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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11307 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. FA NO - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...], l'[...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ANGELA CARREA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...], (C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FABIANA SANSONE, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
Avv. CIACCIA VALERIO, nella qualità di curatore speciale del minore Per_1
[...] INTERVENTORE
NONCHÈ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/06/2025 il procuratore della ricorrente ha così concluso: “conclude per il recepimento dell'accordo originario di trasformazione del giudizio da contenzioso a congiunto in ordine agli aspetti economici mentre per quanto riguarda gli altri aspetti della causa, chiede che in via preliminare sia revocata la sospensione della sig.ra dalla responsabilità genitoriale alla luce dell'impegno nei percorsi così come Pt_1 documentato dal Servizio sociale e, alla luce del costante disinteresse del sig. chiede che alla madre sia CP_1 attribuito l'affido esclusivo. Quanto alle modalità di frequentazione del figlio, chiede che siano previste modalità libere perché ogni disciplina prescrittiva per il sig. sarebbe comunque non rispettata. Comunica che il CP_1 percorso di psicoterapia con la dott.ssa proseguirà stante gli evidenti progressi evidenziando, altresì, che Parte_2 il sig. non contribuisce alle spese che sono di € 50,00 a seduta per 4 sedute al mese”. CP_1
Il procuratore del resistente ha così concluso: “chiede il recepimento dell'accordo originario in ordine agli aspetti economici;
non si oppone alla revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra ; Pt_1 si oppone alla sospensione dalla responsabilità genitoriale del proprio assistito, non si oppone all'affido esclusivo alla madre del figlio minore né alle modalità libere di frequentazione così come richiesto dalla controparte”.
Il curatore speciale ha così concluso: “alla luce delle relazioni del Servizio sociale nonché della dott.ssa
chiede che sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. revocata la Parte_2 CP_1 sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra , e, pertanto, chiede la concentrazione dell'affido alla Pt_1 sig.ra ; per quanto riguarda le modalità di frequentazione padre-figlio, si associa alle richieste degli altri Pt_1 difensori stante l'evidente disinteresse, anche sotto questo profilo, del sig. . CP_1
Il Pubblico Ministero ha chiesto: “che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale e per quanto attiene alla CP_1 disciplina degli incontri rimetta gli stessi alla volontà delle parti. Parere favorevole all'accordo intercorso tra le parti con riferimento all'aspetto economico”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/02/2023, adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in CP_1
Marano di Napoli, in data 1/08/2005, con conferma delle seguenti condizioni di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 24/03/2021, depositato in data
29/03/2021:
- assegnazione a sé della casa coniugale, condotta in locazione, sita in Napoli, alla Via
Lattanzio, 58, dove ivi vivrà unitamente ai figli e Per_2 Per_1
- regime di affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, con l'obbligo di curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa seguendo le loro inclinazioni naturali;
- diritto/dovere del Sig. di tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana CP_1
dalle ore 17,00 alle ore 21,30, preferibilmente il lunedì ed il giovedì, nel rispetto delle esigenze personali, scolastiche e sportive dei minori. Potrà tenere con sé i figli a settimane alterne due week-end al mese, salvo diverso accordo, dalle ore 16,00 del pomeriggio del sabato sino alle ore 20,00 della domenica. Ad anni alterni i minori trascorreranno le vacanze natalizie con il padre dal 24 dicembre al 26 dicembre e il
Capodanno dal 31 dicembre al primo gennaio. Ad anni alterni la festività della befana verrà trascorsa ora con l'uno ora con l'altro genitore. La stessa modalità verrà rispettata per le festività pasquali per cui i minori staranno ad anni alterni con il padre la Domenica di Pasqua e con la madre il lunedì di Pasquetta e viceversa. Salvo diversi accordi. Lo stesso dicasi per compleanni, onomastici e altre feste comandate. Per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni tra il mese di luglio e/o agosto concordandolo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
- assegno di mantenimento a carico del padre mensilmente versatole in misura pari ad €
500,00, in ragione di € 250,00 per ognuno, contributo per il loro mantenimento da aggiornarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La Sig.ra oltre alla conferma di tali condizioni, chiedeva in ogni caso Parte_1 pronunciarsi sentenza parziale sullo status dichiarante la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva il Sig. il quale, sostanzialmente, aderiva all'altrui domanda di CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni già omologate in sede di separazione consensuale.
