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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia CCapano iudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 559/2025 promossa da:
(CF ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parte_1 C.F._1 Lunedei e Monica Lunedei, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Via Flaminia n. 101 Rimini
-Appellante - contro
(CF ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ferroni, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in via Massimo D'Azeglio n. 58 Bologna
- Appellata/ App Incidentale-
CP_2
- contumace-
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Rimini n.872 del 30/9/2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso: pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rimini accoglieva la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e ( chiamata in causa dalla convenuta) volta a
[...] CP_3 Controparte_1 sentirsi risarcire i danni patiti in seguito alla caduta occorsa nei locali del ristorante “E Pataca” in
Rimini in data 11.09.2018, e, accogliendo la domanda di manleva di nei confronti della CP_3
Compagnia di Assicurazione, condannava al pagamento in favore dell'attrice della CP_1 somma di € 5.138,90 oltre interessi dalla data della sentenza al saldo.
Avverso la Sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi che di seguito si Parte_1 riportano.
Con il primo motivo lamenta il mancato riconoscimento del periodo di inabilità temporanea di giorni 20 al 25% nella liquidazione del danno biologico temporaneo e l'erronea applicazione della
Tabella delle micropermanenti di cui all'art. 139 Cod. Ass. in luogo delle Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. Censura , inoltre, la pronuncia per non aver riconosciuto il danno morale patito dall'attrice.
Con il secondo motivo censura la decisione per avere omesso di pronunciarsi sul diritto al ristoro di rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma accertata a titolo di risarcimento dei danni e per omessa pronuncia sulla rivalutazione monetaria e cd interessi da “lite” dovuti ex art. 1284 co. 4 cc a far data dalla domanda giudiziale.
Con il terzo motivo contesta la liquidazione delle spese legali per violazione di legge e vizio di motivazione lamentando: -l'applicazione di uno scaglione di valore inferiore rispetto a quello corrispondente ove fosse stato liquidato correttamente il pregiudizio subito dalla danneggiata;
-il mancato riconoscimento dell'aumento sul compenso per la difesa contro più parti ai sensi dell'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014; -la liquidazione di una somma forfettaria a titolo di compenso per le spese di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, senza precisazione degli importi dovuti per le diverse fasi e omettendo di valutare la documentazione degli esborsi sostenuti dalla danneggiata nella fase stragiudiziale;
- l'applicazione dei valori minimi sulla base della “non particolare complessità delle questioni trattate”.
Con il quarto motivo lamenta omesso esame e pronuncia sulla domanda di condanna ex art 96 cpc e art 4 D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014 in ragione della mancata risposta di e del rifiuto CP_3 di di aderire alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. Controparte_1
Si è costituita in giudizio e, oltre a resistere al gravame proposto da Controparte_1 Parte_1
, ha proposto appello incidentale.
[...]
pagina 2 di 7 con il primo motivo impugna la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto Controparte_1 provata la dinamica del sinistro, censurando la revoca dell'ordinanza che aveva dichiarato la nullità della testimonianza di ai sensi dell'art 246 cpc e la valutazione delle prove raccolte. Testimone_1
Con il secondo motivo censura la pronuncia per non avere ravvisato la sussistenza del caso fortuito.
L'appellata è rimasta contumace. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure proposte da con l'appello incidentale non sono fondate. Controparte_1
Vanno disattese in primo luogo le critiche avverso la revoca dell'ordinanza che aveva dichiarato l'incapacità a testimoniare ex art 246 cpc della teste . Testimone_1
Come ha osservato il Tribunale richiamando la sentenza della S.C. 18121/2020 non importa incapacità a testimoniare ex art 246 cpc la circostanza che il teste potrebbe essere convenuto nello stesso giudizio per essere responsabile del fatto che ha dato origine alla controversia in quanto “i dipendenti hanno un interesse solo riflesso ad una determinata soluzione della causa principale, che non li legittima a partecipare al giudizio promosso dal cliente, in quanto l'esito di questo, di per sè, non è idoneo ad arrecare ad essi pregiudizio” (nel caso all'esame della Suprema Corte l'eccezione di incapacità a testimoniale riguardava un dipendente di una banca che si era occupato degli investimenti finanziari contestati in giudizio dal cliente all'istituto di credito).
Non sono fondate, inoltre, le critiche sulla prova dell'evento lesivo e in particolare sulla valutazione delle prove testimoniali.
