Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr. ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 193/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Palmi Parte_1 CodiceFiscale_1
(RC), via Gramsci n. 73, di presso lo studio degli avv.ti Michele Iaria e Vincenzo Luca che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
-appellato contumace–
Oggetto: opposizione a precetto - appello avverso la sentenza del Tribunale Palmi n.
1232/2018, pubblicata il 14.12.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente 28.05.2024, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “gli avv.ti Michele Iaria e Vincenzo Luca Iaria, con le presenti note di trattazione precisano le loro conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e verbali di causa. Pertanto, insistono nell'integrale riforma della sentenza n.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.06.2014, proponeva opposizione, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Palmi, avverso l'atto di precetto, notificato in data 10.06.2014, con il quale gli intimava il pagamento della somma complessiva di Parte_1
€.73.454,97, oltre accessori, sulla scorta della sentenza n. 371/2014 emessa dallo stesso
Tribunale e pubblicata in 5.05.2014.
Adduceva l'opponente l'invalidità formale dell'atto di precetto per mancata preventiva notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., secondo comma, precisando, altresì, che il aveva provveduto alla notifica CP_1 della sentenza in questione esclusivamente nei confronti dei procuratori costituiti ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiarare l'inefficacia del notificato precetto, con vittoria di spese giudiziali.
Instaurato il contraddittorio, rimaneva contumace il creditore opposto.
Istruito il giudizio documentalmente, all'udienza del 14.05.2018, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con deposito contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Palmi, accertata la tempestività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., la accoglieva dichiarando la nullità dell'atto di precetto e condannando l'opposto alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell'opponente.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese Parte_1 giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.
Rimaneva contumace . Controparte_1
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_2 regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi.
Nel merito, l'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Deve premettersi che la domanda proposta dal è stata qualificata dal Giudice CP_1 di primo grado quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avendo,
l'opponente, contestato solo l'omessa notifica del titolo esecutivo, in violazione dell'art. 479 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza, erroneamente impugnata in questa sede, era, invece, ricorribile solo per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
In ogni caso, stante la qualificazione dell'opposizione come operata dal primo Giudice
“in via preliminare è opportuno che l'opposizione è stata proposta nel termine previsto dall'art 617
c.p.c.. Letta la norma in discorso, la opposizione è da ritenersi tempestiva per avere la parte attrice proceduto alla notifica della opposizione del termine di venti giorni previsto”, l'impugnata sentenza poteva essere suscettibile solo di ricorso per Cassazione poiché
“l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve essere fatta esclusivamente, in base al principio dell'apparenza, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di esecuzione forzata, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi e, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta - non potendosi ritenere tale l'indicazione di "opposizione all'esecuzione" contenuta nell'epigrafe della sentenza - la qualificazione dell'opposizione spetta, d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (Cassazione civile, sez. III, 20/02/2004, n. 3404).
La conclusione è che, errata l'individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, trattandosi di sentenza di primo grado a definizione di un'opposizione agli atti esecutivi, l'appello in luogo del ricorso per cassazione) non è validamente adito il giudice competente sull'impugnazione stessa e non insorge - neppure alla stregua degli innovativi principi affermati dalla recente pronuncia di Cass. Sez. Un., 14 settembre 2016, n. 18121 - alcun obbligo del giudice così adito, né alcun diritto dell'impugnante, di trasmettere la causa al giudice competente sul corretto mezzo di impugnazione con gli effetti conservativi propri della c.d. translatio iudicii, risultando sic et simpliciter inammissibile il mezzo di impugnazione erroneamente proposto (Cassazione civile, sez. VI 07/12/2016 n.
25078).
Sulla scorta delle ragioni esposte deve essere dichiarata l'inammissibilità del proposto appello con conferma dell'impugnata sentenza.
Nulla per spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellato. Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Palmi n. 1232/2018, Parte_1 pubblicata il 14.12.2018, così decide:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla per spese del presente grado;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di inammissibilità dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.06.2025
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)