CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4535/2021, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repertorio n. 2132/2021 dell'01/10/2021, pronunziata dal Tribunale di Avellino, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Valerio Ciccariello, (C.F. ), giusta procura C.F._2
come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Capece (C.F. ), giusta procura come in atti;
C.F._3
APPELLATA Oggetto: pagamento compenso professionale;
contratto di prestazione d'opera intellettuale;
recesso del cliente ex art. 2237 c.c..
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 19.9.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, così concludeva: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso esercitato dalla e, per l'effetto, Controparte_1
condannarla a corrispondere all'ing. l'importo di € Parte_1
30.000,00, oltre oneri di legge, spese e interessi ex D.lgs. 231/2002 sino al soddisfo;
2. condannare la al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
3. in via subordinata, nella non creduta ipotesi di ritenuta infondatezza dell'appello, dichiarare in ogni caso compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c., per le ragioni di cui in premessa, le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio”.
nelle note depositate il 18.9.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, con le quali aveva chiesto “…In via pregiudiziale
1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., inammissibile l'atto di appello, come proposto;
Nel merito
2. respingere il gravame e, per l'effetto,
pag. 2/20
3. confermare l'impugnata ordinanza;
4. condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 31.7.2020, l'Ing.
esponeva che: con contratto del 31.7.2018, la EMA gli Parte_1
affidava l'incarico denominato “Industry 4.0 – Supporto ingegneristico e manageriale ai progetti di investimento di EMA”, avente ad oggetto, in particolare, lo sviluppo di attività tecniche, ingegneristiche, informatiche (ICT) e industriali utili a ottenere l'integrazione e l'interconnessione degli impianti di nuova introduzione, o di quelli già in uso;
la durata dell'incarico veniva espressamente pattuita in 12 mesi, a partire dal luglio 2018 e sino al giugno 2019, prevedendosi un compenso complessivo di euro 60.000,00 da corrispondersi in rate mensili di euro 5.000,00 cadauna oltre oneri di legge e spese;
con lettera racc. del 31.10.2018, la EMA gli comunicava il proprio recesso ad nutum dal contratto, con effetto dall'1.1.2019, corrispondendo al professionista la somma di euro 30.000,00 quale compenso dovuto sino al 31.12.2018, mentre nulla gli pagava per il periodo a scadere, ossia sino al 30.6.2019; era, quindi, creditore della EMA di complessivi euro 30.000,00, oltre oneri di legge, quale compenso per la residua durata del rapporto, ovvero per le mensilità gennaio 2019 – giugno
2019; il recesso ad nutum da parte della EMA era assolutamente illegittimo, in quanto l'apposizione di un termine al rapporto di pag. 3/20 collaborazione professionale configurava una deroga alla regolamentazione legale della facoltà di recesso ad nutum ad opera del cliente di cui all'art. 2237, co. 1, c.c., precludendogli di esercitare tale facoltà; di conseguenza, l'interruzione unilaterale del contratto da parte del committente comportava per il professionista il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente concludeva come segue: “
1. accertare e dichiarare che la è Controparte_1
debitrice dell'ing. dell'importo di € 30.000,00, oltre Parte_1
oneri di legge, spese e interessi ex D.Lgs. 231/02 sino al soddisfo;
2. per l'effetto, condannare la a Controparte_1
corrispondere tale importo con le dovute maggiorazioni, ovvero, in ogni caso, il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
3. condannare la al pagamento di Controparte_1
onorari e spese di lite, oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
contestando la fondatezza dell'avversa domanda e
[...]
deducendo che: con nota in data 31.10.2018, essa resistente comunicava all'ing. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1373, Pt_1
comma 2 e 2237, comma 1, c.c., il recesso ante tempus dal contratto del
13.07.2018, poiché “nell'ambito di una complessiva riorganizzazione delle nostre attività, stiamo procedendo ad una revisione di tutti i contratti attualmente in essere e segnatamente di quelli aventi ad
pag. 4/20 oggetto prestazioni d'opera intellettuale, come quello con Lei stipulato in data 31.07.2018”; la cessazione degli effetti del contratto de quo veniva differita al giorno 1.01.2019, onde consentire al ricorrente di portare a termine tutte le attività in corso e, a fronte delle prestazioni professionali ricevute, la provvedeva al pagamento degli CP_2
emolumenti pattuiti nell'accordo del 13.07.2018; il contratto intercorso tra le parti, quale contratto d'opera intellettuale, era disciplinato dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile e, in particolare, dall'art. 2237 c.c. a mente del quale “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”; era, pertanto, pienamente legittimo il recesso esercitato dalla società resistente, anche in quanto sorretto da giusti motivi, puntualmente specificati nella nota del
31.10.2018; l'inserimento nel contratto de quo di un termine di durata non poteva essere inteso alla stregua di una rinuncia della società resistente alla facoltà di recesso prevista e disciplinata dal citato art. 2237 c.c.; in tal senso era orientata la prevalente giurisprudenza della
S.C.; nella lettera di incarico non era dato rinvenire alcun elemento dal quale desumere la volontà delle parti di derogare convenzionalmente alla disciplina legale, con la conseguenza che la società resistente ben poteva recedere ante tempus dal contratto con l'ing. in Pt_1
subordine, la pretesa era, comunque, infondata, in quanto il diritto del professionista ad esigere il compenso pattuito era strettamente connesso all'effettivo svolgimento di tutte le attività ricomprese nelle singole fasi in cui si articolava la prestazione dedotta in contratto e, nella specie, era pacifico che l'ing. aveva prestato la sua Pt_1
pag. 5/20 attività sino al 31.12.2018 e che era stato integralmente ricompensato per le prestazioni effettivamente compiute sino a tale data;
invece, alcun compenso gli competeva per le ulteriori attività che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere nel periodo gennaio – giugno 2019 e che, tuttavia, non aveva espletato.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva:
“rigetta la domanda;
condanna altresì la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.768,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
§ 2.
