Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2022, proposto dalle signore -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Bava e Andrea Quadrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, II Reparto, del -OMISSIS- n. -OMISSIS-;
- di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-,
e, per l’effetto, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia “EXITUS PER ADEDNOCARCINOMA POLMONARE CON METASTASI CEREBRALI E OSSEE” e per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento in favore delle ricorrenti dell’equo indennizzo corrispondente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. AV De GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha prestato servizio sui vascelli della Marina militare dal 1975 alla data di collocamento in congedo per età avvenuto il 11.06.2016.
In data 17.06.2016 gli veniva diagnosticato un adenocarcinoma polmonare, che lo portava alla morte il 20.03.2019.
2. – Con istanza del 19.04.2020, la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, vedova del sig. -OMISSIS-, ritenendo la che patologia che aveva portato il coniuge alla morte fosse derivata dall’esposizione all’amianto a bordo delle navi sulle quali egli aveva prestato servizio, presentava domanda finalizzata ad ottenere i benefici e le provvidenze derivanti dalla condizione di vittima del dovere, allegando alla domanda la relazione di consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Valerio Alessandro Palminteri.
3. – Dopo la conferma della diagnosi e della sua ascrivibilità alla 1a categoria da parte della Commissione medica ospedaliera di La Spezia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con il parere del -OMISSIS-:
- considerava gli incarichi svolti dall’ufficiale fino al congedo (« frequentatore corsi, addetto CN/ME, capo servizio OP/SIC, addetto TLC/CN, ufficiale di rotta, ufficiale route sourvey, damsail fair bonifica Mar Rosso, ufficiale alla sicurezza, comandante, capo servizio operazioni, insegnante, segretario agli studi, consulente giuridico, capo sezione notizie, staff officer, ufficiale di collegamento, capo sezione ufficio coordinamento, capo sezione mobilitazione »);
- rilevava che « la documentazione matricolare e i rapporti informativi resi dall’amministrazione non evidenziano condizioni od eventi significativamente eccedenti rispetto all’ordinario espletamento dei predetti compiti, i quali non includevano alcuna mansione comportante lo stazionamento protratto nelle zone delle unità navali ove teoricamente potrebbe sussistere un rischio relativamente più significativo di inalare fibrille di amianto (in particolare le sale macchina) »;
- sottolineava che « la documentazione sanitaria evidenzia la sussistenza di rilevanti fattori di rischio extralavorativo per la neoplasia in esame e, in particolare, una remota infezione tubercolare in età pediatrica e una inveterata abitudine tabagica (circa 25 sigarette al giorno per 40 anni) »;
- concludeva che « l’infermità “EXITUS PER ADENOCARCINOMA POLMONARE CON METASTASI CEREBRALI E OSSEE” NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nel caso di specie, l’affezione è da ricondursi a fattori esterni al servizio poiché, dai dati anamnestici riportati nella cartella clinica allegata, risulta che il soggetto era dedito a inveterato tabagismo voluttuario (25 sigarette al giorno per circa 40 anni) e non sussistono elementi oggettivi che consentano di correlare la patogenesi della neoplasia (la quale riconosce nel fumo di tabacco la causa ampiamente prevalente) al servizio prestato, neanche con criterio concausale efficiente e determinante ».
4. – Quindi, con decreto del -OMISSIS-, la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa respingeva l’istanza presentata dalla sig.ra -OMISSIS- ai sensi del d.P.R. n. 243/2006 per mancanza del presupposto dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
5. – Con ricorso notificato e depositato il 9.06.2022, le sig.re -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- hanno impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti sopra indicati e ne hanno chiesto l’annullamento.
Con lo stesso ricorso, le ricorrenti hanno chiesto, previo riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, che l’Amministrazione intimata sia condannata al pagamento in loro favore dell’equo indennizzo.
Il ricorso si basa su un unico motivo, con il quale le ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 139 del d.P.R. n. 1124/1965 e l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione procedente per difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, travisamento, carenza di motivazione e illogicità.
6. – L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso e con successiva memoria ne ha eccepito l’inammissibilità per mancanza della previa presentazione della domanda in via amministrativa di riconoscimento dell’equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 461/2001.
7. – Le ricorrenti hanno replicato.
8. – All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – Merita condivisione l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente.
9.1. – L’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 sottopone a precisi termini – che la giurisprudenza considera perentori (tra le ultime, cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 agosto 2025, n. 6953; TAR Perugia, 13 agosto 2025, n. 650) – la proposizione della domanda volta al riconoscimento dell’equo indennizzo, prevedendo che:
- la domanda finalizzata alla concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento (comma 1);
- la presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di cui agli articoli 7, co. 2, e 8, co. 2 (comma 3);
- la richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso (comma 5);
- la richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall’art. 14, co. 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio (comma 6).
A mitigazione della perentorietà del termine, è stato precisato che esso deve considerarsi decorrente non dalla mera conoscenza della infermità, ma dal momento dell’esatta percezione della sua natura e gravità e del suo nesso causale con un fatto di servizio, da valutarsi però sulla base di indici oggettivi, eventualmente integrati da diagnosi mediche (cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 giugno 2024, n. 5546; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 luglio 2025, n. 1226).
9.2. – Nel caso che forma oggetto del presente giudizio, non risulta che le eredi del sig. -OMISSIS- abbiano mai formalmente presentato la domanda finalizzata al riconoscimento dell’equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 461/2001.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince solo che in data 19.04.2020 la sig.ra -OMISSIS- ha presentato l’istanza volta al riconoscimento dei benefici e delle provvidenze derivanti dalla condizione di vittima del dovere di cui al d.P.R. n. 243/2006, domanda che è stata respinta dall’Amministrazione sulla considerazione della ritenuta non dipendenza della patologia da causa di servizio e in relazione alla quale è infine intervenuta la sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, con cui l’azione promossa dalle eredi del sig. -OMISSIS- avverso il diniego dei benefici è stata rigettata.
Riguardo alla domanda di equo indennizzo, per quanto si voglia spostare in avanti il dies a quo del termine semestrale di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, esso, rispetto alla vicenda per cui è causa, non può comunque ritenersi successivo alla data del 19.04.2020, di presentazione della succitata istanza finalizzata al riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, istanza alla quale era allegata la perizia del dott. Palminteri, che le ricorrenti hanno depositato anche nel presente giudizio per dimostrare la dipendenza della patologia del congiunto da causa di servizio.
Ebbene, non risulta dagli atti di causa che né nei sei mesi decorrenti dalla data del 19.04.2020 né prima di tale data sia mai stata presentata all’Amministrazione la domanda finalizzata al riconoscimento dell’equo indennizzo, beneficio che è stato richiesto per la prima volta nella presente sede giudiziale e sul quale, dunque, l’Amministrazione resistente non si è mai pronunciata, tanto che, con il decreto del -OMISSIS-, la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa ha respinto l’unica domanda che era stata presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, ovvero quella relativa al riconoscimento dei benefici di cui al d.P.R. n. 243/2006.
10. – Per quanto sopra considerato, il ricorso delle sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- deve dunque essere dichiarato inammissibile, essendo stata la domanda volta al riconoscimento dell’equo indennizzo proposta per la prima volta nel presente giudizio, senza che la stessa abbia mai costituito oggetto di istanza alla competente Amministrazione e, dunque, di provvedimento di quest’ultima.
11. – Considerata la peculiarità della materia controversa, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA La DI, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
AV De GR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV De GR | IA La DI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.