Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.1278 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1278/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. BIANUCCI MARCO e SANTAMARIA GAIA ( ), con C.F._2
elezione di domicilio in presso avv. BIANUCCI MARCO;
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. ANRO' Controparte_1 C.F._3
IRENE VALENTINA ANNA, con elezione di domicilio in CORSO MAZZINI N. 14
27100 PAVIA, presso e nello studio dell'avv. ANRO' IRENE VALENTINA ANNA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto pagina 1 di 4
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. e la sig.ra hanno contratto matrimonio concordatario in data Pt_1 CP_1
09.06.2007 a SI (PV) (Atto N. 640 parte 2 serie B volume R01 – anno 2007 –
Comune di MILANO) (v. doc. 1) e in data 8.5.2024 è stata pubblicata la sentenza parziale di separazione, passata in giudicato.
La domanda di cessazione degli effetti civili deve essere accolta in quanto fondata. Invero, le prove documentali depositate dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale per la separazione.
Si deve pertanto concludere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Nella fattispecie sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 3, numero
2, lett b) della L.
1.12.1970 n. 898 e s.m.i. per la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dedotto in giudizio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente le questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria.
Le spese di lite dovranno essere regolate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. Pt_1
e la sig.ra in data 09.06.2007 a SI (PV) (Atto N. 640 parte 2 serie B CP_1
volume R01 – anno 2007 – Comune di MILANO);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) spese alla sentenza definitiva così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 14.4.2025 pagina 3 di 4 Il giudice estensore
Dott.ssa Laura Cortellaro
Il presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 4 di 4