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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annarita Donofrio Presidente dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott. Carlo Luigi Santilli Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 893/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Monica Grosso del foro di Torino, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in
Torino alla via Valdieri n. 8;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Vittorio Vecchi del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Rolandino n. 2;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1969/2023 del 27 novembre 2023 del Tribunale di Modena, avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne - merito (art. 269 c.c.);
CONCLUSIONI: All'udienza del 7 novembre 2024, l'appellante così precisava le Parte_2 proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza,
1 eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:- in via preliminare, dichiarare la nullità della Sentenza n. 1969/2023 del 21.11.2023 pubblicata il 27.11.2023 emessa a conclusione del procedimento R.G. n. 1315/2021 del Tribunale Ordinario di Modena sezione I dal
Collegio composto dai giudici Dott. Riccardo Di Pasquale (Presidente), Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
(Giudice), Dott.ssa Francesca Cerrone (Giudice Relatore) per manifesta illogicità, contraddittorietà e assenza di motivazione, limitatamente al mancato riconoscimento del risarcimento del danno in via equitativa;
- per l'effetto rimettere la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.; - in via istruttoria, disporre ai sensi dell'art. 356 c.p.c. l'assunzione delle prove orali rigettate in primo grado;
- nel merito, in riforma
e/o annullamento della sentenza n. 1969/23 del
21.11.2023, depositata il 27.11.2023 del Tribunale Ordinario di Modena sezione I dal Collegio composto dai giudici Dott. Riccardo Di Pasquale (Presidente), Dott.ssa Eleonora Ramacciotti (Giudice), Dott.ssa
Francesca Cerrone (Giudice Relatore), condannare il sig. al versamento a favore della CP_1
parte attrice di un importo determinato equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla sig.ra , per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e onorari”; Parte_2
l'appellato precisava le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza, domanda, CP_1
eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita NEL MERITO: Previa ogni opportuna declaratoria ed ogni opportuno accertamento, rigettare l'appello e le domande tutte proposte nel grado dall'appellante SI.ra , confermando integralmente la sentenza n. Parte_2
1969/2023 emessa dal Tribunale di Modena in data 21.11.2023, in persona dei magistrati Dott. Riccardo
Di Pasquale, Dott. Eleonora Ramacciotti e Dott. Francesca Cerrone, depositata il 27.11.2023, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per avere anticipato le spese e non avere percepito i compensi, come espressamente si dichiara”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio esponendo di essere nata il [...] dalla Parte_2 CP_1
relazione intercorsa, tra la metà del 1971 ed il mese di giugno 1973, tra la SI.ra ed il SI. Parte_3
, che il predetto, pur a conoscenza della nascita della figlia non l'ha riconosciuta né CP_1 Pt_2
ha mai provveduto in alcun modo al suo mantenimento e che tra le parti vi sono stati, negli anni, solo sporadici incontri. L'attrice agisce dunque affinché, previo accertamento che il convenuto è il proprio padre naturale, sia
2 pronunciata dichiarazione giudiziale di paternità ex art 269 c.c.; domanda inoltre che il sia CP_1
condannato al versamento a favore della parte attrice di un importo determinato equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SI.ra , per tutti i motivi Parte_2
esposti nel proprio atto. , pur ritualmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi e CP_1 all'udienza dello 08.06.2021 ne è stata dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 13.06.2021, notificata al convenuto contumace, è stata disposta c.t.u. ematogenetica, allo scopo nominando il dott. Persona_1
Con elaborato peritale depositato in data 17.03.2022, il C.T.U. ha concluso che dalle analisi effettuate sussiste una probabilità di paternità pari al 99,99999979 % “il che corrisponde ad un predicato verbale di paternità praticamente dimostrata”. Con ordinanza dello 03.09.2022, il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie e fissato udienza di precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. con note di trattazione scritta. La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza dello
07.06.2023, previa assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
Con sentenza n. 1969/2023 pubblicata il 27 novembre 2023, il Tribunale di Modena, osservato come gli esiti dell'esame svolto nella c.t.u. non lascino margini di incertezze, come le indagini emato-immunogenetiche siano, invero, “prove in senso proprio” in quanto l'attuale livello degli accertamenti esprime sufficienti garanzie per ritenere decisivo il contributo e che anche in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si riconosce la rilevanza probatoria degli esiti degli esami ematogenetici e dell'idoneità degli stessi ad incidere sulla formazione del convincimento del giudice, in accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava che