Rilevato il raggiungimento dell'accordo, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali in giorni dieci. Tuttavia il P.M., rilevata dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali della IX Municipalità una situazione di pregiudizio per l'equilibrato e sereno sviluppo della personalità del minore
, e tenuto conto anche dei riferimenti ivi riportati ad un conflitto in atto nella Persona_1 coppia genitoriale, specificamente che “la avrebbe accusato il marito di non aver versato alcun Pt_1 mantenimento e di non aver mai trascorso il week end con i figli ma solo poche ore durante la settimana”, chiedeva al Tribunale di disporre la presa a carico del nucleo familiare da parte dei predetti Servizi Sociali, invitando le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, con conseguente monitoraggio dei rapporti tra la , il ed il minore con avvio di Pt_1 CP_1 Per_1 quest'ultimo ad un percorso di sostegno e supporto psicologico.
Il Collegio, dunque, con ordinanza del 7/07/2023, rilevate spiccate criticità nell'educazione del minore e, conseguentemente, la imprescindibile necessità di approfondire Persona_1 alcuni aspetti delle competenze genitoriali, anche al fine di valutare se l'accordo raggiunto dai genitori tutelasse in maniera adeguata il figlio e di individuare gli interventi opportuni per risolvere gli aspetti critici evidenziati, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio.
Dal monitoraggio proseguito dai Servizi Sociali di Soccavo, IX Municipalità, e in particolare dall'ultima relazione a firma della dott.ssa incaricata datata 1/07/2024, emergeva Parte_3 che “ ha continuato ad accumulare assenze scolastiche, manifestando un atteggiamento oppositivo e di Per_1 ostacolo al regolare svolgimento delle lezioni. Tutto ciò ha portato alla bocciatura del ragazzo” e che “in merito al supporto psicologico si comunica che così come è stato riferito dalla Npi alla signora , risulta Pt_1 Per_1 inserito nuovamente in lista di attesa per essere riconvocato;
per quanto concerne l'educativa domiciliare siamo in attesa di partire con la fase di avvio che prevede nelle linee operative del un primo mese di pre- Controparte_2 assesment con 3 incontri con l'equipe multidisciplinare composta dall'educatore, psicologo e assistente sociale e una seconda fase di assesment con incontri domiciliari e in sede”. Quanto poi alla coppia genitoriale, veniva sottolineata la difficoltà degli stessi a stilare una calendarizzazione della permanenza di Per_1 dall'uno all'altro genitore, precisando in particolare che “la madre appare molto affaticata dalla gestione di mentre il padre è impegnato con il lavoro e non riesce a garantire la sua presenza”. Per_1
Pertanto, all'udienza del 4/07/2024, il G.I., ritenendo i genitori non in grado di rappresentare gli interessi del minore, nominava l'avv. Valerio Ciaccia in qualità di curatore speciale.
Questi, costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 12/09/2024, rilevava la necessità delle parti di avviare un percorso di rafforzamento delle loro capacità genitoriali, unitamente a quella del minore di avvalersi di un ausilio psicoterapeutico individuale ad indirizzo cognitivo-comportamentale, previo inserimento di quest'ultimo, in ragione della accesa conflittualità dei genitori e dell'incapacità degli stessi di gestirne gli atteggiamenti, in una comunità semiresidenziale, a ciò richiamando la nota del 29/05/2023, con la quale i Servizi invitavano a valutare la possibilità “di un diverso collocamento di al fine di permettere allo stesso di lavorare sulla Per_1 sua identità, sull'interiorizzazione di una sana condotta quotidiana, e soprattutto di sentirsi in un luogo protetto ed ascoltato”.
All'udienza del 26/09/2024, il G.I., considerata la situazione di pregiudizio nella quale versava il minore - che continuava “ad accumulare assenze scolastiche, manifestando un atteggiamento oppositivo e di ostacolo al regolare svolgimento delle lezioni”, situazione che aveva condotto “alla bocciatura del ragazzo” (cfr. relazione del 1/04/2024 a cura della dott.ssa - nonché la mancata Parte_3 adozione, da parte dei genitori, nonostante i ripetuti richiami del Tribunale e del Servizio Sociale, di strategie adeguate e risolutive, sospendeva i Sigg. ri e dalla Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale, affidando il minore al Servizio Sociale competente per territorio.
