Ordinanza cautelare 1 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03436/2026REG.PROV.COLL.
N. 01179/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2023, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliato;
contro
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositate da entrambe le parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere LU AN Ricci, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Il giudizio ha ad oggetto:
a) il provvedimento del Reparto operativo aeronavale di Como della Guardia di finanza, prot. n. 0175601/2020 del 19 marzo 2020, notificato in pari data, con cui è stata irrogata al militare appellato la sanzione disciplinare di giorni due di consegna;
b) la determinazione del Comando regionale Lombardia della Guardia di finanza, prot. n. 0462073/2020 dell’11 agosto 2020, notificata in pari data, recante il rigetto del ricorso gerarchico proposto dall’appellato avverso il predetto provvedimento sanzionatorio.
2. I fatti rilevanti ai fini del decidere, come risultanti dalla documentazione versata in atti, possono essere riepilogati nei termini che seguono.
2.1. Nel corso del 2017, all’esito di controlli periodici sulla regolarità degli accessi alle banche dati in uso al Corpo, il comandante della sezione operativa navale Lago di Garda della Guardia di finanza ha rilevato delle anomalie nelle consultazioni effettuate da alcuni militari, tra i quali l’odierno appellato, presso il sistema informativo 3270, l’anagrafe tributaria WebAT e la banca dati ACI 2.0; i relativi rilievi sono stati trasfusi nella comunicazione di notizia di reato n. 754173/26 del 23 dicembre 2017, trasmessa alla Procura della Repubblica di Brescia.
2.2. Il procedimento penale n. 479/BK/2018 R.G.N.R., avviato nei confronti dell’appellato e di altri due coimputati in ordine all’ipotesi di reato di cui agli artt. 81 e 615- ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico), si è concluso, all’esito dell’udienza preliminare, con declaratoria di « non luogo a procedere », «perché il fatto non sussiste» (sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia, n. -OMISSIS-). Il G.U.P. ha escluso la sussistenza dei profili costitutivi dell’abusività – la mancanza di autorizzazione preventiva e l’estraneità degli accessi all’attività di servizio – alla luce del rilascio di un’abilitazione nominativa di carattere generale, della normativa regolamentare di riferimento e delle spiegazioni fornite dagli imputati, ritenute plausibili.
2.3. La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Brescia, sezione prima penale, con sentenza n. 488 del 19 febbraio 2019. La Corte ha osservato, in particolare, che il dato sulle ore di lavoro straordinario dei militari, conosciuto mediante l’accesso al sistema informativo 3270, era liberamente visibile a tutti gli abilitati e che, in ogni caso, «la verifica del corretto impiego delle risorse pubbliche è un dovere deontologico di ogni militare» ; quanto agli accessi alla banca dati ACI 2.0 relativi a veicoli riconducibili al nucleo familiare dell’appellato, questi concernevano dati « liberamente consultabili » sulla rete. Il 9 luglio 2019, decorso il termine di impugnazione, la sentenza è stata acquisita dall’Amministrazione.
2.4. Ritenendosi non vincolato dall’esito del giudizio penale, il comandante del Reparto operativo aeronavale di Como ha formulato una motivata proposta di avvio del procedimento disciplinare di corpo (nota prot. n. 559506/P del 18 settembre 2019), che è stata condivisa dal Comando regionale Lombardia (nota prot. n. 591845 del 2 ottobre 2019) e dal Comando interregionale dell’Italia nord-occidentale (nota prot. n. 654045 del 28 ottobre 2019).
