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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5941 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa AR ES, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 4491/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
1. , nata in [...] in data [...], Controparte_1 codice fiscale residente in [...], 302, Brasília/DF, Brasile;
C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], codice Controparte_2 fiscale , residente in 02, Brasília/DF, Brasile;
C.F._2 C.F._3 entrambe domiciliate in Roma, via Colleferro, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
AT (C. F. ) PEC: che li C.F._4 Email_1 rappresenta e difende giuste procure in atti;
RICORRENTI
CONTRO
(CF , in persona del pro Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti dirette di Per_1
(o o ), nato a Siracusa in [...]
[...] Persona_2 Persona_2
11/08/1888, cittadino italiano, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Le ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( e Controparte_1
) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della Controparte_2 sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro pro tempore, e per esso Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti”.
Il si è costituito in giudizio, non contestando le ragioni della Controparte_3 domanda e formulando le seguenti conclusioni:
“Tutto ciò premesso, l'intestata Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio.
Salvis iuribus.”
Il Pubblico Ministero nulla ha eccepito.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del 26.03.2025, per la decisione.
Il procuratore delle ricorrenti ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma 36, che all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza
è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione (cfr. Tribunale di
Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22.02.2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
. Controparte_3
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_3
Le ricorrenti chiedono infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2,
11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
[...]
, al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e CP_3 della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie, le ricorrenti hanno dato prova di avere inviato al Consolato Generale di Italia in San Paolo i moduli di richiesta di appuntamento dal quale, ricevute le richieste, non hanno ricevuto alcuna risposta.
Dal sito istituzionale del risulta che sono in fase di convocazione i soggetti che Parte_1 hanno presentato domanda negli anni 2013 e 2014.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni. Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, quindi, per l'evasione, un tempo di attesa di circa dieci anni.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c. d. grande naturalizzazione del 1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di c. d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Argentina alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dalle ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo
(o NT o ), documento che, pur Persona_1 CP_1 Per_2 Per_2 avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso. Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis al figlio (o Persona_3
), nato in [...] in data [...], e ai suoi discendenti. Persona_3
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va, a tal proposito, comunque precisato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
[...]
. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il CP_3 diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del
1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
1. In data 11/08/1888 nasceva a Siracusa (o o Persona_1 Persona_2
), cittadino italiano, il quale, successivamente, emigrava in Brasile, Persona_2 ove decedeva senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
2. (o NT MA o ) ha contratto Persona_1 Persona_2 matrimonio, in Brasile, con , in data 15/09/1921; dalla loro Persona_4 unione nasceva, in Brasile, in data 02/07/1922, il figlio (o Persona_3 [...]
); Per_3 3. (o ), in data 02/10/1942, ha contratto matrimonio Persona_3 Persona_3 con;
dalla loro unione, in data 06/09/1945, in Brasile, nasceva il figlio CP_5
; Persona_5
4. , in data 09/01/1975, ha contratto matrimonio con Persona_5 CP_6
dalla loro unione, in data 02/08/1978, la figlia
[...] Controparte_1 odierna ricorrente;
5. , in data 17/08/2002, ha contratto matrimonio con Controparte_1
dalla loro unione, in data 03/10/2007, è nata la figlia Controparte_7
, odierna ricorrente. Controparte_2
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti CP_1
e cittadine italiane e disponendo l'adozione
[...] Controparte_2 da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione gurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti
[...]
, nata in [...] in data [...], e Controparte_1 Controparte_2
, nata in [...] in data [...], sono cittadine italiane iure sanguinis
[...] per via di discendenza diretta dal comune avo (o Persona_1 [...]
o ), cittadino italiano;
Per_2 Persona_2
2. Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Compensa interamente le spese del giudizio.
Catania, 08/12/2025
Il G.O.P. Dott.ssa AR ES