L'andamento del percorso psicoterapeutico familiare, intrapreso dal minore su indicazione del Tribunale, veniva delineato dalla recente relazione del Servizio del 16/06/2025, depositata dal Curatore speciale avv. Ciaccia, a firma della dott.ssa Più specificamente, venivano ivi Pt_3 esposti i significativi progressi del minore, in particolare nella sfera comportamentale, agevolati dal coinvolgimento discretamente continuativo e positivo della madre, al Parte_1 predetto percorso di supporto psicologico, la quale manifestava consapevolezza dei propri limiti ed accoglieva gli interventi terapeutici in maniera costruttiva.
Con riguardo al coinvolgimento paterno, invece, la scrivente rappresentava che: “il padre ha partecipato a sole due sedute da gennaio ad oggi, dimostrando uno scarso interesse concreto nel percorso terapeutico di Ha disdetto la maggior parte degli appuntamenti, adducendo problemi lavorativi o di salute, e ha Per_1 mostrato ritrosia nel riprogrammare le sessioni, annullando spesso all'ultimo minuto anche gli appuntamenti sollecitati. Il suo atteggiamento complessivo denota scarsa propensione al trattamento, limitata consapevolezza delle proprie responsabilità ed eccessiva auto-giustificazione”.
In considerazione di quanto premesso, revocata la sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra e disposto provvisoriamente l'affido esclusivo di a Pt_1 Per_1 quest'ultima, all'udienza del 19/06/2025 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con il decreto di omologa n. 2724/2021.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di decadenza del resistente dalla potestà genitoriale e alle modalità di frequentazione
Preliminarmente, considerato che il provvedimento dispositivo della sospensione dalla responsabilità genitoriale ha (e deve avere) carattere provvisorio, dovendo quindi confluire, all'esito del giudizio, in una statuizione definitiva, mette conto richiamare, quanto a Pt_1
, il provvedimento del 19/06/2025 di revoca della sospensione dalla responsabilità
[...] genitoriale.
Quanto invece a , il Collegio osserva che la richiesta di decadenza dalla CP_1 responsabilità genitoriale, reiterata dal Pubblico Ministero anche in sede di conclusioni ed alla quale si è associato il curatore speciale del minore , merita di essere Persona_1 integralmente accolta.
Sul punto, in considerazione del preminente interesse del minore, reputa il Collegio che possano valorizzarsi in giudizio le acquisizioni ottenute dal curatore speciale nell'espletamento del suo mandato.
Ed invero, da tali emergenze processuali deve ritenersi provato il grave e protratto disinteresse dimostrato dal padre nei confronti del minore, sia dal punto di vista della assunzione degli obblighi di natura economica, nonché del suo coinvolgimento nelle problematiche di cui il figlio è risultato affetto, e cioè l'uso sregolato dei social e dei videogames, il comportamento aggressivo e l'atteggiamento oppositivo verso chiunque abbia provato ad imporgli delle regole, le numerose assenze scolastiche, le patologie alimentari, nonché i disturbi specifici dell'apprendimento, quali dislessia, discalculia e disortografia.
Segnatamente, va rilevato che, nonostante i plurimi ammonimenti ricevuti, il ha CP_1 tenuto, per l'intero corso del presente giudizio, un atteggiamento superficiale dinanzi alle problematiche del figlio, adducendo giustificazioni inconsistenti in ordine alla sua mancata partecipazione agli incontri di terapia familiare (invece, in origine, assicurata) ed ingenerando aspettative nella famiglia rimaste poi vane. Tutte circostanze queste dalle quali è, essenzialmente, derivato l'accentramento nella madre della gestione economica e non di Per_1
Dunque, come opportunamente precisato dal curatore speciale, da parte del resistente: “si
è oggettivamente realizzata quella violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, provocando pregiudizio al figlio e, a tutela di questi, appare non solo opportuno ma necessario escludere il conferimento di un potere che comunque rischia di inquinare il sereno processo formativo del ragazzo”.
In altri termini, con modalità persino più gravi di quanto dedotto dalla ricorrente, è risultato provato che, essendosi il reso inadempiente rispetto all'obbligo di cura ed educazione del CP_1 minore, ne ha tradito la fiducia originariamente riposta, così provocando in lui una notevole (e pienamente) comprensibile sofferenza, che allo stato attuale, esprime come “rabbia e Per_1 delusione per il disinteresse paterno” (cfr. relazione psicologica del 16/06/2025).