è il padre di , autorizzando la medesima a mantenere il cognome materno, CP_1 Parte_2
senza menzione del cognome paterno. Il Giudice di primo grado rigettava invece la domanda risarcitoria avanzata dalla , non avendo l'attrice fornito allegazioni di sorta e tantomeno prova dei pregiudizi Pt_2
effettivamente subiti a meno di non volere configurare la fattispecie alla stregua di danno in re ipsa, come non
è possibile fare. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, venivano poste a carico del convenuto, al pari delle spese di c.t.u.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 05.06.2024, la SI.ra ha impugnato Parte_2
detta sentenza chiedendone la parziale riforma, in particolare, nella parte in cui è stata rigettata la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice. Lamenta in primo luogo l'appellante l'erroneità del provvedimento impugnato laddove il giudice di prime cure ha affermato come la parte attrice non abbia fornito alcuna prova per dimostrare i danni, pur essendosi premurata la sin dall'atto Pt_2 introduttivo di indicare capitoli di prova e testimoni, istanze istruttorie invero non ammesse dall'istruttore, che ha ritenuto talune circostanze pacifiche. Non si comprende dunque il rigetto della domanda del risarcimento del danno considerando che il giudice stesso ammette come certa l'esistenza dello stesso;
il percorso motivazionale adottato dal giudice è pertanto viziato da illogicità. Si duole altresì la dell'affermazione Pt_2
contenuta nella pronuncia di primo grado secondo la quale non può sussistere un danno in re ipsa, atteso che
3 è la stessa Suprema Corte ad affermare come colui che ha anche il solo dubbio di essere padre sia tenuto ad attivare tutti i doveri e comportamenti susseguenti imposti dalle norme del nostro ordinamento a tutela anche dei figli naturali.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, di:
• in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza n. 1969/2023 pubblicata il 27.11.2023 del Tribunale di
Modena, per manifesta illogicità, contraddittorietà e assenza di motivazione, limitatamente al mancato risarcimento del danno in via equitativa e, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
• in via istruttoria, disporre ai sensi dell'art. 356 c.p.c. l'assunzione delle prove orali rigettate in primo grado;
• nel merito, in riforma della sentenza n. 1969/2023 del Tribunale di Modena, condannare al CP_1
versamento a favore della parte attrice di un importo determinato equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi da;
Parte_2
• con vittoria di spese e onorari di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 5 novembre 2024, si è costituito il SI. il quale ha CP_1 contestato decisamente l'avverso gravame, facendo rilevare come la sentenza gravata correttamente non abbia accolto la domanda di risarcimento del danno, non avendo parte attrice neppure allegato l'esistenza di tale danno nei propri atti difensivi. Ad avviso dell'appellato, non vi è nessuna illogicità nell'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure né tantomeno è ravvisabile alcuna nullità della pronuncia. L'odierna appellante anche in questa sede riporta circostanze non vere e comunque le questioni attinenti al risarcimento dei danni pretesamente subiti non hanno ricevuto alcuna dimostrazione.
L'appellato chiede quindi alla Corte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione o conclusione, di
● nel merito, previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare l'appello e le domande tutte proposte da Parte_2
confermando integralmente la sentenza n. 1969/2023 emessa dal Tribunale di Modena il 21.11.2023;
[...]
● con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
4.- All'udienza tenutasi in data 07.11.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e istanze, chiedendone l'accoglimento e hanno chiesto assegnarsi i termini per comparsa conclusionale e memoria di replica. La Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per comparse e repliche.
5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo, va preliminarmente dato atto che la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo Giudice, di cui all'atto di appello, è stata oggetto di rinuncia nella comparsa conclusionale. In ogni caso, tale domanda andava disattesa, atteso che la sentenza emessa dal Tribunale di Modena risulta congruamente motivata e argomentata e a ben guardare la domanda di nullità, peraltro genericamente dedotta, contiene in buona sostanza doglianze relative al merito della causa, ai motivi posti a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria. Sempre in via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie proposte dall'appellante, atteso che, come
4 condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, i capitoli formulati dalla hanno ad oggetto Pt_2
circostanze pacifiche (ovvero principalmente quelle relative alla nascita dell'attrice dall'unione tra la madre e e al mancato riconoscimento da parte del convenuto) e irrilevanti o sono Parte_3 CP_1
generici e implicanti valutazioni e giudizi non demandabili ai testimoni.
