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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/09/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Maria Di Paolo Consigliere Ausiliario nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 396/2024 del Tribunale di
Lodi ( giudice dr. Manfredi ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. MIEDICO Parte_1 C.F._1
SAMUELE presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA SCIPIONE AMMIRATO 102 FIRENZE
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SOMA CRISTINA , presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliata in Milano via Besana n. 4
APPELLATA
con il patrocinio…. Controparte_2 C.F._4
CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
1) Accertare , pronunciare e dichiarare la nullità ( ex art. 1339 e 1419, comma 2 C.C. )
e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e , comunque , disapplicare la deliberazione n. 973 del
31.7.2023 nella parte in cui il direttore Generale dell di ha recepito il Pt_2 CP_1 verbale redatto dalla Commissione valutatrice ed ha conferito l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Distretto Alto Lodigiano al dr.
anziché alla dr.ssa nonché di ogni arto ad esso presupposto e/o CP_2 Parte_1 connesso e/o ad esso conseguente , anche non conosciuto e per l'effetto :
2 ) accertare , pronunciare e dichiarare , anche tramite la pronuncia di sentenza costitutiva , il diritto della dr.ssa al conferimento dell'incarico che precede Parte_1 per tutta la sua durata quinquennale dalla data del 1.8.2023 ( o da quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità ) con immissione nei relativi ruoli;
3) condannare l di , in persona del legale rappresentante pro tempore , ad Pt_2 CP_1 adottare tutto quanto a ciò necessario nonché a corrispondere alla ricorrente le differenze stipendiali maturate e maturande , dal dì del mancato conferimento dell'incarico ( 1.8.2023 o la data diversa che risulterà in corso di causa ) fra il trattamento economico in godimento e quello proprio del direttore della Struttura complessa comprensivo di tutte le voci ed indennità stipendiali ( anche accessorie ) di cui alla legge e alla contrattazione collettiva della dirigenza medica del SSN come indicato in ricorso o nella misura anche diversa che risulterà , il tutto con interessi al tasso legale dal dì dei maggiori crediti retributivi;
IN IPOTESI SUBORDINATA
4 ) accertare , pronunciare e dichiarare il diritto della dr.ssa al Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chance parametrato al 100% ( ovvero in ipotesi al 50% ) del rivendicato superiore trattamento stipendiale connesso all'incarico dirigenziale di cui è causa come indicato ai punti 6.1 e 6.2 del presente ricorso ( o alla diversa misura che sarà ritenuta di giustizia ed equità ) subito per effetto dell'operato della resistente di per l'effetto Pt_2 CP_1
5) condannare l' di in persona del legale rappresentante pro tempore , per Pt_2 CP_1
il titolo che precede , a corrispondere al ricorrente la somma che sarà ritenuta di giudizio ed equità , oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo .
Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del legale antistatario.
PER PARTE APPELLATA
Nel merito , in ogni caso :
respingere l'appello principale proposto dalla dr.ssa avverso la Parte_1
sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro , dr.
Francesco Manfredi , resa inter partes il 8.10.2024;
respingere in ogni caso tutte la domande proposte dalla dr.ssa nei Parte_1 confronti dell' di Controparte_3 CP_1
in accoglimento dell'appello incidentale :
riformare parzialmente la sentenza n. 396/20234 del Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro , dr. Francesco Manfredi , resa inter partes l'8.10.2024 con specifico riferimento al capo 6 , pagina 11 e 12 della medesima sentenza , per i motivi di cui in narrativa , respingendo in ogni caso tutte le domande dell'appellante principale nei confronti della;
Controparte_4
in via istruttoria :
non ammettere i mezzi di prova richiesti dall'appellante principale per i motivi già illustrati nella memoria di xcostituzione del 19.1.2024 e nel presente atto;
ammettere, ove occorra , i mezzi di prova già indicati nella memoria di costituzione del 19.1.2024 ;
in ogni caso condannare l'appellante principale a rifondere alla
[...] spese e compensi professionali del doppio grado del Controparte_4 giudizio.
Fatto e diritto
Con sentenza n. 396 /2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di condannando la ricorrente al pagamento Parte_1 CP_4
delle spese di lite, liquidate in complessivi €3.689,00.
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del procedimento di primo grado sono così correttamente riassunti , in estrema sintesi , nella sentenza appellata :
“ Con ricorso depositato in data 30.10.2023, a adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
e con per sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“si confida che codesto Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia con proprio decreto fissare l'udienza di trattazione della causa e conseguentemente:
1. accertare, pronunziare e dichiarare la nullità (ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.),
e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e, comunque, disapplicare la deliberazione n. 973 del
31/07/2023 nella parte in cui il Direttore Generale dell di ha recepito il Pt_2 CP_1 verbale redatto dalla Commissione valutatrice ed ha conferito l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Distretto Lodigiano al dott. Pt_3
anziché alla dott.ssa nonché di ogni atto ad esso presupposto e/o CP_2 Parte_1 connesso e/o ad esso conseguente, anche non conosciuto;
e per l'effetto
IN TESI
2. accertare, pronunziare e dichiarare, anche tramite la pronunzia di sentenza costitutiva, il diritto della dott.ssa al conferimento dell'incarico che Parte_1 precede per tutta la sua durata quinquennale dalla data del 01/08/2023 (o da quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità) con immissione nei relativi ruoli;
3. condannare l di in persona del legale rappresentante pro tempore, ad Pt_2 CP_1 adottare tutto quanto a ciò necessario nonché a corrispondere alla ricorrente le differenze stipendiali maturate e maturande, dal dì del mancato conferimento dell'incarico (01/08/2023 o la data anche diversa che risulterà in corso di causa), fra il trattamento economico in godimento e quello proprio del direttore della Struttura
Complessa comprensivo di tutte le voci ed indennità stipendiali (anche accessorie) di cui alla legge ed alla contrattazione collettiva della dirigenza medica del SSN come indicato in ricorso o nella misura anche diversa che risulterà, il tutto con interessi al tasso legale dal dì dei singoli maggiori crediti retributivi;
IN IPOTESI SUBORDINATA 4. accertare, pronunziare e dichiarare il diritto della dott.ssa al risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chance, Parte_1
parametrato al 100% (ovvero, in ipotesi al 50%) del rivendicato superiore trattamento stipendiale connesso all'incarico dirigenziale di cui è causa come indicato ai punti 6.1 e 6.2 del presente ricorso (o alla diversa misura che sarà ritenuta di giustizia ed equità), subito per effetto dell'operato della resistente di Pt_2
e per l'effetto 5. condannare l'ASST di in persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante pro tempore, per il titolo che precede, a corrispondere al ricorrente la somma che sarà ritenuta di giudizio ed equità, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
IN OGNI CASO 6. con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del legale antistatario”.
quale Dirigente Psicologo alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 27.12.2001, censura la deliberazione n. 973 del Controparte_1
31.07.2023 di approvazione del verbale del 26.07.2023 e di conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto
[...]
al Dr. – evocato in giudizio quale
contro
-interessato- Parte_4 Controparte_2 con il punteggio di n. 71,00, all'esito della procedura indetta con la deliberazione n.
643 del 25.05.2023, per i seguenti motivi:
- valorizzazione di titoli di che non avrebbero dovuto essere CP_2 valutati, come il corso di formazione manageriale, che rappresenterebbe un requisito generale e specifico di ammissione alla procedura e non potrebbe essere oggetto di seconda valutazione nel corso della “prova orale”, mediante
l'attribuzione di n. 4 punti su 10 disponibili;
come la valorizzazione del master che sarebbe stato conseguito oltre l'ultimo decennio computato a ritroso dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, in data
10.06.2013 e che non avrebbe dovuto essere valutato, per il quale sarebbero stati attribuiti n. 3 punti;
- omessa valutazione di diversi titoli e pubblicazioni di Parte_1
possedute nel periodo temporale degli ultimi dieci anni, trasmesse al momento della domanda di partecipazione e valutazione di sole 10 pubblicazioni;
omessa considerazione delle attività di ricerca svolte presso l
[...]
omessa considerazione del Controparte_5
corso di formazione manageriale, del master del 2003, del corso di perfezionamento del 2004 ed attribuzione di soli n. 2 punti per “esperienza professionale produzione scientifica ed altro”; omessa considerazione del titolo di formatore accreditato di IR BA e della qualifica di auditor interno del sistema qualità nel settore sanitario;
- violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'attribuzione di un punteggio inferiore a Parte_1
- violazione dell'art. 15, comma 7 bis del d.lgs. n. 502/1992 sulla composizione della Commissione esaminatrice che non avrebbe avuto quattro membri titolari (oltre al segretario), che sarebbe stata composta solo da membri maschili, che non sarebbe stata formata mediante sorteggio, che non avrebbe avuto membri provenienti da regioni diverse;
- omessa predeterminazione dei criteri di valutazione prima dell'inizio delle operazioni selettive ed introduzione di nuovi criteri di valutazione diversi, in un momento successivo alla conoscenza dei candidati;
- assenza di una analisi comparativa dei curricula dei candidati, dei titoli professionali posseduti, delle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta.