Il , secondo la descrizione che ne ha dato la dott.ssa “ha partecipato a CP_1 Parte_2 sole due sedute da gennaio ad oggi, dimostrando uno scarso interesse concreto nel percorso terapeutico di Ha disdetto la maggior parte degli appuntamenti, Per_1 adducendo problemi lavorativi o di salute, e ha mostrato ritrosia nel riprogrammare le sessioni, annullando spesso all'ultimo minuto anche gli appuntamenti sollecitati. Il suo atteggiamento complessivo denota scarsa propensione al trattamento, limitata consapevolezza delle proprie responsabilità ed eccessiva auto-giustificazione”.
Quanto sin qui osservato, unitamente alla reiterata violazione anche dell'obbligo di mantenimento, induce ad escludere del tutto le competenze genitoriali del sig. . CP_1
L'accoglimento della domanda di decadenza rende superfluo l'esame delle questioni relative all'affido, determinando la concentrazione della responsabilità genitoriale nel genitore non dichiarato decaduto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in ordine al regime di incontri tra il padre ed il minore, considerato il sostanziale disinteresse del alla frequentazione dei percorsi di CP_1 terapia familiare nonostante le plurime segnalazioni rivoltegli, inevitabilmente compromesso il rapporto di fiducia originariamente instaurato con il figlio, deve ritenersi non plausibile, in questo momento, una prognosi positiva in ordine all'effettiva ed attuale possibilità che il resistente sia effettivamente in grado di rispettare il calendario di visite originariamente regolamentato nell'accordo di separazione consensuale.
Pertanto, per le considerazioni sin qui espresse, non essendo il capace, in ragione CP_1 del suo comportamento incostante ed inaffidabile, di garantire al minore la stabilità del rapporto di filiazione, il Collegio non ritiene possibili modalità di incontro del figlio da parte del padre, che sarebbero, attualmente, finanche pregiudizievoli per Per_1
La relazione tra padre e figlio, pertanto, potrà essere ripresa solo su iniziativa del resistente espressa al Servizio sociale e previa adeguata valutazione della serietà del suo intento, anche attraverso la verifica del positivo esperimento di un percorso di rafforzamento delle sue - ad oggi scarse - competenze genitoriali, nonché della disponibilità del figlio ad incontrarlo.
In ordine all'assegno di mantenimento per il figlio minore e per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
Passando alle questioni economiche, si rammenta che la statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno l'obbligo di legge di contribuire al mantenimento dei figli.
Sul punto, va peraltro evidenziato che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accordo intercorso tra le parti con riferimento all'aspetto economico.
Le parti avevano, infatti, definito i loro rapporti economici alle seguenti condizioni:
“Il padre si obbliga a versare per il mantenimento, entro il giorno 3 di ogni mese, la somma di euro 500,00
(cinquecento/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Ebbene, premesso che la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento (da € 500,00 ad € 400,00) è tardiva perché formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale, il ricorrente non ha comunque fornito alcuna prova dalla quale sia possibile riscontrare un peggioramento delle sue condizioni reddituali originarie. Pertanto, può trovare conferma la disciplina della separazione.
Va dunque determinato, quale contributo paterno al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente, Per_1 Per_2
l'importo mensile di € 500,00, in ragione di € 250,00 per ognuno.
Detta somma andrà corrisposta, entro e non oltre, il giorno 3 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza di separazione. La contribuzione alle spese straordinarie è ripartita al 50%.