Avverso l'indicata ordinanza, ad esso comunicata in data 1.10.2021,
l'Ing. interponeva appello, con atto tempestivamente Parte_1
notificato in data 29.10.2021, nel rispetto del termine breve di trenta giorni, di cui all'art. 702 quater c.p.c., con il quale chiedeva accogliersi le sopra riportate conclusioni.
Con comparsa depositata in data 11.2.2022, si costituiva la società
resistendo, per quanto di ragione, Controparte_1
al gravame e sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 4.3.2022, questa Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.09.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
pag. 6/20 Quindi, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 30.09.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data
19.12.2024.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e dall'appellante anche la replica, scritti nei quali le stesse ribadivano le rispettive posizioni difensive, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Avellino, ricondotto il contratto intercorso tra le parti alla fattispecie della prestazione d'opera professionale, riteneva lo stesso assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 2237 comma 1 c.c., che riconosce al cliente la facoltà di recedere liberamente dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Osservava il primo Giudice che “la libera recedibilità può tuttavia essere derogata dalle parti a patto che la deroga emerga espressamente ovvero sia stata oggetto di specifica trattativa, rappresentando tale facoltà una forma di tutela per il cliente, espressione della natura fiduciaria del rapporto tra lui e il professionista”.
Tanto premesso, pur dando atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale, citato dal ricorrente, “secondo il quale l'apposizione di un termine finale al contratto deroghi automaticamente alla facoltà di recesso prevista all'art. 2237 comma 1 c.c.”, il primo Giudice riteneva di prestare adesione ad altro indirizzo affermatosi nella giurisprudenza della Cassazione, a mente del quale “il termine finale del contratto
pag. 7/20 d'opera abbia la funzione di assicurare al cliente che il professionista sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti;
si vuol dire che detto termina attiene all'andamento fisiologico del contratto, non alla fase patologica rappresentata dalla risoluzione, alla luce anche della diversità strutturale e funzionale tra termine finale di efficacia del contratto e recesso. (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 15/10/2018
n° 25668)”.
Da tali rilievi faceva discendere, quindi, la conseguenza “che la rinuncia alla facoltà di recesso da parte del cliente debba essere indicata o quanto meno desumibile dal regolamento contrattuale sottoscritto” e che “In presenza dell'apposizione del termine occorre pertanto verificare ai sensi dell'art. 1362 c.c. se questo termine sia sintomatico della volontà di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”.
Ciò posto osservava che “Nel caso di specie, da quanto stabilito dal regolamento negoziale del 13.7.2018 allegato agli atti di causa e dai comportamenti tenuti dalle parti, non sono emersi elementi che evidenzino la deroga convenzionale alla facoltà di recesso così come prevista dall'art. 2237 c.c..
Segnatamente, non è possibile desumere dall'art. 13 della lettera di incarico (Variazioni dei termini di accordo: “Ogni variazione alle condizioni definite in questa proposta dovrà essere concordata per iscritto da entrambe le parti.”) come la necessità della forma scritta per ogni variazione alle condizioni definite nella proposta oggetto di giudizio escluda la facoltà per l di sciogliere anticipatamente e CP_2
unilateralmente il suo rapporto con il Non è accoglibile, Pt_1
pag. 8/20 inoltre, l'interpretazione dell'art. 14 del contratto d'opera data dal ricorrente (cfr.: “resta salvo per il consulente il diritto 'ad nutum' alla risoluzione del rapporto di prestazione previa comunicazione scritta e preavviso di 30 giorni”), per il quale l'articolo riserverebbe solo per lui la possibilità di recedere ad nutum dalla pattuizione contrattuale, escludendo questa possibilità per la società committente;
invero, una simile clausola riconosce al professionista i medesimi poteri e quindi la medesima facoltà di recesso che l'art. 2237 comma 1 c.c. riserva al committente, in deroga del comma secondo.
Una diversa conclusione non è prospettabile poiché l'articolo di cui sopra prevede solo per il cliente la libertà di recesso, la quale può essere convenzionalmente derogata ovvero, come nel caso in lite, attribuita anche al professionista;
non è possibile, infatti, che vi sia una tacita ed implicita deroga alla facoltà prevista dall'art. 2237 comma 1 c.c. con una sua contestuale ed esclusiva attribuzione al prestatore d'opera, posto che una simile circostanza lederebbe la posizione del committente, andando in contrasto con i principi stabiliti in materia dalla legge ed allargando eccessivamente la tutela per il professionista, per il quale il codice dispone il recesso per sola giusta causa ex art. 2237 comma 2 c.c., se non diversamente stabilito dalle parti”.
Affermata, pertanto, la legittimità del recesso esercitato dall'
[...]
il Giudice rigettava il ricorso, ritenendo insussistente la “pretesa CP_2
creditoria azionata dal ricorrente per la mancata esecuzione del rapporto lavorativo a partire dal 1.01.2019”.
§ 3.
pag. 9/20 Con il primo motivo di gravame, l'ing. deduceva che Pt_1
l'apposizione, al contratto inter-partes, del termine di durata minima della prestazione, da luglio 2018 a giugno 2019, avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere illegittimo il recesso ad nutum ed ante tempus, esercitato dalla EMA con sua lettera del 31.10.2018 a valere dal 1.01.2019.
Citando precedenti di legittimità e di merito, l'appellante sosteneva che
“l'inserimento nel regolamento negoziale di un termine di durata minima della prestazione – nel caso, ripetesi, luglio 2018/giugno 2019 – determina l'impossibilità della committente di esercitare la facoltà di recesso di cui all'art. 2237 co. 1 c.c. ed il conseguente diritto del prestatore d'opera a percepire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto”.
§ 4.
Il motivo è infondato.
Secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente, delineato dalla sentenza della Cass. civ. n. 22786/2013, la previsione di una clausola di durata all'interno del contratto deve ritenersi di per sé sufficiente a derogare pattiziamente alla facoltà di recesso ad nutum di cui gode il cliente ai sensi dell'art. 2237 c.c. e, in tali casi, l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente implica il diritto del prestatore a ricevere il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto.