Venendo ora al merito, l'appello proposto da non è fondato e non merita pertanto Parte_2
accoglimento.
Come opportunamente ritenuto dal Giudice di prime cure, si osserva come, al di là della mancanza di idonea prova circa il danno subito dall'attrice, gli atti difensivi della medesima non contengano neppure precise allegazioni circa la mancanza del rapporto tra il genitore e la figlia, non comprendendosi dalla ricostruzione attorea se il rapporto vi sia stato, con quali modalità e in quali termini. Le allegazioni della risultano Pt_2
invero prive di specificità e non circostanziate. In buona sostanza, non viene compiutamente dedotto e descritto il danno pretesamente sofferto. Secondo la giurisprudenza di legittimità la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso i figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e potendo dar luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 codice civile. Il danno non patrimoniale, specie quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto;
ne deriva che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (vedasi Cass. civ. ord. n. 17164/2019). Né può ritenersi, come affermato dalla facendo Pt_2 applicazione dell'art. 115 c.p.c., che i fatti esposti in primo grado siano da ritenersi come ammessi dal convenuto, atteso che questi nel presente giudizio contesta decisamente l'avverso gravame, domandandone il rigetto e deduce la non corrispondenza al vero di alcune circostanze di fatto allegate dall'attrice in primo grado.
Facendo applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
5 pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RIGETTA l'appello proposto da;
Parte_2
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellato Parte_2 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.473,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese
[...] generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
30.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Annarita Donofrio)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Annarita Donofrio Presidente dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore dott. Carlo Luigi Santilli Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 893/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Monica Grosso del foro di Torino, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in
Torino alla via Valdieri n. 8;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. Vittorio Vecchi del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Rolandino n. 2;
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1969/2023 del 27 novembre 2023 del Tribunale di Modena, avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne - merito (art. 269 c.c.);
CONCLUSIONI: All'udienza del 7 novembre 2024, l'appellante così precisava le Parte_2 proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza,
1 eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:- in via preliminare, dichiarare la nullità della Sentenza n. 1969/2023 del 21.11.2023 pubblicata il 27.11.2023 emessa a conclusione del procedimento R.G. n. 1315/2021 del Tribunale Ordinario di Modena sezione I dal
Collegio composto dai giudici Dott. Riccardo Di Pasquale (Presidente), Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
(Giudice), Dott.ssa Francesca Cerrone (Giudice Relatore) per manifesta illogicità, contraddittorietà e assenza di motivazione, limitatamente al mancato riconoscimento del risarcimento del danno in via equitativa;
- per l'effetto rimettere la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.; - in via istruttoria, disporre ai sensi dell'art. 356 c.p.c. l'assunzione delle prove orali rigettate in primo grado;
- nel merito, in riforma
e/o annullamento della sentenza n. 1969/23 del
21.11.2023, depositata il 27.11.2023 del Tribunale Ordinario di Modena sezione I dal Collegio composto dai giudici Dott. Riccardo Di Pasquale (Presidente), Dott.ssa Eleonora Ramacciotti (Giudice), Dott.ssa
Francesca Cerrone (Giudice Relatore), condannare il sig. al versamento a favore della CP_1
parte attrice di un importo determinato equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla sig.ra , per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e onorari”; Parte_2
l'appellato precisava le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza, domanda, CP_1
eccezione e deduzione disattesa e respinta, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita NEL MERITO: Previa ogni opportuna declaratoria ed ogni opportuno accertamento, rigettare l'appello e le domande tutte proposte nel grado dall'appellante SI.ra , confermando integralmente la sentenza n. Parte_2
1969/2023 emessa dal Tribunale di Modena in data 21.11.2023, in persona dei magistrati Dott. Riccardo
Di Pasquale, Dott. Eleonora Ramacciotti e Dott. Francesca Cerrone, depositata il 27.11.2023, con ogni conseguente provvedimento. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, per avere anticipato le spese e non avere percepito i compensi, come espressamente si dichiara”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio esponendo di essere nata il [...] dalla Parte_2 CP_1
relazione intercorsa, tra la metà del 1971 ed il mese di giugno 1973, tra la SI.ra ed il SI. Parte_3
, che il predetto, pur a conoscenza della nascita della figlia non l'ha riconosciuta né CP_1 Pt_2
