Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/06/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9804/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9804 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Liliana Talarico in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dagli avvocati Arnaldo Morace Pinelli, Stefano Isidori e Federica Rosati in virtù di deleghe in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
- il ricorrente ha concluso per l'assegnazione della casa familiare al padre, anche in ragione del titolo di proprietà del padre di questi, e per il resto si è riportato alle conclusioni di merito di cui alla memoria integrativa depositata in data 20/4/2023:
“- disporre che i figli minori , e continuino ad essere collocati e Per_1 Per_2 Per_3
domiciliati nella casa familiare posta in Firenze, Via La Marmora n. 22, di proprietà del nonno paterno;
- i genitori si alterneranno nella gestione e accudimento dei tre figli, permanendo nella casa familiare ciascuno con tempi paritari ed a settimane alterne, andandoli a prendere
a scuola il lunedì pomeriggio e tenendoli seco fino al lunedì mattina della settimana successiva;
nelle settimane in cui un genitore non abiterà nella casa familiare provvederà a trovarsi altra ed autonoma sistemazione abitativa;
- nella settimana in cui un genitore non permane nella casa familiare, il medesimo potrà trascorrere con i figli due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi nelle giornate di mercoledì e giovedì, fatti salvi diversi accordi tra i genitori, dall'uscita di scuola fino all'orario della cena compresa, allorquando li riporterà presso la casa familiare e fatta salva la possibilità di lasciare libero di restare venerdì con il Per_1
genitore con il quale è stato durante la settimana;
- nel periodo non scolastico, troverà applicazione il regime ordinario di alternanza settimanale;
per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza per almeno una settimana (da domenica fino alla domenica successiva) nel mese di giugno e settembre, due settimane (da domenica fino alla domenica successiva) nel mese di luglio, nonché per due settimane consecutive dal 1° al
15 ovvero dal 16 al 31 nel mese di agosto: periodi da concordarsi tra i genitori entro il
30 aprile di ogni anno, salvi migliori accordi tenuto conto delle esigenze dei figli e delle esigenze lavorative dei genitori;
- per le vacanze invernali, i figli trascorreranno ad anni alterni il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro, dalle ore 10:00; le rimanenti festività natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 1 Gennaio all'epifania con l'altro; i figli potranno altresì trascorrere una settimana di vacanze invernali ad anni alterni con ciascun genitore;
i genitori potranno
2 individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze di studio dei medesimi;
- per le vacanze Pasquali, così come per le ulteriori festività nell'arco dell'anno, sia religiose che civili, le stesse verranno trascorse dai figli con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza; i compleanni di ciascuno dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori, mentre ciascun genitore avrà diritto ad avere con sé i figli per il giorno del proprio compleanno, se richiesto;
- entrambi i genitori provvederanno in maniera diretta al mantenimento ordinario dei figli nei rispettivi di tempi di permanenza, nonché nella misura del 50% per ciascuno alla mensa scolastica ed alle spese ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare nonché ai consumi di luce, acqua, gas, e TARI;
- le spese per le scuole private dei figli e le ulteriori spese straordinarie occorrende, da individuarsi secondo il protocollo CNF 2017, da ripartirsi nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre;
- nessun contributo potrà essere riconosciuto a titolo di assegno divorzile in favore della Dott.ssa non sussistendo i presupposti di legge, essendo la predetta CP_1
dotata di mezzi economici adeguati a provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
Con vittoria di spese e compensi legali”; ha altresì chiesto che la residenza dei figli venga presa nel luogo ove essi abitano;
in via istruttoria, ha concluso come da memoria istruttoria;
- la resistente si è riportata alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. depositata il 3/1/2024. In via istruttoria ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il
2/2/2024:
“1.) affidare i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con il loro collocamento presso la madre. Il padre li frequenterà secondo il regolamento indicato al § 1.1.2 della memoria integrativa o secondo quello ritenuto di giustizia dal Tribunale Ill.mo. In subordine, confermare l'attuale regolamento della separazione, riassunto al § 3.2, lett. da “a” ad “f” della memoria integrativa.