Come conseguenze dei vizi censurati, domanda l'annullamento della Parte_1 deliberazione n. 973 del 31.07.2023 di conferimento dell'incarico a e in via CP_2
costitutiva l'assegnazione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa per cinque anni. In alternativa, la ricorrente domanda la condanna della resistente al risarcimento del danno da perdita di chance, che quantifica in ragione dei cinque anni di incarico nella misura di 1.000,00 euro mensili, oltre interessi legali. Si è ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1 contestando ogni specifica censura mossa dalla ricorrente, eccependo
[...]
l'inammissibilità delle domande attoree dirette ad una pronuncia costitutiva con attribuzione dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa del Distretto, eccependo il periodo semestrale di prova in ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno da c.d. perdita di chance;
ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
non si è costituito nel presente giudizio nonostante la Controparte_2 notificazione rinnovata nei suoi confronti. Il Giudice, all'esito della rinnovazione della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti. “ .
Il Tribunale ha , con diffuse ed articolare argomentazioni , per vari profili , ritenuto infondate le censure mosse da allo svolgimento della procedura oggetto Parte_1 di causa , con la sola eccezione di quella inerente l'omessa effettiva valutazione comparativa dei curricula dei candidati.
Il Tribunale ha ritenuto fondata tale doglianza concludendo, all'esito di articolate argomentazioni , che “ la ha tenuto una condotta non improntata a buona Pt_2
fede, consistente nell'aver omesso di esternare la comparazione tra i curricula dei candidati, in particolare mancando di esplicitare i motivi della preminenza di rispetto a e (quest'ultima non ha superato il colloquio CP_2 Parte_1 CP_6 orale) sotto il profilo comparativo dei rispettivi curricula. “ .
In relazione alle conseguenze inerenti tale così accertata violazione della procedura
, il Tribunale, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità , ha ritenuto che : a ) al giudicante è inibito sostituire la propria valutazione a quella della ed il candidato ingiustamente escluso non è legittimato a ricevere Pt_2
l'incarico dirigenziale tramite pronuncia giudiziale;
b ) alla ricorrente residua la tutela risarcitoria da interesse privato ingiustamente pregiudicato, che nel caso in esame viene domandata quale danno patrimoniale da perdita di chance.
Ciò premesso , il Tribunale ha ritenuto che non abbia compiutamente Parte_1 fornito la prova del danno da perdita di chance richiesto.
Ha osservato testualmente sul punto il Tribunale : “ Occorre ricordare che il danno c.d. da perdita di chance consiste nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale ed integra evento di danno risarcibile (da liquidarsi equitativamente) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28993; Cass. civ. Sez. III, 29/04/2022, n. 13509 in materia di responsabilità sanitaria;
cfr. Cass. civ.
Sez. III Sent., 02/09/2022, n. 25886, secondo cui: “la “chance” non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di “chance” è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica”; cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 12/02/2024, n.
3824, in materia di responsabilità professionale).
È stato anche detto che: “occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato ed in via presuntiva e probabilistica, la sussistenza “ex ante” di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili;
l'accertamento e la liquidazione di tale perdita va condotta in via equitativa” (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 29/11/2016, n. 24295).
Preso atto di quanto sopra argomentato, le censure in ordine alla presunta non corretta valutazione condotta dalla Commissione sono risultate infondate, mentre emerge dal verbale che non sia stata condotta una analisi comparativa dei candidati, ma l'attribuzione di distinti punteggi numerici per ciascun candidato. Tuttavia, la ricorrente avrebbe avuto l'onere di svolgere – nel ricorso- compiute considerazioni sotto questo aspetto, in modo da introdurre elementi presuntivi idonei a provare il presunto danno.
Infatti, avrebbe avuto l'onere di introdurre ulteriori circostanze specifiche e concrete dalle quali trarre elementi oggettivi per desumere in termini di certezza (o di elevata probabilità) che, in disparte le censure addotte e risultate infondate, se la valutazione comparativa dei curricula dei candidati fosse stata effettivamente svolta la stessa, nello specifico, avrebbe avuto la seria possibilità di emergere come candidata idonea vincitrice e ottenere l'incarico di Direttore (si veda Cass. civ. Sez. VI
- 3, Ord. del 17-02-2022, n. 5231).
Laddove avesse ottemperato a tale onere deduttivo, la ricorrente avrebbe avuto altresì l'onere di allegare e dimostrare il nesso di causa tra inadempimento della
e danno in termini prossimi alla certezza, ovvero che l'omessa comparazione Pt_2 con l'attribuzione di distinti punteggi numerici pregiudicasse nello specifico la rispettiva posizione e non quella di altro candidato. Ad una piana lettura dell'atto introduttivo di emerge quella che è una probabilità quantitativa dell'esito Parte_1 favorevole, che non può essere oggetto di risarcimento per perdita di chance.
In ogni caso, la mancata deduzione e prova della elevata e concreta probabilità di ottenere l'incarico comporta il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. “
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Parte_1 delle domande proposte .
Ha resistito di chiedendo il rigetto dell'appello ; proponendo appello Pt_2 CP_1
incidentale ha chiesto “ riformare parzialmente la sentenza n. 396/20234 del
Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro , dr. Francesco Manfredi , resa inter partes l'8.10.2024 con specifico riferimento al capo 6 , pagina 11 e 12 della medesima sentenza , per i motivi di cui in narrativa “.
non si è costituito in appello ed è stato dichiarato contumace. Controparte_2
Avendo avuto esito negativo il tentativo di conciliazione formulato dal Collegio, all'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono Parte_1
Si espongono di seguito i motivi di gravame proposti.
A) VIOLAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 7 BIS DEL D. LGS. N. 502 DEL 1992;
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA;
VIOLAZIONE ARTT. 3 E
97 DELLA COSTITUZIONE;
VIOLAZIONE ARTT.1175 E 1375 C.C.; VIOLAZIONE
ART. 112 C.P.C.; ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA;
MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA. Con la prima censura, l'appellante rileva che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, la Commissione avrebbe attribuito erroneamente 4 punti al Dr.
per il possesso dell'attestato di formazione manageriale e ulteriori 3 punti CP_2
per il possesso di un Master che, tuttavia, al pari di quelli dichiarati dalla Dr.ssa non è stato conseguito nell'ultimo decennio e quindi non avrebbe dovuto Parte_1 essere valorizzato.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i dieci anni dovrebbero calcolarsi a ritroso dal termine di presentazione delle domande, ossia dal 26.6.2023. Il Master del non avrebbe dovuto essere considerato, in quanto conseguito in data CP_2
10.6.2013, quindi al di fuori del decennio di riferimento.
Nessun rilievo assumerebbe il fatto che la lex specialis della procedura non specificasse giorno e mese di scadenza.
Per quanto riguarda la voce “esperienza professionale produzione scientifica ed altro”, i punteggi attribuiti ai candidati sarebbero erronei, dal momento che, da un lato, sono stati valorizzati in relazione al candidato cui è stato conferito l'incarico titoli che non avrebbero dovuto essere valutati e, dall'altro, non sarebbero stati valutati titoli e/o pubblicazioni che la Dr.ssa aveva tempestivamente Parte_1 prodotto con la domanda di partecipazione.
Ancora, secondo l'appellante, il Giudice si sarebbe sostanzialmente sostituito alla
Commissione nella motivazione circa il differente trattamento riservato ai due candidati. Infatti, la motivazione sarebbe del tutto assente negli atti della procedura e non potrebbe essere ricavabile dalla nozione di fabbisogno di cui all'avviso interno.
Peraltro, sarebbe errata la scelta di escludere dalla valutazione dei titoli della non solo i corsi di aggiornamento professionale, ma anche quelli di durata Parte_1
superiore alle 400 ore, ovverosia titoli che di per sé non avrebbero una scadenza. La
Commissione non avrebbe neanche considerato ulteriori titoli, quali quello di formatore accreditato di IR BA (ora Eupolis), ente regionale della formazione del personale sanitario o la qualifica conseguita di auditor interno del sistema qualità nel settore sanitario. Siffatti titoli sarebbero, del resto, compatibili con la nozione di fabbisogno quale contenuta nella deliberazione n. 643 del 2023 e affini al profilo soggettivo del candidato a Direttore della Struttura Complessa del
Distretto . Parte_4 Il Tribunale avrebbe altresì omesso di pronunciarsi circa le pubblicazioni della Dr.ssa le quali, pur essendo affini alla figura professionale ricercata dall'ASST, Parte_1 sono state valutate con due soli punti.
Per quanto riguarda la valutazione dell'attestato di formazione manageriale del
, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, la Commissione CP_2 avrebbe attribuito 4 punti per il mero possesso del titolo, che invece valeva solo quale requisito di accesso. Peraltro, la avrebbe attribuito rilievo a tale CP_7 elemento solo in data 26.7.2023, quindi dopo la presentazione delle domande, con violazione dei principi di imparzialità, par condicio e parità di trattamento dei candidati.
Per quanto attiene, invece, alle pubblicazioni dei due candidati, sarebbe stato sufficiente confrontare la scheda di valutazione dei titoli redatta da parte della
(doc. n. 15) con la domanda di partecipazione e l'allegato elenco delle CP_7 pubblicazioni prodotto dalla ricorrente (doc.ti nn. 19 e 20) per avvedersi del fatto che la ha tenuto in considerazione solamente 10 pubblicazioni (doc. n. CP_7
15), mentre risulta che la dott.ssa abbia prodotto ben più di 20 Parte_1 pubblicazioni negli ultimi 10 anni (cfr. doc.ti nn. 19 e 20). Si tratterebbe di un cospicuo elenco di pubblicazioni che attengono alla definizione di fabbisogno di cui all'avviso pubblico e che risultano totalmente affini alla figura professionale ricercata dall resistente. CP_1
Tali pubblicazioni della non sarebbero state esaminate dalla Parte_1
Commissione.
