Sentenza 16 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/2004, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IN, Ved. UT, UT PA, UT AN, UT VI, UT RL IL sia in proprio che quali eredi di ON NZ deceduta, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ROB IND SRL IN LIQ. COMP ASSCI AN SU SPA;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 01/01/0163 proposto da:
SRO IN ved. UT, UT PA, UT AN, UT VI, UT RL IL sia in proprio che quali eredi di ON NZ deceduta, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
ROB IND SRL IN LIQ. AN SU COMP ASSI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 659/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione seconda civile emessa il 22/10/1999, depositata il 07/10/99;
R.G. 58/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato RAFFAELE MOLINARI (per delega Avv. Biagio Bertolone);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 26 ottobre ed il 3 novembre 1994 IN RO ved. UT, PA UT, AN UT, ZI LE, VI UT e RL IL UT, nelle loro rispettive qualità di moglie, figlie, madre e fratelli del defunto NO UT, premesso:
che, verso le ore 19 del 22 febbraio 1993, NO UT si trovava, quale trasportato, a bordo della NC Thema tg. BS/E 28031, condotta da IU PA e di proprietà della ROB. IND. S.r.l., che stava percorrendo la strada collegante Novi Sad e Subotica;
che, ad un certo punto, a cagione della velocità sicuramente eccessiva in rapporto allo stato dei luoghi ed alle condizioni del tempo (ora notturna, strada parzialmente innevata e piano viabile ad andamento curvilineo), il conducente della detta NC perdeva il controllo del mezzo, che andava così a "schiantarsi" con la fiancata destra contro la parte anteriore di un autocarro sopraggiungente dall'opposta direzione "a velocità moderata e regolarmente sulla propria destra";
che nel sinistro erano deceduti sia il UT che lo PA;
ciò premesso, gli attori convenivano davanti al Tribunale di Brescia la società ROB. IND. e la AN AC s.p.a., assicuratrice per la R.C. dell'autovettura coinvolta nel sinistro, per sentirle condannare al risarcimento solidale dei danni.
La AN AC, costituitasi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
chiedeva, comunque, il rigetto delle avverse pretese per assenza della copertura assicurativa e per infondatezza nel merito.
La ROB. IND., per contro, non si costituiva e si procedeva in sua contumacia.
Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale adito pronunciava in data 24 giugno 1997 sentenza con la quale rilevava, in rito, che le eccezioni avanzate dalla Compagnia AN AC, sia in ordine alla contestata esperibilità dell'azione diretta ex art. 18 legge n. 990/1969 che in ordine alla prospettata carenza della copertura assicurativa, erano da disattendere perché prive di ogni fondamento.
Osservava, inoltre, il Tribunale, nel merito della controversia, che le domande risarcitorie formulate dagli eredi di NO UT erano tuttavia ugualmente da rigettare, in quanto gli acquisiti riscontri probatori non erano di valenza tale da elidere le risultanze emergenti dal sopralluogo e dalla ricognizione effettuati dalle competenti autorità iugoslave, da cui constava che non lo PA (come sostenuto in citazione) si trovava alla guida della NC Thema in oggetto, ma lo stesso NO UT, dante causa degli attori. Rigettava, pertanto, la domanda, compensando interamente le spese giudiziali.
Avverso questa decisione proponevano appello, con atto notificato il 27 gennaio 1998, IN RO ved. UT, PA UT, AN UT, VI UT e RL IL UT, in proprio e quali eredi di ZI LE (deceduta nelle more), e chiedevano che, in riforma dell'impugnata sentenza, venissero accolte le domande risarcitorie già formulate in prime cure. Deducevano, a sostegno del gravame, un unico motivo e producevano ulteriore documentazione. Si costituiva la AN SU s.p.a. (già AN AC) ed instava per il rigetto del gravame, siccome infondato in fatto ed in diritto. In via di appello incidentale riproponeva, all'occorrenza, le eccezioni di rito a suo tempo sollevate in primo grado (e disattese dal Tribunale), domandando la reiezione del gravame anche sotto questo ulteriore profilo.
