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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 393 del Ruolo Generale Affari Civile Contenziosi per l'anno 2022,
promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Marco Pistis, Roberto Pistis e Franco Pistis del Foro di Lanusei, presso il cui studio in
Lanusei, via Roma n. 29, ha eletto domicilio
APPELLANTE
CONTRO
Pagina 1 , C.F. rappresentata e difesa, in virtù di procura CP_1 C.F._2
speciale resa a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gabriele Melis e Luca Balzano, presso il cui studio in Cagliari, via
Delitala n. 10, ha eletto domicilio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria eccezione e domanda
riconvenzionale rigettata, in totale riforma della sentenza appellata: ”1) IN VIA PRELIMINARE,
dichiarare la perenzione del decreto ingiuntivo ex art.644 c.p.c.; 2)NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità, l'inefficacia e/o la nullità
dell'obbligazione per cui è causa, e di qualsiasi altro atto consequenziale, anche ai sensi e per gli
affetti dell'art.6 dell'atto costitutivo come in espositiva dedotto, e per l'effetto revocare il decreto
ingiuntivo opposto;
3)IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, in ogni caso, accertare e dichiarare
che la signora non ha alcuna obbligazione nei confronti della signora Parte_1 CP_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4)IN VIA DI GRADATO SUBORDINE, NEL
MERITO, accertare e dichiarare che il diritto di credito, per capitale ed interessi, oggetto di
giudizio è prescritto ex art.2943 c.c. e 2948 c.c. in difetto di validi atti d'interruzione della
prescrizione, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5)IN OGNI CASO, con
condanna dell'opposta al ristoro delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese
per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art.93 c.p.c. a
favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di avere anticipato le spese e di non avere riscosso
onorari”.
Nell'interesse dell'appellata:
“Per i suesposti motivi si conclude affinchè l'Ecc.ma Corte D'Appello adita:
Pagina 2 1) dichiari inammissibile e/o improponibile l'appello proposto dalla sig.ra ai sensi Parte_1
degli artt. 348 bis c.p.c.;
2) in ogni caso, dichiari inammissibile e/o infondato l'appello della sig.ra con Parte_1
integrale conferma della sentenza appellata;
3) con ristoro delle competenze e spese del doppio grado del giudizio, nonché sanzione di
temerarietà, con ogni conseguenza di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 27 gennaio 2021 propose opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2270 emesso il 3 dicembre 2019 con cui, su istanza di
[...]
, il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento di euro 80.647,60, oltre interessi e CP_1
spese.
L'opponente allegò che:
- il decreto, emesso, oltre che nei propri, anche nei confronti della sorella , della MO s.n.c. di CP_2
MO LA & C. (di cui le due sorelle erano socie) e della madre era stato portato Persona_1
alla notifica, unitamente all'atto di precetto, in data 24 dicembre 2019;
- a fondamento del ricorso la ricorrente aveva assunto di avere eseguito nell'anno 2006 nei confronti della società MO s.n.c. di MO LA & C. un prestito di euro.80.647,60 la cui restituzione era stata garantita espressamente dalle socie e dalla Per_1
- il decreto ingiuntivo non le era mai stato ritualmente notificato, atteso che ella risiedeva ed era domiciliata a Roma;
- del decreto ingiuntivo aveva avuto notizia dalla madre, alla quale era stato ritualmente notificato e che aveva tempestivamente proposto opposizione;
- aveva azionato il rimedio previsto dall'art.644 c.p.c. per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti ex art.188 disp. att. c.p.c.;
- con provvedimento del 14 ottobre 2020, comunicato dalla cancelleria in data 15 dicembre 2020,
l'intestato Tribunale (R.G.7587/2019) aveva rigettato l'istanza ex art.188 disp.att. c.p.c. e -
Pagina 3 nuovamente - rimesso in termini la ricorrente per la notifica del decreto ingiuntivo da eseguirsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- la prima rimessione in termini effettuata dal giudice che aveva emanato il decreto ingiuntivo sulla base della ricostruzione di parte ricorrente (decreto del 23 luglio 2020) era gravemente infondata,
considerato che quest'ultima aveva notificato il decreto ingiuntivo ad un indirizzo errato, pertanto senza usare la diligenza dovuta che avrebbe implicato il dovere di accertarsi della residenza e/o del domicilio dell'ingiunta sia prima di depositare il ricorso ex art.633 c.p.c. che prima di dare corso al procedimento notificatorio;
- anche nella denegata ipotesi in cui la controparte avesse provveduto alla notificazione del decreto ingiuntivo, l'eventuale notifica, mai pervenutale ritualmente, sarebbe stata sicuramente irrituale,
nulla e/o inesistente.
