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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/04/2025, alle ore 9:45, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 5735/2024, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
È presente per parte ricorrente l'Avv. Marco ONORATO, il quale insiste nel ricorso e chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 5735 R.G. L. 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1
Addì ______________ ONORATO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato
Rilasciata spedizione in presso lo studio di questi, in Palermo, Via Raffaello 9; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_3 ______________________
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
______________________
- Convenuto Contumace - Il Cancelliere
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_2
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che in Parte_1 conseguenza dell'infortunio occorsogli ha riportato un grado di menomazione pari al 18% e condanna l' a corrispondergli la differenza di indennizzo in CP_2
2 rendita, con decorrenza e interessi come per legge.
Dichiara compensate per due terzi le spese processuali e condanna l' al CP_2 pagamento della residua frazione, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Marco ONORATO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. espletata. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/04/2024, in contraddittorio con Parte_1
l' premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 16/06/2023, allorché CP_2
durante lo svolgimento della sua attività come dipendente della ditta Gibilrossa Acque S.r.l.,
mentre si accingeva a raggiungere il suo veicolo sito nel parcheggio dell'azienda,
inciampava e si procurava una frattura del femore destro trattata chirurgicamente con viti canulate e, premesso, altresì, che l' gli aveva riconosciuto un grado di CP_2
menomazione del 16%, lamentò l'inadeguatezza di tale valutazione, atteso che i postumi residuati erano, a suo dire, pari almeno al 22%.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in CP_2
capitale in tale misura.
L' nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo non si è costituito in CP_2
giudizio e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni del ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente.
Il c.t.u. nominato Dott. , Specialista in Ortopedia e Persona_1
Traumatologia, sulla base di accurate indagini medico legali, ha accertato, infatti, che
“dall'esame della documentazione medica agli atti e da quanto accertato e risultato all'esame condotto
in occasione della consulenza, il Sig. è risultato affetto da: esiti limitanti Parte_1
intervento chirurgico per frattura ingranata di collo femore destro, esiti cicatriziali anca
destra”. Ha osservato il c.t.u. che “dall'esame obiettivo evidenziato agli atti si rileva:
Deambulazione antalgica con lieve zoppia, cicatrice di 4 cm in reg. laterale della coscia destra, alla
3 palpazione dell'inguine dx si risveglia dolore, […flessione dell'anca dx possibile fino a 90°, abduzione
limitata ai gradi estremi, adduzione completa, intra ed extrarotazione limitata del 50%, i movimenti
del ginocchio dx sono nella norma.
Circa la quantificazione dei postumi permanenti residuati all'infortunio sul lavoro per cui vi
è causa, postumi che configurano la presenza di un'invalidità permanente e di un danno biologico
inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, ci si è basati sia sulla
tipologia delle lesioni, così come documentate agli atti e in nesso di causalità con il suddetto infortunio
sul lavoro, sia, infine, su quanto è risultato all'esame obbiettivo agli atti della presente consulenza
(per la cui descrizione dettagliata si rimanda all'apposito paragrafo di sopra), e in considerazione
della tabella del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro
e le malattie professionali (D. M. 12/07/2000) e in accordo con i cod. 36 (Cicatrice cutanea) 3%, 271
( per analogia) 18%, della suddetta tabella si riconosce, al ricorrente un danno biologico inteso,
quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona pari complessivamente
al 18%.
La relativa ricorrenza dell'infortunio è il 16.06.2023”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, con il quale si riconosce al ricorrente una percentuale di invalidità (18%) intermedia tra quella richiesta (22%) e quella già
riconosciuta dall'Istituto (16%), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per due terzi le spese di lite, mentre l' parzialmente soccombente, va condannato al CP_2
pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Marco ONORATO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.
civ.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_2
4
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 10/04/2025, alle ore 9:45, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 5735/2024, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
È presente per parte ricorrente l'Avv. Marco ONORATO, il quale insiste nel ricorso e chiede che la causa venga posta in decisione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 10.45 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 5735 R.G. L. 2024, promossa
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1
Addì ______________ ONORATO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato
Rilasciata spedizione in presso lo studio di questi, in Palermo, Via Raffaello 9; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_3 ______________________
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
______________________
- Convenuto Contumace - Il Cancelliere
OGGETTO: INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO DA
INFORTUNIO SUL LAVORO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara;
CP_2
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che in Parte_1 conseguenza dell'infortunio occorsogli ha riportato un grado di menomazione pari al 18% e condanna l' a corrispondergli la differenza di indennizzo in CP_2
2 rendita, con decorrenza e interessi come per legge.
