Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1156/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SECONDA SEZIONE CIVILE Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente rel Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Paola Murreddu Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento di appello n.1156.2024 promosso da
, nata a [...], il [...], residente in [...] del Novecento n. 92, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina C.F._1 Lo Bartolo, del Foro di Pesaro,
APPELLANTE nei confronti di
nato a [...], in data [...], residente in [...] Brigata Maiella n. 63, CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra C.F._2 Vita APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa il 17.10.2024 dal Tribunale di Pesaro n.734/2024, pubblicata in data18.10.2024, non notificata, pronunciata nel procedimento iscritto al n.1390/2023 CONCLUSIONI Dell'appellante: Previa sospensione, ex artt. 283 351 cpc, dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 734/2024 del Tribunale di Pesaro impugnata, in considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio patito dalla minore a causa del calendario di visita padre-figlia disposto dalla CTU, In Via provvisoria ed urgente: a) disporsi la sospensione del pernotto della minore presso il padre ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc, e la riduzione sensibile dei giorni di visita del padre prevedendo due pomeriggi a settimana e un week end al mese considerato il malessere verbalizzato dalla minore, con sospensione del pernotto anche nel week end presso il padre. In via principale di merito: b) ritenuti fondati i motivi esposti con l'appello, riformare integralmente tutti i capi della sentenza impugnata n. 734/2024, emessa nella causa R.G. n. 1390/2023 dal Tribunale di Pesaro, G.I. Dott. Davide Storti in data 17.10.2024, depositata e pubblicata il 18.04.2024,
1
2) autorizzare a trasferirsi a Parte_1 Fossano con la figlia minore la quale continuerà ad abitare nella casa famigliare allo stato individuata in Pesaro, Via Del Novecento n. 92, fintanto che, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, od, in subordine a partire da quello successivo, previa autorizzazione di Codesto Ecc.ma Corte di merito, la Sig. potrà trasferirsi con la minore in Fossano, Pt_1 in Via San Michele n. 43, abitazione ad uso esclusivo della madre, o comunque presso altra abitazione a uso esclusivo della minore e della madre;
3) stabilire che il padre possa tenere la figlia con sé per due week end al mese uno dei quali sarà questi a spostarsi a trovare la figlia a Fossano e mentre l'altro sarà la madre ad accompagnare la bambina a Pesaro dal padre, presso il quale ella potrà rimanere dal venerdì pomeriggio dalla uscita dell'asilo alla domenica sera;
In via subordinata di merito:
3) confermare l'assegnazione alla madre collocataria della casa famigliare sita in Pesaro, Via Del Novecento n. 92 presso la quale vivrà la minore;
4) prevedere che il padre tenere con sé la figlia due pomeriggi a settimana senza il pernotto, dall'uscita dell'asilo all'ora di cena, tenendo conto degli orari delle lezioni scolastiche della Appellante;
i week-end saranno invece alternati, nel senso che il Sig. vedrà la minore, ogni 15 giorni, una volta il sabato ed una volta la domenica dalle CP_1 ore 16.00 alle ore 19.00 senza pernotto;
5) in considerazione del fatto che l'attività di insegnamento della Sig.ra segue Pt_1 necessariamente il calendario scolastico, nonché allo scopo di preservare e mantenere il rapporto affettivo di quest'ultima con i propri genitori e la frequentazione della minore con i nonni materni, considerato altresì che verrebbe messo a disposizione del Sig. un CP_1 immobile nelle immediate vicinanze di Fossano, nonché l'utilizzo di un'autovettura, prevedere che la minore nel periodo delle festività natalizie trascorra ad anni alterni con inizio per il 2024 dalla madre: anno 1: dal 23 dicembre al 2 di gennaio starà con la madre;
dal 3 gennaio al 6
CP_2 gennaio starà con il padre;
CP_2 anno 2: dal 23 dicembre al 26 dicembre starà con il padre;
dal 27 dicembre al 6
CP_2 gennaio starà con la madre;
6) nel periodo delle festività pasquali prevedere che la
CP_2 minore stia con la madre in Fossano presso i nonni materni ed il padre possa trascorrere con i tre giorni precedenti la partenza, nonché i tre giorni successivi al ritorno da
CP_2 Fossano, dalla mattina sino alle ore 18:00.