2.5. Con nota prot. n. 0783449/2019 del 20 dicembre 2019 il comandante del Reparto operativo aeronavale di Como ha contestato all’appellato l’addebito disciplinare, nei termini che seguono:
« Ispettore in forza ad una Sezione Operativa Navale, durante l’attività di servizio presso il reparto di appartenenza effettuava: nr. 195 distinti accessi al sistema informativo 3270 in uso al Corpo (straordinari del militare, dati anagrafici e posizione amministrativa, redditi percepiti, monitoraggio impieghi, promozioni, situazione anagrafica, altre specializzazioni qualifiche ed abilitazioni), nei confronti di colleghi; nr. 499 accessi all’anagrafe tributaria WebAt nei confronti di 76 diversi soggetti, dei quali, solamente 12 risultano agli atti di reparto e quindi ricompresi nell’attività di istituto; nr. 45 accessi alla banca dati A.C.I. 2.0. Tale fatto veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria che instaurava un procedimento penale per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 81 e 615 ter c. p., all’esito del quale veniva emessa sentenza di "non luogo a procedere". Tale comportamento gravemente inopportuno e deontologicamente scorretto, consistente nell’aver acquisito informazioni, senza plausibili ragioni di servizio, peraltro non condivise ovvero autorizzate dal Comandante di Reparto, il militare ha violato i dettami amministrativi che regolano gli accessi alle Banche Dati in uso al Corpo, venendo meno ai basilari principi di lealtà e correttezza, contravvenendo in modo rilevante ai doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato, arrecando altresì un vulnus all’immagine ed al prestigio della Guardia di Finanza al cospetto dell’Autorità Giudiziaria che della vicenda si è occupata. La menzionata condotta, allo stato, per quanto si evince dagli atti, appare idonea ad integrare la violazione dell’art. 751 comma 1, lett. a), punti 3) e 17) in relazione agli artt. 713 e 719 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90. La mancanza è stata commessa in Salò (BS) dal 01/02/2016 al 30/09/2017 nel grado di Maresciallo Capo ».
2.6. Esaminate le giustificazioni del militare e sentito il parere della commissione di disciplina, con il provvedimento prot. n. 0175601/2020 del 19 marzo 2020, il comandante del Reparto ha irrogato all’appellato la sanzione di giorni due di consegna, restringendo il nucleo fattuale effettivamente posto a base della sanzione.
2.6.1. In particolare:
i) gli accessi all’anagrafe tributaria WebAT sono stati ritenuti non sanzionabili, perché in gran parte riconducibili al servizio e perché, per i restanti, mancava «l’incontrovertibile certezza» della loro estraneità a fini istituzionali;
ii) in relazione agli accessi al sistema 3270, l’Amministrazione ha invece ritenuto che «la finalità di riscontrare un’eventuale errata gestione di risorse pubbliche» non potesse giustificare la consultazione di dati relativi ai colleghi «esistendo alternative legittime per lo scopo quali, a titolo esemplificativo, il ricorso all’istituto del conferimento con il Comandante della Stazione Navale» ;
iii) quanto agli accessi alla banca dati ACI 2.0, sono ritenuti meritevoli di sanzione solo « quelli effettuati ai mezzi connessi al proprio nucleo familiare, per i quali appare evidente l’insussistenza di alcuna motivazione a supporto ».
2.6.2. La condotta del militare, pur priva di rilievo penale e di limitata gravità, è stata quindi ritenuta « caratterizzata da scarso senso del dovere e responsabilità » e violativa degli artt. 713 e 719 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
2.7. Avverso la sanzione, il militare ha proposto ricorso gerarchico, che è stato respinto con determinazione prot. n. 0462073/2020 dell’11 agosto 2020 del comandante regionale Lombardia. Secondo tale provvedimento:
i) l’art. 653 c.p.p. non trova applicazione alle sentenze di non luogo a procedere, né comunque impedisce all’Amministrazione di operare un’autonoma valutazione disciplinare dei fatti;
ii) la condotta dell’appellato ha violato le regole interne sull’uso delle banche dati e generato « diffuso malessere all’interno del Reparto »;
iii) l’avvio del procedimento non può considerarsi tardivo ai sensi dell’art. 1398 c.m., non prevedendo tale disposizione alcun termine perentorio, ma solo una regola di ragionevole prontezza;
iv) non si riscontra alcuna violazione del diritto di difesa, né un’illegittima composizione della commissione di disciplina;
v) quanto alla proporzionalità della sanzione, questa è ritenuta adeguata alla gravità della condotta, nonché al grado, all’anzianità e alle qualifiche del militare.
3. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, il militare ha impugnato il provvedimento sanzionatorio e la determinazione adottata all’esito di ricorso gerarchico, articolando i seguenti motivi:
i) « Tardività dell’avvio del procedimento disciplinare in relazione alla verificazione dei fatti », con conseguente violazione degli artt. 1392, 1393 e 1398 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.m.), essendo trascorsi oltre cinque mesi dall’integrale conoscenza della sentenza penale irrevocabile;
ii) « Mancata considerazione dell’esito del procedimento penale », in violazione dell’art. 653 c.p.p. e della circolare interna n. 1/2006, ritenendosi che la formula pienamente liberatoria «perché il fatto non sussiste» , pur se resa con sentenza ex art. 425 c.p.p., precludesse l’esercizio dell’azione disciplinare sui medesimi fatti;
iii) « Macroscopico errore di travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei presupposti di fatto », con riferimento alla formale qualificazione, nel provvedimento gerarchico, della sanzione come « rimprovero » in luogo della « consegna » e al merito della contestazione;
iv) « Assenza di proporzionalità tra fatto e sanzione », in violazione degli artt. 1355 e 1361 c.m., per non avere l’Amministrazione considerato l’altro rendimento del militare e l’assenza di precedenti disciplinari;
v) « Violazione del diritto di difesa », per omessa valutazione delle memorie, tardiva comunicazione del difensore d’ufficio – avvenuta solo il 19 febbraio 2020, quando il termine per le memorie successive alla contestazione era già decorso – e illegittima composizione della commissione di disciplina ai sensi dell’art. 1400 c.m.
4. Con la sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
4.1. In particolare, il primo giudice:
i) ha ritenuto « fondata e assorbente la censura dedotta con il secondo motivo », relativa alla violazione dell’art. 653, comma 1, c.p.p., con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze;
ii) ha evidenziato che, all’esito del giudizio penale, erano stati esclusi entrambi i profili costitutivi dell’originario addebito di accesso abusivo, ossia la mancanza di autorizzazione e l’estraneità degli accessi all’attività di servizio;
iii) ha osservato che il provvedimento disciplinare, qualificando la condotta come « non autorizzata » ed « estranea al servizio », ha posto a fondamento della sanzione « fatti contrari a quelli accertati in sede penale e coperti dall’efficacia propria del giudicato ».
5. Con appello notificato il 7 febbraio 2023 e ritualmente depositato, il Ministero dell’economia e delle finanze ha impugnato la sentenza sulla base di tre motivi di gravame, volti a dedurre:
i) l’erronea assimilazione, da parte del primo giudice, della sentenza di non luogo a procedere ad una sentenza di assoluzione;
ii) la mancata considerazione della sanzionabilità, in sede disciplinare, di fatti e circostanze già valutati in sede penale;
iii) l’utilizzo di criteri ermeneutici non corretti rispetto al sindacato sul potere disciplinare.
6. Si è costituito in giudizio il militare appellato, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
6.1. Egli ha inoltre riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi assorbiti in primo grado relativi alla tardività dell’avvio del procedimento disciplinare (motivo i), alla sproporzione della sanzione (motivo iv) e alla violazione del diritto di difesa (motivo v).
6.2. Non sono state, invece, riproposte le censure di travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, articolate con il terzo motivo del ricorso di primo grado, sulle quali si è dunque formato il giudicato interno e che restano estranee al thema decidendum del presente grado di giudizio.
7. Con ordinanza n. 829 del 1° marzo 2023 questa sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’amministrazione appellante, per difetto di periculum in mora .
8. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è fondato e deve essere accolto.
10. I tre motivi di appello convergono nel sostenere l’unitaria tesi dell’autonomia e della specialità del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, che viene sviluppata lungo tre direttrici:
i) l’impossibilità di equiparare, in punto di efficacia del sottostante accertamento nel procedimento disciplinare, la sentenza di non luogo a procedere alla sentenza irrevocabile di assoluzione;
ii) la possibilità per l’Amministrazione, anche in caso di pronuncia assolutoria, di apprezzare la condotta oggetto dell’imputazione in termini diversi dal giudizio penale, secondo i parametri propri dell’ordinamento disciplinare;
iii) la natura ampiamente discrezionale delle valutazioni compiute dall’amministrazione in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti e all’individuazione della sanzione applicabile.
11. Partendo dal primo profilo, l’art. 653, comma 1, c.p.p. dispone che « la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso ».
11.1. La disposizione vincola l’Autorità amministrativa all’accertamento dei fatti risultante da una sentenza penale che presenti, congiuntamente, due caratteristiche:
i) sia una sentenza di «assoluzione », e dunque una pronuncia che esclude la responsabilità dell’imputato (cfr. art. 530 c.p.p.);
ii) sia una sentenza « irrevocabile », e cioè una sentenza « pronunciat[a] in giudizio », contro la quale « non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione » (art. 648 c.p.p.).
