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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2024, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4255 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Raffa in virtù di procura in calce al Parte_1
ricorso;
- ricorrente -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marraffino in virtù di procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 febbraio 2023 da intendersi qui integralmente trascritto. Il P.M. ha concluso in data 23 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 5.10.2018 proponeva domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio civile celebrato con in Vieste in data 11.9.2000, regolarmente trascritto CP_1
presso il Comune di Castelfranco in Miscano (atto n. 9, parte II , serie C- anno 2000).
Il ricorrente deduceva che dal matrimonio erano nati i tre figli ( nato il [...]), PE Per_2
(nato il [...]) e ( nata il [...]). Per_3
deduceva che il Tribunale di Benevento, con decreto del 31 marzo 2016, aveva Parte_1
omologato le condizioni delle separazione personale dei coniugi;
esponeva che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita;
che, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento nella procedura di separazione personale, sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Il ricorrente chiedeva che i figli minori fossero affidati alla madre, come previsto in sede di separazione consensuale, e che l'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei tre figli fosse ridotto all'importo di € 300,00 mensili, per il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio CP_1 ma contestava fermamente la domanda del di riduzione dell'assegno di mantenimento per i Pt_1 tre figli a cui il padre si era obbligato in sede separazione consensuale per l'importo di € 500,00 mensili.
In merito la resistente evidenziava che un assegno di € 300,00 mensili fosse assolutamente insufficiente per il mantenimento dei tre figli e che la domanda di riduzione avanzata dal ricorrente non fosse giustificata, in quanto si assumeva che il non aveva subito affatto una riduzione Pt_1
delle proprie entrate. La resistente si doleva, tra l'altro, che il coniuge non aveva provveduto a versarle l'assegno di mantenimento con regolarità, non aveva mai versato alcun importo a titolo di rivalutazione di detto assegno dal 2016 all'attualità, non aveva mai contribuito alle spese straordinarie, non aveva versato il canone di locazione della ex casa familiare che pur si era impegnato a corrispondere con le condizioni della separazione consensuale.
La resistente assumeva di esser priva di un'occupazione lavorativa stabile e che, avendo subito lo sfratto della ex casa familiare, si era trasferita, unitamente ai figli, in Vieste per avvinarsi alla propria famiglia d'origine.
La resistente lamentava di trovasi in condizioni di difficoltà economica per cui insisteva per il rigetto della domanda del di riduzione dell'assegno di mantenimento per i tre figli ed anzi ne Pt_1 chiedeva l'aumento da € 500,00 ad € 700,00 mensili, in considerazione del variare delle esigenze dei tre ragazzi.
2 All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 10 dicembre 2019, constatata l'impossibilità di una riconciliazione, il Presidente confermava la disciplina già statuita in sede di separazione consensuale con particolare riferimento all'affido condiviso dei figli minori, alla loro collocazione presso la madre e all'esercizio di visita del padre nonché alla misura del mantenimento dei figli (€
500,00) a carico del padre.
Il Presidente, quindi, fissava l'udienza di comparizione innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva con la costituzione di entrambe le parti.
All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 23 maggio 2022 il G.I. respingeva le richieste di prova orale avanzate dalle parti e disponeva accertamenti tramite la Guardia di Finanza sulle reali condizioni economiche di entrambe le parti mediante ricostruzione e verifica delle loro attività lavorative anche non regolari, delle loro disponibilità finanziarie e delle proprietà immobiliari.
Con la medesima ordinanza il Tribunale chiedeva alla polizia tributaria di compiere indagini in merito allo svolgimento di attività lavorativa da parte di , figlio delle parti. Parte_2
Erano disposti alcuni rinvii per il completamento delle indagini di polizia tributaria.
Pervenute le relazioni informative della polizia tributaria, all' udienza del 20 febbraio 2023 la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della legge
1.12.1970 n. 898 deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70. Ed infatti, con decreto n. 3521 del 31 marzo 2016 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (udienza del 22 marzo 2016) per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, devono seguono le ulteriori statuizioni relative al mantenimento dei tre figli.