7) per le festività quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre ed 8 dicembre, laddove vi sia la possibilità di avere almeno 4 giorni non lavorativi consecutivi (sempre secondo il calendario scolastico), prevedere la possibilità per Sig.ra di Pt_1 spostarsi a Fossano con (previo congruo avviso al Sig. ; CP_2 CP_1
8) durante le vacanze estive prevedere che la Sig.ra possa trascorrere con a Pt_1 CP_2 Fossano il periodo dal 1° luglio al 31 agosto. In giugno, una volta terminate le lezioni scolastiche, prevedere che possa stare con CP_2 il padre anche tre giorni settimana, dal mattino fino alle 16.00, mantenendo comunque l'alternanza dei week end. Sempre in via principale:
9) porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento mensile dell'ammontare di CP_1 euro 350,00 da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese dalla data della domanda giudiziale. La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
10) disporre che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso al Tribunale di Pesaro. Assegno Unico universale al 100% in favore della madre come decisioni in atto assunte di comune accordo tra i genitori;
11) rigettare in ogni caso ogni avversa, diversa domanda.
12) Con compensazione delle spese di lite in considerazione della materia. In via istruttoria si chiede disporsi la rinnovazione totale della CTU riguardando il caso di specie una minore con età inferiore ad anni tre, dunque in una età fondamentale per la
2 formazione della sua identità/personalità, essendo necessario esaminare i quesiti e le criticità sollevate dal CT di Parte Appellante, rimasti senza alcun riscontro in primo grado e senza che ne sia data alcuna spiegazione alla omessa risposta. La CTU dovrà in particolare valutare l'impatto che il disturbo narcisistico di personalità rilevato in capo al padre della minore possa riversare su di essa e sul suo equilibrato e sereno sviluppo psicofisico. Con riserva di integrazione dei quesiti peritali.
Dell'appellato: “-Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, così statuire: 1) In via preliminare rigettare, qualora reiterata, per tutto quanto sopra rappresentato, dedotto e prodotto, la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 734/2024 del Tribunale di Pesaro, per le medesime ragioni di cui all'Ordinanza di questa Ecc.ma Corte del 18.12.2024 emessa nel sub procedimento n. 1156-2/2024; 2) In via principale e nel merito, per tutti i motivi e le ragioni sopra dedotte e per quanto agli atti del presente giudizio, rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato e non provato in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro, n. 734/2024, G.I. Dott. Storti Davide, del 17.10.2024 pubblicata in data 18.10.2024.
3) Condannare controparte alle spese di lite in favore dell'odierno appellato.
In via istruttoria: a) Rigettare la richiesta di rinnovazione totale della CTU in quanto infondata, inconsistente, non supportata da specifiche allegazioni di vizi e carenze della CTU in primo grado, né su elementi oggettivi e/o nuove prove idonee a supportare la richiesta. b) Rigettare l'istanza di controparte inerente il deposito su separato supporto informatico di documentazione audio-video, in quanto inammissibile, tardiva, comunque inattendibile inerente circostanze conosciute e precedenti alla fine del giudizio di primo grado. Il Procuratore Generale: “considerato che le doglianze esposte appaiono infondate e le statuizioni contestate, sorrette da adeguata ed esaustiva motivazione esaustiva , aderenti alle emergenze risultanze sono adeguate e finalizzate a tutelare l'interesse esclusivo della prole minore. Chiede il rigetto della sospensiva se presentata e dell' appello”
FATTI DI CAUSA Il tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 734.2024 depositata il 18.10.2024 pronunciando sul ricorso ex art 337 bis c.c. proposto nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, , nata il [...], ha così disposto: CP_2
a) affido condiviso, con collocazione della minore presso l'abitazione della madre, assegnataria della casa coniugale sita a Pesaro, via Del Novecento n.92;
b) dettagliata regolamentazione della frequentazione padre-minore, prevedendo in particolare che dal compimento del terzo anno si potrà inserire un secondo pernottamento settimanale di dal padre, e da lì al secondo anno di scuola materna, CP_2 progressivamente di potrà raggiungere un collocamento “paritetico”, con allungamento della permanenza presso il padre, arrivando a un modello 3+4, 4+3”;
c) obbligo a carico del di versare, a titolo di mantenimento della minore, in favore CP_1 della ex compagna, la somma di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi in via anticipata, entro il giorno cinque di ogni mese;
d)predisposizione di un percorso terapeutico o terapia individuale per entrambi i genitori;
e) compensazione delle spese di lite.