Per quanto riguarda la deposizione della teste sorella dell'attrice, l'appellante Testimone_2 incidentale solleva dubbi sull'attendibilità della teste rilevando che nell'atto introduttivo non era stato indicato che le due sorelle erano a cena insieme quella sera e sul rilievo che parte attrice in sede di interrogatorio formale ha confermato il capitolo A) ( memoria della convenuta) in cui si chiedeva se era “a cena con alcuni amici”.
Va rilevato che la presenza della testimone non è stata esclusa da prove contrarie e non vi sono inoltre ragioni per dubitare della veridicità delle dichiarazioni, avendo la teste riferito di avere visto la sorella cadere a causa di un liquido oleoso presente sulla pavimentazione della sala e che, in tale frangente, si trovava seduta al tavolo ed ha potuto vedere la caduta trovandosi ad una distanza di circa 5 mt, distanza che consentiva quindi di poter vedere la caduta.
Sono concordanti le dichiarazioni della teste , dipendente della , la quale ha Testimone_1 CP_3 dichiarato che il liquido sul quale l'attrice è scivolata “era appena caduto da un piatto pieno di cozze e sugo che stavo trasportando …. dalla caduta del sugo al passaggio della sig.ra Parte_1 non ho proprio avuto il tempo materiale di pulire o avvisare la sig.ra non ha proprio fatto in tempo pagina 3 di 7 ad evitarlo perché i due eventi si sono verificati nel giro di un minuto … di certo non ha visto la macchia anche perché il pavimento è scuro e ci è scivolata sopra senza che io, che nel frattempo ero andata avanti, facessi in tempo ad avvertirla;
mentre la sig.a cadeva io ero a un paio di Parte_1 metri di distanza da lei” .
La dinamica dell'evento dannoso deve ritenersi pertanto dimostrata.
Non sono fondate anche le censure che l'appellante incidentale solleva sulla sussistenza del caso fortuito.
La circostanza che il liquido oleoso fosse caduto “pochi istanti” prima dal piatto che la dipendente stava trasportando, come riferito dalla teste, non integra il caso fortuito, difettando sia il Tes_1 carattere dell'imprevedibilità che quello della inevitabilità, ben potendo agevolmente porvi rimedio anche <
Passando all'esame dell'appello principale proposto da , sono fondate le censure Parte_1 sollevate con il primo motivo di gravame.
Il Tribunale, pur avendo richiamato nella liquidazione del danno biologico le Tabelle del Tribunale di Milano, ha fatto, invece, riferimento alle tabelle delle micropermanenti di cui all'art 139 Cod.
Ass. , applicabili sono in caso di danni derivanti da sinistri stradali e insuscettibili di applicazione analogica ( ex multis Cass. 2023/32373).
Per quanto riguarda il periodo di inabilità temporanea di giorni 20 al 25% , che l'appellante lamenta non essere stato riconosciuto, deve rilevarsi che il Tribunale, pur non avendolo indicato nella liquidazione del danno biologico temporaneo, lo ha comunque calcolato, facendo però erroneamente riferimento alla tabella delle micropermanenti, per cui anche in questa parte le censure vanno accolte.
Pur vertendosi in ipotesi di lesioni micropermaenti, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale in considerazione della natura dei pregiudizi subiti dalla danneggiata per le cicatrici traumatiche riportate in conseguenza del sinistro, accertate dal ctu, al viso nella zona sottomentoniera di cm. 1,5 e in regione sovrapettorale sin. di cm. 1,5, dovendo presumersi, secondo l'id quod plerumqe accidit, che la presenza di cicatrici visibili, per quanto lievi, generi, vieppiù in una persona ancora giovane, una sensazione di disagio e di sofferenza soggettiva.
pagina 4 di 7 Gli importi da liquidarsi secondo le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, pari a
€4.614,00, complessivamente per il danno biologico e morale da IP e € 2.587,50 per IT, svalutati al tempo del sinistro sono pari ad euro 3.957,12 e ad euro 2.219,13.
E' dovuta anche d'ufficio la rivalutazione monetaria vertendosi in ipotesi di obbligazioni di valore.
L'importo complessivo di euro 7.201,40 è già espresso ai valori attuali.
La somma di euro 1.066,00 liquidata per spese mediche, va rivalutata dal sinistro ad oggi, ed è pertanto pari ad euro 1.266,41.