11.2. La sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. ai sensi dell’art. 425 c.p.p. non soddisfa né l’una, né l’altra delle due condizioni:
i) non è una sentenza « di assoluzione » in quanto non si pronuncia sulla fondatezza dell’imputazione, ma sull’idoneità degli elementi acquisiti a «sostenere l’accusa in giudizio » (art. 425, comma 3, c.p.p., vigente ratione temporis; sul punto, cfr. Cass. pen, sez. VI, 27 aprile 2016, n. 17385, secondo cui – anche a seguito delle riforme, che hanno progressivamente rafforzato i poteri di cognizione del G.U.P. – essa permane « sentenza di merito su di un aspetto processuale »);
ii) è priva dell’attitudine a divenire « irrevocabile », in quanto non pronunciata «in giudizio » e sempre suscettibile di essere revocata dal G.I.P. se « sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio » (art. 434 c.p.p.).
11.3. È senz’altro vero che anche la sentenza di non luogo a procedere, quando si fondi su un’approfondita valutazione del materiale probatorio, può presentare un contenuto accertativo sul merito dell’imputazione, sostanzialmente assimilabile a quello proprio di una sentenza di proscioglimento pronunciata all’esito del giudizio. A impedirne la riconduzione all’ambito applicativo dell’art. 653 c.p.p. sono, però, i caratteri “strutturali” della sentenza ex art. 425 c.p.p. – inidonea, per sua natura, a divenire stabile e definitiva (Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2014, n. 39191) – indipendentemente dalla maggiore o minore “intensità” dell’accertamento che essa concretamente sottende.
11.4. Anche la giurisprudenza civile concorda nel ritenere che la sentenza di non luogo a procedere non sia suscettibile di inquadramento quale « sentenza penale irrevocabile di assoluzione », cui l’art. 653 c.p.p. riconosce efficacia di giudicato in sede disciplinare: « basta qui considerare che la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata in determinati casi, ai sensi dell’art. 434 cod. proc. pen., ed è assistita, pertanto, da un grado di stabilità “relativa”, non riconducibile al paradigma di “irrevocabilità” che qualifica la fattispecie disciplinata dalla richiamata disposizione, per essere piuttosto caratterizzata da un’efficacia preclusiva rebus sic stantibus» (Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2023, n. 21607, espressasi proprio in relazione ad una sentenza di non luogo a procedere « perché il fatto non sussiste »).
11.5. Tali conclusioni trovano ulteriore riscontro nell’orientamento di questa sezione, che ha di recente escluso la sussistenza di un vincolo accertativo derivante dalla « sentenza di non luogo a procedere, resa all’esito dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 425 c.p.p. », sul rilievo che essa, « a differenza della sentenza di assoluzione resa all’esito del dibattimento, è priva dell’attitudine al giudicato ai sensi dell’art. 653 c.p.p. ed è suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 434 c.p.p. » (Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2186).
11.6. Il primo motivo di appello è dunque fondato. La sentenza appellata non può essere condivisa nella parte in cui ha ricondotto la sentenza di non luogo a procedere resa nei confronti dell’odierno appellato all’ambito applicativo dell’art. 653 c.p.p. e ritenuto vincolante il relativo accertamento, incentrando su tale premessa tutto il proprio impianto motivazionale.
12. Ai fini dell’esame della seconda censura, occorre muovere dal principio generale di autonomia tra procedimento disciplinare e giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti (espresso, nell’ordinamento militare, dall’art. 1393 c.m.). Tale principio comporta che l’Amministrazione possa rivalutare le risultanze emerse in sede penale, al fine di verificare gli eventuali profili di rilevanza disciplinare (Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2025, n. 5452; sez. II, 18 giugno 2021, n. 4739).
12.1. Le due valutazioni operano, infatti, su piani strutturalmente distinti. Il giudizio penale è retto dal principio di stretta legalità e rigidamente circoscritto dalla fattispecie incriminatrice, quale presidio estremo dell’ordinamento a tutela dei beni giuridici di maggiore rilievo. Il giudizio disciplinare, invece, si articola intorno a fattispecie aperte, idonee a ricomprendere una pluralità di condotte (Cons. Stato, sez. II, 11 settembre 2023, n. 8247), e risponde a esigenze proprie dell’organizzazione amministrativa, connesse alla salvaguardia dei doveri inerenti allo status , dei rapporti gerarchici, del prestigio dell’istituzione e del corretto svolgimento del servizio.
