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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3933/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. PASTA MARIANO); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. PASTA MARIANO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 26/05-27/07/1999;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_1 Controparte_1 palermo Atto N. 50 parte 2 serie A volume 1698-anno 1980, ordinando al competente ufficiale di stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 30/05/1980, da , nato a Parte_1
PALERMO in data 18/09/1962 e da , nata a PALERMO in [...] Controparte_1
11/04/1964, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 50, parte II, serie
A, dell'anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
9/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott. Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3933/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. PASTA MARIANO); Parte_1
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. PASTA MARIANO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 26/05-27/07/1999;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.
, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_1 Controparte_1 palermo Atto N. 50 parte 2 serie A volume 1698-anno 1980, ordinando al competente ufficiale di stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 30/05/1980, da , nato a Parte_1
PALERMO in data 18/09/1962 e da , nata a PALERMO in [...] Controparte_1
11/04/1964, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 50, parte II, serie
A, dell'anno 1980, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
9/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott. Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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