La avrebbe dunque attribuito arbitrariamente l'incarico dirigenziale al CP_7
Dr. e da ciò ne conseguirebbe la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della CP_2 delibera impugnata e degli atti ad essa prodromici.
B) VIOLAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 7 BIS DEL D. LGS. N. 502 DEL 1992;
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA;
VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97
DELLA COSTITUZIONE;
VIOLAZIONE ARTT.1175 E 1375 C.C.;
MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.
Con il secondo motivo, la Dr.ssa reitera le censure relative alla Parte_1 composizione della Commissione valutatrice, rilevando che essa dev'essere formata dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda. I direttori di struttura complessa devono essere individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo e dev'essere garantita la parità di genere.
Tali principi sarebbero stati tutti violati dalla appellata. Pt_2
Peraltro, la deliberazione n. 798 del 2023 (doc. 3) richiama espressamente la legge n. 118/2022 e quindi per relationem tutte le regole poc'anzi richiamate.
Peraltro, l'art. 7 bis, comma 7 bis, della legge regionale n. 33 del 2009 riguarderebbe una fattispecie totalmente inconferente, ovvero la nomina del direttore del distretto, e non, come sostenuto dal primo giudice, quella relativa al mancato rispetto del provvedimento regionale, che niente prevederebbe in punto di nomina di direttori di struttura complessa.
Nel caso di specie, dunque, non vi sarebbe stato alcun sorteggio e l'ASST non avrebbe motivato perché nel caso di specie non sia stato possibile rispettare la parità di genere.
C) VIOLAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 7 BIS DEL D. LGS. N. 502 DEL 1992;
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA;
VIOLAZIONE ARTT. 3 E
97 DELLA COSTITUZIONE;
VIOLAZIONE ARTT.1175 E 1375 C.C.; MOTIVAZIONE
ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.
Con il terzo motivo, l'appellante ribadisce l'illegittimità della delibera della
, poiché quest'ultima ha determinato i criteri di valutazione CP_7 successivamente alla presentazione delle domande.
D) SULLE CONSEGUENZE DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA NOMINA COMPIUTA DAL
DIRETTORE GENERALE.
Con la quarta censura, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza poiché il
Giudice, pur riconoscendo la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella selezione, ha negato la tutela richiesta. Secondo l'appellante la sentenza di primo grado sarebbe erronea anche “ laddove afferma che “ al giudicante è inibito sostituire la propria valutazione a quella dell'ASST ed il candidato ingiustamente escluso non è legittimato a ricevere l'incarico dirigenziale tramite pronuncia giudiziale “ e laddove , pur riconoscendo la fondatezza del quarto motivo del ricorso finisce per negare la tutela risarcitoria avendo richiesto alla ricorrente l'introduzione di ulteriori circostanze da cui trarre in termini di certezza che la dr.ssa sarebbe risultata vincitrice “ . Parte_1
Quanto al primo aspetto l'appellante osserva che “ il giudice di prime cure non si è avveduto che …l ha limitato a monte la propria discrezionalità Controparte_1 prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati , per cui si tratta di esercitare un potere inerente alla rivalutazione dei titoli , vincolato. E secondo recente giurisprudenza di legittimità , anche nel caso di atti di gestione del rapporto di lavoro di natura discrezionale compiuti dalla pubblica amministrazione il giudice può sindacare l'operato dell'amministrazione , oltre che sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato , anche sotto quello della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede “ ; rileva che “ nel caso di specie , fermi ed incontestati i risultati del colloquio orale , si tratterebbe di attribuire i giusti e corretti punteggi in relazione ai titoli , alle esperienze ed alle pubblicazioni possedute dai candidati , ovvero di compiere una operazione meramente applicativa di criteri predeterminati
“
Quanto alla mera tutela risarcitoria, l'appellante osserva che “ è la stessa giurisprudenza di legittimità a ritenere sufficiente una prova presuntiva per ottenere il risarcimento da perdita da chance;
se si richiedesse una maggiore specificità , come evidenziato dal Tribunale di Lodi , si finirebbe al cospetto di una probatio diabolica .
L'appellante chiede ancora in via principale , anche tramite sentenza costitutiva ex art. 63 del D.Lgs n. 165/2001 , l'assegnazione , per la durata di cinque anni , dell'incarico oggetto di causa “ posto che se l' avesse fatto corretta CP_1 applicazione dei criteri previsti dalla normativa di riferimento ed avesse attribuito i punteggi nel rispetto delle prescrizioni indicate dal bando ( calcolando tutte le esperienze e le pubblicazioni prodotte dalla ricorrente , e non soltanto alcuna di esse ) sarebbe senz'altro ( considerato che la dr.ssa non ha ottenuto un CP_6 punteggio sufficiente alla prova orale ) risultata assegnataria di tale incarico ….”. In via subordinata chiede il risarcimento del danno per perdita di chance atteso che
“ se la procedura si fosse svolta nel rispetto delle regole e dei criteri normativi all'uopo posti dal legislatore , la dr.ssa avrebbe avuto una elevatissima Parte_1
probabilità di successo , se non perfino il 100% , visto il numero dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione di valutazione ( due soltanto ) ed i rispettivi curricula.
VIOLAZIONE ART. 91 E 92 CPC. MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
Con l'ultimo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche nella parte in cui ha regolato le spese di lite, poiché il Tribunale ha accolto un motivo di ricorso.
APPELLO INCIDENTALE
Con un unico articolato motivo assume l'erroneità della sentenza di CP_4 primo grado nella parte in cui ha ritenuto che «la ha tenuto una condotta non Pt_2
improntata a buona fede, consistente nell'aver omesso di esternare la comparazione tra i curricula dei candidati, in particolare mancando di esplicitare i motivi della preminenza di rispetto a e (quest'ultima non ha superato CP_2 Parte_1 CP_6
il colloquio orale) sotto il profilo comparativo dei rispettivi curricula» (capo 6., pagg.
11 e 12 della sentenza) – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
– violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha dichiarato la contrarietà della condotta dell' ai principi di buona fede e CP_4 correttezza, poiché la stessa avrebbe omesso di esternare la comparazione tra i curricula dei candidati, in particolare mancando di esplicitare i motivi della preminenza di rispetto a CP_2 Parte_1
In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie - nello specifico del contenuto dell'Avviso Interno e del verbale redatto dalla
Commissione di valutazione il 26.7.2023 ed erroneamente imputato all' la CP_4 violazione dei principi di correttezza e buona fede e di buon andamento dell'Amministrazione.
L'Avviso Interno, dopo aver precisato che la Commissione avrebbe effettuato «la valutazione dei titoli con attribuzione dei punteggi…mediante l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduto avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato, con riferimento all'incarico di svolgere», avrebbe espressamente previsto «L'analisi comparativa dei curricula con l'attribuzione del relativo punteggio avviene sulla base dei seguenti elementi desumibili dal curriculum stesso: Esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997); Titoli professionali posseduti (titoli scientifici, accademici e pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali); Aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall'avviso». L'attribuzione dei punteggi, per ciascun ambito, ai candidati esprimerebbe già in sé la comparazione effettuata.
In tal senso avrebbe proceduto la , come si evince dal verbale del CP_7
26.7.2023. A pag. 3 del verbale vengono elencate infatti, in ordine cronologico, le attività della Commissione per l'effettuazione della selezione, ovverosia, tra le altre, la “valutazione comparativa dei curricula”, che si sostanzia nell'attribuzione dei punteggi a ciascun candidato come previsto dall'Avviso Interno.
Dal raffronto delle schede di valutazione complessiva dei dottori, in particolare dalla lettura delle motivazioni ivi riportate, emergerebbe che l'attribuzione di ciascun singolo differenziato punteggio è frutto di una comparazione tra le diverse esperienze professionali, nonché tra le attività di studio, ricerca e produzione scientifica dei candidati.
Il Tribunale avrebbe dunque errato nel rilevare che la Commissione non ha posto a confronto le carriere dei candidati.
La Commissione, anche con riferimento alla prova orale, avrebbe puntualmente e dettagliatamente motivato le ragioni sottostanti all'attribuzione del punteggio complessivo e dei punteggi parziali conseguiti dagli interessati in relazione a ciascuna risposta. Il fatto stesso che la prova orale sia stata effettuata ponendo ai candidati identiche domande su identici argomenti dimostrerebbe che i voti rappresentano una vera e propria comparazione.
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione .
Il Collegio ritiene dirimente ed assorbente nella fattispecie in relazione agli altri motivi ( compreso quello dedotto con l'appello incidentale da ) , in CP_4 applicazione del principio processuale della regione più liquida della decisione ( vedi, ex plurimis, Cass., 16-4-2018, n. 9370 ) l'infondatezza del quarto motivo dell'appello principale .
Va osservato che nella fattispecie , così come ha già osservato il Tribunale , come conseguenze dei vizi censurati, domanda l'annullamento della Parte_1 deliberazione n. 973 del 31.07.2023 di conferimento dell'incarico a al fine ( CP_2
“ per l'effetto “ ) di ottenere dal giudice , in via costitutiva, l'assegnazione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa per cinque anni;
in alternativa, la ricorrente domanda la condanna della di Lodi al risarcimento Pt_2
del danno da perdita di chance, che quantifica in ragione dei cinque anni di incarico nella misura di 1.000,00 euro mensili, oltre interessi legali.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione , così come già rilevato dal Tribunale , ha anche recentemente ribadito il principio secondo cui «in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (…)non vanno confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione
(Cass. 23.9.2013 n.21700; Cass. 14.4.2015 n. 7495; Cass. 24.9.2015 n. 18972…( così in motivazione Corte di Cassazione ord. n. 25442/2024).
