non realizzatasi – v. supra, sub V.-VIII.4.)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
XIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto di regolamento ex art. 91 c.p.c. ivi disposto (v. supra, sub
XI.-XI.1.), ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle spese di prime cure (cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], esse seguono la soccombenza e sono poi da regolarsi e liquidarsi come in dispositivo avendo riguardo:
(1) alle disposizioni del D.M. 55/2014 [altresì tenendo conto delle modifiche apportate dal
D.M. da ultimo intervenuto – D.M. 147/2022];
(2) al valore della causa e allo scaglione per l'effetto applicabile [€ 52.000,01-€ 260.000,00];
(3) alle fasi espletate, ivi compresa quella di trattazione [occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857];
(4) alla necessità di apportare, poi, tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del limitato numero di attività in questo grado svolte, del carattere strettamente documentale della vertenza e del non eccessivo numero e grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (incentrandosi anche l'odierno gravame, come già evidenziato in prime cure – cfr. pag. 8, 2° cpv., della sentenza
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appellata –, su questioni puntuali e circoscritte e in particolare sullo specifico profilo della legittimazione attiva), tutto ciò giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(5) alla necessità di provvedere alla distrazione ex art. 93 c.p.c., come da istanza formulata dal difensore della parte appellata e a cui doverosamente procedersi, come noto, sulla base della mera dichiarazione del difensore antistatario [trattandosi di dichiarazione ex se del tutto
“sufficiente” e rispetto alla quale non v'è “alcun margine di sindacato” - non integrando la declaratoria ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto”, non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”, bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un.,
27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
XIII.1.- Trattandosi, infine, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012) e non ricorrendo ragioni di esclusione dell'obbligo di versamento del C.U. in capo all'appellante [trattandosi di e dunque di Ente Pt_1 territoriale non compreso nell'esenzione ex artt. 3, lett. q), e 158 T.U.S.G. - v. Cass. civ.,
29/10/2020, n. 23879, ove si evidenzia che “la ragione sottesa alla previsione di esenzione”, espressamente prevista dal predetto art. 3, lett. q), T.U.S.G. solo per Stato e altre
Amministrazioni allo stesso parificate, “non è rinvenibile nei rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici territoriali”], occorre dare atto, come in dispositivo e nei limiti propri di tale declaratoria [nella quale “il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante “in astratto” la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti in concreto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315)], della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma I quater,
T.U.S.G..
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 612/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 249/2020, pubblicata in data 1.04.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 364/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante ( alla Parte_1
refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata ( già CP_1
), spese liquidate in € 7.160,00, oltre Controparte_2
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e con pagamento da eseguirsi in favore del difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 agosto 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Viviana Cusolito
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