12.2. Ne consegue che il medesimo fatto storico può risultare, allo stesso tempo, penalmente irrilevante e disciplinarmente censurabile, senza che ciò determini alcuna contraddizione logico-giuridica (Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2026, n. 1523; sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2643).
12.3. L’autonomia valutativa dell’Amministrazione può esplicarsi anche in ulteriori direzioni, quali, in particolare: i) l’utilizzo, in sede disciplinare, di fatti e circostanze non direttamente considerati dal giudice penale (Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2022, n. 5182); ii) l’apprezzamento del medesimo fatto in relazione a un profilo di disvalore diverso da quello vagliato in sede penale (Cons. Stato, sez. II, 30 marzo 2026, n. 2614).
12.4. Quando poi – come nel caso di specie – non operi l’art. 653 c.p.p., l’autonomia tra i due giudizi si estende anche ai profili relativi alla sussistenza dei fatti contestati, alla loro riferibilità all’incolpato e alla loro qualificazione in termini di illiceità penale. In mancanza del vincolo derivante dal giudicato assolutorio, infatti, l’Amministrazione può procedere a una propria ricostruzione dei fatti, anche non coincidente con quella posta a fondamento della decisione penale, ferma restando la necessità che l’accertamento disciplinare sia sorretto da adeguata istruttoria e da una motivazione immune da illogicità, irragionevolezza o travisamento.
12.5. Nella presente vicenda, peraltro, la declaratoria di non luogo a procedere « perché il fatto non sussiste » non si fonda sull’esclusione della condotta sotto il profilo materiale, ma sulla ritenuta carenza di un elemento normativo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 615- ter c.p., costituito dal carattere abusivo dell’accesso (« chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico ( … )».
12.6. Ne consegue che lo stesso accertamento del fatto presupponeva un indefettibile momento valutativo – incentrato sull’apprezzamento delle finalità perseguite dall’agente, alla luce delle norme che regolano l’utilizzo dei sistemi informatici in uso alla Guardia di finanza – che, in mancanza del vincolo di cui all’art. 653 c.p.p., poteva essere autonomamente rinnovato dall’Amministrazione in sede disciplinare.
13. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente esercitato il proprio potere disciplinare lungo entrambe le direttrici sopra delineate: da un lato, attraverso la valorizzazione di circostanze e profili di disvalore ulteriori rispetto a quelli scrutinati in sede penale (§§ 12.1-12.3); dall’altro, procedendo all’autonomo accertamento del fatto, come consentito dall’inapplicabilità dell’art. 653 c.p.p. (§§ 12.4-12.5).
13.1. Quanto agli accessi al sistema informativo 3270, la motivazione del provvedimento sanzionatorio richiama, in particolare, il carattere reiterato degli accessi - ben 195 - e la finalità perseguita dal militare, il quale, anziché attivare i canali propri dell’ordinamento militare, « quali, a titolo esemplificativo, il ricorso all’istituto del conferimento con il Comandante della Stazione Navale », ha intrapreso una personale e del tutto irrituale iniziativa di verifica sulla gestione del lavoro straordinario da parte del proprio superiore gerarchico.
13.2. Tali profili integrano un autonomo nucleo di disvalore deontologico, riconducibile agli artt. 713 (« doveri attinenti al grado ») e 719 (« spirito di corpo ») del d.P.R. n. 90 del 2010 (r.m.), e si collocano nel perimetro ordinario dell’autonomia valutativa propria del giudizio disciplinare, del tutto indipendente dalla qualificazione penalistica della condotta.
13.3. Allo stesso ambito può essere ricondotto il rilievo, valorizzato nella determinazione di rigetto del ricorso gerarchico, del « diffuso malessere all’interno del Reparto » generato dalla condotta del militare. Tale profilo – anch’esso idoneo a integrare una violazione dello « spirito di corpo », di cui all’art. 719 r.m. – esplicita una specifica conseguenza relazionale del comportamento sanzionato, peraltro già desumibile dalla motivazione del provvedimento di primo grado (laddove evidenziava che gli accessi erano diretti « nei confronti di colleghi »).