Tanto esposto, sul rilievo che persistesse la situazione d'incertezza in ordine all'esistenza di una
Parte valida notifica, la nvocò i seguenti motivi di opposizione:
1. disconoscimento di tutte le sottoscrizioni a lei imputabili;
2. eccezione d'inesistenza e/o nullità dell'obbligazione dedotta in giudizio;
3. eccezione di prescrizione.
La resistette all'opposizione, spiegando che: CP_1
- il decreto ingiuntivo era stato portato alla notifica, unitamente all'atto di precetto, in data 24
dicembre 2019 e notificato alla MO s.n.c. di MO LA & C., a LA MO, a e ad Parte_1
ma solo quest'ultima aveva promosso opposizione (procedimento iscritto al n. Persona_1
865/2020 di R.G.);
- la notifica nei confronti di era stata tentata presso la sua residenza a Belvì (NU) nella Parte_1
via Roma n. 59 e aveva avuto esito negativo a causa del suo presunto trasferimento;
Parte
- dal certificato di residenza era risultato che la fosse residente a [...];
Pagina 4 Parte
- la veva presentato istanza d'inefficacia del decreto ex art. 188 disp. att. c.p.c. ed ella, nel resistere, aveva chiesto di essere rimessa in termini per la notifica del decreto;
- rimessa in termini per il rinnovo della notifica del decreto ingiuntivo n. 2270/2019 del 3 dicembre
2019, unitamente a tutti gli atti sino ad allora intervenuti, nei confronti della da Parte_1
eseguirsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione (decreto 23 luglio 2020), aveva tentato la notifica all'indirizzo di residenza in data 5 settembre 2020, ma anche questa notifica non aveva avuto esito positivo poiché, nonostante risultasse residente in [...] la era risultata essere irreperibile;
- con provvedimento di data 14 ottobre 2020, il Tribunale di Cagliari aveva rigettato l'istanza ex art. 188 disp. att. c.p.c. e l'aveva rimessa in termini per una nuova notifica da eseguirsi nel termine di sessanta giorni;
- aveva dunque proceduto ad una nuova notifica mediante l'ufficio UNEP di Roma, tramite il quale erano stati effettuati due ulteriori tentativi, uno ex art. 140 cpc e un secondo -preceduto da un certificato di residenza aggiornato in data 1° novembre 2020- ai sensi dell'art. 143 c.p.c. che si era concluso con la corretta notifica al soggetto non reperibile, come evincibile dall'atto notificato;
Parte
- nonostante la corretta notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la veva presentato un'opposizione
alla cieca in data 27 gennaio 2021, quindi del tutto tardiva.
La chiese, dunque, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, il suo CP_1
rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali, con sentenza n. 866/2022 pubblicata in data
29/03/2022, venne decisa nei seguenti termini: “…
1. dichiara inammissibile l'opposizione e, per
l'effetto, 2. dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2270 emesso il 3 dicembre
2019 dall'intestato Tribunale;
3. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle
spese processuali, che liquida in complessivi euro 13.115,75, di cui euro 11.405,00 per compensi,
comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.”.
Si riporta, in sintesi, il percorso motivazionale della statuizione.
Pagina 5 Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione di tardività fondata, con conseguente inammissibilità
dell'opposizione, rilevando: dalla copia notificata del decreto ingiuntivo (doc. 5 parte opposta) era
Parte risultato che a fronte della mancata notifica tentata il 20 ottobre 2020 presso la residenza della a Roma, nella via Petrocelli n. 210, non avendo rinvenuto nessuno incaricato al ritiro e non avendo
Parte rinvenuto neanche il nominativo della l'ufficiale giudiziario avesse provveduto alla
Parte notificazione in data 3 novembre 2020 presso l'ultima residenza conosciuta dalla previa acquisizione del certificato di residenza, e che in data 9 novembre 2020 avesse provveduto al deposito del plico nella casa comunale di Roma, in quanto ultima residenza. Conseguentemente, la notificazione del decreto ingiuntivo si sarebbe perfezionata il giorno 29 novembre 2020, ovverosia nel ventesimo giorno successivo a quello in cui si era compiuta la citata formalità ai sensi dell'art.
Parte 143, terzo comma, c.p.c., cosicché la vrebbe dovuto proporre opposizione entro l'8 gennaio successivo. Poiché, invece, pacificamente, quest'ultima aveva proposto opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27 gennaio 2021, risultava accertata la tardività della stessa.