3 Si osserva che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, la resistente
[...]
non ha avanzato la domanda di assegno divorzile in proprio favore. CP_1
Va altresì evidenziato che, nelle more del giudizio, i tre figli delle parti hanno raggiunto la maggiore età per cui nulla deve disporsi in merito al loro affido e alla loro collocazione.
Riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni delle parti, va evidenziato che Parte_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni ha dedotto che i due figli e svolgono PE Per_2
regolare attività lavorativa e che la figlia convive con il suo compagno Per_3 Persona_4
per cui è in grado di provvedere a sè stessa.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare che nulla è dovuto per il mantenimento dei figli maggiorenni autosufficienti e, in via subordinata, ha chiesto di porre a suo carico un assegno di € 150,00 solo per il mantenimento della figlia Per_3
Nella comparsa conclusionale si è manifestato disponibile a versare per il Parte_1 mantenimento della figlia un assegno di € 100,00. Per_3
, invece, all'udienza di precisazione delle conclusioni ha insistito nelle proprie CP_1
richieste riguardo al mantenimento dei tre figli e nella comparsa conclusionale ha dedotto in particolare che il figlio , di anni 22, non ha raggiunto l'indipendenza economica, che il figlio PE
( di anni 20) svolge lavori provvisori e stagionali, mentre la figlia è disoccupata;
che Per_2 Per_3
i figli ed convivono con la madre la quale provvede a fornirgli alloggio, vitto e tutto Per_2 Per_3
quanto necessario per assicurargli una vita dignitosa.
Gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza- tenenza di Vieste- (cfr. relazione del 18 maggio 2021) hanno evidenziato che il figlio nato il [...] svolge attività Parte_2
lavorativa sin dal 2017 e ha sempre lavorato negli anni successivi traendo redditi seppure esigui (€
2041,00 nell'anno 2017, € 1997,00 nell'anno 2018, € 3816,00 nell'anno 2019, € 7253,00 nell'anno
2021). Risulta che nell'anno 2021 ha svolto attività di lavoro con contratto a tempo determinato con la mansione di “aiuto cuoco” presso la con sede in Vieste Organizzazione_1
esercente attività di ristorazione.
Tanto premesso, si osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cc., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo
4 di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società ( in ultimo Cassazione n. 5088/2018).
Di recente la giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 17183/2020), ha mutato il suo orientamento in merito alla distribuzione degli oneri probatori allorchè si controverte del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e ha affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Secondo tale pronuncia della Corte di Cassazione ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne.
Il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni
(cfr. da ultimo Cass. n. 358/23).
Nel caso di specie deve ritenersi che, senza dubbio, è cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne il quale, come emerge dagli accertamenti di polizia PE
tributaria, di fatto svolge attività lavorativa con continuità da alcuni anni. La crescita del suo reddito personale, a partire dal 2020, è significativa del fatto che egli si è inserito nel mondo del lavoro proficuamente.
5 Va, inoltre, osservato che una volta che è emersa la capacità lavorativa e/o professionale e, quindi, la indipendenza economica del figlio, l'eventuale perdita del lavoro per la scadenza del contratto, non può far risorgere un obbligo di mantenimento a carico del genitore i cui presupposti sono già venuti meno.
Diversamente per i figli ed , considerata la loro giovanissima età e la circostanza che Per_2 Per_3
i due ragazzi convivono con la madre, non può affermarsi che sia venuto meno l'obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento.
Ed invero non è stato provato dal ricorrente né che il figlio ( di anni 20) lavori stabilmente Per_2
né che la figlia ( di anni 19) viva con un compagno. La circostanza che svolga lavori Per_3 Per_2
saltuari, in considerazione della giovanissima età, non è significativa del raggiungimento di una piena indipendenza economica.
