Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00268/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02543/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2543 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Ermanno Trebastoni e Pietro Maria Mela, con domicilio fisico eletto presso il cui studio in Catania, viale A. de Gasperi n. 93, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna sede di Enna, Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 33/2023, resa dal Giudice di Pace di Piazza Armerina nel giudizio iscritto al R.G. 180/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna sede di Enna e del Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. GI SE ON TO e uditi il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26 novembre 2025 e depositato in data 28 novembre 2025 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.
I ricorrenti, con separati atti di citazione (r.g. 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191/2021), hanno adito il Giudice di Pace di Piazza Armerina per ottenere la restituzione della somma di Euro 299,00, da ciascuno corrisposta all’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Piazza Armerina per partecipare ad una gita scolastica - che in realtà non ha poi avuto svolgimento - oltre agli interessi legali (come previsto dall’art. 2033 c.c.) al tasso di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. dal 27 aprile 2021 (data della domanda) al giorno antecedente alla notifica della citazione, poi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c..
Riuniti i giudizi, con sentenza n. 33 del 21 giugno 2023 il Giudice di Pace di Piazza Armerina ha condannato il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca «… al pagamento in favore di ciascun attore dell’importo pari ad € 299,00 a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi legali come da domande », nonché alla refusione delle spese legali, liquidate in complessivi Euro 2.610,00, di cui Euro 516,00 per spese vive ed Euro 2.094,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Detta pronuncia è stata notificata al Ministero debitore in data 28 giugno 2023 e all’Avvocatura dello Stato il 30 ottobre 2023; la sentenza, non impugnata, è divenuta definitiva (il 29 novembre 2023), come da attestazione della cancelleria del Giudice di Pace del 18 novembre 2025.
Tuttavia, il Ministero debitore ha provveduto a pagare le sole spese legali; dunque, decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997, i ricorrenti hanno proposto l’azione in epigrafe al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale in epigrafe, sia in relazione alla sorte capitale che agli interessi ed oneri accessori, nonché al rimborso delle spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna sede di Enna, Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS-.
La parte resistente ha versato nel fascicolo del giudizio copioso corredo documentale.
1.2. Con memoria depositata 9 gennaio 2026 la parte ricorrente ha rappresentato che in data 22 dicembre 2025 il Ministero debitore ha corrisposto a ciascun ricorrente la somma di Euro 330,99 (che - come si ricava dai decreti di liquidazione - comprende la sorte capitale di Euro 299,00 e la somma di Euro 31,99 liquidata a titolo di interessi legali, computati dal 27 aprile 2021 al 19 dicembre 2025).
Per la parte ricorrente, tuttavia, l’inottemperanza persiste parzialmente, posto che gli interessi legali riconosciuti ammontano a Euro 137,75, a cui va sottratta la somma già corrisposta a tale titolo (Euro 31,99), per una cifra residua ancora dovuta di Euro 105,76 per ciascun ricorrente.
Sempre per i deducenti, il Ministero resistente deve essere condannato a rimborsare l’imposta di registrazione della sentenza posta in esecuzione, pari a Euro 205,18 e deve essere condannato, altresì, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., al pagamento di interessi (ulteriori rispetto a quelli di cui sopra) e rivalutazione sulle somme dovute a far data dal passaggio in giudicato della sentenza (29 novembre 2023) e/o a pagare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza.
Infine, i deducenti hanno chiesto la condanna del Ministero resistente alla refusione delle spese legali e al a rimborso del contributo unificato del presente giudizio, stante il tardivo (e parziale) adempimento, da corrispondere agli avvocati difensori, antistatari.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per il Ministero resistente, come da verbale, su richiesta dei difensori presenti il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. Il Collegio, alla luce della memoria depositata dalla parte ricorrente in data 9 gennaio 2026 nonché della documentazione depositata in data 23 dicembre 2025 dall’Amministrazione resistente, non può che dare atto della parziale cessazione della materia del contendere, stante la corresponsione in favore di ciascun ricorrente, nelle more del giudizio, della somma di Euro 330,99 (che comprende la sorte capitale di Euro 299,00 e la somma di Euro 31,99 a titolo di interessi legali, computati dal 27 aprile 2021 al 19 dicembre 2025).
2. Occorre, pertanto, esaminare e valutare le residue pretese degli esponenti, dovendosi subito precisare che l’azione di ottemperanza in epigrafe è stata ritualmente esercitata, posto che:
- la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come si ricava dalla certificazione in data 18 novembre 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d));
- in ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (all’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 28 giugno 2023.
