Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01270/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, e -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio, rappresentati e difesi da sé stessi, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato -OMISSIS- in Troina, Via Nazionale n. 312/B e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2576/2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, pubblicata il 17/06/2025, la quale, notificata il 18/06/2025, è passata in giudicato per non proposto appello, giusta certificazione rilasciata il 22/07/2025,
e per l’esecuzione dei giudicati di condanna
a) al pagamento a -OMISSIS- dell’assegno una tantum di cui all’art. 2 co. 3 L. 210/ 1992, posta l’avvenuta notifica della Sentenza in formula esecutiva il 24/07/2025;
b) al pagamento dei compensi professionali liquidati e distratti agli esponenti avvocati -OMISSIS-, posta l’avvenuta notifica della sentenza in formula esecutiva il 24/07/2025 anche per quanto di rispettivo interesse dei due procuratori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. Giovanni EP IO AT e uditi il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con ricorso notificato e depositato in data 13 gennaio 2026 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.
A seguito della proposizione di ricorso (iscritto al n. r.g. 1754/2023) da parte della deducente sig.ra -OMISSIS-, il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2576 del 17 giugno 2025, ha dichiarato “ il diritto della ricorrente a beneficiare dell’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 3, legge 210/1992 ”, con conseguente condanna del Ministero della Salute “ a corrispondere alla ricorrente il predetto assegno, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda inoltrata in data 5.6.2019 e sino al soddisfo ”, ed ulteriore condanna del Ministero della Salute “ alla rifusione in favore di -OMISSIS- delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.114,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ”.
La sentenza, già cosa giudicata e costituente titolo esecutivo, il 24 luglio 2025 è stata notificata al Ministero della Salute, agli indirizzi atti.giudiziari@postacert.sanita.it e dgvesc@postacert.sanita.it, affinché, entro il termine di 120 giorni normativamente previsto, disponesse i relativi pagamenti in favore della sig.ra -OMISSIS- e degli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Lamenta la parte ricorrente che, a tutt’oggi, il Ministero della Salute non ha ottemperato, nonostante il decorso, dalla data di notifica della sentenza in epigrafe, del termine dilatorio di giorni 120 previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996 convertito con modificazioni nella L. 30/1997 e successive modifiche.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, i ricorrenti hanno avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero della Salute.
La parte resistente ha depositato nel fascicolo del giudizio - in data 21 gennaio e 9 marzo 2026 - documentazione comprovante l’avvio dell’attività istruttoria per disporre la liquidazione delle somme dovute.
1.2. Con atto depositato in data 24 marzo 2026 la parte ricorrente ha rappresentato di aver trasmesso all’Amministrazione resistente i documenti necessari per l’adempimento, richiesti comunque nelle more del giudizio (e allorché era già spirato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n.669/1996 per la spontanea ottemperanza) ma di non aver ancora ottenuto le erogazioni spettanti.
In conclusione, la parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per il Ministero resistente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di:
- accertare e dichiarare la non ottemperanza del Ministero della Salute al pagamento di quanto riconosciuto e liquidato in favore dei ricorrenti con la sentenza in epigrafe;
- assegnare al Ministero della Salute un termine di 30 giorni (o quello ritenuto) per ottemperare;
- nominare, sin d’ora, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di inadempimento entro l’assegnando termine;
- condannare il medesimo Ministero della Salute a corrispondere, in favore dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., l’ulteriore somma che sarà ritenuta congrua per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per il ritardo da parte del resistente Ministero;
- condannare il Ministero della Salute al pagamento delle spese vive e dei compensi professionali (oltre al rimborso spese generali, C.P.A., I.V.A.) del procedimento, da distrarre le spese vive in favore dell’avvocato -OMISSIS- (contributo unificato di € 43,00) e da distrarre i compensi professionali in favore di entrambi i difensori avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-.
2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da certificazione in data 22 luglio 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (in particolare, agli indirizzi PEC atti.giudiziari@postacert.sanita.it e dgvesc@postacert.sanita.it) della detta sentenza, in data 24 luglio 2025.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero della Salute - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo al Ministero resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante:
- l’accertamento del diritto della ricorrente - sig.ra -OMISSIS- - “ a beneficiare dell’assegno una tantum di cui all’art. 2, comma 3, legge 210/1992 ” e la condanna del Ministero della Salute “ a corrispondere alla ricorrente il predetto assegno, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda inoltrata in data 5.6.2019 e sino al soddisfo ”;
- la condanna del Ministero della Salute alla rifusione “ delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.114,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ”, avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio (Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio) del Ministero della Salute, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 gennaio 2026, n. 113).
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la domanda di fissazione della somma da versare a titolo di penalità di mora, tenuto conto delle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica nonché all’ingente ammontare del debito pubblico; tali ultime ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 4 gennaio 2024, n. 81; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 782).
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. astreinte , non può essere accolta, essendo le circostanze sopra riferite sufficienti non solo a mitigarne l’importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete “ragioni ostative”.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore degli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, con la precisazione che la somma versata a titolo di contributo unificato (pari a Euro 43,00) deve essere liquidata in favore del solo avvocato -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio (Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio) del Ministero della Salute, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero debitore al pagamento della c.d. penalità di mora.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (€. millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, con la precisazione che la somma versata a titolo di contributo unificato (pari a Euro 43,00) deve essere liquidata in favore del solo avvocato -OMISSIS-.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte privata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN Barone, Presidente
Giovanni EP IO AT, Consigliere, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Giovanni EP IO AT | GN AN Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.