ha mai provveduto in alcun modo al suo mantenimento e che tra le parti vi sono stati, negli anni, solo sporadici incontri. L'attrice agisce dunque affinché, previo accertamento che il convenuto è il proprio padre naturale, sia
2 pronunciata dichiarazione giudiziale di paternità ex art 269 c.c.; domanda inoltre che il sia CP_1
condannato al versamento a favore della parte attrice di un importo determinato equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla SI.ra , per tutti i motivi Parte_2
esposti nel proprio atto. , pur ritualmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi e CP_1 all'udienza dello 08.06.2021 ne è stata dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 13.06.2021, notificata al convenuto contumace, è stata disposta c.t.u. ematogenetica, allo scopo nominando il dott. Persona_1
Con elaborato peritale depositato in data 17.03.2022, il C.T.U. ha concluso che dalle analisi effettuate sussiste una probabilità di paternità pari al 99,99999979 % “il che corrisponde ad un predicato verbale di paternità praticamente dimostrata”. Con ordinanza dello 03.09.2022, il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie e fissato udienza di precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. con note di trattazione scritta. La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza dello
07.06.2023, previa assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
Con sentenza n. 1969/2023 pubblicata il 27 novembre 2023, il Tribunale di Modena, osservato come gli esiti dell'esame svolto nella c.t.u. non lascino margini di incertezze, come le indagini emato-immunogenetiche siano, invero, “prove in senso proprio” in quanto l'attuale livello degli accertamenti esprime sufficienti garanzie per ritenere decisivo il contributo e che anche in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, si riconosce la rilevanza probatoria degli esiti degli esami ematogenetici e dell'idoneità degli stessi ad incidere sulla formazione del convincimento del giudice, in accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava che
è il padre di , autorizzando la medesima a mantenere il cognome materno, CP_1 Parte_2
senza menzione del cognome paterno. Il Giudice di primo grado rigettava invece la domanda risarcitoria avanzata dalla , non avendo l'attrice fornito allegazioni di sorta e tantomeno prova dei pregiudizi Pt_2
effettivamente subiti a meno di non volere configurare la fattispecie alla stregua di danno in re ipsa, come non
è possibile fare. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, venivano poste a carico del convenuto, al pari delle spese di c.t.u.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 05.06.2024, la SI.ra ha impugnato Parte_2
detta sentenza chiedendone la parziale riforma, in particolare, nella parte in cui è stata rigettata la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice. Lamenta in primo luogo l'appellante l'erroneità del provvedimento impugnato laddove il giudice di prime cure ha affermato come la parte attrice non abbia fornito alcuna prova per dimostrare i danni, pur essendosi premurata la sin dall'atto Pt_2 introduttivo di indicare capitoli di prova e testimoni, istanze istruttorie invero non ammesse dall'istruttore, che ha ritenuto talune circostanze pacifiche. Non si comprende dunque il rigetto della domanda del risarcimento del danno considerando che il giudice stesso ammette come certa l'esistenza dello stesso;
il percorso motivazionale adottato dal giudice è pertanto viziato da illogicità. Si duole altresì la dell'affermazione Pt_2
contenuta nella pronuncia di primo grado secondo la quale non può sussistere un danno in re ipsa, atteso che
3 è la stessa Suprema Corte ad affermare come colui che ha anche il solo dubbio di essere padre sia tenuto ad attivare tutti i doveri e comportamenti susseguenti imposti dalle norme del nostro ordinamento a tutela anche dei figli naturali.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, di:
• in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza n. 1969/2023 pubblicata il 27.11.2023 del Tribunale di
Modena, per manifesta illogicità, contraddittorietà e assenza di motivazione, limitatamente al mancato risarcimento del danno in via equitativa e, per l'effetto, rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;
• in via istruttoria, disporre ai sensi dell'art. 356 c.p.c. l'assunzione delle prove orali rigettate in primo grado;
• nel merito, in riforma della sentenza n. 1969/2023 del Tribunale di Modena, condannare al CP_1
versamento a favore della parte attrice di un importo determinato equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni patiti e patiendi da;
Parte_2
• con vittoria di spese e onorari di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 5 novembre 2024, si è costituito il SI. il quale ha CP_1 contestato decisamente l'avverso gravame, facendo rilevare come la sentenza gravata correttamente non abbia accolto la domanda di risarcimento del danno, non avendo parte attrice neppure allegato l'esistenza di tale danno nei propri atti difensivi. Ad avviso dell'appellato, non vi è nessuna illogicità nell'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure né tantomeno è ravvisabile alcuna nullità della pronuncia. L'odierna appellante anche in questa sede riporta circostanze non vere e comunque le questioni attinenti al risarcimento dei danni pretesamente subiti non hanno ricevuto alcuna dimostrazione.
