Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 26/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24478 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
promosso da L.M., nata a omissis, in data omissis (cod. fisc.
omissis), ed ivi residente in [...]omissis,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. Santino Spina, PEC: santinospina@pecavvpa.it del Foro di Palermo, con studio sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n. 20/A
contro
INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA e Silvia ZECCHINI dell’Avvocatura dell’Istituto, in forza di procura generale ad lites del 22.3.2024 (rep. 37875/racc. 7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Fiumicino, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9;
FATTO
Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto “all’incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente diritto della ricorrente alla rideterminazione della pensione n. 50723467”.
A tal fine, la ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato dal 1° giugno 1989 al 1° febbraio 2024, essendo andata in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e non potendo optare per l’accesso all’istituto dell’ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 9 maggio 2025, domandava all’INPS il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell’incremento figurativo previsto dall’art. 3, comma 7, D.lgs. n.165/1997 (c.d. Moltiplicatore), possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma, secondo la quale: “Per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria di cui all’art. 992 Codice Ordinamento Militare, si applica l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165”.
Più nel dettaglio, la parte lamenta l’erroneo calcolo del moltiplicatore ad opera dell’Istituto, affermando che il corretto conteggio avrebbe dovuto prevedere l’aggiunta al montante complessivo di una somma pari a 5 volte l’ultima retribuzione annuale. Di contro, osserva la parte, dall’esame del foglio di calcolo prodotto si evince che tela conteggio non è stato eseguito.
In sostanza, assume la ricorrente, “l’errato calcolo del presente giudizio deriva dal fatto che la resistente, invece di incrementare la base imponibile di un importo (a sé stante) pari a 5 volte la stessa, ha semplicemente moltiplicato per 5 la base imponibile (e quindi incrementato la stessa di un importo pari a 4 volte, invece che pari a 5 come indicato dalla norma)”.
L’Inps si è costituito dando atto di aver “già applicato il cd. moltiplicatore per la liquidazione della pensione della ricorrente”, in particolare “sommando all’effettiva contribuzione versata dal primo giorno dell’ultimo anno di servizio sino alla cessazione, l’importo pari a 5 volte la base imponibile relativa agli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione dal servizio (effettiva contribuzione dell’ultimo anno di servizio), comprensiva della 13^ mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale)”.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria volta a precisare le proprie argomentazioni, richiamando giurisprudenza di merito.
La causa è stata discussa all’udienza del 23 febbraio 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato e ciò considerato che i conteggi effettuati dall’Istituto paiono corretti.
Va premesso che nella presente fattispecie non è in discussione la spettanza del beneficio di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165: si discute, invero, esclusivamente delle modalità di calcolo del suddetto beneficio.
Per comodità è utile riportare il testo della norma in questione: “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”.
Ciò significa, è abbastanza chiaro, che il montante contributivo va incrementato dell’importo che si ottiene moltiplicando per 5 il risultato dell’ulteriore moltiplicazione tra base imponibile dell’ultimo anno di servizio e aliquota di computo della pensione.
Con riferimento al concetto di base pensionabile dell’ultimo anno di servizio, emerge un primo errore nella prospettazione di parte ricorrente: la difesa, infatti, pur essendo cessato il rapporto di lavoro in data 1° febbraio 2024, computa la base imponibile (cioè la retribuzione rilevante a fini contributivi) “annualizzando” la retribuzione mensile (cioè, prendendo l’ultima retribuzione mensile e moltiplicandola per il numero di mensilità annuali).
La norma non consente in alcun modo una simile interpretazione, essendo chiaro che per “ultimo anno di servizio” deve intendersi la retribuzione dei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto.
Quindi, nella fattispecie in esame, la base imponibile sarà determinata dal periodo compreso tra il febbraio 2023 ed il gennaio 2024.
Fatta tale premessa, occorre ora esaminare il foglio di calcolo prodotto da entrambe le parti.
Come si può vedere, per l’anno 2023 è indicata un montante contributivo rivalutato di euro “371.923,84”, cui si aggiunge l’importo del montante contributivo dell’anno in corso (pari ad euro 14.702,44 e derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva sulla base imponibile retributiva): nell’ultima colonna viene indicato il montante complessivo di € 386.626,28, frutto della somma del montante rivalutato derivante dal 2022 con i contributi del 2023.
