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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5658 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3123/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 7.10.2025 tra:
(già e prima , con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sede in Napoli, al Corso Novara, 10 – Palazzo Alto (p.iva ), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., dott. , rappresentata e difesa Controparte_4 congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Junio Valerio D'Amico (c.f.
[...]
) e RC TE (c.f. ), giusta C.F._1 CodiceFiscale_2 procura alle liti rilasciata in calce secondo le specifiche tecniche del cd. PCT da ritenersi congiunta al presente atto e con essi elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 38
- APPELLANTE -
CONTRO (c.f. , P.iva , REA n. 842633) con sede Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano D'Ercole, , pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Roma, alla via in Arcione, 71, come da procura in calce al presente atto, in virtù dei poteri conferiti dal legale rappresentante pro tempore, all'avv. Andrea
Sandulli, nella qualità di Responsabile della Direzione Affari Legali di Controparte_5
con procura per atto Notaio in data 19 aprile 2019, rep.
[...] Persona_1
53.558 racc. 15006, registrato in Roma il 29 aprile 2019
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3047/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (già Controparte_1 CP_2
[...
ha impugnato la sentenza n. 3047/23 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande da essa proposte nei confronti di per il pagamento Controparte_5 di € 365.124,77, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/02, ovvero a quelli convenzionali, dal novantesimo giorno successivo alla emissione di ciascuna fattura e sino al soddisfo ovvero alla diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia a fronte di contratti stipulati tra e parti inerenti svariati appalti per servizi di pulizia in diversi immobili come da fatture allegate e regolarmente contabilizzate rimaste a suo dire inevase.
In particolare, a fondamento del proprio atto impugnatorio, ha posto i seguenti articolati motivi:
(1) Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 132 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare i singoli contratti posti alla base della pretesa creditoria fornendo anche una adeguata valutazione delle prove offerte dalle pag. 2/7 parti condita ovviamente da opportune spiegazioni sul ragionamento logico seguito nel dare preferenza ad una tesi invece che ad un'altra. Viceversa, il Tribunale avrebbe offerto una motivazione “statica” del tutto insufficiente.
(2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1218 c.c. Violazione dell'art. 115 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe errato nel motivare in ordine al principio dell'onere probatorio incombente sulle parti, in tal modo incorrendo in due specifici errori, ovvero nell'affermate che il non avrebbe ottemperato al proprio onere CP_3 probatorio pur avendo offerto tutta la documentazione necessaria a supporto della propria domanda e nel non ritenere come pacifici i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, essendosi controparte limitata semplicemente ad allegare presunti fatti estintivi.
(3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1242 c.c., 112 c.p.c., 115 e 116 c.p.c.,
35 c.p.c.
Premesso che si era limitata ad eccepire un proprio controcredito di € CP_5
1.390.945,52, di cui € 536.996,87 riferibili ai contratti qui azionati, essa appellante aveva contestato che:
i crediti eccepiti in compensazione non potessero esserlo perché:
1. Già eccepiti in compensazione in altri giudizi ancora pendenti e relativamente ad altri e diversi rapporti contrattuali.
2. In larga parte nemmeno esistenti, sì come non adeguatamente dimostrati, attesa la totale inidoneità, a tal fine, della documentazione esibita.
3. Comunque non integralmente compensabili con i crediti per corrispettivi richiesti nel presente giudizio, in ragione del limite alla compensazione convenuto tra le parti e a mente del quale le compensazioni potevano avvenire esclusivamente con riguardo ai singoli contratti.
A fronte di tali specifiche contestazioni il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 35 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., procedere ad un accertamento e a una verifica puntuale dei documenti prodotti a sostegno della esistenza dei
contro
- pag. 3/7 crediti (ovvero pagamenti), dei titoli contrattuali ai quali quei controcrediti (o pagamenti) erano riferibili, procedendo, poi alla imputazione di ciascuno di essi al contratto di appalto cui si riferivano. Il tutto, previa verifica della esistenza di analoghe e precedenti domande giudiziali di accertamento di quegli stessi controcrediti per estinguere altri, diversi e ulteriori crediti del (ora Controparte_3
. CP_1 CP_1
Tutto ciò, invece, non sarebbe stato effettuato.
(3) Sulla efficacia probatoria dei prospetti depositati da Controparte_5
Violazione degli artt. 2702 e ss. e degli artt. 2709-2710-2711 c.c.
Il Tribunale avrebbe attribuito valore probatorio a documenti predisposti dalla convenuta in modo errato in quanto predisposti unilateralmente e non dotati di efficacia probatoria ex art. 2710 c.c.
(4) Sulla sospensione dei pagamenti pacificamente ammessa da . CP_5
Violazione delle norme in tema di rilascio e durata del documento unico di regolarità contributiva nonché di pagamenti sostitutivi.