L'appellato chiede quindi alla Corte, rigettata ogni contraria istanza, deduzione o conclusione, di
● nel merito, previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare l'appello e le domande tutte proposte da Parte_2
confermando integralmente la sentenza n. 1969/2023 emessa dal Tribunale di Modena il 21.11.2023;
[...]
● con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
4.- All'udienza tenutasi in data 07.11.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e istanze, chiedendone l'accoglimento e hanno chiesto assegnarsi i termini per comparsa conclusionale e memoria di replica. La Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per comparse e repliche.
5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo, va preliminarmente dato atto che la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza impugnata e rimessione della causa al primo Giudice, di cui all'atto di appello, è stata oggetto di rinuncia nella comparsa conclusionale. In ogni caso, tale domanda andava disattesa, atteso che la sentenza emessa dal Tribunale di Modena risulta congruamente motivata e argomentata e a ben guardare la domanda di nullità, peraltro genericamente dedotta, contiene in buona sostanza doglianze relative al merito della causa, ai motivi posti a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria. Sempre in via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie proposte dall'appellante, atteso che, come
4 condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, i capitoli formulati dalla hanno ad oggetto Pt_2
circostanze pacifiche (ovvero principalmente quelle relative alla nascita dell'attrice dall'unione tra la madre e e al mancato riconoscimento da parte del convenuto) e irrilevanti o sono Parte_3 CP_1
generici e implicanti valutazioni e giudizi non demandabili ai testimoni.
Venendo ora al merito, l'appello proposto da non è fondato e non merita pertanto Parte_2
accoglimento.
Come opportunamente ritenuto dal Giudice di prime cure, si osserva come, al di là della mancanza di idonea prova circa il danno subito dall'attrice, gli atti difensivi della medesima non contengano neppure precise allegazioni circa la mancanza del rapporto tra il genitore e la figlia, non comprendendosi dalla ricostruzione attorea se il rapporto vi sia stato, con quali modalità e in quali termini. Le allegazioni della risultano Pt_2
invero prive di specificità e non circostanziate. In buona sostanza, non viene compiutamente dedotto e descritto il danno pretesamente sofferto. Secondo la giurisprudenza di legittimità la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso i figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e potendo dar luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 codice civile. Il danno non patrimoniale, specie quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto;
ne deriva che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (vedasi Cass. civ. ord. n. 17164/2019). Né può ritenersi, come affermato dalla facendo Pt_2 applicazione dell'art. 115 c.p.c., che i fatti esposti in primo grado siano da ritenersi come ammessi dal convenuto, atteso che questi nel presente giudizio contesta decisamente l'avverso gravame, domandandone il rigetto e deduce la non corrispondenza al vero di alcune circostanze di fatto allegate dall'attrice in primo grado.
Facendo applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sono poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, e dunque all'assenza di attività istruttoria, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo minimo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
5 pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi Cass. Civ.
Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I - RIGETTA l'appello proposto da;
Parte_2
II - CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore dell'appellato Parte_2 CP_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.473,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese
[...] generali, C.P.A. ed IVA come per legge, somme da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
30.01.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Annarita Donofrio)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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