13.4. La sanzione si sostiene anche sul piano dell’autonomo accertamento del fatto. La motivazione del provvedimento disciplinare qualifica gli accessi come compiuti « senza ragionevoli ragioni di servizio », in quanto estranei allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero « carenti del congruo fondamento autorizzativo », ponendosi così in apparente tensione con la sentenza della Corte d’appello, che aveva invece ritenuto sussistente una finalità istituzionale, sul rilievo che « la verifica del corretto impiego delle risorse pubbliche è un dovere deontologico di ogni militare ».
13.5. Il contrasto, in mancanza del vincolo conformativo derivante dal giudicato penale, non assume però carattere patologico. Rivalutando i medesimi profili già apprezzati dal giudice penale per escludere l’abusività dell’accesso – ossia le regole interne di utilizzo del terminale 3270 e le finalità concretamente perseguite dal militare – l’Amministrazione ha ragionevolmente ritenuto che il dovere di vigilare sul corretto impiego delle risorse pubbliche non legittimasse il singolo militare a esercitare un controllo individuale e sistematico sull’operato del proprio comandante. Nella stessa prospettiva, l’abilitazione nominativa di carattere generale non è stata ritenuta sufficiente a giustificare, sul piano disciplinare, l’effettuazione di accessi sorretti da una finalità del tutto impropria.
14. Quanto ai quindici accessi alla banca dati ACI 2.0 relativi a mezzi del nucleo familiare dell’appellato, la motivazione del provvedimento ha ritenuto « evidente l’insussistenza di alcuna motivazione a supporto », da intendersi quale motivazione di servizio idonea a giustificare la consultazione.
14.1. Anche tale rilievo attiene all’autonomo apprezzamento del disvalore deontologico della condotta, sempre consentito all’Amministrazione, ed è coerente con la normativa interna, che non ammette l’utilizzo degli strumenti istituzionali per scopi personali (cfr. la circolare del Comando generale prot. n. 193304 del 16 giugno 2008, richiamata nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico).
14.2. L’esclusione, in sede penale, del carattere abusivo di tali accessi, in quanto relativi ad informazioni « liberamente consultabili » su apposite piattaforme, non vincolava l’Amministrazione, che, prescindendo dalla pubblicità dei dati, ha legittimamente attribuito rilevanza disciplinare all’utilizzo del sistema informatico per finalità estranee al servizio.
15. Deve, pertanto, essere accolto anche il secondo motivo di appello, con conseguente riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio abbia posto a fondamento della sanzione « fatti contrari a quelli accertati in sede penale e coperti dall’efficacia propria del giudicato ».
15.1. Tale conclusione non risulta corretta, sia perché nel caso di specie non sussisteva il vincolo di cui all’art. 653 c.p.p.; sia perché il provvedimento sanzionatorio appare sorretto – oltre che da una legittima rivalutazione del fatto – anche da un autonomo apprezzamento della rilevanza disciplinare delle condotte.
16. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere fondato anche il terzo motivo di appello, diretto a censurare la sentenza di primo grado per essersi spinta oltre i limiti del sindacato di legittimità sul potere disciplinare.
16.1. Secondo il costante orientamento di questa sezione, le valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati e all’individuazione della sanzione applicabile rientrano « in una sfera di discrezionalità da riconoscere all’amministrazione, correlata alla sua autonomia organizzativa », e sono sindacabili in sede giurisdizionale « solo per illogicità, irragionevolezza, difetto di proporzionalità, travisamento dei fatti » (Cons. Stato, sez. II, 30 dicembre 2025 n. 10437; 25 luglio 2025, n. 6657; 19 novembre 2024, n. 9257).
16.2. La sentenza appellata, nel ritenere preclusa all’Amministrazione la stessa possibilità di valutare la vicenda in termini diversi da quelli posti a fondamento della decisione penale, ha sostituito al sindacato sulla razionalità e sulla coerenza interna del provvedimento disciplinare un più penetrante controllo sul merito degli addebiti, fondato sull’asserito – e insussistente – vincolo derivante dal giudicato penale.