Sulle spese del Curatore speciale
Il Collegio, considerato che il comportamento di entrambe le parti ha avuto carattere dirimente e determinante per la nomina del curatore speciale, non essendosi la coppia genitoriale rivelata adeguata, quanto meno in una prima fase processuale, a rappresentare gli interessi del minore, ritiene che sussistano le condizioni per compensare integralmente le spese di curatela.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di giudizio, trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del minore e non avendo formulato la domanda di decadenza dalla Persona_1 Parte_1 responsabilità genitoriale del resistente, ritiene il Tribunale che, con riguardo ai rapporti tra i coniugi, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in Marano di Napoli il 1/08/2005;
b) revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale di;
Parte_1
c) dichiara , nato a [...] il [...], decaduto dalla responsabilità CP_1
genitoriale sul figlio , nato a [...] il [...]; Persona_1
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno tre di ogni mese, CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 500,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza di separazione;
e) pone le spese straordinarie a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%;
f) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
g) compensa integralmente le spese di curatela;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 19/06/2025
Il presidente estensore
FA NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. FA NO - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: divorzio giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...], l'[...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ANGELA CARREA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...], (C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FABIANA SANSONE, presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
E
Avv. CIACCIA VALERIO, nella qualità di curatore speciale del minore Per_1
[...] INTERVENTORE
NONCHÈ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/06/2025 il procuratore della ricorrente ha così concluso: “conclude per il recepimento dell'accordo originario di trasformazione del giudizio da contenzioso a congiunto in ordine agli aspetti economici mentre per quanto riguarda gli altri aspetti della causa, chiede che in via preliminare sia revocata la sospensione della sig.ra dalla responsabilità genitoriale alla luce dell'impegno nei percorsi così come Pt_1 documentato dal Servizio sociale e, alla luce del costante disinteresse del sig. chiede che alla madre sia CP_1 attribuito l'affido esclusivo. Quanto alle modalità di frequentazione del figlio, chiede che siano previste modalità libere perché ogni disciplina prescrittiva per il sig. sarebbe comunque non rispettata. Comunica che il CP_1 percorso di psicoterapia con la dott.ssa proseguirà stante gli evidenti progressi evidenziando, altresì, che Parte_2 il sig. non contribuisce alle spese che sono di € 50,00 a seduta per 4 sedute al mese”. CP_1
Il procuratore del resistente ha così concluso: “chiede il recepimento dell'accordo originario in ordine agli aspetti economici;
non si oppone alla revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra ; Pt_1 si oppone alla sospensione dalla responsabilità genitoriale del proprio assistito, non si oppone all'affido esclusivo alla madre del figlio minore né alle modalità libere di frequentazione così come richiesto dalla controparte”.
Il curatore speciale ha così concluso: “alla luce delle relazioni del Servizio sociale nonché della dott.ssa
chiede che sia dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. revocata la Parte_2 CP_1 sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra , e, pertanto, chiede la concentrazione dell'affido alla Pt_1 sig.ra ; per quanto riguarda le modalità di frequentazione padre-figlio, si associa alle richieste degli altri Pt_1 difensori stante l'evidente disinteresse, anche sotto questo profilo, del sig. . CP_1
Il Pubblico Ministero ha chiesto: “che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarare la decadenza di dalla responsabilità genitoriale e per quanto attiene alla CP_1 disciplina degli incontri rimetta gli stessi alla volontà delle parti. Parere favorevole all'accordo intercorso tra le parti con riferimento all'aspetto economico”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/02/2023, adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in CP_1
Marano di Napoli, in data 1/08/2005, con conferma delle seguenti condizioni di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 24/03/2021, depositato in data
29/03/2021:
- assegnazione a sé della casa coniugale, condotta in locazione, sita in Napoli, alla Via
Lattanzio, 58, dove ivi vivrà unitamente ai figli e Per_2 Per_1
- regime di affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori, con l'obbligo di curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa seguendo le loro inclinazioni naturali;
- diritto/dovere del Sig. di tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana CP_1
dalle ore 17,00 alle ore 21,30, preferibilmente il lunedì ed il giovedì, nel rispetto delle esigenze personali, scolastiche e sportive dei minori. Potrà tenere con sé i figli a settimane alterne due week-end al mese, salvo diverso accordo, dalle ore 16,00 del pomeriggio del sabato sino alle ore 20,00 della domenica. Ad anni alterni i minori trascorreranno le vacanze natalizie con il padre dal 24 dicembre al 26 dicembre e il
Capodanno dal 31 dicembre al primo gennaio. Ad anni alterni la festività della befana verrà trascorsa ora con l'uno ora con l'altro genitore. La stessa modalità verrà rispettata per le festività pasquali per cui i minori staranno ad anni alterni con il padre la Domenica di Pasqua e con la madre il lunedì di Pasquetta e viceversa. Salvo diversi accordi. Lo stesso dicasi per compleanni, onomastici e altre feste comandate. Per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli 15 giorni tra il mese di luglio e/o agosto concordandolo con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
- assegno di mantenimento a carico del padre mensilmente versatole in misura pari ad €
500,00, in ragione di € 250,00 per ognuno, contributo per il loro mantenimento da aggiornarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La Sig.ra oltre alla conferma di tali condizioni, chiedeva in ogni caso Parte_1 pronunciarsi sentenza parziale sullo status dichiarante la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva il Sig. il quale, sostanzialmente, aderiva all'altrui domanda di CP_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni già omologate in sede di separazione consensuale.