Sull'importo così dovuto di complessivi euro 8.467,81 spettano, come da sentenza impugnata, gli interessi legali ex art. 1284 c1 cc, e non ex art. 1284 c 4 cc, vertendosi in ipotesi di credito risarcitorio (v. Cass. 1284/25), interessi che potranno decorrere solo dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha reso il credito liquido (Cass. 10364/23).
Alla luce del più recente e condivisibile insegnamento della S.C., non possono infatti riconoscersi gli interessi compensativi poiché non può intendersi specificamente formulata, in primo grado, la domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria nella generica richiesta, da parte della di risarcimento <oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dalla debenza al saldo effettivo>> (v. Cass. 716/25, 10376/24, 4938/23).
- Con il terzo motivo del gravame l'appellante censura la liquidazione delle spese per l'attività di assistenza stragiudiziale e giudiziale lamentando che sono state liquidate dal Tribunale in una somma “forfettaria” senza scindere tra fase stragiudiziale e giudiziale e senza tenere conto della documentazione attestante gli esborsi sostenuti dalla danneggiata;
il Tribunale ha liquidato la complessiva somma di €3.540,00 oltre accessori ai sensi del DM 55/2014 per spese processuali, comprendendo in esse anche le spese di assistenza della fase stragiudiziale.
L'appellante, come pure precisa nel gravame, nelle note conclusive del primo grado ha limitato la domanda di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale (comprensiva della fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita), in considerazione dei parametri del DM 55/2014, nella somma di € 2.262,40, così rinunciando alla richiesta di rimborso delle maggiori spese documentate
( si precisa che agli atti sono state depositate fattura dello Studio Infortunistica A.P.A.L per l'assistenza stragiudiziale dell'importo di € 2.013,00 doc. 14 e fattura n. 6/2022 Studio legale
Lunedei doc 16 dell'importo di € 2.262,40 per attività stragiudiziale).
Osserva la Corte che per la sola attivazione della mediazione assistita è dovuto, secondo il DM
55/14 (scaglione euro 5.200-26.000), l'importo di euro 441,00 che, oltre 15%, COA ed IVA, è pari ad euro 643,48.
pagina 5 di 7 Lo stesso importo può riconoscersi per l'attività stragiudiziale, consistita unicamente nell'invio della messa in mora, non potendo trovare applicazione il valore tariffario che il DM 55/14 riferisce all'intero completamento dell'affare in via stragiudiziale.
Rilevato che in conseguenza del maggiore valore di accoglimento del danno biologico è diverso lo scaglione tariffario di riferimento, deve procedersi ad una nuova liquidazione delle spese di primo grado, come da dispositivo, tenuto conto che il valore della causa si attesta comunque verso i minimi tariffari.
Non sono fondate le censure sul mancato riconoscimento dell'aumento sul compenso per la difesa contro più parti ai sensi dell'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014, poiché, tenuto conto della sostanziale identità delle difese svolte dalle controparti, esso viene ad essere neutralizzato dalla diminuzione del 30% di cui all'art. 4 c 4 DM cit.
-Non sono fondate infine le censure del quarto motivo di gravame relative alla domanda di condanna ex art 96 cpc rilevato che la mancata adesione alla procedura di negoziazione non integra “abuso del processo”, ma risulta, nella specie, giustificata da una diversa valutazione dei fatti, come da riscontro della Compagnia di assicurazioni.
Anche le spese dell'appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della maggiore somma riconosciuta all'appellante rispetto alla sentenza impugnata
(scaglione euro 1.100-5.200,00).
P.Q.M.
La Corte
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
-Accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore dell'appellante della maggiore somma di complessivi Controparte_1 euro 7.201,40 in luogo della minor somma liquidata dal Tribunale, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al soddisfo, e fermo il rimborso delle spese mediche come statuito nella decisione impugnata;
Condanna, inoltre, al rimborso, in favore dell'appellante, della somma di Controparte_1 complessivi euro 1.286,96 (comprensiva di 15% iva e cpa) per spese di assistenza stragiudiziale e attivazione della negoziazione assistita, oltre interessi moratori ex art. 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi in favore dell'appellante Controparte_1 che liquida per il primo grado in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 3.200,00 per compensi e per pagina 6 di 7 il presente grado in euro 382,00 per anticipazioni ed euro 1.800,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 I quater DPR 2002/115 ai fini del pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 31/10/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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