Nella stessa ordinanza la Corte di Cassazione ha precisato che “ a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n.
26694/2017); rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è
d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio
2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n.
19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì
Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance; è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica …”.
Tenuto conto di tali principi ,totalmente condivisi dal Collegio , deve essere esclusa nella fattispecie la possibilità che possa essere accolta la domanda di , Parte_1
ancora riproposta in via principale in sede di appello , quale effetto dei vizi della procedura, di “ accertare , pronunciare e dichiarare , anche tramite la pronuncia di sentenza costitutiva , il diritto della dr.ssa al conferimento dell'incarico Parte_1 che precede per tutta la sua durata quinquennale dalla data del 1.8.2023 ( o da quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità ) con immissione nei relativi ruoli “.
Tenuto conto poi dei richiamati principi affermati in ordine al nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance ed in particolare della necessità di parametri che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» , ritiene il Collegio che nella fattispecie non possa concludersi che avrebbe avuto una elevata probabilità , prossima Parte_1 alla certezza di ottenere l'incarico oggetto di causa . In proposito, l'appellante principale rileva , nell'esposizione del quarto motivo di appello , che “ il giudice di prime cure non si è avveduto che …l' ha Controparte_1 limitato a monte la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati , per cui si tratta di esercitare un potere inerente alla rivalutazione dei titoli , vincolato “ ; rileva che “ nel caso di specie , fermi ed incontestati i risultati del colloquio orale , si tratterebbe di attribuire i giusti e corretti punteggi in relazione ai titoli , alle esperienze ed alle pubblicazioni possedute dai candidati , ovvero di compiere una operazione meramente applicativa di criteri predeterminati “ .
L'appellante , le cui censure sono state mosse essenzialmente ai punteggi attribuiti all'attività di formazione studio , ricerca e produzione scientifica , allude quindi ad un potere discrezionale vincolato per cui il giudice , con una operazione meramente applicativa di criteri predeterminati, è chiamato solo ad attribuire i corretti punteggi in relazione ai titoli dei candidati.
Tale assunto appare smentito dalla documentazione prodotta ( cfr documento prodotti in primo grado da;
in particolare doc. 3 ( deliberazione di CP_4 Pt_2
Lodi n. 643 del 25.5.2023 ; doc. 4 : avviso interno di per l'affidamento Pt_2 CP_1 dell'incarico di cui è causa;
doc. 15 : verbale della Commissione di valutazione del
26.7.2023 ) .
Infatti, alla luce di tale documentazione , a pagina 46 della memoria in appello l'ASST di osserva, ad avviso del collegio correttamente : “ Nel caso di specie , CP_1
l'ASST di non ha in alcun modo vincolato la propria discrezionalità . L'Azienda CP_1 deducente , infatti , si è limitata a stabilire nell'Avviso interno i punteggi massimi attribuibili per la valutazione dell'esperienza professionale ( 30 punti ) , per la valutazione delle attività di formazione , di studio , ricerca e produzione scientifica(
10 punti ) e per il colloquio ( 60 punti ) ; allo stesso modo la Commissione di valutazione ha individuato punteggi “ fissi “ solo per valorizzare l'anzianità di servizio dei candidati , senza vincolare la propria discrezionalità per la valutazione delle altre voci previste dall'Avviso .Atteso che le doglianze di controparte attengono ai punteggi attribuiti all'attività di formazione , di studio , ricerca e produzione scientifica la domanda avversaria è volta a chiedere al giudicante di effettuare una diversa valutazione dei titoli…. “.
Il collegio ritiene allora che , esclusa la possibilità di compiere – come richiesto dall'appellante principale – una operazione meramente applicativa di criteri predeterminati , non sia consentito al giudice di sostituirsi nella valutazione discrezionale dei titoli prodotti al fine dell'attribuzione del punteggio – per la voce all'attività di formazione , di studio , ricerca e produzione scientifica - solo nel massimo previsto di 10 punti.
Ritiene il collegio, in altri termini , che non possa concludersi che abbia Parte_1 automaticamente diritto ad ottenere, in applicazione di criteri prederminati , fissi e vincolanti – in relazione alla voce all'attività di formazione , di studio , ricerca e produzione scientifica - un punteggio superiore a quello a lei attribuito dalla
e comunque in misura tale in grado di sovvertire in senso a lei CP_7
favorevole l'esito della procedura di assegnazione dell'incarico oggetto di causa.
In tale ultimo senso è sufficiente osservare - in relazione alle diverse questioni proposte con il primo motivo di appello - che , contrariamente agli assunti esposti dall'appellante principale nel primo motivo di appello , la Commissione ha legittimamente e correttamente valutato l'attestato di formazione manageriale rilasciato a ( doc. n. 17 ASST di fasc. primo grado ) . CP_2 CP_1
Sul punto il Collegio condivide quanto ha rilevato il Tribunale laddove ha affermato :
“ Ad una attenta disamina, non vi è stata “doppia” valutazione di un titolo – conseguibile anche entro un anno dal conferimento dell'incarico-, che è prerequisito di accesso del candidato alla selezione. Il titolo, garanzia di accesso alla prova selettiva, è stato valutato, per la prima volta, quale competenza soggettiva posseduta dal candidato. Non è dato evincere nella condotta della Commissione alcuna obiettiva scorrettezza, in quanto è l'avviso interno a vincolare l'ente a valorizzare le competenze soggettive del candidato, tra le quali rientra il possesso di titoli specifici inerenti le attività da Direttore ed il requisito previsto per l'accesso non
è causa di attribuzione di un punteggio ad un candidato, in misura tale da alterare la par condicio o da determinare (in ipotesi, non verificatasi nel caso di specie) una esclusione di un candidato rispetto ad un altro.
Il riferimento è alle seguenti previsioni dell'avviso interno, di seguito esposte, rispettate dalla Commissione: “l'analisi comparativa dei curricula con l'attribuzione del relativo punteggio avviene sulla base dei seguenti elementi desumibili dal curriculum stesso: […] Aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall'avviso; […] Per la valutazione dei contenuti del curriculum professionale si fa riferimento in via generale, alle disposizioni di cui all'art. 6, commi
1 e 2 e al l'art. 8 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 483/1997”; ovvero: “Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione titoli scientifici, accademici e pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze organizzative
e professionali riconducibili all'ambito territoriale. La valutazione riguarderà le attività relative all'ultimo decennio”.
Il possesso dell'attestato del corso di formazione manageriale specifico per la funzione ambita dal candidato non può – come è stato – che essere valutato CP_2 nella maggiore aderenza al profilo professionale in relazione alla definizione di fabbisogno, con attribuzione del relativo punteggio.
In sostanza, il possedere un attestato di formazione manageriale attinente alla posizione oggetto di selezione non può che essere motivo di attenta valutazione da parte della Commissione, nel rispetto delle previsioni dell'avviso interno, al fine dell'attribuzione di un particolare punteggio che valorizzi lo specifico “curriculum” del candidato” .
Nello stesso senso sopra indicato , Il Collegio osserva inoltre che dalla lettura della documentazione prodotta ed in particolare dal verbale della Commissione del
26.7.2023 si evince che l'esito della procedura è stato infine determinato nella fattispecie dalla valutazione della prova orale che ha visto l'attribuzione , in presenza della stesse domande rivolte ai candidati , a Bottone di 55 sui 60 punti previsti per tale voce dal bando e dall'avviso interno ed a di 42 /60 , Parte_1 punteggio prossimo al minimo richiesto di 40/60.
In relazione a tale colloquio orale ( che costituisce la voce per la quale il bando e l'avviso prevedono il punteggio maggiore : 60/100) si legge nella scheda di valutazione complessiva della Commissione inerente la posizione ( doc. 20 CP_2 fasc. primo grado ASST di ) : “ Esposizione chiara ed appropriata di CP_1 terminologia , ottime capacità organizzative , dimostrando una visione globale del distretto. Il candidato ha risposto a tutte le domande , in maniera completa e con chiarezza espositiva , dimostrato padronanza degli argomenti “.
In relazione alla posizione si legge nella relativa scheda di valutazione ( Parte_1 doc. 21 fasc. primo grado ASST di in ordine al colloquio orale : “ Esposizione CP_1 sufficiente e sufficienti capacità organizzative “ . Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione nel merito, comprese quella proposta con appello incidentale.
Si deve aggiungere che , contrariamente agli assunto dell'appellante principale ,
l'attribuzione delle spese in primo grado è avvenuta correttamente secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dasl d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione , contumace. Controparte_2
Si dà atto che sussistono per parte appellante principale i presupposti per il versamento ulteriore del C.U. ex art. 1 comma 17 l. 228/2012.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Lodi;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata, liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
;
Nulla sulle spese in relazione alla posizione;
Controparte_2
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del C.U. ex art. 1 comma 17 l. 228/2012.