Rilevato il raggiungimento dell'accordo, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali in giorni dieci. Tuttavia il P.M., rilevata dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali della IX Municipalità una situazione di pregiudizio per l'equilibrato e sereno sviluppo della personalità del minore
, e tenuto conto anche dei riferimenti ivi riportati ad un conflitto in atto nella Persona_1 coppia genitoriale, specificamente che “la avrebbe accusato il marito di non aver versato alcun Pt_1 mantenimento e di non aver mai trascorso il week end con i figli ma solo poche ore durante la settimana”, chiedeva al Tribunale di disporre la presa a carico del nucleo familiare da parte dei predetti Servizi Sociali, invitando le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, con conseguente monitoraggio dei rapporti tra la , il ed il minore con avvio di Pt_1 CP_1 Per_1 quest'ultimo ad un percorso di sostegno e supporto psicologico.
Il Collegio, dunque, con ordinanza del 7/07/2023, rilevate spiccate criticità nell'educazione del minore e, conseguentemente, la imprescindibile necessità di approfondire Persona_1 alcuni aspetti delle competenze genitoriali, anche al fine di valutare se l'accordo raggiunto dai genitori tutelasse in maniera adeguata il figlio e di individuare gli interventi opportuni per risolvere gli aspetti critici evidenziati, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio.
Dal monitoraggio proseguito dai Servizi Sociali di Soccavo, IX Municipalità, e in particolare dall'ultima relazione a firma della dott.ssa incaricata datata 1/07/2024, emergeva Parte_3 che “ ha continuato ad accumulare assenze scolastiche, manifestando un atteggiamento oppositivo e di Per_1 ostacolo al regolare svolgimento delle lezioni. Tutto ciò ha portato alla bocciatura del ragazzo” e che “in merito al supporto psicologico si comunica che così come è stato riferito dalla Npi alla signora , risulta Pt_1 Per_1 inserito nuovamente in lista di attesa per essere riconvocato;
per quanto concerne l'educativa domiciliare siamo in attesa di partire con la fase di avvio che prevede nelle linee operative del un primo mese di pre- Controparte_2 assesment con 3 incontri con l'equipe multidisciplinare composta dall'educatore, psicologo e assistente sociale e una seconda fase di assesment con incontri domiciliari e in sede”. Quanto poi alla coppia genitoriale, veniva sottolineata la difficoltà degli stessi a stilare una calendarizzazione della permanenza di Per_1 dall'uno all'altro genitore, precisando in particolare che “la madre appare molto affaticata dalla gestione di mentre il padre è impegnato con il lavoro e non riesce a garantire la sua presenza”. Per_1
Pertanto, all'udienza del 4/07/2024, il G.I., ritenendo i genitori non in grado di rappresentare gli interessi del minore, nominava l'avv. Valerio Ciaccia in qualità di curatore speciale.
Questi, costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 12/09/2024, rilevava la necessità delle parti di avviare un percorso di rafforzamento delle loro capacità genitoriali, unitamente a quella del minore di avvalersi di un ausilio psicoterapeutico individuale ad indirizzo cognitivo-comportamentale, previo inserimento di quest'ultimo, in ragione della accesa conflittualità dei genitori e dell'incapacità degli stessi di gestirne gli atteggiamenti, in una comunità semiresidenziale, a ciò richiamando la nota del 29/05/2023, con la quale i Servizi invitavano a valutare la possibilità “di un diverso collocamento di al fine di permettere allo stesso di lavorare sulla Per_1 sua identità, sull'interiorizzazione di una sana condotta quotidiana, e soprattutto di sentirsi in un luogo protetto ed ascoltato”.
All'udienza del 26/09/2024, il G.I., considerata la situazione di pregiudizio nella quale versava il minore - che continuava “ad accumulare assenze scolastiche, manifestando un atteggiamento oppositivo e di ostacolo al regolare svolgimento delle lezioni”, situazione che aveva condotto “alla bocciatura del ragazzo” (cfr. relazione del 1/04/2024 a cura della dott.ssa - nonché la mancata Parte_3 adozione, da parte dei genitori, nonostante i ripetuti richiami del Tribunale e del Servizio Sociale, di strategie adeguate e risolutive, sospendeva i Sigg. ri e dalla Parte_1 CP_1 responsabilità genitoriale, affidando il minore al Servizio Sociale competente per territorio.
