CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1491/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
GARRI GUGLIELMO, OR
LEONE ER MARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17009/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton,20 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249066505928000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton,20 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060039578421000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060039578421000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060039578421000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070148772330000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070148772330000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070148772330000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080022795220000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080022795220000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080091430937000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080091430937000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080117247030000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080117247030000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090094069688000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090094069688000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090180048802000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090180048802000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090300203784000 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090300203784000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090300203784000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110135041212000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110135041212000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110135041212000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110135041212000 IRAP 2005
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110189076838000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130138065286000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130138065286000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140071686220000 TARI 2012
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140236477566000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114903278000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114903278000 TARI 2014
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton,20 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160128875825000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160128875825000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160128875825000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160128875825000 IRAP 2005
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180048681176000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180048681176000 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 477/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto, lRicorrente
1, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249066505928000, notificata in data 5 agosto 2024 da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di € 437.978,09, dovuto in forza di n. 27 cartelle di pagamento relative a diverse annualità e tipologie di tributo.
Nello specifico, le cartelle contenute nell'intimazione sono le cartelle: n. 09720060039578421000, n.
09720070148772330000, n. 09720080022795220000, n. 09720080091430937000, n.
09720080117247030000, n. 09720090094069688000, n. 09720090180048802000, n.
09720090300203784000, n. 09720110135041212000, n. 09720110189076838000, n.
09720130138065286000, n. 09720140071686220000, n. 09720140236477566000, n.
09720150107593301000, n. 09720160114903278000, n. 09720160128875825000, n.
09720170065482556000, n. 09720170141657442000, n. 09720170203834717000, n.
09720170244093609000, n. 09720180048681176000, n. 09720190022390766000, n.
09720200149480610000, n. 09720200170612634000, n. 09720200192342484000, n.
09720210089581212000, n. 09720210239665824000.
Il ricorrente ha ricorso avverso Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate, Regione Lazio
e Roma Capitale.
A sostegno della propria impugnazione ha eccepito le seguenti censure:
- Nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
- Illegittimità dell'intimazione impugnata per intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
- Nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta decadenza delle cartelle di pagamento: n.
09720060039578421000, n. 09720070148772330000, n. 09720080022795220000, n.
09720080091430937000, n. 09720080117247030000, n. 09720090094069688000, n.
09720090180048802000, n. 09720090300203784000, n. 09720110135041212000 e n.
09720110189076838000; - Difetto di motivazione dell'intimazione, non idonea a consentire una compiuta ricostruzione della pretesa.
Si sono costituite:
- Roma Capitale, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, la regolarità delle notifiche relative a due soli avvisi di liquidazione di propria competenza;
- Regione Lazio, sostenendo la correttezza della richiesta tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso;
- Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo e richiamando precedenti giurisprudenziali;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la ritualità degli atti notificati e la non intervenuta prescrizione dei crediti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso infondato.
In via preliminare, lo Studio ricorrente ha contestato la rituale notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione, deducendone la nullità o inesistenza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che: “in caso di contestazione da parte del contribuente, grava sull'Agente della riscossione l'onere di fornire la prova piena e rigorosa dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione”.
Tale prova deve consistere nella produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e della documentazione attestante il perfezionamento del procedimento notificatorio, anche in caso di irreperibilità o compiuta giacenza (CAD e CAN).
Nel caso in esame, dall'analisi della documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione, emerge che l'Agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi dei termini prescrizionali;
dunque la documentazione versata in atti è idonea a dimostrare la rituale notifica e la continuità degli atti interruttivi della prescrizione fino alla data dell'intimazione impugnata.
Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio sia la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata, sia gli atti notificati successivamente.
Pertanto, l'Agente della riscossione ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente non è fondata e deve essere respinta.
Dalla documentazione versata in atti da Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta, infatti, che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate, così come risultano validamente notificati i successivi atti interruttivi della prescrizione, susseguitisi nel tempo.
È principio pacifico che la notifica della cartella di pagamento costituisce atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione e che, ai fini del mantenimento dell'efficacia dell'azione di riscossione, è sufficiente la dimostrazione della continuità degli atti interruttivi, senza che sia richiesto il decorso ininterrotto di un termine prescrizionale pieno tra un atto e l'altro.
Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha fornito prova documentale della sequenza degli atti notificati, dai quali emerge che il decorso della prescrizione è stato tempestivamente e interrotto, sicché non risulta decorso alcun termine prescrizionale utile in favore della parte ricorrente.
Con riguardo alla dedotta decadenza dell'azione di riscossione in merito alle cartelle n.
09720060039578421000, n. 09720070148772330000, n. 09720080022795220000, n.
09720080091430937000, n. 09720080117247030000, n. 09720090094069688000, n.
09720090180048802000, n. 09720090300203784000, n. 09720110135041212000 e n.
09720110189076838000, occorre preliminarmente rilevare che, una volta validamente notificata la cartella di pagamento nei termini di legge, l'azione di riscossione non è più soggetta ai termini decadenziali propri della fase di accertamento o di iscrizione a ruolo, ma resta regolata unicamente dalla disciplina della prescrizione del credito.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di entrata. Pertanto, deve escludersi in radice l'operatività di qualsivoglia termine di decadenza successivo alla notifica delle cartelle medesime.
Ne consegue che l'azione di riscossione esercitata da Agenzia delle Entrate – Riscossione deve ritenersi tempestiva e legittima.
Infine, neppure è fondata la censura di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento in quanto l'atto impugnato contiene gli elementi risultano a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa azionata e l'esercizio del diritto di difesa, sicché l'intimazione deve ritenersi adeguatamente motivata.
Atteso tutto quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro settemila/00, oltre accessori, per l'Agenzia delle entrate - riscossione, in euro settemila, oltre accessori, per l'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale II di Roma, ed in euro tremila/00, oltre accessori, per ciascuna delle due altre parti resistenti ovvero la Regione Lazio e Roma
Capitale.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
GARRI GUGLIELMO, OR
LEONE ER MARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17009/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton,20 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249066505928000 IVA-ALTRO
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton,20 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060039578421000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060039578421000 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060039578421000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070148772330000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070148772330000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070148772330000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080022795220000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080022795220000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080091430937000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080091430937000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080117247030000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080117247030000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090094069688000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090094069688000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090180048802000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090180048802000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090300203784000 IRPEF-ALTRO 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090300203784000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090300203784000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110135041212000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110135041212000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110135041212000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110135041212000 IRAP 2005
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110189076838000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130138065286000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130138065286000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140071686220000 TARI 2012
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140236477566000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114903278000 TARI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114903278000 TARI 2014
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton,20 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160128875825000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160128875825000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160128875825000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160128875825000 IRAP 2005
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180048681176000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180048681176000 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 477/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto, lRicorrente
1, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249066505928000, notificata in data 5 agosto 2024 da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di € 437.978,09, dovuto in forza di n. 27 cartelle di pagamento relative a diverse annualità e tipologie di tributo.
Nello specifico, le cartelle contenute nell'intimazione sono le cartelle: n. 09720060039578421000, n.
09720070148772330000, n. 09720080022795220000, n. 09720080091430937000, n.
09720080117247030000, n. 09720090094069688000, n. 09720090180048802000, n.
09720090300203784000, n. 09720110135041212000, n. 09720110189076838000, n.
09720130138065286000, n. 09720140071686220000, n. 09720140236477566000, n.
09720150107593301000, n. 09720160114903278000, n. 09720160128875825000, n.
09720170065482556000, n. 09720170141657442000, n. 09720170203834717000, n.
09720170244093609000, n. 09720180048681176000, n. 09720190022390766000, n.
09720200149480610000, n. 09720200170612634000, n. 09720200192342484000, n.
09720210089581212000, n. 09720210239665824000.
Il ricorrente ha ricorso avverso Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate, Regione Lazio
e Roma Capitale.
A sostegno della propria impugnazione ha eccepito le seguenti censure:
- Nullità e/o inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
- Illegittimità dell'intimazione impugnata per intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
- Nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta decadenza delle cartelle di pagamento: n.