Di avviso contrario è, invece, l'orientamento chiarito dalla sentenza della Cassazione civile n. 25668/2018, richiamata dal Giudice di primo grado, secondo cui la sola previsione di un termine di durata del pag. 10/20 contratto non determina di per sé rinuncia al recesso, in quanto è necessario che dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto e di escludere la possibilità di valersi dell'art. 2237
c.c. In questi casi il giudice è tenuto ad analizzare il caso concreto ed a tenere conto di tutte le pattuizioni convenute, onde verificare la comune intenzione delle parti.
In senso conforme, si è ritenuto che "la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita" (cfr. Cass. civ., sentenza n. 469/2016).
Peraltro, la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (cfr. in particolare, Cass. Civ. n. 21904/2018), non è dissonante rispetto all'indirizzo appena richiamato, avendo ritenuto “che intanto la predeterminazione di un termine di durata del contratto può integrare rinuncia da parte del cliente al recesso ove dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto, vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale .. che, ciò posto,
l'indagine della Corte territoriale avrebbe dovuto appurare se nel caso concreto, in relazione alle pattuizioni convenute, le parti avessero inteso unicamente stabilire la durata massima del rapporto o piuttosto avessero voluto escludere il recesso ad nutum del cliente prima di tale
pag. 11/20 data” (cfr. pagine 2, 3 della motivazione della sentenza dinanzi indicata).
Alla stregua di quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza della
S.C., nei precedenti dei quali si è dinanzi dato conto, deve ritenersi infondata la pretesa del ricorrente tesa a voler desumere, dalla sola previsione di un termine di durata del rapporto (nella specie, da luglio
2018 a giugno 2019), la prova della deroga pattizia alla facoltà, accordata al cliente dall'art. 2237 c.c., di recesso ad nutum.
Correttamente, quindi, il Tribunale si è fatto carico di accertare, attraverso una valutazione complessiva delle clausole contrattuali, se l'apposizione di quel termine servisse a stabilire solo la durata massima del rapporto o piuttosto fosse espressione della volontà delle parti di escludere il recesso ad nutum del cliente prima del giugno
2019.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante censurava l'ordinanza, osservando che, anche a volere aderire all'indirizzo giurisprudenziale considerato dal primo Giudice, facendo una corretta applicazione dei principi sanciti dall'art. 1362 e ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto, si dovrebbe giungere a ritenere illegittimo il recesso esercitato dalla società.
Infatti, la volontà delle parti di escludere un recesso anticipato ad nutum dal rapporto, emergeva, secondo l'appellante, dall'avere le stesse: subordinato qualsivoglia modifica del contenuto negoziale, e, quindi, in primis della sua durata, ad un accordo “scritto”; previsto “la possibilità di negoziare, sempre per iscritto, solo eventuali “estensioni”
pag. 12/20 della durata del rapporto”; previsto a “favore del professionista un compenso complessivo di € 60.000,00 da pagarsi in rate mensili di €
5.000,00 oltre oneri di legge, alla scadenza di ogni mese di prestazione da luglio 2018 a giugno 2019”; riservato “la facoltà di recesso ad nutum ed ante tempus al solo professionista”.
Il primo Giudice, anziché esaminare il regolamento negoziale nel suo complesso, aveva soffermato la sua attenzione sui soli articoli 13 e 14 della suddetta lettera di conferimento incarico, omettendo di valorizzare le restanti clausole.
Il Tribunale aveva svilito “il disposto del succitato art. 13 (per il quale ogni variazione alle condizioni di contratto doveva essere approvata per iscritto da ambo le parti) nonché fornito una sua non condivisibile interpretazione di quanto sancito dall'art. 14, in alcun modo rispettosa di quella che era la chiara volontà delle parti all'epoca della stipula, ovvero di vincolarsi dal luglio 2018 almeno sino al giugno 2019, tanto è vero che nel contratto le parti convenivano di rinegoziare solo eventuali estensioni della sua durata, dando per implicitamente assodato che il rapporto non si sarebbe esaurito prima del giugno 2019”.
§ 6.
Anche il secondo motivo è infondato, perché, nella specie, l'esame del regolamento negoziale non consente di collegare, alla previsione pattizia di una durata del rapporto, altro effetto che quello di stabilire preventivamente l'arco temporale nel corso del quale lo stesso avrebbe dovuto avere esecuzione.
È, invece, carente di adeguata dimostrazione la tesi dell'appellante, volta a riconnettere, a siffatta previsione, l'intento dei contraenti di pag. 13/20 privare, la società conferente l'incarico, della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
Ed invero, merita osservare che alcuna delle clausole negoziali invocate dall'appellante deponga nel senso dallo stesso prospettato.
In particolare, non ha pregio rimarcare la circostanza che l'art. 3 dell'accordo prevedesse la possibilità, alla scadenza del termine annuale (fissata per giugno 2019), di concordare, sempre in forma scritta, “ estensioni della sua durata per effetto di prosecuzione delle attività previste o inclusione di nuove attività”.
Il tenore della clausola, riferita chiaramente alla possibile estensione concordata della durata del rapporto contrattuale, non autorizza a ricavare indicazioni diverse da quelle in essa espressamente riportate.
In altri termini, la pattuizione è espressione della volontà dei contraenti di evitare rinnovi e proroghe tacite del contratto, ma non investe in alcun modo il tema del recesso anticipato dallo stesso.
Nemmeno soccorre il riferimento alla previsione contenuta all'art. 13 del contratto, a tenore della quale “Ogni variazione alle condizioni definite in questa proposta dovrà essere concordata per iscritto da entrambe le parti”.
Nella specie, infatti, non si controverte dell'applicazione di una clausola che non è stata oggetto di negoziazione scritta, quanto della pretesa del professionista di desumere, dall'inserimento nel contratto di un termine di durata dello stesso, la prova della deroga al regime codicistico dettato dall'art. 2237 co. 1 c.c..