L'andamento del percorso psicoterapeutico familiare, intrapreso dal minore su indicazione del Tribunale, veniva delineato dalla recente relazione del Servizio del 16/06/2025, depositata dal Curatore speciale avv. Ciaccia, a firma della dott.ssa Più specificamente, venivano ivi Pt_3 esposti i significativi progressi del minore, in particolare nella sfera comportamentale, agevolati dal coinvolgimento discretamente continuativo e positivo della madre, al Parte_1 predetto percorso di supporto psicologico, la quale manifestava consapevolezza dei propri limiti ed accoglieva gli interventi terapeutici in maniera costruttiva.
Con riguardo al coinvolgimento paterno, invece, la scrivente rappresentava che: “il padre ha partecipato a sole due sedute da gennaio ad oggi, dimostrando uno scarso interesse concreto nel percorso terapeutico di Ha disdetto la maggior parte degli appuntamenti, adducendo problemi lavorativi o di salute, e ha Per_1 mostrato ritrosia nel riprogrammare le sessioni, annullando spesso all'ultimo minuto anche gli appuntamenti sollecitati. Il suo atteggiamento complessivo denota scarsa propensione al trattamento, limitata consapevolezza delle proprie responsabilità ed eccessiva auto-giustificazione”.
In considerazione di quanto premesso, revocata la sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra e disposto provvisoriamente l'affido esclusivo di a Pt_1 Per_1 quest'ultima, all'udienza del 19/06/2025 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con il decreto di omologa n. 2724/2021.
In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sulla domanda di decadenza del resistente dalla potestà genitoriale e alle modalità di frequentazione
Preliminarmente, considerato che il provvedimento dispositivo della sospensione dalla responsabilità genitoriale ha (e deve avere) carattere provvisorio, dovendo quindi confluire, all'esito del giudizio, in una statuizione definitiva, mette conto richiamare, quanto a Pt_1
, il provvedimento del 19/06/2025 di revoca della sospensione dalla responsabilità
[...] genitoriale.
Quanto invece a , il Collegio osserva che la richiesta di decadenza dalla CP_1 responsabilità genitoriale, reiterata dal Pubblico Ministero anche in sede di conclusioni ed alla quale si è associato il curatore speciale del minore , merita di essere Persona_1 integralmente accolta.
Sul punto, in considerazione del preminente interesse del minore, reputa il Collegio che possano valorizzarsi in giudizio le acquisizioni ottenute dal curatore speciale nell'espletamento del suo mandato.
Ed invero, da tali emergenze processuali deve ritenersi provato il grave e protratto disinteresse dimostrato dal padre nei confronti del minore, sia dal punto di vista della assunzione degli obblighi di natura economica, nonché del suo coinvolgimento nelle problematiche di cui il figlio è risultato affetto, e cioè l'uso sregolato dei social e dei videogames, il comportamento aggressivo e l'atteggiamento oppositivo verso chiunque abbia provato ad imporgli delle regole, le numerose assenze scolastiche, le patologie alimentari, nonché i disturbi specifici dell'apprendimento, quali dislessia, discalculia e disortografia.
Segnatamente, va rilevato che, nonostante i plurimi ammonimenti ricevuti, il ha CP_1 tenuto, per l'intero corso del presente giudizio, un atteggiamento superficiale dinanzi alle problematiche del figlio, adducendo giustificazioni inconsistenti in ordine alla sua mancata partecipazione agli incontri di terapia familiare (invece, in origine, assicurata) ed ingenerando aspettative nella famiglia rimaste poi vane. Tutte circostanze queste dalle quali è, essenzialmente, derivato l'accentramento nella madre della gestione economica e non di Per_1
Dunque, come opportunamente precisato dal curatore speciale, da parte del resistente: “si
è oggettivamente realizzata quella violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, provocando pregiudizio al figlio e, a tutela di questi, appare non solo opportuno ma necessario escludere il conferimento di un potere che comunque rischia di inquinare il sereno processo formativo del ragazzo”.
In altri termini, con modalità persino più gravi di quanto dedotto dalla ricorrente, è risultato provato che, essendosi il reso inadempiente rispetto all'obbligo di cura ed educazione del CP_1 minore, ne ha tradito la fiducia originariamente riposta, così provocando in lui una notevole (e pienamente) comprensibile sofferenza, che allo stato attuale, esprime come “rabbia e Per_1 delusione per il disinteresse paterno” (cfr. relazione psicologica del 16/06/2025).