Né, secondo il Tribunale, avevano alcun pregio le argomentazioni svolte da parte opponente circa la nullità della notificazione perché l'ufficiale giudiziario non avrebbe posto in essere tutte le attività
di cui all'art. 143 c.p.c. e perché, in ogni caso, la notificazione non era avvenuta presso il domicilio eletto dei suoi difensori nominati già nel procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., siccome superate e assorbite in ragione del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “Ai fini
dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo occorre che l'opponente provi di
avere avuto, a causa della irregolarità della sua notificazione, una conoscenza non tempestiva del
monitorio, avendola acquisita dopo il termine per la proposizione di opposizione tempestiva,
ovvero in un momento in cui l'opposizione non poteva essere più adeguatamente predisposta e
proposta: tale onere può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ed in particolare,
trattandosi di un fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo rappresentato da
come e quando la detta conoscenza sia avvenuta (Cass., ord. 25 ottobre 2017, n. 25391). Nel caso di specie, infatti, anche in violazione di quanto disposto dall'art. 650 c.p.c., non aveva Parte_1
Pagina 6 nemmeno indicato come avrebbe avuto conoscenza del decreto di cui ha lamentato non avere ricevuto valida notificazione presso la propria residenza.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituita in giudizio , resistendo all'appello e domandandone la sua CP_1
inammissibilità o il suo rigetto.
***
1.Con primo motivo d'appello, titolato “Travisamento dei fatti di causa e/o vizio di motivazione”,
censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto che l'opponente non Parte_1
avesse indicato come avrebbe avuto conoscenza del decreto di cui mai avrebbe ricevuto formale notificazione presso la propria residenza: sostiene, a tal proposito, l' appellante, che il Giudice non aveva considerato che nell'atto di citazione in opposizione fosse stato, invece, specificato che ella aveva scoperto l'esistenza del decreto ingiuntivo sin dal 6.2.2020, tanto da avere depositato rituale istanza ex art. 188 disp. att. c.p.c. in ragione della perenzione del decreto ingiuntivo ex art. 644
c.p.c., siccome mai notificato nel termine di sessanta giorni (pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione).
Parte Soggiunge, inoltre, la di aver preso atto del rigetto dell'istanza ex art. 188 c.p.c. solo a seguito della comunicazione del 15.12.2020 (momento dal quale sarebbe sorto il suo interesse ad impugnare il decreto ingiuntivo che, sino ad allora, non le era stato notificato) e che soltanto nel corso del giudizio di primo grado era venuta a conoscenza dell'“asserita ennesima notificazione del
decreto ingiuntivo del 9.11.2020”, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'opposizione addirittura tempestiva.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
E' opportuno, preliminarmente, ricordare che con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo la stessa ha precisato che “pur non avendo mai ricevuto la notifica del Parte_1
decreto ingiuntivo, la ricorrente è stata edotta dell'esistenza di tale provvedimento dalla madre,
Pagina 7 signora , alla quale è stato ritualmente notificato e che ha tempestivamente proposto Persona_1
opposizione”: tale circostanza, tuttavia, appare assolutamente irrilevante e correttamente non è stata considerata dal Giudice di primo grado ai fini della decisione, atteso che, per ammissione della stessa opponente, non era stata ricevuta alcuna notifica e l'aver appreso la notizia dalla propria madre di certo non può costituire presupposto di avvenuta conoscenza legale del decreto ingiuntivo.
D'altra parte la notizia in questione non afferisce al decreto ingiuntivo notificato da ultimo, bensì al
Parte decreto ingiuntivo notificato il 6.2.2020, in relazione al quale la aveva proposto istanza di perenzione.
Parte
Altrettanto irrilevante, ai fini in esame, è la circostanza per cui la vrebbe avuto conoscenza del rigetto dell'istanza ex art. 188 c.p.c. solo con comunicazione del 15.12.2020 (momento dal quale sarebbe a suo dire, sorto il suo interesse ad impugnare il decreto ingiuntivo che, sino ad allora, non le era stato notificato, tanto da doversi considerare, la sua opposizione, addirittura tempestiva): in proposito è sufficiente precisare che col provvedimento a verbale del 14.10.2020
(immediatamente accessibile alle parti costituite grazie al deposito telematico) – comunicato in data 15.12.2020 – il Giudice ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 188 c.p.c. e ha rimesso in termini la ricorrente per il rinnovo della notifica del decreto ingiuntivo n. 2270/2019, da eseguirsi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Appare di tutta evidenza,
pertanto, che le argomentazioni spese da parte appellante non possano incidere minimamente sulla decisione correttamente assunta in primo grado, atteso che dalla comunicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 188 c.p.c., come si è visto, è solamente decorso il termine, ampiamente rispettato, per il rinnovo della notifica del decreto ingiuntivo da parte della ricorrente, in ragione dei numerosi tentativi fino a quel momento non andati a buon fine.