3 Avverso detta sentenza ha proposto appello la sig.ra , chiedendo, previa sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza, in considerazione del grave ed irreparabile pregiudizio patito dalla minore a causa del calendario di visita padre-figlia stabilito nella sentenza impugnata, l'autorizzazione a trasferirsi in Fossano con la figlia (a partire dall'anno scolastico 2024/2025, o, in subordine, da quello successivo) prevedendo altresì che il padre possa tenere la figlia con sé per due fine settimana al mese, l'uno recandosi a
Fossano, l'altro con trasferimento della figlia a Pesaro a cura della madre.
In subordine, ha chiesto : la conferma dell'assegnazione della casa familiare presso la quale ella vivrà a Pesaro con la minore;
la previsione che il padre possa tenere con sé la figlia per due pomeriggi a settimana, e con fine settimana alternati, ma senza pernottamento, ritenuto il pernottamento presso il padre pregiudizievole per l'interesse della minore.
Sempre in via principale, porsi a carico del un assegno di mantenimento mensile CP_1 di 350,00 € , con pagamento, in ragione del 50% , delle spese straordinarie.
In via istruttoria ha chiesto la rinnovazione della Ctu relativa alle rispettive capacità genitoriali espletata in primo grado.
In particolare la ricorrente h chiesto disporsi ai sensi dell'art. 473 bis.15 cpc la sospensione del pernottamento e la riduzione sensibile dei giorni di visita della minore presso il padre.
Il costituitosi, ha resistito, concludendo per il rigetto dell'appello e l'integrale CP_1 conferma della sentenza impugnata;
si è altresì opposto alla richiesta di rinnovazione della
Ctu ed ha chiesto, piuttosto, un'integrazione della consulenza espletata in primo grado, al fine di valutare eventuali comportamenti “disfunzionali” dei genitori.
Il convenuto ha chiesto altresì il rigetto della sospensione del pernottamento ex art. 473 bis.15 cpc, contestando recisamente il dedotto malessere della figlia nei periodi che trascorre con lui;
ha rappresentato, di contro, il timore di un forte ridimensionamento della figura paterna, con pregiudizio della “bigenitorialità”, in danno della minore.
Questa Corte ha rigettato la richiesta di sospensione del pernottamento della minore presso il padre, ritenendo, anche in virtù dell'approfondita consulenza espletata nel giudizio di primo grado, la mancanza di evidenza che il pernottamento della minore presso il padre, nei limiti in cui veniva effettuato, fosse pregiudizievole.
Con successiva istanza, depositata in data 16.02.2025, la ha reiterato la richiesta di Pt_1 sospensione del pernottamento, allegando documentazione audio-video, registrazioni e foto della minore a supporto del disagio della stessa;
ha, in particolare, lamentato che quando si reca dal padre non dorme bene e rientra a casa in condizioni di CP_2
“strapazzo” e malessere;
l'appellante ha altresì rilevato come il proprio consulente di parte dott. abbia diagnosticato in capo al un disturbo della personalità di tipo Per_1 CP_1 narcisistico, particolarmente pregiudizievole nei confronti della figlia in tenera età.
4 Con ordinanza del 14.03.2025 l'istanza di sospensione è stata rigettata ed è stato confermato il calendario di visita padre-figlia come disposto con la sentenza del Tribunale di Pesaro del 17.10.2024.
Nel corso del giudizio le parti producevano ulteriore documentazione ed ulteriori deduzioni.
Indi, sulle conclusioni della parti come riportate in epigrafe, la causa era trattenuta in decisione.
Il Procuratore Generale sede ha concluso per il rigetto del gravame
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con i primi cinque motivi l'appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha regolato la frequentazione del padre con la minore.
