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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 295 DELL'ANNO 2025
FRA
Parte_1
E
Controparte_1
Oggi 4.6.2025 alle ore 9.20 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. LANGUASCO PAOLO Parte_1
collegato da remoto per la parte convenuta : nessuno Controparte_1
compare.
Il procuratore di parte ricorrente insiste come in atti. Si dichiara antistatario e chiede la distrazione delle spese.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando il procuratore a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1 N. R.G. 295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 295/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to LANGUASCO PAOLO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
contumace
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15;
2 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2024/2025 euro 2.500,00 netti o la somma maggiore o minore meglio vista;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.
4. Vinte le spese”.
***************
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.3.2025, ha adito il Tribunale di Parte_1
Savona, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - ella svolge l'attività di docente ed ha prestato servizio alle dipendenze del , in forza Controparte_1
di plurimi contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; - in quanto assunta a tempo determinato, non le è stata riconosciuta dal la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per CP_1
l'importo di euro 500 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 l. 107/2015, perché riservata dalla legge ai soli docenti immessi in ruolo.
La ricorrente, sulla base di tali premesse di fatto:
- ha lamentato l'illegittimità dell'esclusione, in quanto contraria al principio di non discriminazione, di matrice europea, sancito dall'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Premettendo che il beneficio costituisce componente della retribuzione, ella ha rilevato di aver sempre svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti indistintamente su tutti i docenti;
- ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e conseguentemente
3 condannarsi il all'assegnazione della Carta, quale contributo alla Controparte_1
formazione professionale.
Nonostante la ritualità della notifica, nessuno si è costituito per il
[...]
, che deve essere dichiarato contumace. Controparte_1
Alla prima udienza, il procuratore della ricorrente si è richiamato agli atti ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*****************
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni che seguono.
È documentato dallo stato matricolare versato in atti che , Parte_1 attualmente assunta a tempo determinato dal quale Controparte_1
docente di scuola secondaria di secondo grado presso il Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona con contratto sino al 30.6.2025, ha prestato servizio con le medesime mansioni e sempre alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato: - fino al CP_1 termine delle attività scolastiche nell'anno 2020/2021; - annuale nell'anno scolastico
2021/2022; - fino al termine delle attività scolastiche nell'anno 2022/2023; - fino al termine delle attività scolastiche nell'anno 2023/2024; - fino al termine delle attività scolastiche nell'anno scolastico 2024/2025.
La ricorrente lamenta di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15 e il
[...]
ha affermato la legittimità di tale esclusione. Controparte_1
Va dunque considerato che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_2
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
4 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota CP_2
15219/15).
L'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato dall'accesso al beneficio è stata scrutinata di recente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione
5 comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza Persona_1
ivi citata);
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non Persona_1
pubblicata, EU:C:2018:207, punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di
“condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.
22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine
6 di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori
a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-
72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli
“comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
7 di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n.
450).
Va osservato che, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n.
69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il
1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Nel caso di specie, tuttavia, tali norme non trovano applicazione poiché, per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la pretesa è relativa ad epoca anteriore alla relativa entrata in vigore, mentre per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la situazione della ricorrente non rientra tra quelle comprese nell'alveo applicativo della disposizione, essendo ella assunta con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Resta tuttavia fermo che, per le annualità oggetto di domanda, occorre disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione
Europea da parte della Corte di Giustizia, con pronuncia avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che la decisione ha portata interpretativa, la stessa deve essere applicata a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
8 Al riguardo, occorre allora rilevare che, proprio al fine di dirimere i contrasti interpretativi delineatesi nella giurisprudenza di merito in relazione all'estensione e al contenuto del diritto dei docenti assunti a tempo determinato ad ottenere la Carta Docenti, si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con decisione resa in sede pregiudiziale da intendersi integralmente richiamata, affermando che: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
Dalla motivazione della decisione appena richiamata si evince chiaramente che il carattere discriminatorio della disciplina, che ne giustifica la disapplicazione in favore della disciplina eurounitaria, deve essere valutato sulla base di situazioni che già in astratto si presentino equivalenti ed equiparabili tra loro.
Sotto un primo profilo, la Corte attribuisce rilievo determinante alla durata
“annuale” dell'incarico, sottolineando come il legislatore abbia riferito la percezione della
Carta docenti all'“anno scolastico”: poiché, quindi, secondo la discrezionale scelta del legislatore tale beneficio spetta ai docenti che abbiano assicurato un servizio di docenza
“annua”, lo stesso deve essere riconosciuto anche ai docenti assunti a termine comunque chiamati, ex ante, ad un impegno annuale quantomeno fino al termine delle attività didattiche.
Il principio di non discriminazione non consente, infatti, di “escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”: infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano
9 una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Sotto altro profilo, seppur non direttamente affrontato dalla Cassazione e tuttavia desumibile dai principi di diritto enunciati, si ritiene che l'equiparabilità delle situazioni tra docenti di ruolo e docenti precari debba essere verificata anche con riguardo al monte orario della prestazione.
In particolare, per poter essere comparabile a quello di ruolo, il servizio a termine deve svilupparsi per un numero di ore che, nel complesso, risponda ai requisiti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Sulla base di tali premesse, in ossequio al principio di non discriminazione, il avrebbe dovuto riconoscere il beneficio della Carta Controparte_1
elettronica del docente alla ricorrente per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024, nelle quali ella ha lavorato per periodi di tempo equiparabili all'annualità, per un orario completo o di 11 ore, ma non invece con riferimento all'anno scolastico
2024/2025.
Per tale lasso temporale, infatti, come si apprende dallo Stato matricolare ritualmente versato agli atti, la docente risulta aver prestato l'attività di supplenza sì per un periodo continuativo, dal 6.09.2024 al 30.06.2025, ma per sole sette ore settimanali.
Pertanto la situazione della ricorrente non è equiparabile a quella dei docenti in ruolo perché il monte orario si rivela, per la maggior parte dell'anno scolastico, sensibilmente inferiore a quello previsto dall'art. 43, comma quinto, del CCNL Scuola, il quale fissa l'attività di insegnamento, nella scuola secondaria di secondo grado, in 18 ore settimanali con part time non inferiore al 50%.
Si reputano pertanto non sussistere in tale ipotesi i presupposti per l'equiparazione tra le posizioni, ai fini dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Ne discende che la domanda attorea deve essere accolta, limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/23 e 2023/2024, tenuto conto che
[...]
: - ha agito per l'esatto adempimento di una prestazione di natura contrattuale, Parte_1
da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- risulta dallo stato matricolare che negli anni scolastici
10 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 la ricorrente è stata dipendente del in modo stabile e continuativo, per un monte orario superiore al 50%, con la CP_1
conseguente comparabilità delle sue esigenze formative rispetto a quelle dei docenti immessi in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere alla ricorrente la carta CP_1
docenti e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui per le annualità oggetto di ricorso.
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte resistente.
Le spese vengono liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Dichiara il diritto della parte ricorrente alla Parte_1 assegnazione del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità 2020/2021, 2021/22, 2022/2023 e 2023/2024, per l'effetto;
3) Condanna il a rilasciare alla ricorrente la Controparte_1
Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi la somma di euro 500,00 annui per gli anni scolastici di cui al precedente punto 2), oltre a
11 interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) Condanna il resistente a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, CP_1
che liquida in euro 1.030,00 per compensi ai difensori, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, somma da versare direttamente al difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Savona, 4.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Laura Serra
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