Da ultimo, deve ritenersi irrilevante la circostanza che l'appellante abbia avuto conoscenza della notificazione ex art. 143 c.p.c., “radicalmente nulla”, soltanto all'atto della costituzione in giudizio dell'opposta in data 7.4.2021: è doveroso, sul punto, ricordare che a norma dell'art. 143 c.p.c. “Se
non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore
Pagina 8 previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia
dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza, o se questa è ignota, in quella del luogo di
nascita del destinatario […]. Premesso, pertanto, che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
si perfeziona nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte,
occorre osservare che nel caso di specie sia documentalmente dimostrato che:
1. la notifica eseguita in data 9.9.2020 non sia andata a buon fine, in quanto la destinataria era “irreperibile su citofono e
cassette”;
2. con relata di notifica del 20.10.2020 l'ufficiale giudiziario incaricato ha attestato quanto segue: “anzi non ho potuto notificare in quanto all'interno “A” rinvengo i nominativi
“ . Persona ivi interpellata, non qualificatasi, dichiara che la sig.ra Controparte_3 [...]
non abita lì. Nessuno incaricato al ritiro”;
3. vista la notifica del 20 ottobre e Parte_2
visto il certificato di residenza rilasciato in data 1 novembre 2020, attestante l'ultima residenza conosciuta, l'avv. Gabriele Melis, dichiarato di aver esperito ogni indagine necessaria e di non essere a conoscenza di altro luogo (domicilio o dimora) ove reperire il destinatario, ha richiesto all'ufficiale giudiziario di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. il quale, in data 9
novembre 2020, ha attestato di aver notificato mediante deposito di copia in busta sigillata nella
Casa Comunale di Roma (doc. 5 parte opposta primo grado). Risulta, dunque, di tutta evidenza che nella procedura fin qui esaminata non possa rinvenirsi, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante, alcuna irregolarità, anche in considerazione del fatto che, seppur sia vero che la notifica ex art. 143 c.p.c. presuppone sempre e comunque che nel luogo dell'ultima residenza nota del destinatario irreperibile siano state compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia esplicitamente conto nella notifica, tuttavia, di certo non può essere richiesta un'indagine che esorbiti dalla normale diligenza, posto che incombe sul destinatario che abbandoni l'originaria residenza – e non si curi di mutare l'indirizzo anagrafico – il rischio di una declaratoria di irreperibilità, se non dimostra che la sua reperibilità era nota al notificante ovvero facilmente conoscibile avvalendosi dei normali mezzi di conoscenza.
Pagina 9 Parte Nel caso in esame, a fronte di una pacifica ammissione da parte della di essere venuta a conoscenza, sin dal 6.2.2020, dell'esistenza del decreto ingiuntivo, nonché dell'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della mancanza assoluta, sia nel citofono, che nelle cassette, del
Parte nominativo della deve ritenersi che la destinataria abbia – forse proprio consapevolmente –
reso difficilmente conoscibile la sua reperibilità, o quantomeno non rinvenibile attraverso i normali mezzi di conoscenza, perseverando in tale suo atteggiamento anche successivamente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le formalità eseguite dall'ufficiale giudiziario devono ritenersi senz'altro regolari e la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. valida ed efficace:
considerato, quindi, che quest'ultima si è perfezionata in data 29.11.2020, ovverosia nel ventesimo giorno successivo a quello in cui si è compiuto il deposito presso la casa comunale di Roma
(9.11.2020), avrebbe dovuto proporre opposizione entro l'8 gennaio successivo. Parte_1
2.Con secondo motivo di gravame, titolato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 650
c.p.c.”, l'appellante censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Giudice ha sussunto l'opposizione spiegata nella fattispecie di cui all'art. 650 c.p.c., non considerando che l'opponente avesse formulato l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., sul presupposto che il decreto non fosse mai stato ritualmente notificato nei termini ex art. 644 c.p.c. ed “al buio”,
ossia all'insaputa della circostanza che durante la pendenza del procedimento speciale ex art. 188
Parte disp. att. c.p.c. controparte avesse tentato un'ulteriore notifica. Precisa, inoltre, la che il
Tribunale non abbia neppure considerato che la conoscenza della notificazione di cui all'art. 143
c.p.c. del 9.11.2020 sia avvenuta solo in corso di causa, con la conseguenza che l'opposizione,
effettuata addirittura prima dell'avvenuta conoscenza della notificazione ex art. 143 c.p.c., si sarebbe dovuta considerare tempestiva.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Come precedentemente illustrato, l'appellante ha dedotto a sostegno delle proprie pretese (asserita tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo) la nullità della notifica avvenuta ai sensi dell'art.
