Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 ottobre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1752/2021 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona del suo Parte_1
Presidente pro – tempore, per la carica domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Itala de Benedictis, la quale si è dichiarata disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
t, con procura generale alle liti per atto Email_1
notar di Roma del 21.07.2015 repertorio n° 80974, ed elettivamente Persona_1
domiciliato, per la presente procedura, in Napoli alla via Galileo Ferraris 4
APPELLANTE
e
[P.IVA.: ], (subentrata a Controparte_1 P.IVA_1
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del del Gruppo ai sensi del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, convertito con CP_2
modificazioni dalla L.n.225 del 1° dicembre 2016) con sede in Roma, Via Grezar 14 –
C.F. e P.I. – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Ferdinando Gelo c.f.
, giusta procura conferita dal dott. in qualita' di C.F._1 Controparte_3
1
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 Persona_2
raccolta nr 11776 del 28/04/2022, rilasciata da , Controparte_1
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
) elettivamente domiciliata in Pozzuoli alla Trav. Maroder n.3, con P.IVA_1
indirizzo di posta certificata presso il quale Email_2
intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento.
NONCHE'
nato a [...] il [...] ( ), iscritto CP_4 CodiceFiscale_2
all'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. difensore di se stesso, con domicilio elettivo in Caserta, alla via Mantegna, 4 , e con invito a comunicazioni e notificazioni al fax n.0823/216538 e pec: in uno al collega avv. Francesco Email_3
D'Angelo, dello stesso Foro (C.F.: pec: avv. C.F._3 [...]
giusta mandati a margine e in calce ai ricorsi di primo grado. Email_4
contumace CP_5
– contumace Controparte_6
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3162/2020 pubblicata il 9.12.2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso depositato in data 20.05.2016 adiva il Tribunale di CP_4
Santa Maria Capua Vetere, proponendo opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02876201600001879, notificatogli in data 20.04.16. A sostegno della propria opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ad esso sottese (nn. 028 2009 00238984 64, 028 2009
00313102 61, 028 2009 000351812 83, 028 2009 00404765 26, 028 2009 00435906 12,
028 2009 00459811 16, 028 2010 00235596 07, 028 2010 00337537 20, 028 2010
00364265 57, 028 200 00374704 80, 028 2010 00417043 11, 028 2011 0003134 28, 028
2011 00230453 55, 028 2011 00273377 13, 32820112000010335000,
32820112000414578000). Deduceva, inoltre, l'intervenuta prescrizione e la non
2 debenza dei crediti. Concludeva, pertanto, chiedendo di dichiarare la nullità degli atti impugnati e la condanna della resistente al risarcimento dei danni, vinte le spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano , , e Pt_1 CP_5 CP_6
il concessionario della riscossione che, con varie argomentazioni resistevano al ricorso chiedendone il rigetto.
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento CP_6
del proprio credito in caso di illegittimità causate dall'operato dell' CP_7
Riscossione.
Con un secondo ricorso, depositato in data 5.07.2016, l'odierno appellato CP_4
proponeva opposizione avverso estratto di ruolo e le cartelle ed avvisi di addebito ad esso sottese nn. 028 2009 00238984 64, 028 2009 00313102 61, 028 2009 000351812
83, 028 2009 00404765 26, 028 2009 00435906 12, 028 2009 00459811 16, 028 2010
00235596 07, 028 2010 00337537 20, 028 2010 00364265 57, 028 200 00374704 80, 028
2010 00417043 11, 028 2011 0003134 28, 028 2011 00230453 55, 028 2011 00273377
13, 328 2011 20000103 35, 328 2011 20004145 78 (evidenziando di averne avuto coscienza allorquando il figlio veniva fermato dalle forze dell'ordine alla guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo per le cartelle in parola), deducendo di non aver mai ricevuto notifica degli atti prodromici e comunque per intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituivano anche in tale giudizio le resistenti, contestando la fondatezza delle avverse deduzioni. spiegava anche in quest'ipotesi domanda CP_6
riconvenzionale per l'accertamento del proprio credito.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e decisa, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il paese, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con la quale il giudice così disponeva: “Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02876201600001879, con riferimento solo alle cartelle di pagamento ad esso sottese (nn. 028 2009 00238984 64,
028 2009 00313102 61, 028 2009 000351812 83, 028 2009 00404765 26, 028 2009
3 00435906 12, 028 2009 00459811 16, 028 2010 00235596 07, 028 2010 00337537 20,
028 2010 00364265 57, 028 200 00374704 80, 028 2010 00417043 11, 028 2011
0003134 28, 028 2011 00230453 55, 028 2011 00273377 13);
2) Rigetta il ricorso con riguardo agli avvisi di addebito nn. 32820112000010335000,
32820112000414578000;
3) Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e, per l'effetto, CP_6
condanna al pagamento nei confronti della stessa della contribuzione CP_4
relativa alle annualità 2007, 2008, 2009, 2013, per come determinata nelle cartelle sottese al preavviso di iscrizione ipotecaria opposto e all'estratto di ruolo in atti;
4) Accerta l'illegittimità delle cartelle di pagamento nn. 028 2009 00238984 64, 028
2009 00313102 61, 028 2009 000351812 83, 028 2009 00404765 26, 028 2009 00435906
12, 028 2009 00459811 16, 028 2010 00235596 07, 028 2010 00337537 20, 028 2010
00364265 57, 028 200 00374704 80, 028 2010 00417043 11, 028 2011 0003134 28, 028
2011 00230453 55, 028 2011 00273377 13, 328 2011 20000103 35, 328 2011 20004145
78;
