Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. v.g. 17312/2024,
avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi),
regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio,
promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 12/12/2024,
da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MOROSINI FEDERICA come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
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CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 21.01.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 13/12/2024
“1) affidare in modo condiviso il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione Per_1
anagrafica presso l'abitazione materna, in Verona, Via Lugagnano n. 152;
2) assegnare la casa famigliare, sita in Verona, Via Lugagnano n. 152, alla madre;
3) dare atto, salvo diversi accordi tra le parti, che il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé il figlio:
- a week end alternati, dal venerdì alle ore 17.00, sino alla domenica alle ore 20.00, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
- per due giorni alla settimana, dalle ore 17.30 e con pernottamento, sino alla mattina seguente quando lo riaccompagnerà a scuola, indicativamente il lunedì e il mercoledì, nella settimana in cui non starà con il padre il week end;
Per_1
- il lunedì dalle ore 17.30, quando ritirerà il bambino da scuola per accompagnarlo a basket o a casa della madre e un giorno alla settimana, dalle ore 17.30 e con pernottamento, indicativamente nella giornata del mercoledì, quando trascorrerà con il padre il week end;
Per_1
- il martedì e il venerdì mattina dalle ore 7.40, quando prenderà il figlio presso la casa della madre per portarlo a scuola, nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre;
Per_1
- il venerdì mattina dalle ore 7.40, quando prenderà il figlio presso la casa della madre per portarlo a scuola, nella settimana in cui non trascorrerà il fine settimana con il padre;
Per_1
4) dare atto che, salvo diversi accordi tra le parti, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori rispettivamente metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando, di anno in anno la permanenza con la madre o il padre nei giorni di Natale e Capodanno, nonché nei giorni di Pasqua e di Lunedì
pagina 2 di 4 dell'Angelo, precisandosi che per l'anno 2024 trascorrerà il primo periodo delle vacanze di Per_1
Natale con il padre;
- le altre vacanze e i ponti secondo il criterio dell'alternanza;
- due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo tra i genitori da raggiungere entro il 30 aprile di ogni anno;
5) dare atto in ragione della suddivisione dei tempi e del conseguente mantenimento diretto, nonché
dei redditi delle parti, non viene previsto alcun contributo al mantenimento in favore del minore e le
Parti suddivideranno in maniera paritetica la mensa, il vestiario e le spese accessorie come da
Protocollo vigente.
7) dare atto che l'assegno unico e universale verrà percepito integralmente dalla signora Parte_1
8) dare atto che i genitori prestano consenso e/o assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi,
nonché individuali per il minore, passaporti e/o carte di identità valide per l'espatrio.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12/12/2024 da
[...]
; Parte_1 Parte_2
rilevato che dalla relazione tra le parti è nato il figlio , in data 6.10.2015; Persona_2
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento del figlio minore, alle condizioni di affidamento dello stesso ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiede con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi del minore;
ritenuto che in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. pagina 3 di 4 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto del minore;
visto il parere del P.M.;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, vista la soluzione concordata del procedimento;
P.Q.M.
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento del figlio minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
12/12/2024 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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