2.) Assegnare la casa familiare in Firenze, via La Marmora n. 22, con quanto in essa contenuto alla concludente, che vi vivrà insieme ai figli. Ordinare al marito di
3 allontanarsi dalla stessa. In subordine confermare l'attuale regime di co-assegnazione ad entrambi i coniugi.
3.) Porre a carico del marito ed in favore della moglie un assegno divorzile non inferiore ad Euro 1.000,00 mensili. Oltre rivalutazione come per legge.
4.) Porre a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli pari a Euro
1.500,00 mensili (500,00 per ciascuno dei tre figli) ovvero quella maggiore o minore somma che apparirà di giustizia. Tale assegno dovrà essere corrisposto alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
5.) Stabilire che le spese straordinarie dei figli scolastiche siano poste a carico del padre per intero e tutte le altre, previste dal Protocollo del Tribunale di Firenze, siano ripartite tra i coniugi nella seguente misura: 70% a carico del padre, 30% a carico della madre.
6.) Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di
[...] divorzio.
1.
Considerato che
è già stata pronunciata sentenza parziale di divorzio, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che dalla coppia sono nati i figli , il 23.11.2007, , il Per_1 Per_2
15.5.2009, e , il 13.4.2012, i quali abitano nella casa coniugale, in cui si Per_3
alternano i genitori frequentando i figli in modo paritario.
I minori devono restare affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, come richiesto dalle parti, non essendovi ragioni per deflettere dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare.
2. Risulta poi conforme all'interesse dei figli – oltre che al principio di bigenitorialità – mantenere la collocazione paritaria degli stessi tra i genitori, regime che viene applicato
4 da circa tre anni e che è diventato una consuetudine, rispetto alla quale peraltro i minori hanno mostrato di essere sereni, come emerso durante le audizioni (v. verbale di udienza del 17/1/2023).
Tuttavia, potrà concordare direttamente con i genitori modalità e giorni di Per_1
frequentazione, essendo egli prossimo al compimento della maggiore età.
e continueranno invece a frequentare i genitori a settimane alternate, con Per_2 Per_3
scambio il lunedì: un genitore andrà a prenderli a scuola il lunedì pomeriggio e li terrà con sé fino al lunedì mattina della settimana successiva;
l'altro genitore li riprenderà il lunedì pomeriggio, e così via. In ciascuna settimana i figli potranno trascorrere con il genitore che non sta con loro (quella settimana) due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi nelle giornate di mercoledì e giovedì (come proposto dal figlio Per_2 durante l'ascolto), fatti salvi diversi accordi tra i genitori. Nel periodo non scolastico, troverà applicazione il regime ordinario di alternanza settimanale. Salvi diversi accordi tra le parti, e trascorreranno poi con ciascun genitore quindici giorni Per_2 Per_3
durante le vacanze estive, in periodi che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nel restante periodo, si applicherà il regime ordinario di frequentazione;
trascorreranno altresì ad anni alterni il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro; e alterneranno poi di anno in anno tra i genitori il periodo dal 26 Dicembre al 31 Dicembre con il periodo dal'1 Gennaio all'Epifania; inoltre, i figli alterneranno di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua;
i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze di studio di questi ultimi.
3. La collocazione paritaria dei figli non potrà più accompagnarsi all'alternanza dei genitori nella casa coniugale, finora attuata, giacché ciascuna parte, nelle conclusioni, ha richiesto in via principale l'assegnazione a sé della casa familiare;
l'alternanza è infatti possibile soltanto finché permane l'accordo dei genitori sul punto, considerato che diversamente lo scambio all'interno del medesimo immobile non può essere disposto, in quanto potenzialmente foriero di conflitti, o comunque tensioni, nocivi per i figli.
Ciò premesso, considerato che l'immobile nel quale i genitori si sono alternati è di proprietà del nucleo familiare paterno, il Tribunale ritiene che debba essere accolta la
5 domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente, il quale peraltro ha sinora svolto compiti genitoriali occupandosi dei figli al pari della madre.
4. Occorre ora pronunciare sulla richiesta della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il mantenimento della prole.