Né, del resto, l'appellante contrastava in maniera sufficientemente specifica l'affermazione del primo Giudice, a mente della quale “Non è
pag. 14/20 accoglibile, inoltre, l'interpretazione dell'art. 14 del contratto d'opera data dal ricorrente (cfr.: “resta salvo per il consulente il diritto 'ad nutum' alla risoluzione del rapporto di prestazione previa comunicazione scritta e preavviso di 30 giorni), per il quale l'articolo risolverebbe solo per lui la possibilità di recedere ad nutum dalla pattuizione contrattuale, escludendo questa possibilità per la società committente;
invero, una simile clausola riconosce al professionista i medesimi poteri e quindi la medesima facoltà di recesso che l'art. 2237 comma 1 c.c. riserva al committente, in deroga del comma secondo”.
Invero, riguardo a tale chiaro passaggio motivazionale, l'appellante si limitava a sostenere che il Giudice aveva “fornito una sua non condivisibile interpretazione di quanto sancito dall'art. 14, in alcun modo rispettosa di quella che era la chiara volontà delle parti all'epoca della stipula, ovvero di vincolarsi dal luglio 2018 almeno sino al giugno
2019”, senza offrire convincenti argomenti difensivi in grado di fare emergere l'erroneità dell'affermazione del Tribunale.
Peraltro, sul punto, non è sufficiente sostenere che la volontà delle parti, al momento della stipula, fosse quella di vincolarsi dal luglio
2018 almeno sino al giugno 2019, “dando per implicitamente assodato che il rapporto non si sarebbe esaurito prima del giugno 2019”, perché una simile volontà avrebbe dovuto essere esternata in maniera chiara.
Al contrario, alcuna delle clausole pattizie richiamate dall'appellante risulta sintomatica di una volontà dei contraenti di derogare pattiziamente al regime dell'art. 2237 c.c., secondo cui “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
pag. 15/20 Tra l'altro, significativo si rileva il dato per cui il contratto nel riconoscere al professionista, con il citato art. 14, la facoltà di recesso anticipato e senza necessità di giusta causa, nulla stabiliva con riferimento all'analoga facoltà del cliente.
Tale silenzio è, a giudizio del Collegio, da interpretare nel senso che mancasse una chiara volontà comune di negare alla società committente la facoltà ad essa spettante per legge. Diversamente, è ragionevole supporre che, nel momento in cui disciplinavano il regime da applicare al recesso del professionista, le parti avrebbero avvertito la necessità di sottolineare che analogo diritto non competeva alla società conferente l'incarico.
Inoltre, la stessa previsione contenuta nell'art. 10 del contratto, che escludeva, a carico del professionista, un obbligo di prestare la sua attività in forma esclusiva per conto della preponente, costituisce elemento sintomatico dell'assenza di una volontà derogatoria al regime dell'art. 2237 co, 1 c.c.. E', invero, logico supporre che la previsione di un divieto di recesso anticipato della cliente si correli, normalmente, alla pattuizione di un vincolo di esclusiva per il professionista, costituendo quella limitazione del diritto del committente una forma di maggiore tutela per l'esercente l'attività professionale rispetto al rischio di una revoca ante tempus dell'incarico.
Infine, alcun rilievo assume, ai fini che occupano, la disciplina convenzionale del pagamento del corrispettivo, limitandosi il contratto a prevedere versamenti mensili di euro 5.000,00 fino al mese di giugno
2019, con pattuizione che deve chiaramente essere riferita all'ipotesi pag. 16/20 di fisiologica prosecuzione del contratto sino alla sua naturale scadenza.
Nessuna indicazione, della clausola negoziale contenuta all'art. 6, offre argomenti per desumere da essa l'intenzione dei contraenti di non accordare alla cliente la facoltà di recesso anticipato.
Peraltro, è ragionevole ipotizzare che, nel caso in cui le parti avessero realmente voluto derogare all'art. 2237 co. 1 c.c., avrebbero previsto, per il caso di recesso anticipato della cliente, l'obbligo per la stessa di pagare, ugualmente, al professionista, il compenso per l'intero periodo di durata contrattuale.
L'assenza di qualsivoglia previsione in tal senso, unitamente al dato per cui il menzionato art. 6 stabiliva il pagamento di un importo di euro 5.000,00 per ogni mese compreso nel periodo della durata della prestazione, sono elementi che inducono a ritenere come le parti abbiano inteso subordinare il sorgere del diritto al compenso, in capo al professionista, allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Ne segue che se, come accaduto nel caso di specie, tale attività, a partire dall'1.1.2019, non sia stata più svolta per avere la cliente receduto anticipatamente dal contratto, nessun ulteriore corrispettivo vada pagato al professionista.
§ 7.
Con l'ultimo motivo l'appellante censurava l'ordinanza, sostenendo che il primo Giudice avrebbe dovuto, in ipotesi di rigetto del ricorso, quantomeno, disporre la compensazione integrale delle spese processuali, valorizzando il contrasto di giurisprudenza esistente in tema di interpretazione dell'art. 2237 c.c..
pag. 17/20 § 8.
Il motivo è infondato, perché la giurisprudenza prevalente, già al momento della proposizione del ricorso, era orientata nel senso di non ricollegare, automaticamente, all'inserimento di una clausola pattizia disciplinante la durata contrattuale, la deroga alla facoltà di recesso anticipato per la committente.
Peraltro, l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza, di per sé, non configura una grave ed eccezionale ragione, ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.c., essendo la parte istante consapevole del rischio che il Giudice possa prestare adesione all'orientamento ad essa contrario e rigettare la domanda, con le dovute conseguenze in tema di spese processuali.
§ 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'ing. alla Pt_1
rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione della tabella n. 12, scaglione relativo alle cause di valore fino da euro 26.001,00 ad euro 52.001,00, nel quale rientra il disputatum, con riconoscimento dei compensi minimi, atteso il ridotto numero di questioni trattate e l'attività difensiva in concreto espletata, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Capece, dichiaratosi antistatario.
pag. 18/20 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, nei confronti di
[...]
così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco
Capece;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27/12/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/20 pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4535/2021, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. repertorio n. 2132/2021 dell'01/10/2021, pronunziata dal Tribunale di Avellino, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Valerio Ciccariello, (C.F. ), giusta procura C.F._2
come in atti;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Capece (C.F. ), giusta procura come in atti;
C.F._3
APPELLATA Oggetto: pagamento compenso professionale;
contratto di prestazione d'opera intellettuale;
recesso del cliente ex art. 2237 c.c..
