Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237 , concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 , con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1 al primo comma, dopo le parole: "31 dicembre 1975", e' aggiunto il seguente periodo: "La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975";
dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e' fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie gia' insediate, al 31 dicembre 1974".
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237 , concernente proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 , con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1 al primo comma, dopo le parole: "31 dicembre 1975", e' aggiunto il seguente periodo: "La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975";
dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e' fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie gia' insediate, al 31 dicembre 1974".