Orbene, considerata la loro giovanissima età è da presumere che per i due ragazzi non si è ancora completato un percorso formativo utile al loro inserimento nel modo del lavoro e, certamente, non può ritenersi che la non indipendenza economica di e dipenda da un Per_2 Persona_5
comportamento volutamente inerte oppure da un atteggiamento di inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza delle proprie reali competenze.
Ciò premesso si osserva che tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole la legge ( art. 337 ter c.c.) attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio", rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare, oltre ai bisogni alimentari e abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche ecc. (cfr. tra le altre Cass. n. 23630/2009).
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (cfr. tra le altre Cass. n.
2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007 e n 13664/2022) legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n. 400/2010).
Nel caso di specie le esigenze dei due figli e , oggi maggiorenni, sono certo mutate Per_2 Per_3 ed aumentate dall'epoca, non recente, della separazione consensuale risalente al 2016.
Tale mutamento delle esigenze di mantenimento dei due figli, alla luce delle condizioni economiche dell'obbligato, giustifica la conferma dell'assegno di mantenimento già in essere di € 500,00
6 mensili che deve essere versato dal in favore della madre solo a titolo di Pt_1 CP_1 contribuzione al mantenimento dei due figli conviventi ed ( € 250,00 per ogni Per_2 Per_3
figlio), atteso che nulla più deve essere versato per il mantenimento del figlio PE
economicamente autosufficiente.
Riguardo alle capacità economiche dell'obbligato si osserva che svolge attività di Parte_1
commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.
Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno evidenziato un incremento del volume d'affari che nell'anno 2020 ammontava ad € 27.370,00 e nell'anno 2021 ammontava ad € 33.427,00. Tuttavia le dichiarazioni dei redditi evidenziano nel periodo di imposta 2020 un reddito pari a zero e nel periodo di imposta 2021 un reddito di € 1772,00.
E' da ritenere che la contrazione del reddito sia riconducibile alle restrizioni legate alla pandemia da
Covid-19 che per lungo tempo, negli anni 2020 e 2021, hanno precluso lo svolgimento delle attività commerciali.
Non vi sono risultanze delle condizioni di reddito più recenti di . Parte_1
Tuttavia si osserva che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, così dovendosi valorizzare le potenzialità reddituali. Secondo la giurisprudenza di legittimità anche la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio, giacchè incombe pur sempre sul soggetto obbligato l'onere di allegare e provare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere al primario dovere di contribuire al mantenimento e l'assegno va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa "generica", ossia della potenzialità a lavorare.
di anni 55 svolge regolare attività di commercio ambulante per cui è da presumere Parte_1
che abbia capacità reddituale e che disponga di entrate, presumibilmente, anche non dichiarate.
Alla luce di tali elementi si ritiene che l'assegno di € 500,00 ( già concordato in sede di separazione consensuale per il mantenimento dei tre figli) possa essere confermato, così da soddisfare, seppure in parte, le aumentate esigenze di mantenimento dei due figli ed Per_2 Per_3
L'aumento dell'assegno ad € 700,00 chiesto dalla madre non è, invece, meritevole di accoglimento in quanto non è proporzionato alle effettive risorse dell'obbligato.
In ragione della natura della decisione, si giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Vieste in data 11.9.2000 tra
[...]
, nato in data [...] a Castelfranco in [...], e , nata a [...] il Pt_1 CP_1
2.10.1975, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelfranco in Miscano (atto n. 9, parte II , serie C- anno 2000);
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 10 L 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.5.2015
n. 55; revoca l'assegno posto a carico di per il mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1
; PE pone a carico di l'assegno di € 500,00 mensili per il mantenimento ordinario dei Parte_1
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti ed , oltre al 50% delle spese Per_2 Per_3
straordinarie, riportandosi per la loro disciplina al Protocollo siglato dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
compensa le spese processuali
Benevento 5 gennaio 2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4255 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Raffa in virtù di procura in calce al Parte_1
ricorso;
- ricorrente -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Marraffino in virtù di procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione;
- resistente-
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 febbraio 2023 da intendersi qui integralmente trascritto. Il P.M. ha concluso in data 23 marzo 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 5.10.2018 proponeva domanda di scioglimento del Parte_1
matrimonio civile celebrato con in Vieste in data 11.9.2000, regolarmente trascritto CP_1
presso il Comune di Castelfranco in Miscano (atto n. 9, parte II , serie C- anno 2000).