Conclusioni: nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 19.9.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi, così concludeva: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso esercitato dalla e, per l'effetto, Controparte_1
condannarla a corrispondere all'ing. l'importo di € Parte_1
30.000,00, oltre oneri di legge, spese e interessi ex D.lgs. 231/2002 sino al soddisfo;
2. condannare la al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
3. in via subordinata, nella non creduta ipotesi di ritenuta infondatezza dell'appello, dichiarare in ogni caso compensate ex art. 92 co. 2 c.p.c., per le ragioni di cui in premessa, le spese di lite del primo grado e del secondo grado di giudizio”.
nelle note depositate il 18.9.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellata concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, con le quali aveva chiesto “…In via pregiudiziale
1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., inammissibile l'atto di appello, come proposto;
Nel merito
2. respingere il gravame e, per l'effetto,
pag. 2/20
3. confermare l'impugnata ordinanza;
4. condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 31.7.2020, l'Ing.
esponeva che: con contratto del 31.7.2018, la EMA gli Parte_1
affidava l'incarico denominato “Industry 4.0 – Supporto ingegneristico e manageriale ai progetti di investimento di EMA”, avente ad oggetto, in particolare, lo sviluppo di attività tecniche, ingegneristiche, informatiche (ICT) e industriali utili a ottenere l'integrazione e l'interconnessione degli impianti di nuova introduzione, o di quelli già in uso;
la durata dell'incarico veniva espressamente pattuita in 12 mesi, a partire dal luglio 2018 e sino al giugno 2019, prevedendosi un compenso complessivo di euro 60.000,00 da corrispondersi in rate mensili di euro 5.000,00 cadauna oltre oneri di legge e spese;
con lettera racc. del 31.10.2018, la EMA gli comunicava il proprio recesso ad nutum dal contratto, con effetto dall'1.1.2019, corrispondendo al professionista la somma di euro 30.000,00 quale compenso dovuto sino al 31.12.2018, mentre nulla gli pagava per il periodo a scadere, ossia sino al 30.6.2019; era, quindi, creditore della EMA di complessivi euro 30.000,00, oltre oneri di legge, quale compenso per la residua durata del rapporto, ovvero per le mensilità gennaio 2019 – giugno
2019; il recesso ad nutum da parte della EMA era assolutamente illegittimo, in quanto l'apposizione di un termine al rapporto di pag. 3/20 collaborazione professionale configurava una deroga alla regolamentazione legale della facoltà di recesso ad nutum ad opera del cliente di cui all'art. 2237, co. 1, c.c., precludendogli di esercitare tale facoltà; di conseguenza, l'interruzione unilaterale del contratto da parte del committente comportava per il professionista il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente concludeva come segue: “
1. accertare e dichiarare che la è Controparte_1
debitrice dell'ing. dell'importo di € 30.000,00, oltre Parte_1
oneri di legge, spese e interessi ex D.Lgs. 231/02 sino al soddisfo;
2. per l'effetto, condannare la a Controparte_1
corrispondere tale importo con le dovute maggiorazioni, ovvero, in ogni caso, il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
3. condannare la al pagamento di Controparte_1
onorari e spese di lite, oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
contestando la fondatezza dell'avversa domanda e
[...]
deducendo che: con nota in data 31.10.2018, essa resistente comunicava all'ing. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1373, Pt_1
comma 2 e 2237, comma 1, c.c., il recesso ante tempus dal contratto del
13.07.2018, poiché “nell'ambito di una complessiva riorganizzazione delle nostre attività, stiamo procedendo ad una revisione di tutti i contratti attualmente in essere e segnatamente di quelli aventi ad
pag. 4/20 oggetto prestazioni d'opera intellettuale, come quello con Lei stipulato in data 31.07.2018”; la cessazione degli effetti del contratto de quo veniva differita al giorno 1.01.2019, onde consentire al ricorrente di portare a termine tutte le attività in corso e, a fronte delle prestazioni professionali ricevute, la provvedeva al pagamento degli CP_2
emolumenti pattuiti nell'accordo del 13.07.2018; il contratto intercorso tra le parti, quale contratto d'opera intellettuale, era disciplinato dagli artt. 2230 e seguenti del codice civile e, in particolare, dall'art. 2237 c.c. a mente del quale “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”; era, pertanto, pienamente legittimo il recesso esercitato dalla società resistente, anche in quanto sorretto da giusti motivi, puntualmente specificati nella nota del
31.10.2018; l'inserimento nel contratto de quo di un termine di durata non poteva essere inteso alla stregua di una rinuncia della società resistente alla facoltà di recesso prevista e disciplinata dal citato art. 2237 c.c.; in tal senso era orientata la prevalente giurisprudenza della
S.C.; nella lettera di incarico non era dato rinvenire alcun elemento dal quale desumere la volontà delle parti di derogare convenzionalmente alla disciplina legale, con la conseguenza che la società resistente ben poteva recedere ante tempus dal contratto con l'ing. in Pt_1
subordine, la pretesa era, comunque, infondata, in quanto il diritto del professionista ad esigere il compenso pattuito era strettamente connesso all'effettivo svolgimento di tutte le attività ricomprese nelle singole fasi in cui si articolava la prestazione dedotta in contratto e, nella specie, era pacifico che l'ing. aveva prestato la sua Pt_1
pag. 5/20 attività sino al 31.12.2018 e che era stato integralmente ricompensato per le prestazioni effettivamente compiute sino a tale data;
invece, alcun compenso gli competeva per le ulteriori attività che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere nel periodo gennaio – giugno 2019 e che, tuttavia, non aveva espletato.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva:
“rigetta la domanda;
condanna altresì la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.768,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario”.
§ 2.