Milano 3 luglio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott. ssa Maria Di Paolo Consigliere Ausiliario nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 396/2024 del Tribunale di
Lodi ( giudice dr. Manfredi ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. MIEDICO Parte_1 C.F._1
SAMUELE presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA SCIPIONE AMMIRATO 102 FIRENZE
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. SOMA CRISTINA , presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliata in Milano via Besana n. 4
APPELLATA
con il patrocinio…. Controparte_2 C.F._4
CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
1) Accertare , pronunciare e dichiarare la nullità ( ex art. 1339 e 1419, comma 2 C.C. )
e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e , comunque , disapplicare la deliberazione n. 973 del
31.7.2023 nella parte in cui il direttore Generale dell di ha recepito il Pt_2 CP_1 verbale redatto dalla Commissione valutatrice ed ha conferito l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Distretto Alto Lodigiano al dr.
anziché alla dr.ssa nonché di ogni arto ad esso presupposto e/o CP_2 Parte_1 connesso e/o ad esso conseguente , anche non conosciuto e per l'effetto :
2 ) accertare , pronunciare e dichiarare , anche tramite la pronuncia di sentenza costitutiva , il diritto della dr.ssa al conferimento dell'incarico che precede Parte_1 per tutta la sua durata quinquennale dalla data del 1.8.2023 ( o da quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità ) con immissione nei relativi ruoli;
3) condannare l di , in persona del legale rappresentante pro tempore , ad Pt_2 CP_1 adottare tutto quanto a ciò necessario nonché a corrispondere alla ricorrente le differenze stipendiali maturate e maturande , dal dì del mancato conferimento dell'incarico ( 1.8.2023 o la data diversa che risulterà in corso di causa ) fra il trattamento economico in godimento e quello proprio del direttore della Struttura complessa comprensivo di tutte le voci ed indennità stipendiali ( anche accessorie ) di cui alla legge e alla contrattazione collettiva della dirigenza medica del SSN come indicato in ricorso o nella misura anche diversa che risulterà , il tutto con interessi al tasso legale dal dì dei maggiori crediti retributivi;
IN IPOTESI SUBORDINATA
4 ) accertare , pronunciare e dichiarare il diritto della dr.ssa al Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chance parametrato al 100% ( ovvero in ipotesi al 50% ) del rivendicato superiore trattamento stipendiale connesso all'incarico dirigenziale di cui è causa come indicato ai punti 6.1 e 6.2 del presente ricorso ( o alla diversa misura che sarà ritenuta di giustizia ed equità ) subito per effetto dell'operato della resistente di per l'effetto Pt_2 CP_1
5) condannare l' di in persona del legale rappresentante pro tempore , per Pt_2 CP_1
il titolo che precede , a corrispondere al ricorrente la somma che sarà ritenuta di giudizio ed equità , oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo effettivo .
Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del legale antistatario.
PER PARTE APPELLATA
Nel merito , in ogni caso :
respingere l'appello principale proposto dalla dr.ssa avverso la Parte_1
sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro , dr.
Francesco Manfredi , resa inter partes il 8.10.2024;
respingere in ogni caso tutte la domande proposte dalla dr.ssa nei Parte_1 confronti dell' di Controparte_3 CP_1
in accoglimento dell'appello incidentale :
riformare parzialmente la sentenza n. 396/20234 del Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro , dr. Francesco Manfredi , resa inter partes l'8.10.2024 con specifico riferimento al capo 6 , pagina 11 e 12 della medesima sentenza , per i motivi di cui in narrativa , respingendo in ogni caso tutte le domande dell'appellante principale nei confronti della;
Controparte_4
in via istruttoria :
non ammettere i mezzi di prova richiesti dall'appellante principale per i motivi già illustrati nella memoria di xcostituzione del 19.1.2024 e nel presente atto;
ammettere, ove occorra , i mezzi di prova già indicati nella memoria di costituzione del 19.1.2024 ;
in ogni caso condannare l'appellante principale a rifondere alla
[...] spese e compensi professionali del doppio grado del Controparte_4 giudizio.
Fatto e diritto
Con sentenza n. 396 /2024 il Tribunale di Lodi ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di condannando la ricorrente al pagamento Parte_1 CP_4
delle spese di lite, liquidate in complessivi €3.689,00.
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del procedimento di primo grado sono così correttamente riassunti , in estrema sintesi , nella sentenza appellata :
“ Con ricorso depositato in data 30.10.2023, a adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con
[...]
e con per sentire accogliere Controparte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni:
“si confida che codesto Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia con proprio decreto fissare l'udienza di trattazione della causa e conseguentemente:
1. accertare, pronunziare e dichiarare la nullità (ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.),
e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e, comunque, disapplicare la deliberazione n. 973 del
31/07/2023 nella parte in cui il Direttore Generale dell di ha recepito il Pt_2 CP_1 verbale redatto dalla Commissione valutatrice ed ha conferito l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Distretto Lodigiano al dott. Pt_3
anziché alla dott.ssa nonché di ogni atto ad esso presupposto e/o CP_2 Parte_1 connesso e/o ad esso conseguente, anche non conosciuto;
e per l'effetto
IN TESI
2. accertare, pronunziare e dichiarare, anche tramite la pronunzia di sentenza costitutiva, il diritto della dott.ssa al conferimento dell'incarico che Parte_1 precede per tutta la sua durata quinquennale dalla data del 01/08/2023 (o da quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità) con immissione nei relativi ruoli;
3. condannare l di in persona del legale rappresentante pro tempore, ad Pt_2 CP_1 adottare tutto quanto a ciò necessario nonché a corrispondere alla ricorrente le differenze stipendiali maturate e maturande, dal dì del mancato conferimento dell'incarico (01/08/2023 o la data anche diversa che risulterà in corso di causa), fra il trattamento economico in godimento e quello proprio del direttore della Struttura
Complessa comprensivo di tutte le voci ed indennità stipendiali (anche accessorie) di cui alla legge ed alla contrattazione collettiva della dirigenza medica del SSN come indicato in ricorso o nella misura anche diversa che risulterà, il tutto con interessi al tasso legale dal dì dei singoli maggiori crediti retributivi;
IN IPOTESI SUBORDINATA 4. accertare, pronunziare e dichiarare il diritto della dott.ssa al risarcimento del danno patrimoniale per perdita di chance, Parte_1
parametrato al 100% (ovvero, in ipotesi al 50%) del rivendicato superiore trattamento stipendiale connesso all'incarico dirigenziale di cui è causa come indicato ai punti 6.1 e 6.2 del presente ricorso (o alla diversa misura che sarà ritenuta di giustizia ed equità), subito per effetto dell'operato della resistente di Pt_2
e per l'effetto 5. condannare l'ASST di in persona del legale CP_1 CP_1 rappresentante pro tempore, per il titolo che precede, a corrispondere al ricorrente la somma che sarà ritenuta di giudizio ed equità, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
IN OGNI CASO 6. con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del legale antistatario”.
quale Dirigente Psicologo alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 27.12.2001, censura la deliberazione n. 973 del Controparte_1
31.07.2023 di approvazione del verbale del 26.07.2023 e di conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Distretto
[...]
al Dr. – evocato in giudizio quale
contro
-interessato- Parte_4 Controparte_2 con il punteggio di n. 71,00, all'esito della procedura indetta con la deliberazione n.
643 del 25.05.2023, per i seguenti motivi:
- valorizzazione di titoli di che non avrebbero dovuto essere CP_2 valutati, come il corso di formazione manageriale, che rappresenterebbe un requisito generale e specifico di ammissione alla procedura e non potrebbe essere oggetto di seconda valutazione nel corso della “prova orale”, mediante
l'attribuzione di n. 4 punti su 10 disponibili;
come la valorizzazione del master che sarebbe stato conseguito oltre l'ultimo decennio computato a ritroso dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, in data
10.06.2013 e che non avrebbe dovuto essere valutato, per il quale sarebbero stati attribuiti n. 3 punti;
- omessa valutazione di diversi titoli e pubblicazioni di Parte_1
possedute nel periodo temporale degli ultimi dieci anni, trasmesse al momento della domanda di partecipazione e valutazione di sole 10 pubblicazioni;
omessa considerazione delle attività di ricerca svolte presso l
[...]
omessa considerazione del Controparte_5
corso di formazione manageriale, del master del 2003, del corso di perfezionamento del 2004 ed attribuzione di soli n. 2 punti per “esperienza professionale produzione scientifica ed altro”; omessa considerazione del titolo di formatore accreditato di IR BA e della qualifica di auditor interno del sistema qualità nel settore sanitario;
- violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'attribuzione di un punteggio inferiore a Parte_1
- violazione dell'art. 15, comma 7 bis del d.lgs. n. 502/1992 sulla composizione della Commissione esaminatrice che non avrebbe avuto quattro membri titolari (oltre al segretario), che sarebbe stata composta solo da membri maschili, che non sarebbe stata formata mediante sorteggio, che non avrebbe avuto membri provenienti da regioni diverse;
- omessa predeterminazione dei criteri di valutazione prima dell'inizio delle operazioni selettive ed introduzione di nuovi criteri di valutazione diversi, in un momento successivo alla conoscenza dei candidati;
- assenza di una analisi comparativa dei curricula dei candidati, dei titoli professionali posseduti, delle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta.