L'appellante lamenta in particolare (primo e secondo motivo) che il primo giudice abbia recepito acriticamente le risultanze della Ctu, contraddittoriamente motivata in quanto fondata unicamente su enunciazioni di principio e denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, vale a dire la diagnosi di disturbo di personalità narcisistica” del signor ipotizzata dal dott. CP_1
(CTP della ), profilo non (sufficientemente) indagato dalla Ctu dott.ssa Per_1 Pt_1 Per_2
Con il terzo motivo l'appellante deduce che il nuovo calendario di visita non garantisce una
“stabilità abitativa” alla figlia, trattandosi di una bambina ancora in tenera età che sin dalla nascita “è sempre stata accudita e seguita dalla madre”; attualmente presenta “un forte CP_2
e grande stress emotivo”, causato, ad avviso dell'appellante, dalla perdita di sonno e dal malessere nei periodi di permanenza e di pernottamento presso il padre.
Lamenta, in particolare, che l'ampliamento del pernottamento presso il padre a partire dal compimento del terzo anno e la progressiva attuazione del collocamento paritetico stabilito dal primo giudice, sarebbe gravemente pregiudizievole per la minore;
deduce altresì che l'alternanza rigorosa dei giorni di visita è fonte di stress e di confusione per la minore, in quanto la priva di stabilità affettiva e di consolidate abitudini di vita.
Con il quarto e il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto l'obbligo di permanenza a Pesaro della figlia. Riferisce di aver messo a disposizione dell'ex compagno “un immobile e un'autovettura” a Fossano, di essere disposta a rimborsare le spese del viaggio e ad accompagnare la figlia a Pesaro “una volta al mese, nonché in occasione di tutte le festività.
I motivi, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati.
Deve senz'altro rigettarsi la richiesta di rinnovazione della Ctu espletata nel giudizio di primo grado, che appare essenzialmente fondata su una divergente valutazione del consulente di parte appellante rispetto alle conclusioni del ctu.
Tale divergenza non risulta peraltro supportata da specifici riferimenti probatori, o indici di arbitrarietà delle conclusioni, né su aporie sul piano logico o carenze dell'elaborato, non rilevandosi elementi di lacunosità, contraddittorietà, illogicità nella consulenza espletata nel
5 giudizio di primo grado: la ctu risulta completa, fondata sull'approfondito confronto con le parti e sull'attenta valutazione della condotta dei genitori, della minore e dei nonni e della loro interazione;
logicamente argomentata e pienamente coerente.
Le censure mosse alla ctu – ed alla sentenza impugnata - di non aver considerato un fatto decisivo, vale a dire la diagnosi, formulata dal consulente di parte, di un disturbo narcisistico della personalità del non sono dunque fondate. CP_1
La diagnosi formulata dal consulente di parte integra infatti una mera ipotesi, risulta priva di ogni riscontro clinico o di indici oggettivi, traducendosi in un mero “dissenso diagnostico”, laddove il ctu ha attentamente valutato e preso posizione sulle principali connotazioni di personalità di entrambi i genitori e sulla loro idoneità a porgersi in rapporto empatico nei confronti della minore.
Posto che non si sono manifestati in nessuno dei due genitori aspetti di psico patologia, il ctu ha in particolare rilevato che la bambina appare a suo agio e si muove con disinvoltura sia nella casa familiare che presso l'abitazione del padre ed ha rilevato che il ha la capacità di CP_1 porgersi in modo più che sufficientemente empatico nei confronti della minore, riferendo che: “ si nota nei vari incontri effettuati con un legame affettivo pregnante, la bambina si CP_2 relaziona e si porge verso il padre, anche nel momento del distacco dalla madre, volentieri e senza particolare resistenze.”
La ctu ha piuttosto evidenziato un attaccamento con “connotazione simbiotiche” da parte dell'appellante ed una reciproca sfiducia in ambedue i genitori, che si riflette in una certa rigidità nelle modalità relazionali, rilevando come sia emersa la tendenza di ciascun genitore a squalificare l'altro ed in ultima analisi una forte conflittualità tra di loro.
peraltro ha mostrato un pregnante legame affettivo con entrambi i genitori, non CP_2 rifiutando nessuno dei due nel passaggio dall'uno all'altro e nell'interazione triadica.
Sulla base di quanto sopra esposto deve dunque ritenersi che il malessere ed i disagi della figlia denunciati dall'appellante in relazione ai casi di visita e pernottamento presso il padre e decisamente contestati da quest'ultimo siano, in ultima analisi, riconducibili alla forte conflittualità dei genitori, che ha trovato tra l'altro grave manifestazione nei numerosi audio e video in cui la minore ( di appena tre anni) è sollecitata a prendere posizione, ed alla conseguente rigidità relazionale dei genitori, che non può che ripercuotersi negativamente sulla sensibilità della minore.