Avverso l'indicata ordinanza, ad esso comunicata in data 1.10.2021,
l'Ing. interponeva appello, con atto tempestivamente Parte_1
notificato in data 29.10.2021, nel rispetto del termine breve di trenta giorni, di cui all'art. 702 quater c.p.c., con il quale chiedeva accogliersi le sopra riportate conclusioni.
Con comparsa depositata in data 11.2.2022, si costituiva la società
resistendo, per quanto di ragione, Controparte_1
al gravame e sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 4.3.2022, questa Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.09.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
pag. 6/20 Quindi, la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 30.09.2024, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, l'ultimo dei quali è scaduto in data
19.12.2024.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e dall'appellante anche la replica, scritti nei quali le stesse ribadivano le rispettive posizioni difensive, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Avellino, ricondotto il contratto intercorso tra le parti alla fattispecie della prestazione d'opera professionale, riteneva lo stesso assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 2237 comma 1 c.c., che riconosce al cliente la facoltà di recedere liberamente dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Osservava il primo Giudice che “la libera recedibilità può tuttavia essere derogata dalle parti a patto che la deroga emerga espressamente ovvero sia stata oggetto di specifica trattativa, rappresentando tale facoltà una forma di tutela per il cliente, espressione della natura fiduciaria del rapporto tra lui e il professionista”.
Tanto premesso, pur dando atto dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale, citato dal ricorrente, “secondo il quale l'apposizione di un termine finale al contratto deroghi automaticamente alla facoltà di recesso prevista all'art. 2237 comma 1 c.c.”, il primo Giudice riteneva di prestare adesione ad altro indirizzo affermatosi nella giurisprudenza della Cassazione, a mente del quale “il termine finale del contratto
pag. 7/20 d'opera abbia la funzione di assicurare al cliente che il professionista sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti;
si vuol dire che detto termina attiene all'andamento fisiologico del contratto, non alla fase patologica rappresentata dalla risoluzione, alla luce anche della diversità strutturale e funzionale tra termine finale di efficacia del contratto e recesso. (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 15/10/2018
n° 25668)”.
Da tali rilievi faceva discendere, quindi, la conseguenza “che la rinuncia alla facoltà di recesso da parte del cliente debba essere indicata o quanto meno desumibile dal regolamento contrattuale sottoscritto” e che “In presenza dell'apposizione del termine occorre pertanto verificare ai sensi dell'art. 1362 c.c. se questo termine sia sintomatico della volontà di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”.
Ciò posto osservava che “Nel caso di specie, da quanto stabilito dal regolamento negoziale del 13.7.2018 allegato agli atti di causa e dai comportamenti tenuti dalle parti, non sono emersi elementi che evidenzino la deroga convenzionale alla facoltà di recesso così come prevista dall'art. 2237 c.c..
Segnatamente, non è possibile desumere dall'art. 13 della lettera di incarico (Variazioni dei termini di accordo: “Ogni variazione alle condizioni definite in questa proposta dovrà essere concordata per iscritto da entrambe le parti.”) come la necessità della forma scritta per ogni variazione alle condizioni definite nella proposta oggetto di giudizio escluda la facoltà per l di sciogliere anticipatamente e CP_2
unilateralmente il suo rapporto con il Non è accoglibile, Pt_1
pag. 8/20 inoltre, l'interpretazione dell'art. 14 del contratto d'opera data dal ricorrente (cfr.: “resta salvo per il consulente il diritto 'ad nutum' alla risoluzione del rapporto di prestazione previa comunicazione scritta e preavviso di 30 giorni”), per il quale l'articolo riserverebbe solo per lui la possibilità di recedere ad nutum dalla pattuizione contrattuale, escludendo questa possibilità per la società committente;
invero, una simile clausola riconosce al professionista i medesimi poteri e quindi la medesima facoltà di recesso che l'art. 2237 comma 1 c.c. riserva al committente, in deroga del comma secondo.
Una diversa conclusione non è prospettabile poiché l'articolo di cui sopra prevede solo per il cliente la libertà di recesso, la quale può essere convenzionalmente derogata ovvero, come nel caso in lite, attribuita anche al professionista;
non è possibile, infatti, che vi sia una tacita ed implicita deroga alla facoltà prevista dall'art. 2237 comma 1 c.c. con una sua contestuale ed esclusiva attribuzione al prestatore d'opera, posto che una simile circostanza lederebbe la posizione del committente, andando in contrasto con i principi stabiliti in materia dalla legge ed allargando eccessivamente la tutela per il professionista, per il quale il codice dispone il recesso per sola giusta causa ex art. 2237 comma 2 c.c., se non diversamente stabilito dalle parti”.
Affermata, pertanto, la legittimità del recesso esercitato dall'
[...]
il Giudice rigettava il ricorso, ritenendo insussistente la “pretesa CP_2
creditoria azionata dal ricorrente per la mancata esecuzione del rapporto lavorativo a partire dal 1.01.2019”.
§ 3.
pag. 9/20 Con il primo motivo di gravame, l'ing. deduceva che Pt_1
l'apposizione, al contratto inter-partes, del termine di durata minima della prestazione, da luglio 2018 a giugno 2019, avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere illegittimo il recesso ad nutum ed ante tempus, esercitato dalla EMA con sua lettera del 31.10.2018 a valere dal 1.01.2019.
Citando precedenti di legittimità e di merito, l'appellante sosteneva che
“l'inserimento nel regolamento negoziale di un termine di durata minima della prestazione – nel caso, ripetesi, luglio 2018/giugno 2019 – determina l'impossibilità della committente di esercitare la facoltà di recesso di cui all'art. 2237 co. 1 c.c. ed il conseguente diritto del prestatore d'opera a percepire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto”.
§ 4.
Il motivo è infondato.
Secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente, delineato dalla sentenza della Cass. civ. n. 22786/2013, la previsione di una clausola di durata all'interno del contratto deve ritenersi di per sé sufficiente a derogare pattiziamente alla facoltà di recesso ad nutum di cui gode il cliente ai sensi dell'art. 2237 c.c. e, in tali casi, l'interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente implica il diritto del prestatore a ricevere il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto.