Al riguardo, si osserva che svolge la professione di ostetrica, con Controparte_1 rapporto di lavoro che nell'anno 2021, su richiesta della stessa resistente, si è trasformato da tempo pieno a tempo parziale. Inoltre, ella è socia accomandante nella società Indipendenza di NE GI e c. S.a.s., di cui detiene quote pari al
19,270%; la società, pur avendo una ingente esposizione debitoria (che solo verso
Agenzia delle Entrate ammonta a oltre € 1.200.000,00: v. atto di intervento prodotto dalla resistente il 20/12/2024), è comunque proprietaria di un palazzo posto in Firenze,
Piazza Indipendenza n. 24, che deve ritenersi potenzialmente fruttifero;
d'altra parte, la società ha recentemente preso in affitto l'azienda alberghiera, con canone CP_2 pari a € 280.000,00 per i primi due anni a partire dal 5 marzo 2025, per il terzo anno pari a € 270.000,00, dal quarto anno pari a € 220.000,00.
La nell'anno 2022 ha percepito un reddito netto di circa € 23.000,00, CP_1 derivante, per la maggior parte, dall'attività di lavoro dipendente. Ella è inoltre proprietaria di una quota pari a 2/9 di un immobile ubicato a Roccamare, e di alcuni appartamenti ubicati a Madrid, Pontedera, Ponsacco, che possono costituire fonte di reddito, se fatti fruttare.
Il ricorrente svolge la professione di avvocato e nell'anno 2022 ha percepito un reddito netto di circa € 41.000,00. Il fatto, tuttavia, che egli sostenga spese mensili che arrivano anche a € 3.000,00 (v. estratti conto Banca Ifigest) è indice di una capacità economica superiore;
d'altra parte, è lo stesso ex marito a dichiarare di essere stato costantemente aiutato dai propri genitori;
il padre del ricorrente, in particolare, è proprietario di un immobile in Lungarno Acciaioli locato a un canone di circa € 4.000,00 al mese, parte del quale è stato via via destinato all'odierno ricorrente, come da quest'ultimo ammesso all'udienza del 17/11/2022.
Il è altresì gravato da rate di prestiti, ovvero € 302,00 mensili Parte_1 per il rimborso del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autovettura; € 148,00 mensili per il rimborso del finanziamento per lo scooter;
€ 199,00 mensili in relazione al prestito personale di € 15.000,00 concesso da Banca Ifigest: finanziamenti per spese che 6 denotano un tenore di vita e capacità economica superiori a quanto emerge dalla sola dichiarazione dei redditi.
Tenuto conto delle circostanze sopra indicate e delle esigenze di tre figli adolescenti, valutato che, in seguito alla presente pronuncia, la resistente non godrà più del beneficio derivante dalla possibilità di utilizzare la casa coniugale – che in questa sede viene assegnata all'ex marito – e dunque dovrà farsi carico di una spesa per reperire un immobile in locazione in Firenze, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre, con effetto a decorrere dalla presente pronuncia, l'obbligo di versare un assegno periodico di € 1.500,00 mensili per il mantenimento ordinario dei figli (€ 500,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
La avrà altresì il diritto di percepire integralmente l'assegno unico per la CP_1
prole.
Le spese straordinarie necessarie per i figli dovranno gravare sul padre nella misura del
70% e sulla madre nella misura del 30%, alla luce della differenza tra i redditi delle parti, con rinvio alle Linee Guida del CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione.