09720060039578421000, n. 09720070148772330000, n. 09720080022795220000, n.
09720080091430937000, n. 09720080117247030000, n. 09720090094069688000, n.
09720090180048802000, n. 09720090300203784000, n. 09720110135041212000 e n.
09720110189076838000; - Difetto di motivazione dell'intimazione, non idonea a consentire una compiuta ricostruzione della pretesa.
Si sono costituite:
- Roma Capitale, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, in via subordinata, la regolarità delle notifiche relative a due soli avvisi di liquidazione di propria competenza;
- Regione Lazio, sostenendo la correttezza della richiesta tributaria e chiedendo il rigetto del ricorso;
- Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo e richiamando precedenti giurisprudenziali;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la ritualità degli atti notificati e la non intervenuta prescrizione dei crediti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso infondato.
In via preliminare, lo Studio ricorrente ha contestato la rituale notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione, deducendone la nullità o inesistenza.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che: “in caso di contestazione da parte del contribuente, grava sull'Agente della riscossione l'onere di fornire la prova piena e rigorosa dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione”.
Tale prova deve consistere nella produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e della documentazione attestante il perfezionamento del procedimento notificatorio, anche in caso di irreperibilità o compiuta giacenza (CAD e CAN).
Nel caso in esame, dall'analisi della documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione, emerge che l'Agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi dei termini prescrizionali;
dunque la documentazione versata in atti è idonea a dimostrare la rituale notifica e la continuità degli atti interruttivi della prescrizione fino alla data dell'intimazione impugnata.
Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto in giudizio sia la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata, sia gli atti notificati successivamente.
Pertanto, l'Agente della riscossione ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente non è fondata e deve essere respinta.
Dalla documentazione versata in atti da Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta, infatti, che le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'intimazione impugnata sono state regolarmente notificate, così come risultano validamente notificati i successivi atti interruttivi della prescrizione, susseguitisi nel tempo.
È principio pacifico che la notifica della cartella di pagamento costituisce atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione e che, ai fini del mantenimento dell'efficacia dell'azione di riscossione, è sufficiente la dimostrazione della continuità degli atti interruttivi, senza che sia richiesto il decorso ininterrotto di un termine prescrizionale pieno tra un atto e l'altro.
Nel caso di specie, l'Agente della riscossione ha fornito prova documentale della sequenza degli atti notificati, dai quali emerge che il decorso della prescrizione è stato tempestivamente e interrotto, sicché non risulta decorso alcun termine prescrizionale utile in favore della parte ricorrente.
Con riguardo alla dedotta decadenza dell'azione di riscossione in merito alle cartelle n.
09720060039578421000, n. 09720070148772330000, n. 09720080022795220000, n.
09720080091430937000, n. 09720080117247030000, n. 09720090094069688000, n.
09720090180048802000, n. 09720090300203784000, n. 09720110135041212000 e n.
09720110189076838000, occorre preliminarmente rilevare che, una volta validamente notificata la cartella di pagamento nei termini di legge, l'azione di riscossione non è più soggetta ai termini decadenziali propri della fase di accertamento o di iscrizione a ruolo, ma resta regolata unicamente dalla disciplina della prescrizione del credito.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di entrata. Pertanto, deve escludersi in radice l'operatività di qualsivoglia termine di decadenza successivo alla notifica delle cartelle medesime.
Ne consegue che l'azione di riscossione esercitata da Agenzia delle Entrate – Riscossione deve ritenersi tempestiva e legittima.
Infine, neppure è fondata la censura di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento in quanto l'atto impugnato contiene gli elementi risultano a consentire al contribuente la piena comprensione della pretesa azionata e l'esercizio del diritto di difesa, sicché l'intimazione deve ritenersi adeguatamente motivata.
Atteso tutto quanto sopra, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro settemila/00, oltre accessori, per l'Agenzia delle entrate - riscossione, in euro settemila, oltre accessori, per l'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale II di Roma, ed in euro tremila/00, oltre accessori, per ciascuna delle due altre parti resistenti ovvero la Regione Lazio e Roma
Capitale.