La ROB IND. S.r.l. in liquidazione, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. Con sentenza 7 ottobre 1999 la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame ma compensava totalmente le spese del grado, condividendo l'apprezzamento del primo giudice sul fatto che il defunto UT fosse alla guida della Thema al momento del sinistro. Hanno proposto ricorso per Cassazione la RO nonché PA, AN, VI E RL IL UT, in proprio e quali eredi di ZI LE, affidandolo ad un solo complesso motivo. Ha resistito la AN SU s.p.a. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, oggettivamente condizionato. I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all'individuazione del soggetto che al momento del sinistro trovavasi alla guida della NC Thema (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Il motivo è infondato. Esso, da un lato, ribadisce le stesse prospettazioni già avanzate ai giudici di merito e, dall'altro, si infrange contro l'apprezzamento di tali giudici che, sulla scorta del verbale delle autorità serbe (un giudice istruttore, un sostituto procuratore della repubblica ed un "tecnico criminologico"), redatto poche ore dopo il sinistro, hanno concluso che proprio il UT (e non lo PA) fosse alla guida del veicolo. Ed a tale conclusione il giudice di appello è pervenuto perché le analitiche e motivate risultanze del verbale comportavano una "grande valenza sul piano della prova, perché provenienti dal competente organismo giudiziario dello Stato di riferimento, perché frutto delle indagini di ben tre soggetti qualificati (tra cui un perito, autore di fotografie e schizzi planimetrici rappresentativi dei luoghi) e perché costituenti la risultante di rilievi compiuti subito dopo l'evento infortunistico, quando ancora era possibile acclarare ... l'esatta posizione all'interno della vettura dei due occupanti italiani". Ma il giudice di appello si è fatto anche carico delle obiezioni degli attuali ricorrenti, ribadite in questa sede, e fondate sul referto dell'autopsia e sul verbale di inventario degli effetti personali delle vittime (redatti il giorno successivo al sinistro) nonché su una foto allegata al verbale giudiziario;
ed ha concluso che "all'evidenza, pur essendo ravvisabili alcuni indizi e taluni dati congetturali di non trascurabile importanza a sostegno della tesi difensiva sviluppata dagli impugnanti, non sono tuttavia da reputare sussistenti ed acquisite tranquillanti prove, in senso pieno, idonee a contrastare le nette e precise attestazioni contenute nel più volte richiamato verbale di ricognizione, redatto dagli organi giudiziari all'uopo preposti subito dopo l'accadimento del sinistro, e cioè nel solo momento in cui era possibile una concreta ispezione dell'interno della NC come effettivamente si presentava a seguito del violentissimo impatto".
Trattasi di motivazione priva di errori giuridici e che sotto il profilo logico denota un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in Cassazione, ove i ricorrenti non hanno addotto alcuna ulteriore argomentazione rispetto a quelle già prospettate nei precedenti gradi. Esse, in buona sostanza, pretendono inammissibilmente una nuova valutazione delle risultanze istruttorie speculando soprattutto sul rilievo che tali giudici, con lodevole onestà intellettuale, hanno riconosciuto l'esistenza di margini di dubbi sulla effettiva e reale dinamica dei fatti. Ma tali dubbi, a parere della Corte bresciana, non possono considerarsi idonei ad infirmare l'attendibilità degli accertamenti ufficiali delle autorità serbe, come tali condivisi.
È appena il caso di aggiungere che il disporre un'eventuale C.T. rientra nei poteri del giudice di merito, insindacabile in questa sede ove il diniego del mezzo istruttorio risulta giustificato dal complesso di tutti gli elementi acquisiti e congruamente valutati. Concludendo il ricorso principale va rigettato, restando assorbito quello incidentale, oggettivamente condizionato. Giusti motivi, di cui alle precedenti considerazioni, inducono tuttavia a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato, compensando le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004