5) Compensa le spese di lite tr e il ricorrente;
Pt_1 CP_5
6) condanna , al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1
confronti del ricorrente che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
7) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
, che liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali CP_6
al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute”
Avverso tale sentenza ha proposto appello il solo Istituto in epigrafe che ha lamentato la contraddittorietà della pronuncia laddove era stata ritenuta, nell'ambito del giudizio di opposizione ad estratto di ruolo, non provata la notifica degli avvisi di addebito in relazione ai quali, di contro, nel giudizio di opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria, era stata accertata la notifica. Ciò posto, l' ha chiesto accertarsi Pt_1
l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, dato che a fronte della notificazione dei titoli non era stata comprovata la sussistenza dell'interesse ad agire.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio si sono costituiti in giudizio
4 l' ed il che hanno resistito al gravame. Sono, Controparte_1 CP_4
invece, rimasti contumaci sia la che l' . Controparte_6 CP_5
Nelle more del giudizio, con decreto del 12.09.2024, il procedimento era scardinato dal ruolo del cons. ed assegnato al cons. Agostinacchio;
era poi adottato il decreto CP_8
di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del
14.10.2024. Infine, acquisite le note di trattazione e svolta la camera di consiglio, la
Corte decideva nei termini di seguito espressi.
L'appello è fondato e deve essere accolto con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo relativo agli avvisi di addebito indicati in ricorso, ferma restando la pronuncia di prime cure con riferimento agli altri titoli di formazione stragiudiziale, non essendo stato proposto gravame al riguardo
(sicché la statuizione è divenuta definitiva per acquiescenza).
Appare opportuno evidenziare, in via del tutto preliminare, che la riunione dei giudizi iscritti rispettivamente ai numeri 4992/2016 e 6572/2016 RGAC - aventi ad oggetto l'uno l'opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria e l'altro l'opposizione ad estratto di ruolo- non ha influito sull'autonomia dei procedimenti, con conseguente obbligo da parte del giudice di valutare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ciascuna delle azioni proposte.
Ebbene, quanto all'azione diretta ad impugnare l'estratto di ruolo acquisito dal CP_4
a seguito del preavviso di fermo, rileva il collegio, con effetto assorbente anche in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dal , che la proposta opposizione CP_4
va dichiarata inammissibile alla luce del D.L. n. 146 del 2021, come interpretato dalla sentenza delle SS.UI. della Corte di Cassazione n. 26283/2022 che ha sancito, anche per i giudizi in corso, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, rilevando che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli pregiudizio in relazione a determinate finalità elencate nella norma.
Con il D.L. n. 146 del 2021, convertito nella L. n. 215 del 2021, infatti è stata introdotta la norma dettata dal comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, che così stabilisce: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
5 che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 - 01 e Rv.
665660 - 02) ha esaminato la questione rilevando che "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis,
del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha stabilito che il comma 4 bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, conv. In L. n. 215 del
2021:
- esclude la impugnabilità dell'estratto ruolo in via generale;
- prevede in caso di omessa o invalida notifica della cartella la possibilità di impugnazione ma nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nei casi specificamente indicati dalla norma;
- non è norma di interpretazione autentica;
- "la disciplina sopravvenuta si applica …ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza …che è ancora da compiere… … E' quindi coerente che l'interesse, come confermato dal legislatore, debba essere dimostrato…in armonia con il principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.”
La nuova disciplina che esclude la autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, si
6 applica anche nei giudizi pendenti, come il presente.
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, nei limiti della questione devoluta con il gravame, il ricorso in opposizione ad estratto di ruolo deve essere dichiarato inammissibile con riferimento agli avvisi di addebito indicati dall' , con conferma Pt_1
per il resto della sentenza che non è stata oggetto di gravame.
Nella specie, infatti, l'originario ricorrente non ha allegato né provato in concreto la sussistenza dell'interesse ad agire in prevenzione avverso l'estratto ruolo richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite in relazione alla normativa sopravvenuta, né nel ricorso, né comunque nel corso del giudizio, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; neppure ha chiesto la rimessione in termini.
Difettando l'interesse ad agire, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta con rigetto dell'appello, restando, per l'effetto, assorbite dalla sopravvenienza normativa tutte le ulteriori questioni.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate in considerazione della sopravvenienza della nuova disciplina e dell'intervento delle Sezioni Unite in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara inammissibile l'opposizione ad estratto di ruolo con riferimento agli avvisi di addebito n. 328201120000103 e n. 32820112000414578;
2) compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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