16.3. Le valutazioni operate dall’Amministrazione, secondo quanto già illustrato (§§ 13-14), si collocano per converso, nel perimetro del ragionevole esercizio del potere disciplinare, e non risultano, sotto alcun profilo, affette da manifesta illogicità o travisamento.
17. Restano quindi da esaminare le censure assorbite in primo grado, nei termini in cui sono state riproposte in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (cfr. § 6.1).
18. Non è fondata la censura relativa alla tardività dell’avvio del procedimento disciplinare. La locuzione « senza ritardo » di cui all’art. 1398, comma 1, c.m. non radica il dovere dell’Amministrazione di procedere immediatamente alla contestazione degli addebiti, ma esprime un canone di ragionevole prontezza, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità dei necessari accertamenti preliminari (Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2025, n. 5449).
18.1. Nel caso in esame, fra il momento della conoscenza della sentenza penale irrevocabile (9 luglio 2019) e la contestazione degli addebiti (20 dicembre 2019) è decorso un intervallo temporale di circa cinque mesi, certamente non breve. Dagli atti emerge, tuttavia, che l’Amministrazione non è rimasta inerte: la linea gerarchica ha svolto un effettivo percorso valutativo, scandito da una serie di passaggi documentati e temporalmente ravvicinati (cfr. § 2.4).
18.2. La vicenda presentava, inoltre, profili di non trascurabile complessità, implicando la valutazione degli atti di una vicenda penale sviluppatasi lungo due gradi di giudizio e riguardando la posizione di tre diversi militari, con centinaia di accessi da verificare e classificare.
18.3. Il tempo impiegato dall’Amministrazione per avviare formalmente il procedimento non appare, dunque, espressivo di un’inerzia ingiustificata, né sproporzionato, tenuto conto della complessità degli accertamenti e del necessario coinvolgimento della linea gerarchica; la censura di tardività deve pertanto essere respinta.
19. È infondata anche la censura relativa al difetto di proporzionalità della sanzione.
19.1. La motivazione del provvedimento attesta, in primo luogo, che l’Amministrazione ha tenuto conto, nella scelta della sanzione, sia della limitata gravità del comportamento, che dell’anzianità di servizio, del grado e dei precedenti disciplinari del militare incolpato.
19.2. Ferma l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella scelta della sanzione ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 28 novembre 2023, n. 10177), la misura concretamente applicata, due giorni di consegna, si colloca nella parte bassa della cornice prevista dall’art. 1358 c.m. (« fino al massimo di sette giorni consecutivi ») e non risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità degli addebiti.
20. Non sussiste, infine, la lamentata violazione del diritto di difesa, nei diversi profili dedotti.
20.1. La nomina del difensore d’ufficio, pur tardivamente comunicata all’incolpato, non ha inciso in concreto sulle sue facoltà difensive. Il difensore d’ufficio ha infatti tempestivamente depositato (in data 26 febbraio 2020) una memoria, che è stata sottoposta alla commissione di disciplina (come risulta dal verbale del 17 marzo 2020) ed esaminata dall’autorità decidente.
20.2. La doglianza relativa all’omessa considerazione delle allegazioni difensive è prospettata in termini del tutto generici ed è smentita dal contenuto testuale del provvedimento, ove si dà atto dell’esame delle memorie difensive pervenute (sia quella redatta personalmente dall’incolpato in data 3 gennaio 2020, sia quella sottoscritta dal militare difensore in data 26 febbraio 2020).
20.3. L’appellato deduce, inoltre, l’illegittima composizione della commissione di disciplina, composta da un ufficiale e due sottufficiali di grado superiore, senza alcun suo « pari grado », come previsto dall’art. 1400, comma 2, c.m. (« la commissione … è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza »). L’irregolarità appare del tutto ininfluente rispetto all’esito del procedimento. La commissione di disciplina, chiamata a pronunciarsi sull’eventuale irrogazione della consegna di rigore, si è infatti espressa a favore dell’incolpato, con parere poi condiviso dall’autorità procedente, che ha irrogato la sanzione meno grave della consegna semplice. Non emerge, pertanto, alcun pregiudizio concreto che possa ricondursi alla composizione dell’organo consultivo.
21. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere integralmente respinto.
21.1. La novità e la complessità delle questioni fattuali e giuridiche esaminate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB MI, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
LU AN Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LU AN Ricci | AB MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.