Il relativo importo, quindi, sconta già la retribuzione del 2023 che, detto in altri termini, viene già considerata una volta.
A questo punto, sul montante complessivo del 2023 opera il beneficio del menzionato articolo 3, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1997, n.165: il montante va incrementato di un importo pari “a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione” o, il che è la stessa cosa, pari a 5 volte il montante contributivo annuale (id est, base imponibile * aliquota contributiva).
Come sopra ricordato, il montante indicato nel 2023 è pari ad euro 14.702,44, il cui quintuplo è pari ad euro 73.512,2. Tale importo va sommato al montante complessivo del 2023 (come sopra riportato, euro € 386.626,28) che, come già detto, sconta già di base il montante annuale del medesimo anno: l’importo complessivo è di euro 460.138,48 e conferma l’assoluta correttezza del calcolo Inps.
La lievissima differenza, infatti, si giustifica considerando che, ferma la correttezza logica dei passaggi esposti, nel calcolo proposto si è preso a riferimento l’imponibile retributivo del 2023 in luogo di quello, corretto, di 11 mesi del 2023 ed un mese del 2024. Inoltre, il calcolo sconta anche la circostanza che il montante contributivo è fisiologicamente (ma in misura modesta) maggiore perché non si è tenuto conto dell’ulteriore contribuzione derivante dal mese di gennaio 2024 in cui parte ricorrente ha prestato servizio.
Alla luce di quanto esposto, e discostandosi dal precedente di questa stessa Sezione (sentenza n. 89/2024), emerge chiaramente la non correttezza del calcolo di parte ricorrente che era il seguente:
“al rigo 28, colonna 6, viene indicato un’imponibile retributivo dell’ultimo anno di servizio pari a € 44.552,84 e che, conseguentemente, l’incremento pari a 5 volte tale importo da aggiungere al montante contributivo complessivo (ossia 222.764,2 costituito da 5 x 44.552,84) non è avvenuto, essendo che al sottostante rigo 29, colonna 6, viene indicato un importo pari ad € 227.586,08.
Diversamente, l’importo corretto conseguente all’applicazione del beneficio del c.d. moltiplicatore doveva ammontare ad € 267.317,04, perché costituito dall’imponibile corrente (€ 44.552,84) sommato l’incremento pari a 5 volte del moltiplicatore (ossia 222.764,2 costituito da 5 x 44.552,84)”
La parte ricorrente, quindi, ragiona in termini meramente retributivi, senza tenere conto che l’incremento sul montante contributivo (che già tiene conto della contribuzione dell’ultimo anno di servizio) non è rappresentato dal multiplo della retribuzione imponibile ma dal multiplo di tale retribuzione previamente moltiplicato per l’aliquota contributiva.
Il ragionamento va fatto sui montanti contributivi e non solo sulla base imponibile, arrivando alla conclusione (questa sì, condivisa) che l’incremento finale non è di sei volte, ma di 5 volte in aggiunta al montante contributivo dell’anno in corso già computato.
Ma l’errore più grave in cui incorre la difesa di parte ricorrente è di pretendere di sommare l’imponibile retributivo del 2023 al suo quintuplo, senza tenere conto che il 2023 è già stato valorizzato una volta nel calcolo del montante contributivo complessivo. Detto in altri termini, e più chiaramente, l’importo di euro 227.586,08, indicato per l’anno 2024, pari al dato retributivo rivalutato con il “moltiplicatore”, determina un montante contributivo di euro 75.103,41 (riga 29, colonna 8, foglio di calcolo in atti; il dato è leggermente superiore a quello risultante dai calcoli svolti dallo scrivente per le ragioni anzi esposte) il quale viene sommato al montante del 2023 che tiene già conto, una volta, dell’imponibile retributivo di quello stesso atto.
Da ciò deriva che, se si seguisse il ragionamento proposto dal ricorrente, si arriverebbe a valorizzare per 7 volte la retribuzione dell’ultimo anno di servizio, in aperto contrasto con il dato normativo (per un precedente in termini, seppure con peculiarità di date differenti, cfr. Corte Conti, sez. Puglia, sent. n. 234/2025).
Spese eccezionalmente compensate alla luce del difforme precedente di questa stessa Corte.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 23 febbraio 2026 Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
Firmato digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, data della firma digitale
Il Giudice Dott. Cristiano Baldi
Firmato digitalmente
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 23/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Scrugli
Firmato digitalmente
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