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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1529 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via Almerico Meomartini, 33, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Oreste De Angelis, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' CP_1 in Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/04/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 5/03/2024, notifica da parte dell' dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002082752, relativa all'atto di CP_1 accertamento n. 1100.25/12/2019.0259098 del 25/12/2019, concernente il mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quale legale rappresentante della CP_2 negli anni 2017 e 2018, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire dichiarare nulla o
[...] CP_1 comunque annullare o revocare, in quanto illegittima, l'ordinanza-ingiunzione opposta e, in via subordinata, applicarsi i criteri previsti dall'art. 8 della legge 689/1981, e quindi determinare l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta secondo quanto previsto dall'articolo citato;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da attribuirsi al procuratore antistatario.
1 A sostegno della domanda ha esposto che tutte le somme oggetto dell'atto di accertamento, notificato il 22/02/2020, erano state versate entro i tre mesi successivi, sicché non poteva essere assoggettato ad alcuna sanzione, ma che l' non aveva dato riscontro alla sua istanza di CP_1 annullamento in autotutela. In subordine, ha lamentato la mancata applicazione, nella quantificazione della sanzione, dell'art. 8, l. 689/81.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza- CP_1 ingiunzione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-002082752, notificata il 5/03/2024, l' sede di CP_1
Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 7.366,68 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.25/12/2019.0259098 del 25/12/2019, per CP_1 aver violato, nella qualità di legale rapp.te della l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. CP_2
463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. CP_1
15 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce di aver sanato la violazione subito dopo la notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente illegittimità della pretesa sanzionatoria.
Con atto di accertamento n. .1100.25/12/2019.0259098, notificato il 17/01/2020 (v. a.r. in CP_1 prod. ), è stato contestato al ricorrente, in qualità di legale rapp.te della il CP_1 CP_2 mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione ai mesi di dicembre
2017, gennaio e febbraio 2018.
Specificamente, è stato contestato l'omesso versamento di complessivi € 6.139,14 sulla matricola n. 1101692697 (dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018) ed € 1.332,98 sulla matricola n.
1102425308 (dicembre 2017), somme per le quali erano già stati emessi avvisi di addebito.
Il ricorrente ha documentato di avere versato entro il 17 aprile 2020 – dunque entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento – tutte le somme delle quali era contestato l'omesso versamento, tramite modelli F35 intestati all'agente della riscossione e recanti l'indicazione dell'avviso di addebito di riferimento, come espressamente previsto dall'avviso di accertamento (“Qualora
2 venga notificata la cartella di pagamento / avviso di addebito si dovrà procedere solo con versamento presso l'agente della riscossione o con mod. F35”).
Specificamente le ritenute per la matricola 1101692697 riferite al mese di dicembre 2017 risultano essere state pagate con due distinti versamenti in data 2/03/20 e 14/04/20, quelle di gennaio 2018 il 12/03/20, quelle di febbraio 2018 il 12/02/20; le ritenute per la matricola 1102425308 del mese di dicembre 2017 sono state versate in data 25/01/20.
L' , per parte sua, si è limitato ad opporre, in maniera generica, che l'ordinanza era stata CP_1 emessa in quanto il ricorrente non aveva fornito prova di effettivi e integrali pagamenti.
Ne discende l'illegittimità dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, dal momento che il datore di lavoro non è assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002082752 dell' CP_1 di Benevento;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 43,00, con attribuzione all'avv. De Angelis.
Benevento, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1529 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via Almerico Meomartini, 33, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Oreste De Angelis, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell' CP_1 in Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/04/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 5/03/2024, notifica da parte dell' dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-002082752, relativa all'atto di CP_1 accertamento n. 1100.25/12/2019.0259098 del 25/12/2019, concernente il mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quale legale rappresentante della CP_2 negli anni 2017 e 2018, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire dichiarare nulla o
[...] CP_1 comunque annullare o revocare, in quanto illegittima, l'ordinanza-ingiunzione opposta e, in via subordinata, applicarsi i criteri previsti dall'art. 8 della legge 689/1981, e quindi determinare l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta secondo quanto previsto dall'articolo citato;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da attribuirsi al procuratore antistatario.
1 A sostegno della domanda ha esposto che tutte le somme oggetto dell'atto di accertamento, notificato il 22/02/2020, erano state versate entro i tre mesi successivi, sicché non poteva essere assoggettato ad alcuna sanzione, ma che l' non aveva dato riscontro alla sua istanza di CP_1 annullamento in autotutela. In subordine, ha lamentato la mancata applicazione, nella quantificazione della sanzione, dell'art. 8, l. 689/81.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza- CP_1 ingiunzione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-002082752, notificata il 5/03/2024, l' sede di CP_1
Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 7.366,68 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.25/12/2019.0259098 del 25/12/2019, per CP_1 aver violato, nella qualità di legale rapp.te della l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. CP_2
463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. CP_1
15 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce di aver sanato la violazione subito dopo la notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente illegittimità della pretesa sanzionatoria.
Con atto di accertamento n. .1100.25/12/2019.0259098, notificato il 17/01/2020 (v. a.r. in CP_1 prod. ), è stato contestato al ricorrente, in qualità di legale rapp.te della il CP_1 CP_2 mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in relazione ai mesi di dicembre
2017, gennaio e febbraio 2018.
Specificamente, è stato contestato l'omesso versamento di complessivi € 6.139,14 sulla matricola n. 1101692697 (dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018) ed € 1.332,98 sulla matricola n.
1102425308 (dicembre 2017), somme per le quali erano già stati emessi avvisi di addebito.
Il ricorrente ha documentato di avere versato entro il 17 aprile 2020 – dunque entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento – tutte le somme delle quali era contestato l'omesso versamento, tramite modelli F35 intestati all'agente della riscossione e recanti l'indicazione dell'avviso di addebito di riferimento, come espressamente previsto dall'avviso di accertamento (“Qualora
2 venga notificata la cartella di pagamento / avviso di addebito si dovrà procedere solo con versamento presso l'agente della riscossione o con mod. F35”).
Specificamente le ritenute per la matricola 1101692697 riferite al mese di dicembre 2017 risultano essere state pagate con due distinti versamenti in data 2/03/20 e 14/04/20, quelle di gennaio 2018 il 12/03/20, quelle di febbraio 2018 il 12/02/20; le ritenute per la matricola 1102425308 del mese di dicembre 2017 sono state versate in data 25/01/20.
L' , per parte sua, si è limitato ad opporre, in maniera generica, che l'ordinanza era stata CP_1 emessa in quanto il ricorrente non aveva fornito prova di effettivi e integrali pagamenti.
Ne discende l'illegittimità dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, dal momento che il datore di lavoro non è assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 5.201 a € 26.000), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002082752 dell' CP_1 di Benevento;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso C.U. € 43,00, con attribuzione all'avv. De Angelis.
Benevento, 26 marzo 2025.
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