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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/07/2024, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1606/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
STEFFENINI ROSA ANGELA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._2
STEFFENINI ROSA ANGELA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Controparte_1 Parte_1
sottoscritto e depositato in data 05/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
pagina 1 di 4 2) Il Signor si impegna a corrispondere direttamente al figlio a titolo CP_1 Per_1
di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) in soluzione semestrale anticipata pari a complessivi Euro 3.000,00 a semestre, importo da versarsi entro il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno, oltre rivalutazione annuale Istat, fino alla raggiunta indipendenza economica del medesimo;
3) Tutte le spese straordinarie del figlio da individuarsi secondo le “Linee Per_1
Guida” per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli elaborate dal
Consiglio Nazionale Forense, saranno poste al 50% a carico di ciascun genitore mentre le tasse universitarie continueranno ad essere poste integralmente a carico del padre;
4) A titolo di riconoscimento per il contributo fornito dalla NOa per la Pt_1
conduzione e la crescita della famiglia, nonché, a titolo di rinuncia definitiva a qualsivoglia eventuale ulteriore pretesa della stessa in relazione al trattamento di fine servizio, allorquando il NO avrà maturato il diritto alla corresponsione CP_1
di tale emolumento, il NO si obbliga a versare alla NOa Controparte_1
la somma di Euro 20.000,00 (ventimila), entro e non oltre il 31.12.2027; Pt_1
5) A parziale modifica delle condizioni stabilite al punto 12) degli accordi di separazione,
a titolo di regolamentazione dei propri rapporti economici nonché a definizione di ogni pretesa patrimoniale connessa al contributo erogato dalla IG Pt_1
all'estinzione anticipata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione di proprietà del marito, sita in Tavazzano con Villavesco, via Libertà n. 21, il NO si impegna a CP_1
versare alla NOa la somma complessiva di Euro 45.000,00 Pt_1
(quarantacinquemila). Tale importo verrà corrisposto in 5 (cinque) rate complessive di cui, la prima, di Euro 5.000,00 (cinquemla/00), viene versata contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso che ne costituisce quietanza (con la precisazione che da tale somma vengono detratti Euro 891,76, per rimborso spese condominiali e pertanto vengono versati esattamente Euro 4.108,24) e le successive, rispettivamente di Euro
5.000,00 (cinquemila/00), al 31/12/2024, Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al 30/06/2025,
Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al 31/12/2025 ed i restanti € 15.000,00
(quindicimila/00) entro il 01/05/2026. Nel caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la IG potrà pretendere immediatamente il pagamento Pt_1
dell'intera somma dovuta. Fino all'integrale pagamento dell'importo di cui sopra la pagina 2 di 4 IG potrà continuare ad abitare nella casa coniugale impegnandosi a Pt_1 liberarla, dopo l'estinzione del debito, entro 30 giorni dalla richiesta del NO
, portando con sé a proprie spese tutti i beni di sua esclusiva proprietà CP_1
nonché la parte di propria spettanza dei tutti i beni acquistati in comune fra le parti;
6) Nel caso di vendita del predetto immobile, il NO si impegna a Parte_2
corrispondere alla NOa , entro 15 giorni dalla stipula del rogito notarile, la Pt_1 metà del ricavato, in un'unica soluzione, detratto quanto eventualmente già corrisposto dallo stesso alla NOa in base al punto che precede, importo che, nel caso di Pt_1
vendita ad un prezzo inferiore a Euro 90.000,00, non potrà comunque essere inferiore ad
Euro 45.000,00. Nel caso di vendita, la NOa dovrà liberare l'immobile entro Pt_1
la data del rogito;
7) A parziale modifica delle condizioni di separazione le spese condominiali ordinarie relative all'immobile di Tavazzano con Villavesco, ivi comprese quelle già deliberate ma non ancora versate/dovute, saranno ad esclusivo carico della IG;
Pt_1
9) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio a favore di ciascuno di essi;
9) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Controparte_1 Parte_1
NO (Pd), in data 3.5.1997 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 1997) e dalla loro unione sono nati due figli, e Per_2 Per_1
La separazione personale delle parti è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi con decreto del
21.9.2022.