3. Ciò premesso, in relazione alle residue pretese della parte ricorrente, il Collegio osserva quanto segue.
3.1. In relazione al diverso calcolo degli interessi, il Collegio ritiene che la critica articolata dai deducenti sia meritevole di positiva valutazione.
Va ribadito che nelle more del giudizio è stata corrisposta a ciascun ricorrente (oltre alla sorte capitale di Euro 299,00) la somma di Euro 31,99 a titolo di interessi legali, computati dal 27 aprile 2021 al 19 dicembre 2025 (cfr. supra ).
La sentenza in epigrafe ha riconosciuto, in favore di ciascun attore, l’obbligo del Ministero resistente di pagare l’importo di Euro 299,00 a titolo di indebito oggettivo (somma già corrisposta, come già detto), “ oltre interessi legali come da domande ”; orbene, nei singoli atti di citazione, i deducenti hanno chiesto, fra l’altro, la condanna del Ministero resistente “ al pagamento di € 299, oltre agli interessi legali (come previsto dall’art. 2033 c.c.) al tasso di cui all’art. 1284 co. 1° c.c. dal 27.04.2021 (data della domanda) al giorno antecedente alla notifica della presente citazione, poi al tasso di cui all’art. 1284 co. 4° c.c. ”.
Ne consegue che il calcolo degli interessi, come sviluppato dalla parte resistente, si rivela erroneo.
Sul punto occorre, dunque, evidenziare che l’adempimento del Ministero resistente è parziale (avendo corrisposto, a titolo di interessi, dal 27 aprile 2021 alla data del decreto del 19 dicembre 2025, la somma di Euro 31,99, inferiore a quella spettante ai deducenti secondo i criteri fissati nella sentenza eseguenda, alla luce del chiaro rinvio al contenuto degli atti di citazione).
In conclusione, sul suddetto punto, il Ministero resistente deve essere condannato a dare esecuzione al giudicato per la residua parte degli interessi non ancora liquidati e corrisposti (tenuto conto della misura già versata ai ricorrenti, come già detto, pari a Euro 31,99 per ciascuno).
3.2. Anche in ordine al rimborso dell’imposta di registrazione della sentenza posta in esecuzione (pari a Euro 205,18), il Collegio rileva che la pretesa dei deducenti si presta a favorevole valutazione.
Per giurisprudenza costante, invero, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 15 gennaio 2026, n. 290).
Nei termini comprovati in giudizio, pertanto, l’imposta di registrazione effettivamente corrisposta dalla parte ricorrente (pari a Euro 205,18) deve essere rimborsata dal Ministero debitore.
3.3. Si rivela infondata, invece, la pretesa della parte ricorrente alla condanna dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., al pagamento di interessi (ulteriori rispetto a quelli di cui sopra) e rivalutazione sulle somme dovute a far data dal passaggio in giudicato della sentenza (29 novembre 2023) e/o a pagare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza. Ed invero:
- quanto alla pretesa di condanna dell’Amministrazione resistente ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., non è stata fornita alcuna prova circa il preteso maggior danno che si sarebbe verificato dopo la pubblicazione della sentenza in questione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 16 luglio 2025, n. 5361);
- quanto alla richiesta applicazione della c.d. penalità di mora, il Collegio ritiene che la condanna del Ministero resistente a tale titolo, nella vicenda in esame, sarebbe manifestamente iniqua, essendo intervenuto nelle more del giudizio il pagamento della sorte capitale (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 aprile 2024, n. 560).
3.4. In conclusione, ferma la parziale cessazione della materia del contendere, secondo quanto sopra specificato, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza ed il perdurante parziale inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe con precipuo riferimento alle voci e nei limiti indicati ai precedenti punti 3.1. e 3.2. in Diritto.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe - con riguardo alle citate voci e negli anzidetti limiti - entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
3.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie (Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 gennaio 2026, n. 112; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 gennaio 2026, n. 168; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142).
4. Le spese di lite, alla luce dei criteri di liquidazione in relazione al giudizio di ottemperanza (cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza) e tenuto conto del non integrale accoglimento delle domande proposte dalla parte ricorrente, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore degli avvocati Ermanno Trebastoni e Pietro Maria Mela, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, nei limiti e in ragione di quanto precisato in motivazione;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe, con riguardo alle voci e nei limiti sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie (Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Ermanno Trebastoni e Pietro Maria Mela, antistatari.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA RO, Presidente
GI SE ON TO, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SE ON TO | NE NA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.