Art. 38. ((L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 10, secondo comma, e dell'articolo 23, perche' imputato di un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione, e nel caso abbia subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva))
All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti
a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale lo avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e sia gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale 6 stato valutato o nuovamente valutato.
All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti
a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale lo avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e sia gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale 6 stato valutato o nuovamente valutato.