Come conseguenze dei vizi censurati, domanda l'annullamento della Parte_1 deliberazione n. 973 del 31.07.2023 di conferimento dell'incarico a e in via CP_2
costitutiva l'assegnazione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa per cinque anni. In alternativa, la ricorrente domanda la condanna della resistente al risarcimento del danno da perdita di chance, che quantifica in ragione dei cinque anni di incarico nella misura di 1.000,00 euro mensili, oltre interessi legali. Si è ritualmente costituita in giudizio la Controparte_1 contestando ogni specifica censura mossa dalla ricorrente, eccependo
[...]
l'inammissibilità delle domande attoree dirette ad una pronuncia costitutiva con attribuzione dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa del Distretto, eccependo il periodo semestrale di prova in ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno da c.d. perdita di chance;
ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
non si è costituito nel presente giudizio nonostante la Controparte_2 notificazione rinnovata nei suoi confronti. Il Giudice, all'esito della rinnovazione della notifica, ne ha dichiarato la contumacia.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti. “ .
Il Tribunale ha , con diffuse ed articolare argomentazioni , per vari profili , ritenuto infondate le censure mosse da allo svolgimento della procedura oggetto Parte_1 di causa , con la sola eccezione di quella inerente l'omessa effettiva valutazione comparativa dei curricula dei candidati.
Il Tribunale ha ritenuto fondata tale doglianza concludendo, all'esito di articolate argomentazioni , che “ la ha tenuto una condotta non improntata a buona Pt_2
fede, consistente nell'aver omesso di esternare la comparazione tra i curricula dei candidati, in particolare mancando di esplicitare i motivi della preminenza di rispetto a e (quest'ultima non ha superato il colloquio CP_2 Parte_1 CP_6 orale) sotto il profilo comparativo dei rispettivi curricula. “ .
In relazione alle conseguenze inerenti tale così accertata violazione della procedura
, il Tribunale, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità , ha ritenuto che : a ) al giudicante è inibito sostituire la propria valutazione a quella della ed il candidato ingiustamente escluso non è legittimato a ricevere Pt_2
l'incarico dirigenziale tramite pronuncia giudiziale;
b ) alla ricorrente residua la tutela risarcitoria da interesse privato ingiustamente pregiudicato, che nel caso in esame viene domandata quale danno patrimoniale da perdita di chance.
Ciò premesso , il Tribunale ha ritenuto che non abbia compiutamente Parte_1 fornito la prova del danno da perdita di chance richiesto.
Ha osservato testualmente sul punto il Tribunale : “ Occorre ricordare che il danno c.d. da perdita di chance consiste nella privazione di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale ed integra evento di danno risarcibile (da liquidarsi equitativamente) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28993; Cass. civ. Sez. III, 29/04/2022, n. 13509 in materia di responsabilità sanitaria;
cfr. Cass. civ.
Sez. III Sent., 02/09/2022, n. 25886, secondo cui: “la “chance” non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di “chance” è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica”; cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 12/02/2024, n.
3824, in materia di responsabilità professionale).
È stato anche detto che: “occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato ed in via presuntiva e probabilistica, la sussistenza “ex ante” di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici apprezzabili;
l'accertamento e la liquidazione di tale perdita va condotta in via equitativa” (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 29/11/2016, n. 24295).
Preso atto di quanto sopra argomentato, le censure in ordine alla presunta non corretta valutazione condotta dalla Commissione sono risultate infondate, mentre emerge dal verbale che non sia stata condotta una analisi comparativa dei candidati, ma l'attribuzione di distinti punteggi numerici per ciascun candidato. Tuttavia, la ricorrente avrebbe avuto l'onere di svolgere – nel ricorso- compiute considerazioni sotto questo aspetto, in modo da introdurre elementi presuntivi idonei a provare il presunto danno.
Infatti, avrebbe avuto l'onere di introdurre ulteriori circostanze specifiche e concrete dalle quali trarre elementi oggettivi per desumere in termini di certezza (o di elevata probabilità) che, in disparte le censure addotte e risultate infondate, se la valutazione comparativa dei curricula dei candidati fosse stata effettivamente svolta la stessa, nello specifico, avrebbe avuto la seria possibilità di emergere come candidata idonea vincitrice e ottenere l'incarico di Direttore (si veda Cass. civ. Sez. VI
- 3, Ord. del 17-02-2022, n. 5231).
Laddove avesse ottemperato a tale onere deduttivo, la ricorrente avrebbe avuto altresì l'onere di allegare e dimostrare il nesso di causa tra inadempimento della
e danno in termini prossimi alla certezza, ovvero che l'omessa comparazione Pt_2 con l'attribuzione di distinti punteggi numerici pregiudicasse nello specifico la rispettiva posizione e non quella di altro candidato. Ad una piana lettura dell'atto introduttivo di emerge quella che è una probabilità quantitativa dell'esito Parte_1 favorevole, che non può essere oggetto di risarcimento per perdita di chance.
In ogni caso, la mancata deduzione e prova della elevata e concreta probabilità di ottenere l'incarico comporta il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. “
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Parte_1 delle domande proposte .
Ha resistito di chiedendo il rigetto dell'appello ; proponendo appello Pt_2 CP_1
incidentale ha chiesto “ riformare parzialmente la sentenza n. 396/20234 del
Tribunale di Lodi in funzione di giudice del lavoro , dr. Francesco Manfredi , resa inter partes l'8.10.2024 con specifico riferimento al capo 6 , pagina 11 e 12 della medesima sentenza , per i motivi di cui in narrativa “.
non si è costituito in appello ed è stato dichiarato contumace. Controparte_2
Avendo avuto esito negativo il tentativo di conciliazione formulato dal Collegio, all'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che seguono Parte_1
Si espongono di seguito i motivi di gravame proposti.
A) VIOLAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 7 BIS DEL D. LGS. N. 502 DEL 1992;
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA;
VIOLAZIONE ARTT. 3 E
97 DELLA COSTITUZIONE;
VIOLAZIONE ARTT.1175 E 1375 C.C.; VIOLAZIONE
ART. 112 C.P.C.; ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER OMESSA PRONUNCIA;
MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA. Con la prima censura, l'appellante rileva che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, la Commissione avrebbe attribuito erroneamente 4 punti al Dr.
per il possesso dell'attestato di formazione manageriale e ulteriori 3 punti CP_2
per il possesso di un Master che, tuttavia, al pari di quelli dichiarati dalla Dr.ssa non è stato conseguito nell'ultimo decennio e quindi non avrebbe dovuto Parte_1 essere valorizzato.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, i dieci anni dovrebbero calcolarsi a ritroso dal termine di presentazione delle domande, ossia dal 26.6.2023. Il Master del non avrebbe dovuto essere considerato, in quanto conseguito in data CP_2
10.6.2013, quindi al di fuori del decennio di riferimento.
Nessun rilievo assumerebbe il fatto che la lex specialis della procedura non specificasse giorno e mese di scadenza.
Per quanto riguarda la voce “esperienza professionale produzione scientifica ed altro”, i punteggi attribuiti ai candidati sarebbero erronei, dal momento che, da un lato, sono stati valorizzati in relazione al candidato cui è stato conferito l'incarico titoli che non avrebbero dovuto essere valutati e, dall'altro, non sarebbero stati valutati titoli e/o pubblicazioni che la Dr.ssa aveva tempestivamente Parte_1 prodotto con la domanda di partecipazione.
Ancora, secondo l'appellante, il Giudice si sarebbe sostanzialmente sostituito alla
Commissione nella motivazione circa il differente trattamento riservato ai due candidati. Infatti, la motivazione sarebbe del tutto assente negli atti della procedura e non potrebbe essere ricavabile dalla nozione di fabbisogno di cui all'avviso interno.
Peraltro, sarebbe errata la scelta di escludere dalla valutazione dei titoli della non solo i corsi di aggiornamento professionale, ma anche quelli di durata Parte_1
superiore alle 400 ore, ovverosia titoli che di per sé non avrebbero una scadenza. La
Commissione non avrebbe neanche considerato ulteriori titoli, quali quello di formatore accreditato di IR BA (ora Eupolis), ente regionale della formazione del personale sanitario o la qualifica conseguita di auditor interno del sistema qualità nel settore sanitario. Siffatti titoli sarebbero, del resto, compatibili con la nozione di fabbisogno quale contenuta nella deliberazione n. 643 del 2023 e affini al profilo soggettivo del candidato a Direttore della Struttura Complessa del
Distretto . Parte_4 Il Tribunale avrebbe altresì omesso di pronunciarsi circa le pubblicazioni della Dr.ssa le quali, pur essendo affini alla figura professionale ricercata dall'ASST, Parte_1 sono state valutate con due soli punti.
Per quanto riguarda la valutazione dell'attestato di formazione manageriale del
, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, la Commissione CP_2 avrebbe attribuito 4 punti per il mero possesso del titolo, che invece valeva solo quale requisito di accesso. Peraltro, la avrebbe attribuito rilievo a tale CP_7 elemento solo in data 26.7.2023, quindi dopo la presentazione delle domande, con violazione dei principi di imparzialità, par condicio e parità di trattamento dei candidati.
Per quanto attiene, invece, alle pubblicazioni dei due candidati, sarebbe stato sufficiente confrontare la scheda di valutazione dei titoli redatta da parte della
(doc. n. 15) con la domanda di partecipazione e l'allegato elenco delle CP_7 pubblicazioni prodotto dalla ricorrente (doc.ti nn. 19 e 20) per avvedersi del fatto che la ha tenuto in considerazione solamente 10 pubblicazioni (doc. n. CP_7
15), mentre risulta che la dott.ssa abbia prodotto ben più di 20 Parte_1 pubblicazioni negli ultimi 10 anni (cfr. doc.ti nn. 19 e 20). Si tratterebbe di un cospicuo elenco di pubblicazioni che attengono alla definizione di fabbisogno di cui all'avviso pubblico e che risultano totalmente affini alla figura professionale ricercata dall resistente. CP_1
Tali pubblicazioni della non sarebbero state esaminate dalla Parte_1
Commissione.