Dichiara compensate per due terzi le spese processuali e condanna l' al CP_2 pagamento della residua frazione, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Marco ONORATO;
Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. espletata. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/04/2024, in contraddittorio con Parte_1
l' premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 16/06/2023, allorché CP_2
durante lo svolgimento della sua attività come dipendente della ditta Gibilrossa Acque S.r.l.,
mentre si accingeva a raggiungere il suo veicolo sito nel parcheggio dell'azienda,
inciampava e si procurava una frattura del femore destro trattata chirurgicamente con viti canulate e, premesso, altresì, che l' gli aveva riconosciuto un grado di CP_2
menomazione del 16%, lamentò l'inadeguatezza di tale valutazione, atteso che i postumi residuati erano, a suo dire, pari almeno al 22%.
Chiese, pertanto, la condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in CP_2
capitale in tale misura.
L' nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo non si è costituito in CP_2
giudizio e ne va, dunque, dichiarata la contumacia.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'udienza del 10/04/2025, sulle conclusioni del ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato parzialmente.
Il c.t.u. nominato Dott. , Specialista in Ortopedia e Persona_1
Traumatologia, sulla base di accurate indagini medico legali, ha accertato, infatti, che
“dall'esame della documentazione medica agli atti e da quanto accertato e risultato all'esame condotto
in occasione della consulenza, il Sig. è risultato affetto da: esiti limitanti Parte_1
intervento chirurgico per frattura ingranata di collo femore destro, esiti cicatriziali anca
destra”. Ha osservato il c.t.u. che “dall'esame obiettivo evidenziato agli atti si rileva:
Deambulazione antalgica con lieve zoppia, cicatrice di 4 cm in reg. laterale della coscia destra, alla
3 palpazione dell'inguine dx si risveglia dolore, […flessione dell'anca dx possibile fino a 90°, abduzione
limitata ai gradi estremi, adduzione completa, intra ed extrarotazione limitata del 50%, i movimenti
del ginocchio dx sono nella norma.
Circa la quantificazione dei postumi permanenti residuati all'infortunio sul lavoro per cui vi
è causa, postumi che configurano la presenza di un'invalidità permanente e di un danno biologico
inteso, quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, ci si è basati sia sulla
tipologia delle lesioni, così come documentate agli atti e in nesso di causalità con il suddetto infortunio
sul lavoro, sia, infine, su quanto è risultato all'esame obbiettivo agli atti della presente consulenza
(per la cui descrizione dettagliata si rimanda all'apposito paragrafo di sopra), e in considerazione
della tabella del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro
e le malattie professionali (D. M. 12/07/2000) e in accordo con i cod. 36 (Cicatrice cutanea) 3%, 271
( per analogia) 18%, della suddetta tabella si riconosce, al ricorrente un danno biologico inteso,
quest'ultimo, come lesione dell'integrità psico-fisica della persona pari complessivamente
al 18%.
La relativa ricorrenza dell'infortunio è il 16.06.2023”.
Tale giudizio medico-legale, da ritenersi qui integralmente richiamato nelle sue premesse è pienamente condiviso da questo Tribunale, in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, con il quale si riconosce al ricorrente una percentuale di invalidità (18%) intermedia tra quella richiesta (22%) e quella già
riconosciuta dall'Istituto (16%), ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per due terzi le spese di lite, mentre l' parzialmente soccombente, va condannato al CP_2
pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Marco ONORATO, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc.
civ.
Restano definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_2
4
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/04/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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