Il ricorrente deduceva che dal matrimonio erano nati i tre figli ( nato il [...]), PE Per_2
(nato il [...]) e ( nata il [...]). Per_3
deduceva che il Tribunale di Benevento, con decreto del 31 marzo 2016, aveva Parte_1
omologato le condizioni delle separazione personale dei coniugi;
esponeva che la comunione spirituale e materiale non poteva essere ricostituita;
che, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento nella procedura di separazione personale, sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Il ricorrente chiedeva che i figli minori fossero affidati alla madre, come previsto in sede di separazione consensuale, e che l'assegno posto a suo carico per il mantenimento dei tre figli fosse ridotto all'importo di € 300,00 mensili, per il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di scioglimento del matrimonio CP_1 ma contestava fermamente la domanda del di riduzione dell'assegno di mantenimento per i Pt_1 tre figli a cui il padre si era obbligato in sede separazione consensuale per l'importo di € 500,00 mensili.
In merito la resistente evidenziava che un assegno di € 300,00 mensili fosse assolutamente insufficiente per il mantenimento dei tre figli e che la domanda di riduzione avanzata dal ricorrente non fosse giustificata, in quanto si assumeva che il non aveva subito affatto una riduzione Pt_1
delle proprie entrate. La resistente si doleva, tra l'altro, che il coniuge non aveva provveduto a versarle l'assegno di mantenimento con regolarità, non aveva mai versato alcun importo a titolo di rivalutazione di detto assegno dal 2016 all'attualità, non aveva mai contribuito alle spese straordinarie, non aveva versato il canone di locazione della ex casa familiare che pur si era impegnato a corrispondere con le condizioni della separazione consensuale.
La resistente assumeva di esser priva di un'occupazione lavorativa stabile e che, avendo subito lo sfratto della ex casa familiare, si era trasferita, unitamente ai figli, in Vieste per avvinarsi alla propria famiglia d'origine.
La resistente lamentava di trovasi in condizioni di difficoltà economica per cui insisteva per il rigetto della domanda del di riduzione dell'assegno di mantenimento per i tre figli ed anzi ne Pt_1 chiedeva l'aumento da € 500,00 ad € 700,00 mensili, in considerazione del variare delle esigenze dei tre ragazzi.
2 All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 10 dicembre 2019, constatata l'impossibilità di una riconciliazione, il Presidente confermava la disciplina già statuita in sede di separazione consensuale con particolare riferimento all'affido condiviso dei figli minori, alla loro collocazione presso la madre e all'esercizio di visita del padre nonché alla misura del mantenimento dei figli (€
500,00) a carico del padre.
Il Presidente, quindi, fissava l'udienza di comparizione innanzi al Giudice Istruttore.
La causa proseguiva con la costituzione di entrambe le parti.
All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 23 maggio 2022 il G.I. respingeva le richieste di prova orale avanzate dalle parti e disponeva accertamenti tramite la Guardia di Finanza sulle reali condizioni economiche di entrambe le parti mediante ricostruzione e verifica delle loro attività lavorative anche non regolari, delle loro disponibilità finanziarie e delle proprietà immobiliari.
Con la medesima ordinanza il Tribunale chiedeva alla polizia tributaria di compiere indagini in merito allo svolgimento di attività lavorativa da parte di , figlio delle parti. Parte_2
Erano disposti alcuni rinvii per il completamento delle indagini di polizia tributaria.
Pervenute le relazioni informative della polizia tributaria, all' udienza del 20 febbraio 2023 la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della legge
1.12.1970 n. 898 deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70. Ed infatti, con decreto n. 3521 del 31 marzo 2016 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (udienza del 22 marzo 2016) per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, devono seguono le ulteriori statuizioni relative al mantenimento dei tre figli.