Erronea, infine, sarebbe la sentenza impugnata nel non ascrivere alcun rilievo all'ammissione di di essere ancora debitrice nei confronti della CP_5 ancora della somma di € 174.597,32, somma che avrebbe CP_1
“accantonato” in attesa della definizione di contenziosi in materia contributiva e retributiva nemmeno individuati.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“(1) Annullare e comunque riformare la sentenza n. 3047 del 22.2.2023 (n.r.g.
627/19) dal Tribunale di Roma, XVII sezione civile sezione specializzata in materia di imprese, Pres. dott.ssa Claudia Pedrelli, Rel. dott. , per i motivi Persona_2 spesi nel presente atto di citazione in appello
E per l'effetto
(2) Accertare e dichiarare che l'appellante è creditrice della Controparte_1 somma di € 365.124,77 nei confronti di oltre agli interessi ex Controparte_5
pag. 4/7 d.lgs. 231/02, ovvero a quelli convenzionali di cui ai contratti, dal novantesimo giorno successivo alla emissione di ciascuna fattura e sino al soddisfo ovvero alla diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare al pagamento in favore della Controparte_5 Controparte_1 del sopra riportato importo di € 365.124,77 oltre agli interessi ex d.lgs. 231/02 dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo ovvero alla diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 3047/2023 resa dal Tribunale di Roma anche in punto di spese e compensi di lite, come indicati con il decreto di correzione del Tribunale di
Roma del 5 maggio 2023.
Con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Sulle originarie conclusioni delle parti, la Corte ha rimesso una prima volta la causa sul ruolo ritenendo necessario disporre una ctu diretta alla ricostruzione dei singoli rapporti oggetto dei contratti e individuare la effettiva esistenza del credito azionato anche in considerazione dei controcrediti portati in compensazione da
[...]
. CP_5
All'esito, alla odierna udienza a trattazione scritta la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente atteso che la espletata ctu. ha fornito le risposte al Collegio che erano necessarie per poter assumere la propria decisione.
Occorre, allora, prendere le mosse proprio dalle risultanze dell'ausiliario il quale ha così concluso:
“Il totale delle fatture delle quali già e prima Controparte_1 CP_2 CP_2 già Consorzio Hiram, richiede il pagamento a Controparte_3 CP_5
pag. 5/7 per i contratti e le relative tabelle sopra evidenziati è pari ad € Controparte_5
365.124,77, come indicato nell'Atto di citazione in appello.
Esaminata la documentazione prodotta dalle parti, il C.T.U. ha provveduto a verificare che ha effettivamente proceduto a versare in favore Controparte_5 dell' e ai dipendenti per conto della ricorrente medesima somme per CP_6 contributi previdenziali non versati in virtù dell'obbligo di cui all'art. 29 D.L.vo
276/03 ovvero ex art. 1676 c.c. per un totale di € 532.049,17”.
Ciò detto, appare estremamente semplice concludere nel senso della inesistenza del credito azionato in conseguenza della operata compensazione tra i due crediti
(quello della odierna appellante e quello di ). CP_5
Senonchè, in sede di note conclusionali, la difesa appellante censura la espletata ctu. chiedendo la integrazione della stessa o, quanto meno, la riconvocazione del consulente ritenendo non soddisfacente le risposte formulate.
In particolare, ritiene che le risposte sarebbero lacunose laddove non sarebbe stato fornito alcun elemento di aiuto al Collegio, essendo state semplicemente riepilogate le discordanti posizioni delle parti senza alcuna oggettiva valutazione critica.
Ma, a tal fine, appare dirimente rilevare che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, non vi sono elementi in atti per affermare che la somma qui portata in compensazione da sia già stata utilizzata per essere Controparte_5 portata in compensazione in atri diversi giudizi.
Ha infatti testualmente affermato il ctu.:
“Dall'esame della documentazione in atti non è stato possibile verificare le presunte compensazioni oggetto di contestazioni in altri giudizi ed evidenziarle separatamente per ciascun contratto relativamente ai pagamenti depositati in atti da
. Controparte_5
Detta conclusione non è stata tuttavia in realtà documentalmente contrastata, salvo che con riferimento alla questione degli interessi moratori certamente riconoscibili in relazione alla scadenza dei termini di pagamento delle relative fatture.
Ma questa è questione diversa in relazione alla quale le parti possono ben autonomamente procedere al relativo calcolo di dare/avere con decorrenza dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
pag. 6/7 La questione, poi, dell'accantonamento della ulteriore somma per contributi non versati pari ad € 174.597,00 è del tutto estranea al presente giudizio avente ad oggetto il pagamento di fatture relative a determinati contratti.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già e prima Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3123/23, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata delle competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 20.119,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di ctu. come liquidate con separato decreto.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3123/2023 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 7.10.2025 tra:
(già e prima , con Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sede in Napoli, al Corso Novara, 10 – Palazzo Alto (p.iva ), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., dott. , rappresentata e difesa Controparte_4 congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Junio Valerio D'Amico (c.f.