Di avviso contrario è, invece, l'orientamento chiarito dalla sentenza della Cassazione civile n. 25668/2018, richiamata dal Giudice di primo grado, secondo cui la sola previsione di un termine di durata del pag. 10/20 contratto non determina di per sé rinuncia al recesso, in quanto è necessario che dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto e di escludere la possibilità di valersi dell'art. 2237
c.c. In questi casi il giudice è tenuto ad analizzare il caso concreto ed a tenere conto di tutte le pattuizioni convenute, onde verificare la comune intenzione delle parti.
In senso conforme, si è ritenuto che "la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita" (cfr. Cass. civ., sentenza n. 469/2016).
Peraltro, la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (cfr. in particolare, Cass. Civ. n. 21904/2018), non è dissonante rispetto all'indirizzo appena richiamato, avendo ritenuto “che intanto la predeterminazione di un termine di durata del contratto può integrare rinuncia da parte del cliente al recesso ove dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto, vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale .. che, ciò posto,
l'indagine della Corte territoriale avrebbe dovuto appurare se nel caso concreto, in relazione alle pattuizioni convenute, le parti avessero inteso unicamente stabilire la durata massima del rapporto o piuttosto avessero voluto escludere il recesso ad nutum del cliente prima di tale
pag. 11/20 data” (cfr. pagine 2, 3 della motivazione della sentenza dinanzi indicata).
Alla stregua di quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza della
S.C., nei precedenti dei quali si è dinanzi dato conto, deve ritenersi infondata la pretesa del ricorrente tesa a voler desumere, dalla sola previsione di un termine di durata del rapporto (nella specie, da luglio
2018 a giugno 2019), la prova della deroga pattizia alla facoltà, accordata al cliente dall'art. 2237 c.c., di recesso ad nutum.
Correttamente, quindi, il Tribunale si è fatto carico di accertare, attraverso una valutazione complessiva delle clausole contrattuali, se l'apposizione di quel termine servisse a stabilire solo la durata massima del rapporto o piuttosto fosse espressione della volontà delle parti di escludere il recesso ad nutum del cliente prima del giugno
2019.
§ 5.
Con il secondo motivo l'appellante censurava l'ordinanza, osservando che, anche a volere aderire all'indirizzo giurisprudenziale considerato dal primo Giudice, facendo una corretta applicazione dei principi sanciti dall'art. 1362 e ss. c.c. in materia di interpretazione del contratto, si dovrebbe giungere a ritenere illegittimo il recesso esercitato dalla società.
Infatti, la volontà delle parti di escludere un recesso anticipato ad nutum dal rapporto, emergeva, secondo l'appellante, dall'avere le stesse: subordinato qualsivoglia modifica del contenuto negoziale, e, quindi, in primis della sua durata, ad un accordo “scritto”; previsto “la possibilità di negoziare, sempre per iscritto, solo eventuali “estensioni”
pag. 12/20 della durata del rapporto”; previsto a “favore del professionista un compenso complessivo di € 60.000,00 da pagarsi in rate mensili di €
5.000,00 oltre oneri di legge, alla scadenza di ogni mese di prestazione da luglio 2018 a giugno 2019”; riservato “la facoltà di recesso ad nutum ed ante tempus al solo professionista”.
Il primo Giudice, anziché esaminare il regolamento negoziale nel suo complesso, aveva soffermato la sua attenzione sui soli articoli 13 e 14 della suddetta lettera di conferimento incarico, omettendo di valorizzare le restanti clausole.
Il Tribunale aveva svilito “il disposto del succitato art. 13 (per il quale ogni variazione alle condizioni di contratto doveva essere approvata per iscritto da ambo le parti) nonché fornito una sua non condivisibile interpretazione di quanto sancito dall'art. 14, in alcun modo rispettosa di quella che era la chiara volontà delle parti all'epoca della stipula, ovvero di vincolarsi dal luglio 2018 almeno sino al giugno 2019, tanto è vero che nel contratto le parti convenivano di rinegoziare solo eventuali estensioni della sua durata, dando per implicitamente assodato che il rapporto non si sarebbe esaurito prima del giugno 2019”.
§ 6.
Anche il secondo motivo è infondato, perché, nella specie, l'esame del regolamento negoziale non consente di collegare, alla previsione pattizia di una durata del rapporto, altro effetto che quello di stabilire preventivamente l'arco temporale nel corso del quale lo stesso avrebbe dovuto avere esecuzione.
È, invece, carente di adeguata dimostrazione la tesi dell'appellante, volta a riconnettere, a siffatta previsione, l'intento dei contraenti di pag. 13/20 privare, la società conferente l'incarico, della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
Ed invero, merita osservare che alcuna delle clausole negoziali invocate dall'appellante deponga nel senso dallo stesso prospettato.
In particolare, non ha pregio rimarcare la circostanza che l'art. 3 dell'accordo prevedesse la possibilità, alla scadenza del termine annuale (fissata per giugno 2019), di concordare, sempre in forma scritta, “ estensioni della sua durata per effetto di prosecuzione delle attività previste o inclusione di nuove attività”.
Il tenore della clausola, riferita chiaramente alla possibile estensione concordata della durata del rapporto contrattuale, non autorizza a ricavare indicazioni diverse da quelle in essa espressamente riportate.
In altri termini, la pattuizione è espressione della volontà dei contraenti di evitare rinnovi e proroghe tacite del contratto, ma non investe in alcun modo il tema del recesso anticipato dallo stesso.
Nemmeno soccorre il riferimento alla previsione contenuta all'art. 13 del contratto, a tenore della quale “Ogni variazione alle condizioni definite in questa proposta dovrà essere concordata per iscritto da entrambe le parti”.
Nella specie, infatti, non si controverte dell'applicazione di una clausola che non è stata oggetto di negoziazione scritta, quanto della pretesa del professionista di desumere, dall'inserimento nel contratto di un termine di durata dello stesso, la prova della deroga al regime codicistico dettato dall'art. 2237 co. 1 c.c..