5. Con riguardo alla domanda di assegno divorzile formulata da Controparte_1 occorre premettere che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
7 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Orbene, nel caso di specie, la resistente ha dedotto nella comparsa di costituzione depositata il 26/5/2023 che opererebbero sia il criterio assistenziale, in ragione della
“sproporzione tra le patrimonialità dei coniugi”, sia il criterio compensativo, giacché
“la vita familiare non ha comportato per l'Avv. alcun sacrificio o rinuncia di Pt_1
tipo lavorativo. Mentre la moglie ha sempre sostenuto il marito, il ricorrente ha messo in pratica condotte violente, offensive, ed emulative nei confronti della resistente, determinando molteplici violazioni dei doveri familiari (cfr. sopra i §§ 1 e 2). Nello specifico è stato violato il dovere di assistenza morale e materiale, alla base del criterio compensativo. La resistente inoltre, con l'unico fine di potersi prendere adeguatamente cura dei figli sopperendo di fatto all'inadeguatezza in tal senso del marito, ha sacrificato la sua carriera lavorativa. Da ultimo, al solo scopo di accudire i figli, si è collocata part time”; sia il criterio risarcitorio, considerato che “la crisi del matrimonio
è esclusivamente imputabile al marito. Le sue condotte, riassunte ai superiori §§ 1 e 2, hanno leso i doveri matrimoniali e la dignità della persona del coniuge”.
Tuttavia, per un verso, non risultano provate le condotte che l'ex marito avrebbe posto in essere, durante il matrimonio, in violazione dei doveri coniugali, e, per altro verso, la genericità delle ulteriori deduzioni non consente di individuare quale specifico contributo la convenuta abbia fornito alla vita familiare, e quali sacrifici la stessa abbia sopportato per la famiglia: è infatti pacifico che abbia lavorato Controparte_1
come ostetrica a tempo pieno durante la vita coniugale, e dunque non abbia sacrificato la propria carriera lavorativa per il marito;
mentre non assume rilievo la scelta di lavorare part time, essendo essa stata adottata dalla resistente soltanto nell'anno 2021, durante il procedimento di separazione, e quando ormai i figli non erano più in tenera età.
Deve pertanto essere escluso il rilievo del profilo risarcitorio e del profilo compensativo dell'assegno divorzile.
Occorre poi osservare, sotto il profilo assistenziale, che la sperequazione reddituale esistente tra le parti risulta mitigata dagli oneri gravanti sul ricorrente per il
8 mantenimento ordinario e straordinario della prole, oltre a considerare che la ex moglie ben potrebbe incrementare i propri redditi optando per un lavoro a tempo pieno, e facendo fruttare gli immobili di cui ella è proprietaria.
Sulla base di quanto rilevato, deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
6. Da ultimo, avendo le parti richiamato le istanze istruttorie formulate negli atti, occorre rinviare all'ordinanza del giudice istruttore depositata il 25/3/2025, condivisa dal Tribunale.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- dispone che i figli , nato il [...], , nato il [...], e , nato Per_1 Per_2 Per_3
il 13.4.2012, restino affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso;
- colloca i figli in via paritaria tra i genitori, con residenza presso la casa coniugale;
- assegna la casa coniugale a Parte_1
- dispone che e i genitori si frequentino tramite accordi diretti;
Per_1
- dispone che e frequentino i genitori a settimane alternate, con scambio Per_2 Per_3
il lunedì: un genitore andrà a prenderli a scuola il lunedì pomeriggio e li terrà con sé fino al lunedì mattina della settimana successiva;
l'altro genitore li riprenderà il lunedì pomeriggio, e così via;
in ciascuna settimana i figli potranno trascorrere con il genitore che non sta con loro due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi nelle giornate di mercoledì e giovedì, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
nel periodo non scolastico, troverà applicazione il regime ordinario di alternanza settimanale;
salvi diversi accordi tra le parti, e trascorreranno poi con ciascun Per_2 Per_3
genitore quindici giorni durante le vacanze estive, in periodi che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
nel restante periodo, si applicherà il regime
9 ordinario di frequentazione;
trascorreranno altresì ad anni alterni il 24 Dicembre con un genitore ed il 25 Dicembre con l'altro; e alterneranno poi di anno in anno tra i genitori il periodo dal 26 Dicembre al 31 Dicembre con il periodo dal'1 Gennaio all'Epifania; inoltre, i figli alterneranno di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua;
i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze di studio di questi ultimi;
- pone a carico di con effetto a decorrere dalla Parte_1
presente pronuncia, l'obbligo di corrispondere a il complessivo Controparte_1 importo mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 a figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat,
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- dispone che percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
Controparte_1
- pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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