[...]
) e RC TE (c.f. ), giusta C.F._1 CodiceFiscale_2 procura alle liti rilasciata in calce secondo le specifiche tecniche del cd. PCT da ritenersi congiunta al presente atto e con essi elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 38
- APPELLANTE -
CONTRO (c.f. , P.iva , REA n. 842633) con sede Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3 in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Stefano D'Ercole, , pec: CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Roma, alla via in Arcione, 71, come da procura in calce al presente atto, in virtù dei poteri conferiti dal legale rappresentante pro tempore, all'avv. Andrea
Sandulli, nella qualità di Responsabile della Direzione Affari Legali di Controparte_5
con procura per atto Notaio in data 19 aprile 2019, rep.
[...] Persona_1
53.558 racc. 15006, registrato in Roma il 29 aprile 2019
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3047/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato (già Controparte_1 CP_2
[...
ha impugnato la sentenza n. 3047/23 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande da essa proposte nei confronti di per il pagamento Controparte_5 di € 365.124,77, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/02, ovvero a quelli convenzionali, dal novantesimo giorno successivo alla emissione di ciascuna fattura e sino al soddisfo ovvero alla diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia a fronte di contratti stipulati tra e parti inerenti svariati appalti per servizi di pulizia in diversi immobili come da fatture allegate e regolarmente contabilizzate rimaste a suo dire inevase.
In particolare, a fondamento del proprio atto impugnatorio, ha posto i seguenti articolati motivi:
(1) Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 132 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe omesso di esaminare i singoli contratti posti alla base della pretesa creditoria fornendo anche una adeguata valutazione delle prove offerte dalle pag. 2/7 parti condita ovviamente da opportune spiegazioni sul ragionamento logico seguito nel dare preferenza ad una tesi invece che ad un'altra. Viceversa, il Tribunale avrebbe offerto una motivazione “statica” del tutto insufficiente.
(2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1218 c.c. Violazione dell'art. 115 c.p.c.
Il Tribunale avrebbe errato nel motivare in ordine al principio dell'onere probatorio incombente sulle parti, in tal modo incorrendo in due specifici errori, ovvero nell'affermate che il non avrebbe ottemperato al proprio onere CP_3 probatorio pur avendo offerto tutta la documentazione necessaria a supporto della propria domanda e nel non ritenere come pacifici i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, essendosi controparte limitata semplicemente ad allegare presunti fatti estintivi.
(3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1242 c.c., 112 c.p.c., 115 e 116 c.p.c.,
35 c.p.c.
Premesso che si era limitata ad eccepire un proprio controcredito di € CP_5
1.390.945,52, di cui € 536.996,87 riferibili ai contratti qui azionati, essa appellante aveva contestato che:
i crediti eccepiti in compensazione non potessero esserlo perché:
1. Già eccepiti in compensazione in altri giudizi ancora pendenti e relativamente ad altri e diversi rapporti contrattuali.
2. In larga parte nemmeno esistenti, sì come non adeguatamente dimostrati, attesa la totale inidoneità, a tal fine, della documentazione esibita.
3. Comunque non integralmente compensabili con i crediti per corrispettivi richiesti nel presente giudizio, in ragione del limite alla compensazione convenuto tra le parti e a mente del quale le compensazioni potevano avvenire esclusivamente con riguardo ai singoli contratti.
A fronte di tali specifiche contestazioni il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 35 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., procedere ad un accertamento e a una verifica puntuale dei documenti prodotti a sostegno della esistenza dei
contro
- pag. 3/7 crediti (ovvero pagamenti), dei titoli contrattuali ai quali quei controcrediti (o pagamenti) erano riferibili, procedendo, poi alla imputazione di ciascuno di essi al contratto di appalto cui si riferivano. Il tutto, previa verifica della esistenza di analoghe e precedenti domande giudiziali di accertamento di quegli stessi controcrediti per estinguere altri, diversi e ulteriori crediti del (ora Controparte_3
. CP_1 CP_1
Tutto ciò, invece, non sarebbe stato effettuato.
(3) Sulla efficacia probatoria dei prospetti depositati da Controparte_5
Violazione degli artt. 2702 e ss. e degli artt. 2709-2710-2711 c.c.
Il Tribunale avrebbe attribuito valore probatorio a documenti predisposti dalla convenuta in modo errato in quanto predisposti unilateralmente e non dotati di efficacia probatoria ex art. 2710 c.c.
(4) Sulla sospensione dei pagamenti pacificamente ammessa da . CP_5
Violazione delle norme in tema di rilascio e durata del documento unico di regolarità contributiva nonché di pagamenti sostitutivi.