pagina 3 di 4 3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio – maggiorenne ma non autosufficiente economicamente – non Per_1
sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in NO (Pd) in data 3.5.1997; CP_1 Parte_1
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20/07/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1606/2024 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
STEFFENINI ROSA ANGELA
e da
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._2
STEFFENINI ROSA ANGELA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Controparte_1 Parte_1
sottoscritto e depositato in data 05/06/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
pagina 1 di 4 2) Il Signor si impegna a corrispondere direttamente al figlio a titolo CP_1 Per_1
di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) in soluzione semestrale anticipata pari a complessivi Euro 3.000,00 a semestre, importo da versarsi entro il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno, oltre rivalutazione annuale Istat, fino alla raggiunta indipendenza economica del medesimo;
3) Tutte le spese straordinarie del figlio da individuarsi secondo le “Linee Per_1
Guida” per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli elaborate dal
Consiglio Nazionale Forense, saranno poste al 50% a carico di ciascun genitore mentre le tasse universitarie continueranno ad essere poste integralmente a carico del padre;
4) A titolo di riconoscimento per il contributo fornito dalla NOa per la Pt_1
conduzione e la crescita della famiglia, nonché, a titolo di rinuncia definitiva a qualsivoglia eventuale ulteriore pretesa della stessa in relazione al trattamento di fine servizio, allorquando il NO avrà maturato il diritto alla corresponsione CP_1
di tale emolumento, il NO si obbliga a versare alla NOa Controparte_1
la somma di Euro 20.000,00 (ventimila), entro e non oltre il 31.12.2027; Pt_1
5) A parziale modifica delle condizioni stabilite al punto 12) degli accordi di separazione,
a titolo di regolamentazione dei propri rapporti economici nonché a definizione di ogni pretesa patrimoniale connessa al contributo erogato dalla IG Pt_1
all'estinzione anticipata del mutuo per l'acquisto dell'abitazione di proprietà del marito, sita in Tavazzano con Villavesco, via Libertà n. 21, il NO si impegna a CP_1
versare alla NOa la somma complessiva di Euro 45.000,00 Pt_1
(quarantacinquemila). Tale importo verrà corrisposto in 5 (cinque) rate complessive di cui, la prima, di Euro 5.000,00 (cinquemla/00), viene versata contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso che ne costituisce quietanza (con la precisazione che da tale somma vengono detratti Euro 891,76, per rimborso spese condominiali e pertanto vengono versati esattamente Euro 4.108,24) e le successive, rispettivamente di Euro
5.000,00 (cinquemila/00), al 31/12/2024, Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al 30/06/2025,
Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al 31/12/2025 ed i restanti € 15.000,00
(quindicimila/00) entro il 01/05/2026. Nel caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la IG potrà pretendere immediatamente il pagamento Pt_1
dell'intera somma dovuta. Fino all'integrale pagamento dell'importo di cui sopra la pagina 2 di 4 IG potrà continuare ad abitare nella casa coniugale impegnandosi a Pt_1 liberarla, dopo l'estinzione del debito, entro 30 giorni dalla richiesta del NO
, portando con sé a proprie spese tutti i beni di sua esclusiva proprietà CP_1
nonché la parte di propria spettanza dei tutti i beni acquistati in comune fra le parti;
6) Nel caso di vendita del predetto immobile, il NO si impegna a Parte_2
corrispondere alla NOa , entro 15 giorni dalla stipula del rogito notarile, la Pt_1 metà del ricavato, in un'unica soluzione, detratto quanto eventualmente già corrisposto dallo stesso alla NOa in base al punto che precede, importo che, nel caso di Pt_1
vendita ad un prezzo inferiore a Euro 90.000,00, non potrà comunque essere inferiore ad
Euro 45.000,00. Nel caso di vendita, la NOa dovrà liberare l'immobile entro Pt_1
la data del rogito;
7) A parziale modifica delle condizioni di separazione le spese condominiali ordinarie relative all'immobile di Tavazzano con Villavesco, ivi comprese quelle già deliberate ma non ancora versate/dovute, saranno ad esclusivo carico della IG;
Pt_1
9) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio di passaporto e/o documento di identità valido per l'espatrio a favore di ciascuno di essi;
9) Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale inerente al rapporto matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Controparte_1 Parte_1
NO (Pd), in data 3.5.1997 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 5, parte 2, serie A, anno 1997) e dalla loro unione sono nati due figli, e Per_2 Per_1
La separazione personale delle parti è stata pronunciata dal Tribunale di Lodi con decreto del
21.9.2022.
pagina 3 di 4 3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio – maggiorenne ma non autosufficiente economicamente – non Per_1
sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in NO (Pd) in data 3.5.1997; CP_1 Parte_1
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20/07/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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