3 Si osserva che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, la resistente
[...]
non ha avanzato la domanda di assegno divorzile in proprio favore. CP_1
Va altresì evidenziato che, nelle more del giudizio, i tre figli delle parti hanno raggiunto la maggiore età per cui nulla deve disporsi in merito al loro affido e alla loro collocazione.
Riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni delle parti, va evidenziato che Parte_1 all'udienza di precisazione delle conclusioni ha dedotto che i due figli e svolgono PE Per_2
regolare attività lavorativa e che la figlia convive con il suo compagno Per_3 Persona_4
per cui è in grado di provvedere a sè stessa.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare che nulla è dovuto per il mantenimento dei figli maggiorenni autosufficienti e, in via subordinata, ha chiesto di porre a suo carico un assegno di € 150,00 solo per il mantenimento della figlia Per_3
Nella comparsa conclusionale si è manifestato disponibile a versare per il Parte_1 mantenimento della figlia un assegno di € 100,00. Per_3
, invece, all'udienza di precisazione delle conclusioni ha insistito nelle proprie CP_1
richieste riguardo al mantenimento dei tre figli e nella comparsa conclusionale ha dedotto in particolare che il figlio , di anni 22, non ha raggiunto l'indipendenza economica, che il figlio PE
( di anni 20) svolge lavori provvisori e stagionali, mentre la figlia è disoccupata;
che Per_2 Per_3
i figli ed convivono con la madre la quale provvede a fornirgli alloggio, vitto e tutto Per_2 Per_3
quanto necessario per assicurargli una vita dignitosa.
Gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza- tenenza di Vieste- (cfr. relazione del 18 maggio 2021) hanno evidenziato che il figlio nato il [...] svolge attività Parte_2
lavorativa sin dal 2017 e ha sempre lavorato negli anni successivi traendo redditi seppure esigui (€
2041,00 nell'anno 2017, € 1997,00 nell'anno 2018, € 3816,00 nell'anno 2019, € 7253,00 nell'anno
2021). Risulta che nell'anno 2021 ha svolto attività di lavoro con contratto a tempo determinato con la mansione di “aiuto cuoco” presso la con sede in Vieste Organizzazione_1
esercente attività di ristorazione.
Tanto premesso, si osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cc., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo
4 di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società ( in ultimo Cassazione n. 5088/2018).
Di recente la giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 17183/2020), ha mutato il suo orientamento in merito alla distribuzione degli oneri probatori allorchè si controverte del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e ha affermato che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Secondo tale pronuncia della Corte di Cassazione ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente. Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne.
Il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni
(cfr. da ultimo Cass. n. 358/23).
Nel caso di specie deve ritenersi che, senza dubbio, è cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne il quale, come emerge dagli accertamenti di polizia PE
tributaria, di fatto svolge attività lavorativa con continuità da alcuni anni. La crescita del suo reddito personale, a partire dal 2020, è significativa del fatto che egli si è inserito nel mondo del lavoro proficuamente.
5 Va, inoltre, osservato che una volta che è emersa la capacità lavorativa e/o professionale e, quindi, la indipendenza economica del figlio, l'eventuale perdita del lavoro per la scadenza del contratto, non può far risorgere un obbligo di mantenimento a carico del genitore i cui presupposti sono già venuti meno.
Diversamente per i figli ed , considerata la loro giovanissima età e la circostanza che Per_2 Per_3
i due ragazzi convivono con la madre, non può affermarsi che sia venuto meno l'obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento.
Ed invero non è stato provato dal ricorrente né che il figlio ( di anni 20) lavori stabilmente Per_2
né che la figlia ( di anni 19) viva con un compagno. La circostanza che svolga lavori Per_3 Per_2
saltuari, in considerazione della giovanissima età, non è significativa del raggiungimento di una piena indipendenza economica.