Né, del resto, l'appellante contrastava in maniera sufficientemente specifica l'affermazione del primo Giudice, a mente della quale “Non è
pag. 14/20 accoglibile, inoltre, l'interpretazione dell'art. 14 del contratto d'opera data dal ricorrente (cfr.: “resta salvo per il consulente il diritto 'ad nutum' alla risoluzione del rapporto di prestazione previa comunicazione scritta e preavviso di 30 giorni), per il quale l'articolo risolverebbe solo per lui la possibilità di recedere ad nutum dalla pattuizione contrattuale, escludendo questa possibilità per la società committente;
invero, una simile clausola riconosce al professionista i medesimi poteri e quindi la medesima facoltà di recesso che l'art. 2237 comma 1 c.c. riserva al committente, in deroga del comma secondo”.
Invero, riguardo a tale chiaro passaggio motivazionale, l'appellante si limitava a sostenere che il Giudice aveva “fornito una sua non condivisibile interpretazione di quanto sancito dall'art. 14, in alcun modo rispettosa di quella che era la chiara volontà delle parti all'epoca della stipula, ovvero di vincolarsi dal luglio 2018 almeno sino al giugno
2019”, senza offrire convincenti argomenti difensivi in grado di fare emergere l'erroneità dell'affermazione del Tribunale.
Peraltro, sul punto, non è sufficiente sostenere che la volontà delle parti, al momento della stipula, fosse quella di vincolarsi dal luglio
2018 almeno sino al giugno 2019, “dando per implicitamente assodato che il rapporto non si sarebbe esaurito prima del giugno 2019”, perché una simile volontà avrebbe dovuto essere esternata in maniera chiara.
Al contrario, alcuna delle clausole pattizie richiamate dall'appellante risulta sintomatica di una volontà dei contraenti di derogare pattiziamente al regime dell'art. 2237 c.c., secondo cui “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
pag. 15/20 Tra l'altro, significativo si rileva il dato per cui il contratto nel riconoscere al professionista, con il citato art. 14, la facoltà di recesso anticipato e senza necessità di giusta causa, nulla stabiliva con riferimento all'analoga facoltà del cliente.
Tale silenzio è, a giudizio del Collegio, da interpretare nel senso che mancasse una chiara volontà comune di negare alla società committente la facoltà ad essa spettante per legge. Diversamente, è ragionevole supporre che, nel momento in cui disciplinavano il regime da applicare al recesso del professionista, le parti avrebbero avvertito la necessità di sottolineare che analogo diritto non competeva alla società conferente l'incarico.
Inoltre, la stessa previsione contenuta nell'art. 10 del contratto, che escludeva, a carico del professionista, un obbligo di prestare la sua attività in forma esclusiva per conto della preponente, costituisce elemento sintomatico dell'assenza di una volontà derogatoria al regime dell'art. 2237 co, 1 c.c.. E', invero, logico supporre che la previsione di un divieto di recesso anticipato della cliente si correli, normalmente, alla pattuizione di un vincolo di esclusiva per il professionista, costituendo quella limitazione del diritto del committente una forma di maggiore tutela per l'esercente l'attività professionale rispetto al rischio di una revoca ante tempus dell'incarico.
Infine, alcun rilievo assume, ai fini che occupano, la disciplina convenzionale del pagamento del corrispettivo, limitandosi il contratto a prevedere versamenti mensili di euro 5.000,00 fino al mese di giugno
2019, con pattuizione che deve chiaramente essere riferita all'ipotesi pag. 16/20 di fisiologica prosecuzione del contratto sino alla sua naturale scadenza.
Nessuna indicazione, della clausola negoziale contenuta all'art. 6, offre argomenti per desumere da essa l'intenzione dei contraenti di non accordare alla cliente la facoltà di recesso anticipato.
Peraltro, è ragionevole ipotizzare che, nel caso in cui le parti avessero realmente voluto derogare all'art. 2237 co. 1 c.c., avrebbero previsto, per il caso di recesso anticipato della cliente, l'obbligo per la stessa di pagare, ugualmente, al professionista, il compenso per l'intero periodo di durata contrattuale.
L'assenza di qualsivoglia previsione in tal senso, unitamente al dato per cui il menzionato art. 6 stabiliva il pagamento di un importo di euro 5.000,00 per ogni mese compreso nel periodo della durata della prestazione, sono elementi che inducono a ritenere come le parti abbiano inteso subordinare il sorgere del diritto al compenso, in capo al professionista, allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Ne segue che se, come accaduto nel caso di specie, tale attività, a partire dall'1.1.2019, non sia stata più svolta per avere la cliente receduto anticipatamente dal contratto, nessun ulteriore corrispettivo vada pagato al professionista.
§ 7.
Con l'ultimo motivo l'appellante censurava l'ordinanza, sostenendo che il primo Giudice avrebbe dovuto, in ipotesi di rigetto del ricorso, quantomeno, disporre la compensazione integrale delle spese processuali, valorizzando il contrasto di giurisprudenza esistente in tema di interpretazione dell'art. 2237 c.c..
pag. 17/20 § 8.
Il motivo è infondato, perché la giurisprudenza prevalente, già al momento della proposizione del ricorso, era orientata nel senso di non ricollegare, automaticamente, all'inserimento di una clausola pattizia disciplinante la durata contrattuale, la deroga alla facoltà di recesso anticipato per la committente.
Peraltro, l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza, di per sé, non configura una grave ed eccezionale ragione, ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.c., essendo la parte istante consapevole del rischio che il Giudice possa prestare adesione all'orientamento ad essa contrario e rigettare la domanda, con le dovute conseguenze in tema di spese processuali.
§ 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'ing. alla Pt_1
rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione della tabella n. 12, scaglione relativo alle cause di valore fino da euro 26.001,00 ad euro 52.001,00, nel quale rientra il disputatum, con riconoscimento dei compensi minimi, atteso il ridotto numero di questioni trattate e l'attività difensiva in concreto espletata, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Capece, dichiaratosi antistatario.
pag. 18/20 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, nei confronti di
[...]
così provvede: Controparte_1
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco
Capece;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27/12/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/20 pag. 20/20