Il , secondo la descrizione che ne ha dato la dott.ssa “ha partecipato a CP_1 Parte_2 sole due sedute da gennaio ad oggi, dimostrando uno scarso interesse concreto nel percorso terapeutico di Ha disdetto la maggior parte degli appuntamenti, Per_1 adducendo problemi lavorativi o di salute, e ha mostrato ritrosia nel riprogrammare le sessioni, annullando spesso all'ultimo minuto anche gli appuntamenti sollecitati. Il suo atteggiamento complessivo denota scarsa propensione al trattamento, limitata consapevolezza delle proprie responsabilità ed eccessiva auto-giustificazione”.
Quanto sin qui osservato, unitamente alla reiterata violazione anche dell'obbligo di mantenimento, induce ad escludere del tutto le competenze genitoriali del sig. . CP_1
L'accoglimento della domanda di decadenza rende superfluo l'esame delle questioni relative all'affido, determinando la concentrazione della responsabilità genitoriale nel genitore non dichiarato decaduto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in ordine al regime di incontri tra il padre ed il minore, considerato il sostanziale disinteresse del alla frequentazione dei percorsi di CP_1 terapia familiare nonostante le plurime segnalazioni rivoltegli, inevitabilmente compromesso il rapporto di fiducia originariamente instaurato con il figlio, deve ritenersi non plausibile, in questo momento, una prognosi positiva in ordine all'effettiva ed attuale possibilità che il resistente sia effettivamente in grado di rispettare il calendario di visite originariamente regolamentato nell'accordo di separazione consensuale.
Pertanto, per le considerazioni sin qui espresse, non essendo il capace, in ragione CP_1 del suo comportamento incostante ed inaffidabile, di garantire al minore la stabilità del rapporto di filiazione, il Collegio non ritiene possibili modalità di incontro del figlio da parte del padre, che sarebbero, attualmente, finanche pregiudizievoli per Per_1
La relazione tra padre e figlio, pertanto, potrà essere ripresa solo su iniziativa del resistente espressa al Servizio sociale e previa adeguata valutazione della serietà del suo intento, anche attraverso la verifica del positivo esperimento di un percorso di rafforzamento delle sue - ad oggi scarse - competenze genitoriali, nonché della disponibilità del figlio ad incontrarlo.
In ordine all'assegno di mantenimento per il figlio minore e per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente
Passando alle questioni economiche, si rammenta che la statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno l'obbligo di legge di contribuire al mantenimento dei figli.
Sul punto, va peraltro evidenziato che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accordo intercorso tra le parti con riferimento all'aspetto economico.
Le parti avevano, infatti, definito i loro rapporti economici alle seguenti condizioni:
“Il padre si obbliga a versare per il mantenimento, entro il giorno 3 di ogni mese, la somma di euro 500,00
(cinquecento/00), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Ebbene, premesso che la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento (da € 500,00 ad € 400,00) è tardiva perché formulata soltanto in sede di comparsa conclusionale, il ricorrente non ha comunque fornito alcuna prova dalla quale sia possibile riscontrare un peggioramento delle sue condizioni reddituali originarie. Pertanto, può trovare conferma la disciplina della separazione.
Va dunque determinato, quale contributo paterno al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente, Per_1 Per_2
l'importo mensile di € 500,00, in ragione di € 250,00 per ognuno.
Detta somma andrà corrisposta, entro e non oltre, il giorno 3 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza di separazione. La contribuzione alle spese straordinarie è ripartita al 50%.
Sulle spese del Curatore speciale
Il Collegio, considerato che il comportamento di entrambe le parti ha avuto carattere dirimente e determinante per la nomina del curatore speciale, non essendosi la coppia genitoriale rivelata adeguata, quanto meno in una prima fase processuale, a rappresentare gli interessi del minore, ritiene che sussistano le condizioni per compensare integralmente le spese di curatela.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di giudizio, trattandosi di pronuncia adottata nell'esclusivo interesse del minore e non avendo formulato la domanda di decadenza dalla Persona_1 Parte_1 responsabilità genitoriale del resistente, ritiene il Tribunale che, con riguardo ai rapporti tra i coniugi, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in Marano di Napoli il 1/08/2005;
b) revoca la sospensione dalla responsabilità genitoriale di;
Parte_1
c) dichiara , nato a [...] il [...], decaduto dalla responsabilità CP_1
genitoriale sul figlio , nato a [...] il [...]; Persona_1
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno tre di ogni mese, CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 500,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza di separazione;
e) pone le spese straordinarie a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%;
f) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
g) compensa integralmente le spese di curatela;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 19/06/2025
Il presidente estensore
FA NO