In questo contesto ritiene il collegio che, considerata la tenerissima età di , vada senz'altro CP_2 privilegiata la stabilità e serenità della stessa, dovendo dunque, allo stato, confermarsi il collocamento della minore in Pesaro, presso la casa familiare.
La diversa opzione prospettata dall'appellante, di un trasferimento della minore a Fossano, con previsione dell'accompagnamento da parte della madre a Pesaro per un fine settimana al mese da trascorrere con il padre, mentre l'altro fine settimana dovrebbe essere trascorso sempre con il padre ma a Fossano, appare, allo stato, in contrasto con tale esigenza di stabilità affettiva della minore, oltre a rendere estremamente disagevole il pieno esercizio della bigenitorialità. E ciò, in
6 presenza di una tendenza, evidenziata dalla Ctu, di un attaccamento con connotazioni simbiotiche dell'appellante alla figlia con il concreto rischio di una “perifericità paterna”, pregiudizievole per l'armonico sviluppo della minore.
Per le stesse ragioni di stabilità e considerata l'età della bambina e l'attuale conflittualità tra i genitori , ritiene il collegio che vada, allo stato, escluso l'automatico incremento della permanenza della minore presso il padre fino a giungere ad un collocamento paritetico, con il modello 3+ 4, 4 +3.
Va al contrario mantenuto, quanto alla frequentazione paterna, l'attuale regime di due pomeriggi a settimana dall'uscita dal nido fino alle 20,00 (cene comprese).
A settimane alterne potrà trascorrere il fine settimana con il padre dalle ore 9,00 del CP_2 sabato alle 16,00 della domenica nel periodo scolastico e dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica durante il periodo estivo;
nelle altre settimane un pernottamento infrasettimanale con il padre, in aggiunta ai due pomeriggi.
Quanto alle festività, vanno confermate le statuizioni del primo giudice.
Tale regime appare, da un lato, del tutto adeguato alle prioritarie esigenze di stabilità ambientale ed affettiva e di abitudini di vita consolidate delle minore, e d'altro canto idoneo a consentire una significativa presenza e coinvolgimento di entrambi i genitori nel percorso di crescita della stessa.
Passando all'assegno di mantenimento, il prevalente collocamento della minore presso la madre implica che vada posto a carico del un assegno mensile a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della minore.
Considerata l'attuale situazione economica delle parti, quale risultante dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, dagli estratti conto e dalla indicazione dei beni intestati, nonché la loro capacità reddituale (dato quest'ultimo particolarmente rilevante per il , ed il fatto che l'appellante CP_1 vive attualmente nella residenza familiare e percepisce assegno unico per la minore di 180,00
€, e valutate soprattutto le prioritarie esigenze della minore, il contributo del può CP_1 determinarsi in 280,00 € mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat.
Vanno poste a carico del metà delle spese straordinarie per la minore. CP_1
Vanno infine disattese le richieste istruttorie delle parti, per carenza di decisività, essendo stati acquisiti sufficienti elementi ai fini della decisione della presente controversia.
Quanto alle spese di lite, considerato l'esito complessivo della controversia e le ragioni della decisione, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Pesaro n. 734.2024 depositata il 18.10.2024 nei confronti di CP_1
così dispone:
[...]
In parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che il padre trascorra con la minore CP_2 due pomeriggi a settimana - dall'uscita dal nido fino alle 20,00 (cene comprese).
7 A settimane alterne potrà trascorrere il fine settimana con il padre dalle ore 9,00 del CP_2 sabato alle 16,00 della domenica nel periodo scolastico e dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica durante il periodo estivo;
nelle altre settimane un pernottamento infrasettimanale, in aggiunta ai due pomeriggi.
Quanto alle festività, vanno confermate le statuizioni del primo giudice.
Pone a carico dell'appellante assegno mensile di contributo al mantenimento della minore di
280,00 € mensili, oltre a rivalutazione annuale in misura degli indici istat.
Pone altresì a carico del la metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della CP_1 minore.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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