TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/03/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13663/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13663/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPERE RACHELE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 58 FIRENZE presso il difensore avv. SAPERE RACHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da ricorso.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha contratto matrimonio con rito civile in Firenze in data 26 settembre 2007, con il sig. CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], come risulta dall'estratto
[...] C.F._2 dell'atto di matrimonio Atto n. 710, Parte I, dell' Anno 2007; i coniugi scelsero la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'art.30, primo comma della legge 31 maggio 1995, n.218
ed hanno scelto il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione non sono nati figli;
venuta meno
l'affectio coniugalis, la sig.ra ha lasciato la casa coniugale in Firenze nell'anno 2011 trasferendosi a Pt_1
Londra; su ricorso del sig. il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 648/2016 emessa in data CP_1
18/02/2016, ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi (doc. 2); detta sentenza è passata in giudicato;
dalla sentenza sono trascorsi i termini di legge senza che le parti si siano riconciliate;
la ricorrente
è addivenuta alla determinazione di richiedere lo scioglimento del matrimonio;
la sig.ra gode di Pt_1 adeguati mezzi di sostentamento e di idonea e remunerata attività lavorativa;
il sig. dal CP_1
Comune di residenza di Firenze risulta emigrato al Comune di Valsamoggia dal quale risulta cancellato;
pertanto ad oggi risulta irreperibile e la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale dell'ultima residenza conosciuta ovvero nel Comune di Valsamoggia (BO); egli non si è costituito né è comparso personalmente all'udienza del 27.2.2025 avanti al Giudice Relatore;
l'attrice, presente personalmente col proprio difensore, ha confermato il perdurare della separazione e la propria volontà di divorziare e il Giudice, previa discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
Lo scioglimento del matrimonio va senz'altro pronunciato sussistendo tutti i presupposti di legge. Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia avente ad oggetto il solo vincolo, e pertanto necessaria, e non essendovi stata opposizione alla domanda da parte del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Firenze in data 26 settembre 2007, tra
, nato/a il 30/11/1968 in BRASILE e nato/a il 31/07/1985 a Parte_1 CP_1
ALBANIA, di cui all'atto di matrimonio n. 710, Parte I, dell'Anno 2007, del Comune di Firenze, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13663/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAPERE RACHELE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 58 FIRENZE presso il difensore avv. SAPERE RACHELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da ricorso.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha contratto matrimonio con rito civile in Firenze in data 26 settembre 2007, con il sig. CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], come risulta dall'estratto
[...] C.F._2 dell'atto di matrimonio Atto n. 710, Parte I, dell' Anno 2007; i coniugi scelsero la legge italiana da applicare ai loro rapporti patrimoniali, ai sensi dell'art.30, primo comma della legge 31 maggio 1995, n.218
ed hanno scelto il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione non sono nati figli;
venuta meno
l'affectio coniugalis, la sig.ra ha lasciato la casa coniugale in Firenze nell'anno 2011 trasferendosi a Pt_1
Londra; su ricorso del sig. il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 648/2016 emessa in data CP_1
18/02/2016, ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi (doc. 2); detta sentenza è passata in giudicato;
dalla sentenza sono trascorsi i termini di legge senza che le parti si siano riconciliate;
la ricorrente
è addivenuta alla determinazione di richiedere lo scioglimento del matrimonio;
la sig.ra gode di Pt_1 adeguati mezzi di sostentamento e di idonea e remunerata attività lavorativa;
il sig. dal CP_1
Comune di residenza di Firenze risulta emigrato al Comune di Valsamoggia dal quale risulta cancellato;
pertanto ad oggi risulta irreperibile e la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso la casa comunale dell'ultima residenza conosciuta ovvero nel Comune di Valsamoggia (BO); egli non si è costituito né è comparso personalmente all'udienza del 27.2.2025 avanti al Giudice Relatore;
l'attrice, presente personalmente col proprio difensore, ha confermato il perdurare della separazione e la propria volontà di divorziare e il Giudice, previa discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione.
Lo scioglimento del matrimonio va senz'altro pronunciato sussistendo tutti i presupposti di legge. Nulla sulle spese, trattandosi di pronuncia avente ad oggetto il solo vincolo, e pertanto necessaria, e non essendovi stata opposizione alla domanda da parte del convenuto, rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Firenze in data 26 settembre 2007, tra
, nato/a il 30/11/1968 in BRASILE e nato/a il 31/07/1985 a Parte_1 CP_1
ALBANIA, di cui all'atto di matrimonio n. 710, Parte I, dell'Anno 2007, del Comune di Firenze, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2