Erronea, infine, sarebbe la sentenza impugnata nel non ascrivere alcun rilievo all'ammissione di di essere ancora debitrice nei confronti della CP_5 ancora della somma di € 174.597,32, somma che avrebbe CP_1
“accantonato” in attesa della definizione di contenziosi in materia contributiva e retributiva nemmeno individuati.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“(1) Annullare e comunque riformare la sentenza n. 3047 del 22.2.2023 (n.r.g.
627/19) dal Tribunale di Roma, XVII sezione civile sezione specializzata in materia di imprese, Pres. dott.ssa Claudia Pedrelli, Rel. dott. , per i motivi Persona_2 spesi nel presente atto di citazione in appello
E per l'effetto
(2) Accertare e dichiarare che l'appellante è creditrice della Controparte_1 somma di € 365.124,77 nei confronti di oltre agli interessi ex Controparte_5
pag. 4/7 d.lgs. 231/02, ovvero a quelli convenzionali di cui ai contratti, dal novantesimo giorno successivo alla emissione di ciascuna fattura e sino al soddisfo ovvero alla diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare al pagamento in favore della Controparte_5 Controparte_1 del sopra riportato importo di € 365.124,77 oltre agli interessi ex d.lgs. 231/02 dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo ovvero alla diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia”.
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
- nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 3047/2023 resa dal Tribunale di Roma anche in punto di spese e compensi di lite, come indicati con il decreto di correzione del Tribunale di
Roma del 5 maggio 2023.
Con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Sulle originarie conclusioni delle parti, la Corte ha rimesso una prima volta la causa sul ruolo ritenendo necessario disporre una ctu diretta alla ricostruzione dei singoli rapporti oggetto dei contratti e individuare la effettiva esistenza del credito azionato anche in considerazione dei controcrediti portati in compensazione da
[...]
. CP_5
All'esito, alla odierna udienza a trattazione scritta la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente atteso che la espletata ctu. ha fornito le risposte al Collegio che erano necessarie per poter assumere la propria decisione.
Occorre, allora, prendere le mosse proprio dalle risultanze dell'ausiliario il quale ha così concluso:
“Il totale delle fatture delle quali già e prima Controparte_1 CP_2 CP_2 già Consorzio Hiram, richiede il pagamento a Controparte_3 CP_5
pag. 5/7 per i contratti e le relative tabelle sopra evidenziati è pari ad € Controparte_5
365.124,77, come indicato nell'Atto di citazione in appello.
Esaminata la documentazione prodotta dalle parti, il C.T.U. ha provveduto a verificare che ha effettivamente proceduto a versare in favore Controparte_5 dell' e ai dipendenti per conto della ricorrente medesima somme per CP_6 contributi previdenziali non versati in virtù dell'obbligo di cui all'art. 29 D.L.vo
276/03 ovvero ex art. 1676 c.c. per un totale di € 532.049,17”.
Ciò detto, appare estremamente semplice concludere nel senso della inesistenza del credito azionato in conseguenza della operata compensazione tra i due crediti
(quello della odierna appellante e quello di ). CP_5
Senonchè, in sede di note conclusionali, la difesa appellante censura la espletata ctu. chiedendo la integrazione della stessa o, quanto meno, la riconvocazione del consulente ritenendo non soddisfacente le risposte formulate.
In particolare, ritiene che le risposte sarebbero lacunose laddove non sarebbe stato fornito alcun elemento di aiuto al Collegio, essendo state semplicemente riepilogate le discordanti posizioni delle parti senza alcuna oggettiva valutazione critica.
Ma, a tal fine, appare dirimente rilevare che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, non vi sono elementi in atti per affermare che la somma qui portata in compensazione da sia già stata utilizzata per essere Controparte_5 portata in compensazione in atri diversi giudizi.
Ha infatti testualmente affermato il ctu.:
“Dall'esame della documentazione in atti non è stato possibile verificare le presunte compensazioni oggetto di contestazioni in altri giudizi ed evidenziarle separatamente per ciascun contratto relativamente ai pagamenti depositati in atti da
. Controparte_5
Detta conclusione non è stata tuttavia in realtà documentalmente contrastata, salvo che con riferimento alla questione degli interessi moratori certamente riconoscibili in relazione alla scadenza dei termini di pagamento delle relative fatture.
Ma questa è questione diversa in relazione alla quale le parti possono ben autonomamente procedere al relativo calcolo di dare/avere con decorrenza dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
pag. 6/7 La questione, poi, dell'accantonamento della ulteriore somma per contributi non versati pari ad € 174.597,00 è del tutto estranea al presente giudizio avente ad oggetto il pagamento di fatture relative a determinati contratti.
Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già e prima Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3123/23, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata delle competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 20.119,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte appellante le spese di ctu. come liquidate con separato decreto.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7