Orbene, considerata la loro giovanissima età è da presumere che per i due ragazzi non si è ancora completato un percorso formativo utile al loro inserimento nel modo del lavoro e, certamente, non può ritenersi che la non indipendenza economica di e dipenda da un Per_2 Persona_5
comportamento volutamente inerte oppure da un atteggiamento di inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza delle proprie reali competenze.
Ciò premesso si osserva che tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole la legge ( art. 337 ter c.c.) attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio", rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare, oltre ai bisogni alimentari e abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche ecc. (cfr. tra le altre Cass. n. 23630/2009).
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (cfr. tra le altre Cass. n.
2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007 e n 13664/2022) legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n. 400/2010).
Nel caso di specie le esigenze dei due figli e , oggi maggiorenni, sono certo mutate Per_2 Per_3 ed aumentate dall'epoca, non recente, della separazione consensuale risalente al 2016.
Tale mutamento delle esigenze di mantenimento dei due figli, alla luce delle condizioni economiche dell'obbligato, giustifica la conferma dell'assegno di mantenimento già in essere di € 500,00
6 mensili che deve essere versato dal in favore della madre solo a titolo di Pt_1 CP_1 contribuzione al mantenimento dei due figli conviventi ed ( € 250,00 per ogni Per_2 Per_3
figlio), atteso che nulla più deve essere versato per il mantenimento del figlio PE
economicamente autosufficiente.
Riguardo alle capacità economiche dell'obbligato si osserva che svolge attività di Parte_1
commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.
Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno evidenziato un incremento del volume d'affari che nell'anno 2020 ammontava ad € 27.370,00 e nell'anno 2021 ammontava ad € 33.427,00. Tuttavia le dichiarazioni dei redditi evidenziano nel periodo di imposta 2020 un reddito pari a zero e nel periodo di imposta 2021 un reddito di € 1772,00.
E' da ritenere che la contrazione del reddito sia riconducibile alle restrizioni legate alla pandemia da
Covid-19 che per lungo tempo, negli anni 2020 e 2021, hanno precluso lo svolgimento delle attività commerciali.
Non vi sono risultanze delle condizioni di reddito più recenti di . Parte_1
Tuttavia si osserva che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, così dovendosi valorizzare le potenzialità reddituali. Secondo la giurisprudenza di legittimità anche la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio, giacchè incombe pur sempre sul soggetto obbligato l'onere di allegare e provare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere al primario dovere di contribuire al mantenimento e l'assegno va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa "generica", ossia della potenzialità a lavorare.
di anni 55 svolge regolare attività di commercio ambulante per cui è da presumere Parte_1
che abbia capacità reddituale e che disponga di entrate, presumibilmente, anche non dichiarate.
Alla luce di tali elementi si ritiene che l'assegno di € 500,00 ( già concordato in sede di separazione consensuale per il mantenimento dei tre figli) possa essere confermato, così da soddisfare, seppure in parte, le aumentate esigenze di mantenimento dei due figli ed Per_2 Per_3
L'aumento dell'assegno ad € 700,00 chiesto dalla madre non è, invece, meritevole di accoglimento in quanto non è proporzionato alle effettive risorse dell'obbligato.
In ragione della natura della decisione, si giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Vieste in data 11.9.2000 tra
[...]
, nato in data [...] a Castelfranco in [...], e , nata a [...] il Pt_1 CP_1
2.10.1975, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelfranco in Miscano (atto n. 9, parte II , serie C- anno 2000);
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 10 L 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.5.2015
n. 55; revoca l'assegno posto a carico di per il mantenimento del figlio maggiorenne Parte_1
; PE pone a carico di l'assegno di € 500,00 mensili per il mantenimento ordinario dei Parte_1
figli maggiorenni non economicamente autosufficienti ed , oltre al 50% delle spese Per_2 Per_3
straordinarie, riportandosi per la loro disciplina al Protocollo siglato dal Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
compensa le spese processuali
Benevento 5 gennaio 2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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