La avrebbe dunque attribuito arbitrariamente l'incarico dirigenziale al CP_7
Dr. e da ciò ne conseguirebbe la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della CP_2 delibera impugnata e degli atti ad essa prodromici.
B) VIOLAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 7 BIS DEL D. LGS. N. 502 DEL 1992;
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA;
VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97
DELLA COSTITUZIONE;
VIOLAZIONE ARTT.1175 E 1375 C.C.;
MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.
Con il secondo motivo, la Dr.ssa reitera le censure relative alla Parte_1 composizione della Commissione valutatrice, rilevando che essa dev'essere formata dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda. I direttori di struttura complessa devono essere individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo e dev'essere garantita la parità di genere.
Tali principi sarebbero stati tutti violati dalla appellata. Pt_2
Peraltro, la deliberazione n. 798 del 2023 (doc. 3) richiama espressamente la legge n. 118/2022 e quindi per relationem tutte le regole poc'anzi richiamate.
Peraltro, l'art. 7 bis, comma 7 bis, della legge regionale n. 33 del 2009 riguarderebbe una fattispecie totalmente inconferente, ovvero la nomina del direttore del distretto, e non, come sostenuto dal primo giudice, quella relativa al mancato rispetto del provvedimento regionale, che niente prevederebbe in punto di nomina di direttori di struttura complessa.
Nel caso di specie, dunque, non vi sarebbe stato alcun sorteggio e l'ASST non avrebbe motivato perché nel caso di specie non sia stato possibile rispettare la parità di genere.
C) VIOLAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 7 BIS DEL D. LGS. N. 502 DEL 1992;
VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA;
VIOLAZIONE ARTT. 3 E
97 DELLA COSTITUZIONE;
VIOLAZIONE ARTT.1175 E 1375 C.C.; MOTIVAZIONE
ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.
Con il terzo motivo, l'appellante ribadisce l'illegittimità della delibera della
, poiché quest'ultima ha determinato i criteri di valutazione CP_7 successivamente alla presentazione delle domande.
D) SULLE CONSEGUENZE DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA NOMINA COMPIUTA DAL
DIRETTORE GENERALE.
Con la quarta censura, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza poiché il
Giudice, pur riconoscendo la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella selezione, ha negato la tutela richiesta. Secondo l'appellante la sentenza di primo grado sarebbe erronea anche “ laddove afferma che “ al giudicante è inibito sostituire la propria valutazione a quella dell'ASST ed il candidato ingiustamente escluso non è legittimato a ricevere l'incarico dirigenziale tramite pronuncia giudiziale “ e laddove , pur riconoscendo la fondatezza del quarto motivo del ricorso finisce per negare la tutela risarcitoria avendo richiesto alla ricorrente l'introduzione di ulteriori circostanze da cui trarre in termini di certezza che la dr.ssa sarebbe risultata vincitrice “ . Parte_1
Quanto al primo aspetto l'appellante osserva che “ il giudice di prime cure non si è avveduto che …l ha limitato a monte la propria discrezionalità Controparte_1 prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati , per cui si tratta di esercitare un potere inerente alla rivalutazione dei titoli , vincolato. E secondo recente giurisprudenza di legittimità , anche nel caso di atti di gestione del rapporto di lavoro di natura discrezionale compiuti dalla pubblica amministrazione il giudice può sindacare l'operato dell'amministrazione , oltre che sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato , anche sotto quello della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede “ ; rileva che “ nel caso di specie , fermi ed incontestati i risultati del colloquio orale , si tratterebbe di attribuire i giusti e corretti punteggi in relazione ai titoli , alle esperienze ed alle pubblicazioni possedute dai candidati , ovvero di compiere una operazione meramente applicativa di criteri predeterminati
“
Quanto alla mera tutela risarcitoria, l'appellante osserva che “ è la stessa giurisprudenza di legittimità a ritenere sufficiente una prova presuntiva per ottenere il risarcimento da perdita da chance;
se si richiedesse una maggiore specificità , come evidenziato dal Tribunale di Lodi , si finirebbe al cospetto di una probatio diabolica .
L'appellante chiede ancora in via principale , anche tramite sentenza costitutiva ex art. 63 del D.Lgs n. 165/2001 , l'assegnazione , per la durata di cinque anni , dell'incarico oggetto di causa “ posto che se l' avesse fatto corretta CP_1 applicazione dei criteri previsti dalla normativa di riferimento ed avesse attribuito i punteggi nel rispetto delle prescrizioni indicate dal bando ( calcolando tutte le esperienze e le pubblicazioni prodotte dalla ricorrente , e non soltanto alcuna di esse ) sarebbe senz'altro ( considerato che la dr.ssa non ha ottenuto un CP_6 punteggio sufficiente alla prova orale ) risultata assegnataria di tale incarico ….”. In via subordinata chiede il risarcimento del danno per perdita di chance atteso che
“ se la procedura si fosse svolta nel rispetto delle regole e dei criteri normativi all'uopo posti dal legislatore , la dr.ssa avrebbe avuto una elevatissima Parte_1
probabilità di successo , se non perfino il 100% , visto il numero dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione di valutazione ( due soltanto ) ed i rispettivi curricula.
VIOLAZIONE ART. 91 E 92 CPC. MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
Con l'ultimo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche nella parte in cui ha regolato le spese di lite, poiché il Tribunale ha accolto un motivo di ricorso.
APPELLO INCIDENTALE
Con un unico articolato motivo assume l'erroneità della sentenza di CP_4 primo grado nella parte in cui ha ritenuto che «la ha tenuto una condotta non Pt_2
improntata a buona fede, consistente nell'aver omesso di esternare la comparazione tra i curricula dei candidati, in particolare mancando di esplicitare i motivi della preminenza di rispetto a e (quest'ultima non ha superato CP_2 Parte_1 CP_6
il colloquio orale) sotto il profilo comparativo dei rispettivi curricula» (capo 6., pagg.
11 e 12 della sentenza) – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
– violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
L'appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha dichiarato la contrarietà della condotta dell' ai principi di buona fede e CP_4 correttezza, poiché la stessa avrebbe omesso di esternare la comparazione tra i curricula dei candidati, in particolare mancando di esplicitare i motivi della preminenza di rispetto a CP_2 Parte_1
In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie - nello specifico del contenuto dell'Avviso Interno e del verbale redatto dalla
Commissione di valutazione il 26.7.2023 ed erroneamente imputato all' la CP_4 violazione dei principi di correttezza e buona fede e di buon andamento dell'Amministrazione.
L'Avviso Interno, dopo aver precisato che la Commissione avrebbe effettuato «la valutazione dei titoli con attribuzione dei punteggi…mediante l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduto avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato, con riferimento all'incarico di svolgere», avrebbe espressamente previsto «L'analisi comparativa dei curricula con l'attribuzione del relativo punteggio avviene sulla base dei seguenti elementi desumibili dal curriculum stesso: Esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997); Titoli professionali posseduti (titoli scientifici, accademici e pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali); Aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall'avviso». L'attribuzione dei punteggi, per ciascun ambito, ai candidati esprimerebbe già in sé la comparazione effettuata.
In tal senso avrebbe proceduto la , come si evince dal verbale del CP_7
26.7.2023. A pag. 3 del verbale vengono elencate infatti, in ordine cronologico, le attività della Commissione per l'effettuazione della selezione, ovverosia, tra le altre, la “valutazione comparativa dei curricula”, che si sostanzia nell'attribuzione dei punteggi a ciascun candidato come previsto dall'Avviso Interno.
Dal raffronto delle schede di valutazione complessiva dei dottori, in particolare dalla lettura delle motivazioni ivi riportate, emergerebbe che l'attribuzione di ciascun singolo differenziato punteggio è frutto di una comparazione tra le diverse esperienze professionali, nonché tra le attività di studio, ricerca e produzione scientifica dei candidati.
Il Tribunale avrebbe dunque errato nel rilevare che la Commissione non ha posto a confronto le carriere dei candidati.
La Commissione, anche con riferimento alla prova orale, avrebbe puntualmente e dettagliatamente motivato le ragioni sottostanti all'attribuzione del punteggio complessivo e dei punteggi parziali conseguiti dagli interessati in relazione a ciascuna risposta. Il fatto stesso che la prova orale sia stata effettuata ponendo ai candidati identiche domande su identici argomenti dimostrerebbe che i voti rappresentano una vera e propria comparazione.
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione .
Il Collegio ritiene dirimente ed assorbente nella fattispecie in relazione agli altri motivi ( compreso quello dedotto con l'appello incidentale da ) , in CP_4 applicazione del principio processuale della regione più liquida della decisione ( vedi, ex plurimis, Cass., 16-4-2018, n. 9370 ) l'infondatezza del quarto motivo dell'appello principale .