Pagina 10 143 c.p.c., sul presupposto che fossero intervenute irregolarità da parte dell'ufficiale giudiziario
(evidentemente escluse): tanto è sufficiente per poter affermare che il Giudice di primo grado abbia correttamente inquadrato la fattispecie di cui ci si occupa nella disposizione di cui all'art. 650 c.p.c.,
a tenor del quale, si ricorda, “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato
nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della
notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Nella fattispecie in esame deve confermarsi che l'opponente non abbia dimostrato affatto di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'atto in ragione dell'irregolarità della notificazione, che, in ogni caso, deve dirsi esclusa per le ragioni sopra indicate. Non rileva, del resto, nemmeno la circostanza che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata notificata “prima dell'avvenuta conoscenza della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.”, e che,
conseguentemente, la stessa si sarebbe dovuta considerare tempestiva: anche in questo caso deve ribadirsi che il termine per proporre opposizione sarebbe dovuto essere l'8 gennaio 2021, mentre l'atto di citazione è stato regolarmente notificato a mezzo Pec il 27 gennaio 2021, ben oltre l'ordinario termine di 40 giorni.
3.Con terzo motivo, titolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 188 disp. att. c.p.c.”,
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non avrebbe Parte_1
considerato che la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. “è stata effettuata durante la
litispendenza, in data 9.11.2020, ossia in pendenza del procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c.,
che si è concluso in data 15.12.2020 con la comunicazione dell'ordinanza con la quale il Tribunale
di Cagliari, in accoglimento dell'istanza di rimessione in termini formulata dalla creditrice, ha
rimesso in termini per la notifica l'opposta”, con la conseguenza che la pendenza di tale procedimento avrebbe importato la necessità che la notificazione di qualsiasi atto, compreso il
Parte decreto ingiuntivo, dovesse essere effettuata presso il domicilio eletto della ossia presso il domicilio del difensore. Per queste ragioni, la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si sarebbe dovuta considerare radicalmente nulla.
Pagina 11 Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto basti osservare che con il deposito telematico del provvedimento di rigetto dell'istanza di cui all'art. 188 c.p.c. e di rimessione nei termini il Giudice ha definito il procedimento suddetto,
spogliandosi della relativa potestas decidendi. L'attività successivamente posta in essere dalla ricorrente, volta ad eseguire la notificazione del decreto ingiuntivo, non poteva che essere effettuata nei confronti dell'ingiunta personalmente, afferendo ad un procedimento del tutto autonomo e svincolato da quello per il quale l'elezione di domicilio presso il difensore era stata effettuata (di talché la notifica presso l'asserito domicilio eletto, quella sì, sarebbe stata nulla). Va soggiunto, per completezza, che neppure potrebbe ipotizzarsi, in relazione alla censura in esame, che fosse precluso alla ricorrente monitoria, di effettuare la notifica del decreto prima della formale comunicazione del provvedimento di rimessione nei termini da parte della cancelleria. In disparte il fatto che non è data prova della data di siffatta comunicazione, come detto, il provvedimento era immediatamente accessibile alle parti (entrambe costituite) attraverso la visibilità sul telematico,
con conseguente, immediata facoltà della di procedere al rinnovo della notifica senza CP_1
attenderne la comunicazione. Ed invero il termine di inefficacia fatto decorrere dalla comunicazione del provvedimento è, all'evidenza, posto a tutela della creditrice a detto, limitato fine, non certo per fissare il dies a quo della notifica del decreto ingiuntivo con effetto preclusivo fino a tale momento.
In definitiva, la sentenza di primo grado merita piena conferma, con conseguente rigetto dell'appello proposto da Parte_1
Non sussistono i presupposti per disporre il risarcimento del danno per lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c., come richiesto dall'appellata, non desumendosi, dall'iniziativa processuale dell'appellante e dal complesso delle sue difese, quegli scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, che la norma citata è volta a sanzionare. Segnatamente,
le censure svolte non sono risultate essere di inconsistenza giuridica tale da poter essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (cfr. da ultimo, Cass. 34429/2024).
***
Pagina 12 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase di istruttoria/di trattazione, non tenutasi, sullo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
866/2022, pubblicata in data 29/03/2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_4
, che liquida in € 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e CP_1
accessori di legge;
3. rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c.;
4. dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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