Va osservato che nella fattispecie , così come ha già osservato il Tribunale , come conseguenze dei vizi censurati, domanda l'annullamento della Parte_1 deliberazione n. 973 del 31.07.2023 di conferimento dell'incarico a al fine ( CP_2
“ per l'effetto “ ) di ottenere dal giudice , in via costitutiva, l'assegnazione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa per cinque anni;
in alternativa, la ricorrente domanda la condanna della di Lodi al risarcimento Pt_2
del danno da perdita di chance, che quantifica in ragione dei cinque anni di incarico nella misura di 1.000,00 euro mensili, oltre interessi legali.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione , così come già rilevato dal Tribunale , ha anche recentemente ribadito il principio secondo cui «in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (…)non vanno confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione
(Cass. 23.9.2013 n.21700; Cass. 14.4.2015 n. 7495; Cass. 24.9.2015 n. 18972…( così in motivazione Corte di Cassazione ord. n. 25442/2024).
Nella stessa ordinanza la Corte di Cassazione ha precisato che “ a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n.
26694/2017); rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è
d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio
2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n.
19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì
Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance; è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica …”.
Tenuto conto di tali principi ,totalmente condivisi dal Collegio , deve essere esclusa nella fattispecie la possibilità che possa essere accolta la domanda di , Parte_1
ancora riproposta in via principale in sede di appello , quale effetto dei vizi della procedura, di “ accertare , pronunciare e dichiarare , anche tramite la pronuncia di sentenza costitutiva , il diritto della dr.ssa al conferimento dell'incarico Parte_1 che precede per tutta la sua durata quinquennale dalla data del 1.8.2023 ( o da quella anche diversa che risulterà di giustizia ed equità ) con immissione nei relativi ruoli “.
Tenuto conto poi dei richiamati principi affermati in ordine al nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance ed in particolare della necessità di parametri che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» , ritiene il Collegio che nella fattispecie non possa concludersi che avrebbe avuto una elevata probabilità , prossima Parte_1 alla certezza di ottenere l'incarico oggetto di causa . In proposito, l'appellante principale rileva , nell'esposizione del quarto motivo di appello , che “ il giudice di prime cure non si è avveduto che …l' ha Controparte_1 limitato a monte la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati , per cui si tratta di esercitare un potere inerente alla rivalutazione dei titoli , vincolato “ ; rileva che “ nel caso di specie , fermi ed incontestati i risultati del colloquio orale , si tratterebbe di attribuire i giusti e corretti punteggi in relazione ai titoli , alle esperienze ed alle pubblicazioni possedute dai candidati , ovvero di compiere una operazione meramente applicativa di criteri predeterminati “ .
L'appellante , le cui censure sono state mosse essenzialmente ai punteggi attribuiti all'attività di formazione studio , ricerca e produzione scientifica , allude quindi ad un potere discrezionale vincolato per cui il giudice , con una operazione meramente applicativa di criteri predeterminati, è chiamato solo ad attribuire i corretti punteggi in relazione ai titoli dei candidati.
Tale assunto appare smentito dalla documentazione prodotta ( cfr documento prodotti in primo grado da;
in particolare doc. 3 ( deliberazione di CP_4 Pt_2
Lodi n. 643 del 25.5.2023 ; doc. 4 : avviso interno di per l'affidamento Pt_2 CP_1 dell'incarico di cui è causa;
doc. 15 : verbale della Commissione di valutazione del
26.7.2023 ) .
Infatti, alla luce di tale documentazione , a pagina 46 della memoria in appello l'ASST di osserva, ad avviso del collegio correttamente : “ Nel caso di specie , CP_1
l'ASST di non ha in alcun modo vincolato la propria discrezionalità . L'Azienda CP_1 deducente , infatti , si è limitata a stabilire nell'Avviso interno i punteggi massimi attribuibili per la valutazione dell'esperienza professionale ( 30 punti ) , per la valutazione delle attività di formazione , di studio , ricerca e produzione scientifica(
10 punti ) e per il colloquio ( 60 punti ) ; allo stesso modo la Commissione di valutazione ha individuato punteggi “ fissi “ solo per valorizzare l'anzianità di servizio dei candidati , senza vincolare la propria discrezionalità per la valutazione delle altre voci previste dall'Avviso .Atteso che le doglianze di controparte attengono ai punteggi attribuiti all'attività di formazione , di studio , ricerca e produzione scientifica la domanda avversaria è volta a chiedere al giudicante di effettuare una diversa valutazione dei titoli…. “.
Il collegio ritiene allora che , esclusa la possibilità di compiere – come richiesto dall'appellante principale – una operazione meramente applicativa di criteri predeterminati , non sia consentito al giudice di sostituirsi nella valutazione discrezionale dei titoli prodotti al fine dell'attribuzione del punteggio – per la voce all'attività di formazione , di studio , ricerca e produzione scientifica - solo nel massimo previsto di 10 punti.
Ritiene il collegio, in altri termini , che non possa concludersi che abbia Parte_1 automaticamente diritto ad ottenere, in applicazione di criteri prederminati , fissi e vincolanti – in relazione alla voce all'attività di formazione , di studio , ricerca e produzione scientifica - un punteggio superiore a quello a lei attribuito dalla
e comunque in misura tale in grado di sovvertire in senso a lei CP_7
favorevole l'esito della procedura di assegnazione dell'incarico oggetto di causa.
In tale ultimo senso è sufficiente osservare - in relazione alle diverse questioni proposte con il primo motivo di appello - che , contrariamente agli assunti esposti dall'appellante principale nel primo motivo di appello , la Commissione ha legittimamente e correttamente valutato l'attestato di formazione manageriale rilasciato a ( doc. n. 17 ASST di fasc. primo grado ) . CP_2 CP_1
Sul punto il Collegio condivide quanto ha rilevato il Tribunale laddove ha affermato :
“ Ad una attenta disamina, non vi è stata “doppia” valutazione di un titolo – conseguibile anche entro un anno dal conferimento dell'incarico-, che è prerequisito di accesso del candidato alla selezione. Il titolo, garanzia di accesso alla prova selettiva, è stato valutato, per la prima volta, quale competenza soggettiva posseduta dal candidato. Non è dato evincere nella condotta della Commissione alcuna obiettiva scorrettezza, in quanto è l'avviso interno a vincolare l'ente a valorizzare le competenze soggettive del candidato, tra le quali rientra il possesso di titoli specifici inerenti le attività da Direttore ed il requisito previsto per l'accesso non
è causa di attribuzione di un punteggio ad un candidato, in misura tale da alterare la par condicio o da determinare (in ipotesi, non verificatasi nel caso di specie) una esclusione di un candidato rispetto ad un altro.
Il riferimento è alle seguenti previsioni dell'avviso interno, di seguito esposte, rispettate dalla Commissione: “l'analisi comparativa dei curricula con l'attribuzione del relativo punteggio avviene sulla base dei seguenti elementi desumibili dal curriculum stesso: […] Aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall'avviso; […] Per la valutazione dei contenuti del curriculum professionale si fa riferimento in via generale, alle disposizioni di cui all'art. 6, commi
1 e 2 e al l'art. 8 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 483/1997”; ovvero: “Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione titoli scientifici, accademici e pubblicazioni con particolare riferimento alle competenze organizzative
e professionali riconducibili all'ambito territoriale. La valutazione riguarderà le attività relative all'ultimo decennio”.
Il possesso dell'attestato del corso di formazione manageriale specifico per la funzione ambita dal candidato non può – come è stato – che essere valutato CP_2 nella maggiore aderenza al profilo professionale in relazione alla definizione di fabbisogno, con attribuzione del relativo punteggio.
In sostanza, il possedere un attestato di formazione manageriale attinente alla posizione oggetto di selezione non può che essere motivo di attenta valutazione da parte della Commissione, nel rispetto delle previsioni dell'avviso interno, al fine dell'attribuzione di un particolare punteggio che valorizzi lo specifico “curriculum” del candidato” .
Nello stesso senso sopra indicato , Il Collegio osserva inoltre che dalla lettura della documentazione prodotta ed in particolare dal verbale della Commissione del
26.7.2023 si evince che l'esito della procedura è stato infine determinato nella fattispecie dalla valutazione della prova orale che ha visto l'attribuzione , in presenza della stesse domande rivolte ai candidati , a Bottone di 55 sui 60 punti previsti per tale voce dal bando e dall'avviso interno ed a di 42 /60 , Parte_1 punteggio prossimo al minimo richiesto di 40/60.
In relazione a tale colloquio orale ( che costituisce la voce per la quale il bando e l'avviso prevedono il punteggio maggiore : 60/100) si legge nella scheda di valutazione complessiva della Commissione inerente la posizione ( doc. 20 CP_2 fasc. primo grado ASST di ) : “ Esposizione chiara ed appropriata di CP_1 terminologia , ottime capacità organizzative , dimostrando una visione globale del distretto. Il candidato ha risposto a tutte le domande , in maniera completa e con chiarezza espositiva , dimostrato padronanza degli argomenti “.
In relazione alla posizione si legge nella relativa scheda di valutazione ( Parte_1 doc. 21 fasc. primo grado ASST di in ordine al colloquio orale : “ Esposizione CP_1 sufficiente e sufficienti capacità organizzative “ . Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione nel merito, comprese quella proposta con appello incidentale.
Si deve aggiungere che , contrariamente agli assunto dell'appellante principale ,
l'attribuzione delle spese in primo grado è avvenuta correttamente secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex d.m. 55/2014 , così come modificato dasl d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione , contumace. Controparte_2
Si dà atto che sussistono per parte appellante principale i presupposti per il versamento ulteriore del C.U. ex art. 1 comma 17 l. 228/2012.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Lodi;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata, liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
;
Nulla sulle spese in relazione alla posizione;
Controparte_2
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del C.U. ex art. 1 comma 17 l. 228/2012.
Milano 3 luglio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau