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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11592/2021 R.G. avente ad oggetto “lesione personale” e vertente:
TRA
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali genitori esercenti la potestà sulla minore c.f. C.F._2 Persona_1
), elettivamente domiciliati in Casal di Principe (CE) alla Via G. Parini CodiceFiscale_3
n. 2, nello studio dell'avv. Luigi Chirico ) che li rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura in atti
-attori-
E
(c. f.: ) residente in [...] a Villa CP_1 C.F._5
Literno (CE) - CAP 81039
-convenuta contumace-
NONCHE'
n persona del L.r.p.t. con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Controparte_2
Via Marocchesa n. 14. C.F. e P.IVA quale impresa designata per la Regione P.IVA_1
Campania per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Cherchi C.F. che la CodiceFiscale_6 rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/13, con la quale elettivamente domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 116
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “si riporta ai propri atti nonché al fascicolo di parte e deposito telematico, nonché agli atti verbali e documenti di causa e alle contestazioni contenute nelle note di trattazione scritte del giorno 11/10/2024 e ne chiede l'accoglimento. Si contesta la comparsa di costituzione risposta poiché è priva di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto. Si chiede al
Tribunale adito di introitare la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Per parte convenuta: “Conclude per il rigetto della domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in diritto e non provata in fatto;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale delle parti, riducendo proporzionalmente il risarcimento richiesto e comunque liquidarlo nei limiti del vero e del provato;
condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese diritti ed onorari del presente giudizio. Chiede trattenersi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , convenivano in giudizio la Persona_1
Sig.ra e quale impresa designata per la regione Campania per CP_1 Controparte_2 la liquidazione dei sinistri a carico del “F.G.V.S.”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla figlia minore in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11.09.2013, alle ore
18:25 circa, in Villa Literno alla Via Gallinelle.
Esponevano gli attori che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la minore a bordo della propria bicicletta, seguita a piedi dalla madre, percorreva a velocità moderata e tenendosi strettamente a destra la traversa di Via Gallinelle per immettersi sulla strada principale allorquando, dopo aver controllato unitamente alla madre che non provenisse nessuno né da destra né da sinistra, veniva impattata dal ciclomotore 50 modello Liberty Tg. 9X712 di proprietà di
[...]
, il cui conducente, , proveniente, da via Gallinelle direzione via Acquaro, CP_1 Parte_3
a velocità sostenuta, non riusciva a frenare in tempo ed impattava la minore scaraventandola violentemente a terra;
che il Liberty 50 Tg. 9X712 sprovvisto di copertura assicurativa colpiva con il lato anteriore la bicicletta nella parte antero centrale destra;
che sul posto intervenivano i
Carabinieri di Villa Literno presenti sul luogo del sinistro, poiché già di pattuglia in loco e la minore veniva trasportata dapprima al PS della Clinica Pineta Grande e poi all'ospedale Santo
Bono Pausillipon ove i sanitari le diagnosticavano: “...trauma cranio facciale commotivo con ematoma in regione frontale e frattura dell'osso frontale estesa al seno frontale con emoseno omolaterale. Frattura dell'orbita di sx con emoseno mascellare omolaterale. Lacerpcontusione parenchimale cerebrale in fase iperacuta in regione temporo basale dx. frattura scomposta di ulna
e radio a dx. trauma gamba sx con flc locoregionale. Trauma toraco-addominale. con prognosi riservata”.
2 Poste tali premesse, gli istanti chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare lorio
esclusiva responsabile civile nella causazione del sinistro per cui è causa;
Per l'effetto, CP_1 condannare la FGVS, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento in favore dell'attore e quali genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sulla minore dei danni tutti, alla persona, patrimoniali e Persona_1 non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro per cui è causa, interessi dal di dell'evento al soddisfo, nonché danno da svalutazione monetaria;
3. Condannare la Controparte_3
FGVS, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di causa, oltre I.V.A., CPA e spese generali di studio 15% T.F., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in data 28.01.22, la società in qualità di F.G.V.S., la quale Controparte_3 eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per violazione del combinato degli artt.
163 e 164 c.p.c. e l'improcedibilità della domanda per inosservanza della normativa di cui agli artt. 148 e 287 del D.lgs. n. 209/2005; nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondata in diritto e non provata in fatto;
in subordine graduare la responsabilità tra le parti in causa, riducendo proporzionalmente il risarcimento richiesto e comunque liquidarlo nei limiti del vero e del provato.
Deve dichiararsi la contumacia della Sig.ra responsabile civile, la quale pur CP_1 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., escussi i testi e disposta la C.t.u medico legale sulla persona della , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Persona_1 conclusioni e, riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni Preliminari
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.
163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo contiene sia un'adeguata descrizione delle circostanze fattuali rilevanti sia una specifica quantificazione della richiesta risarcitoria, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Vanno poi disattese le eccezioni d'improcedibilità e d'improponibilità della domanda sollevate dalla parte convenuta ex artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private. va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle
Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle comunicazioni del 31.10-5.11.2023, 6.4.2016, 6.3.-12.4.2018, 15-18.1.2021 inviata a mezzo racc. a/r alla
3 compagnia convenuta e alla con il pieno rispetto del termine previsto dalle CP_4 disposizioni normative già sopra menzionate nonché dell'invio in data 9.2.2021 dell'invito alla stipula di negoziazione assistita da avvocati, atteso che la domanda giudiziale risulta essere stata proposta mediante atto di citazione notificato in data 02.11.2021, dunque decorso del termine di
90 giorni dal documentato ricevimento delle lettere racc.te A.R., inviate per conoscenza anche alla
, così come prescritto dagli artt. 284 e 287 D. Lgs. n. 209/2005. Le predette missive CP_4 risultano redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912). Del resto secondo condivisibile opinione della giurisprudenza di merito (Tribunale di Palermo, sez. dist. di
Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43), “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a “modalità e contenuti” previsti dall'art. 148. Ora,
è vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma è anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta I 'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della 1. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.”. Su quest'ultimo punto, peraltro, giova rammentare il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) secondo il quale una richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private impone, infatti, la correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art. 148 del Codice delle Assicurazioni private rende la richiesta, ex se, inefficace e il successivo giudizio improponibile;
d'altro canto, la Compagnia
4 assicuratrice ¢ chiamata dal Legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris; ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
2. Nel merito.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva, non essendo oggetto di contestazione la qualità degli istanti di genitori della minore danneggiata e come tale dimostrata ai sensi dell'art 115 c.p.c.
Nello stesso senso, può argomentarsi per la legittimazione passiva delle convenute e CP_1 in qualità di impresa designata alla gestione del FGVS, risultante dalla documentazione CP_3 prodotta in atti da parte attrice e precisamente dal certificato di attribuzione del contrassegno da CP_ cui risulta la proprietà del motociclo in capo alla convenuta e dal verbale di contravvenzione elevato dai Carabinieri di Villa Literno, da cui risulta la scopertura assicurativa al momento del sinistro.
A tale ultimo proposito giova osservare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione (art. 283, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare le modalità del sinistro, la sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo e, in secondo luogo, che tale veicolo sia privo di copertura assicurativa (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 26.11.2020, n.
26908).
Sotto tale ultimo profilo, non rileva se il contratto di assicurazione risulti ab initio non stipulato dal proprietario del veicolo investitore, se sia scaduto per effetto del mancato rinnovo, ovvero se risulti sospeso a seguito del mancato pagamento, alla scadenza, del premio successivo al primo, dovendosi — in ogni caso — ricondurre nell'alveo dell'art. 283 cod. ass. ciascuna delle superiori ipotesi, le cui conseguenze sul piano degli effetti e della legittimazione passiva sono le medesime.
5 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che, se è certamente vero che incombe sul danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei Fondo di garanzia e che l'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi (Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013, Rv.
626686); tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. In particolare, secondo un recente arresto della Cassazione (Cass. ord. n. 15089/2015 del 17.07.2015, nonché
Cass. sent. n. 6572/06, n. 384/07, n. 15162/08, n. 14854/13, n. 13665/14) tale dimostrazione si può fornire attraverso il rapporto della Polizia municipale o delle altre autorità intervenute sul luogo del sinistro o, infine, anche attraverso presunzioni. Nell'ipotesi di azione nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, la prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo può ritenersi raggiunta attraverso la produzione di documenti che attestino le richieste rivolte dal danneggiato al responsabile civile e ad enti assicurativi o al centro informativo di cui all'art 142 del Codice delle Assicurazioni per conoscere l'identità della società assicuratrice e da cui risulti la mancata risposta dei destinatari ovvero l'intervenuta scadenza di precedenti rapporti assicurativi.
Nel caso di specie, la documentazione in atti consente di ritenere raggiunta la prova che al momento del sinistro il ciclomotore 50 modello Liberty 50 Tg. 9X712 fosse privo di copertura assicurativa, posto che tale dato emerge dal Verbale di contestazione dei Carabinieri di Villa
Literno n. 435514123 dell'11.09.2013, intervenuti sul luogo del sinistro dove si legge: “il veicolo veniva sottoposto a sequestro perché sprovvisto di copertura assicurativa” (cfr. all. atto di citazione denominato Dich.ne teste . Testimone_1
Orbene, le circostanze di fatto descritte, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, nell'atto di citazione introduttivo della presente controversia, sono state tutte ampiamente confermate dalle risultanze documentali versate in atti (verbale di constatazione di sinistro stradale, denuncia, sit, sentenza di non doversi procedere, documentazione medica) nonché dalle deposizioni fornite dai testi escussi.
Infatti, il teste conferma la dinamica del sinistro dichiarando: “Ricordo che Testimone_2 era la metà di settembre dell'anno 2013 intorno alle 6/6:30 di pomeriggio quando ho visto la bambina insieme alla madre la prima a bordo della bicicletta mentre la Persona_1 madre la seguiva a piedi che percorrevano Traversa Gallinelle a Villa Literno in direzione via
Gallinelle. Ricordo che la bambina a bordo della biciletta camminava davanti e giunta
6 all'incrocio con via Gallinelle iniziava ad attraversare la strada insieme alla madre, quando un motorino proveniente dalla sua destra, un Liberty 50 di colore scuro che procedeva ad alta velocità, colpiva la bicicletta al lato destro all'altezza della ruota e la bambina è stata rimbalzata in avanti per diversi metri. Preciso che prima dell'impatto il ragazzo che conduceva il motorino si era girato dietro perché aveva visto i carabinieri fermi su via Gallinelle che stavano effettuando dei controlli e subito dopo è avvenuto l'impatto con la bici. Subito dopo il fatto sono intervenuti i carabinieri che erano già sul posto. Preciso che io abito all'angolo di Trav.
Gallinelle e via Gallinelle e mi trovavo proprio all'incrocio e stavo fumando una sigaretta.
Preciso che è stata chiamata poi l'ambulanza ma poiché non arrivava in tempo il padre ha caricato la figlia sull'auto e l'ha portata in ospedale. Ricordo che la bambina al momento del fatto aveva circa 8 anni. È la prima volta che rendo testimonianza. ADR Preciso che poco prima che avvenisse l'impatto la madre tentò di afferrare la bambina ma non riuscì a fare in tempo perché l'impatto fu troppo repentino. Ricordo che la bambina arrivata all'incrocio si era anche fermata a vedere se sopraggiungevano veicoli e così anche la madre ma il motorio era ancora lontano ed è sopraggiunto all'improvviso a causa della velocità molto elevata. Ricordo che
l'impatto è avvenuto quasi al centro dell'incrocio. Preciso che la strada di via Gallinelle è a doppio senso di marcia. Preciso che i carabinieri che stavano effettuando i controlli si trovavano sul lato sinistro a circa 10 metri da dove è successo il sinistro. Preciso che la bicicletta della bambina era di colore bianco.”
Tali dichiarazioni vengono confermate anche dal teste escusso all'udienza del Testimone_3
23.01.24 che, in particolare dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti perché ero presente. Erano le 18-18.15 di un giorno di metà settembre del 2013 e stavo fumando una sigaretta fuori all'officina dove lavoravo a via Gallinella a Villa Literno e ho visto una bambina su una bici seguita dalla madre che camminava dietro a piedi. Ricordo che la bambina usciva da questa strada secondaria e si immetteva sulla principale che veniva sbalzata in aria da un motorino che veniva da destra rispetto alla bambina. Ricordo che la strada percorsa dal motorino era a doppio senso. ADR ricordo che la bambina stava entrando sulla strada principale quando fu investita.
Ricordo che la madre urlava ma non mi sono potuto avvicinare perché i carabinieri si trovavano sul posto a cica 10 metri e quindi hanno fatto loro i soccorsi. ADR non ho mai reso nessuna testimonianza. ADR ricordo che il motorino ha investito la bicicletta sul lato destro l'ha sbalzata per aria”.
Nel caso di specie, la terzietà dei testi rispetto alle parti, la linearità e coerenza delle dichiarazioni rese, non contraddette da elementi esterni, depongono per la attendibilità dei testi. Del resto, il teste era stato sentito anche dai Carabinieri a SIT nella stessa giornata in cui si è Tes_3
7 verificato il sinistro alle ore 18.46 del 11.9.2013 per cui non può dubitarsi della sua presenza sul luogo del sinistro.
A riguardo, è principio ormai consolidato che il giudizio di attendibilità del testimone “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. Cass. 21239/2019; Cass. 26547/2021).
Considerate le risultanze istruttorie, si può affermare la responsabilità del conducente del veicolo investitore in ordine alla causazione del sinistro, per non aver lo stesso rispettato le elementari norme del C.d.S. sul rispetto dei limiti di velocità (artt. 141 e 142 C.d.S.) nonché per la violazione dell'art. 145 C.d. s. che impone ai conducenti di adottare la massima prudenza, approssimandosi ad una intersezione.
L'evento, oggetto di causa, come descritto in citazione, è, inoltre, indirettamente confermato dal
Verbale di P.S. della Clinica Pineta Grande n. 3423/2013 dell'11.9.2013, presso cui la minore giungeva accompagnata dai genitori, risultando compatibile con i fatti di causa, sia per l'orario nello stesso riportato (“apertura” 18:40), sia per le dichiarazioni rese ai sanitari nell'immediatezza del sinistro (“investimento in Villa Literno”).
Ritiene il Tribunale, conseguentemente, provata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non assicurato nella causazione del sinistro, e che nessuna responsabilità può essere ascritta alla condotta della bambina che, in sella alla sua bici, attraversava l'incrocio accompagnata dalla madre, non avvedendosi dell'arrivo del veicolo modello Liberty 50, che sopraggiungeva a forte velocità.
Dalle suddette considerazioni deriva, quindi, l'accoglimento della domanda con conseguente condanna della nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_5 gestione del F.G.V.S., al risarcimento dei danni alla persona patiti dalla minore per effetto dell'incidente estradale per cui è causa.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. con Persona_2 relazione dettagliata e condivisa pienamente da questo Giudice, ha chiaramente evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dalla minore con la dinamica del sinistro, Persona_1 constatando le seguenti lesioni: “Politrauma con trauma cranico non commotivo. Frattura della volta cranica in regione frontale sinistra estesa alle cellule etmoidali. Frattura epifisi distale di
8 radio e ulna trattata in apparecchio gessato con frammenti in asse. Cicatrice gamba sinistra 7 cm da ferita lacerocontusa. Cicatrice regione frontale di 1,8 cm lineare normocromica Cicatrice regione labbro superiore 1 cm lineare normocromica cicatrice 0, 7 cm IV dito mano destra.
Disturbo d'ansia post traumatico lieve”.
Da tali lesioni sono residuati postumi permanenti nella misura del 12%, secondo i comuni
Barhème utilizzati e le Tabelle della SIMLA 2016 e la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica contenuta nel DM 3 luglio 2003, in G.U. n. 211 e applicando la formula a scalare (cfr. risposta alle osservazioni dei CTP), le quali come chiarito dal consulente non incidono sulla sfera individuale né sulla sfera relazionale, né sull'espletamento delle normali attività della vita quotidiana. Quanto al danno biologico temporaneo, il CTU ha riconosciuto, altresì, una Inabilità temporanea Totale di giorni 25, una Inabilità Temporanea al 50% di 25 giorni ed una Inabilità temporanea al 25% di 70 giorni.
A riguardo ha poi chiarito il CTU che il disturbo d'ansia di natura lieve e temporanea è stato preso in considerazione per la determinazione del danno temporaneo.
Ciò posto, ai fini della liquidazione, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con Decreto del
Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
A riguardo, sebbene la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” – sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)
..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 29/04/2025; nonché nella giurisprudenza di merito Corte di Appello di Napoli 4213 del 12.09.2025).
Del resto, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di merito appena poco sopra richiamata, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le
9 conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore
è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
È stato poi ancora osservato (Corte di Appello di Napoli cit. 4213/2025) che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025).
Peraltro, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico- relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta,
a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
È evidente, dunque, che il legislatore abbia affermato il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato ( nello stesso senso la giurisprudenza ha ritenuto che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un
10 compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25164 del 2020) nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. (…) In questo campo la prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). Con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio.
Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo
11 presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione).
Nel caso che qui ci occupa, può riconoscersi all'istante l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore di cui parte attrice ha specificamente domandato il risarcimento, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro e del lungo periodo di convalescenza.
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte dei genitori della danneggiata, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 12%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (9 anni), applicando il punto base pari ad euro 2.912,56, incrementato del (valore medio per una IP del 12%), pari ad euro 882,51, per compensare il danno morale, e stimato, quindi, in euro 3.795,06 il punto base del danno non patrimoniale, tenuto conto del coefficiente di riduzione per età pari allo 0,96, il Tribunale ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità per il danno biologico residuato all'istante nella somma di €. 43719,14 di cui € 10.166,46 per il pregiudizio morale.
Venendo al danno biologico temporaneo, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro
80,10, ottenuto applicando l'indennità giornaliera di base di euro 55,24 incrementata per il danno morale del 45% (valore medio tra il 30 ed il 60%) e le proporzionali riduzioni per il periodo di
ITP, va riconosciuta la somma di € 2002,45 per 25 giorni di ITT, di € 1001,23 per 25 giorni di
ITP al 50 % e di € 1401,72 per 70 giorni di ITP al 25 %, per complessivi € 4405,39.
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro
293,41, per il rimborso delle spese medico sanitarie documentate.
12 L'ammontare complessivo del risarcimento spettante a ascende ad € Persona_1
48417,94.
All'importo sopra indicato già calcolato all'attualità deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente,
Sent. 17 febbraio 1995 n.1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Nel caso di specie, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, competono all'attore gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici Istat al 11/09/2013, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 11.9.2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sentenze n. 13470/99, 4030/98).
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo con attribuzione all'avv. Luigi Chirico dichiaratasi antistatario, secondo i parametri medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia individuato secondo il criterio del “decisum” (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) da ritenersi congrui all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per l'attore, rapportata, altresì, al tenore delle difese svolte dalla controparte.
In applicazione del medesimo principio (soccombenza) sono definitivamente poste a carico del convenuto le spese di CTU separatamente liquidate.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
13 2) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Liberty 50Tg. 9X712 sprovvisto di assicurazione nella causazione del sinistro e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna il responsabile civile e in CP_1 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t, quale Impresa designata alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di Parte_1
e , quali genitori esercenti la potestà sulla minore , Parte_2 Persona_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 48417,94 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
11.09.2013, quale momento del sinistro e, quindi, anno per anno, fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
3) condanna in solido tra loto e in persona del legale CP_1 Controparte_3 rapp.te p.t., quale Impresa designata alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la potestà sulla minore , delle spese
[...] Persona_1 processuali, che liquida in euro 7.616,00 per compenso ed € 759,00 per spese, oltre Iva e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Chirico, dichiaratosi anticipatario;
4) pone le spese della CTU a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro parte convenuta.
Aversa, 05.09.25
Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
14
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11592/2021 R.G. avente ad oggetto “lesione personale” e vertente:
TRA
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, quali genitori esercenti la potestà sulla minore c.f. C.F._2 Persona_1
), elettivamente domiciliati in Casal di Principe (CE) alla Via G. Parini CodiceFiscale_3
n. 2, nello studio dell'avv. Luigi Chirico ) che li rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura in atti
-attori-
E
(c. f.: ) residente in [...] a Villa CP_1 C.F._5
Literno (CE) - CAP 81039
-convenuta contumace-
NONCHE'
n persona del L.r.p.t. con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Controparte_2
Via Marocchesa n. 14. C.F. e P.IVA quale impresa designata per la Regione P.IVA_1
Campania per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Cherchi C.F. che la CodiceFiscale_6 rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/13, con la quale elettivamente domicilia in Caserta al Corso Trieste n. 116
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “si riporta ai propri atti nonché al fascicolo di parte e deposito telematico, nonché agli atti verbali e documenti di causa e alle contestazioni contenute nelle note di trattazione scritte del giorno 11/10/2024 e ne chiede l'accoglimento. Si contesta la comparsa di costituzione risposta poiché è priva di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto. Si chiede al
Tribunale adito di introitare la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 Per parte convenuta: “Conclude per il rigetto della domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in diritto e non provata in fatto;
in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale delle parti, riducendo proporzionalmente il risarcimento richiesto e comunque liquidarlo nei limiti del vero e del provato;
condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese diritti ed onorari del presente giudizio. Chiede trattenersi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , nella qualità Parte_1 Parte_2 di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore , convenivano in giudizio la Persona_1
Sig.ra e quale impresa designata per la regione Campania per CP_1 Controparte_2 la liquidazione dei sinistri a carico del “F.G.V.S.”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti subiti dalla figlia minore in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11.09.2013, alle ore
18:25 circa, in Villa Literno alla Via Gallinelle.
Esponevano gli attori che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la minore a bordo della propria bicicletta, seguita a piedi dalla madre, percorreva a velocità moderata e tenendosi strettamente a destra la traversa di Via Gallinelle per immettersi sulla strada principale allorquando, dopo aver controllato unitamente alla madre che non provenisse nessuno né da destra né da sinistra, veniva impattata dal ciclomotore 50 modello Liberty Tg. 9X712 di proprietà di
[...]
, il cui conducente, , proveniente, da via Gallinelle direzione via Acquaro, CP_1 Parte_3
a velocità sostenuta, non riusciva a frenare in tempo ed impattava la minore scaraventandola violentemente a terra;
che il Liberty 50 Tg. 9X712 sprovvisto di copertura assicurativa colpiva con il lato anteriore la bicicletta nella parte antero centrale destra;
che sul posto intervenivano i
Carabinieri di Villa Literno presenti sul luogo del sinistro, poiché già di pattuglia in loco e la minore veniva trasportata dapprima al PS della Clinica Pineta Grande e poi all'ospedale Santo
Bono Pausillipon ove i sanitari le diagnosticavano: “...trauma cranio facciale commotivo con ematoma in regione frontale e frattura dell'osso frontale estesa al seno frontale con emoseno omolaterale. Frattura dell'orbita di sx con emoseno mascellare omolaterale. Lacerpcontusione parenchimale cerebrale in fase iperacuta in regione temporo basale dx. frattura scomposta di ulna
e radio a dx. trauma gamba sx con flc locoregionale. Trauma toraco-addominale. con prognosi riservata”.
2 Poste tali premesse, gli istanti chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “dichiarare lorio
esclusiva responsabile civile nella causazione del sinistro per cui è causa;
Per l'effetto, CP_1 condannare la FGVS, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al risarcimento in favore dell'attore e quali genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sulla minore dei danni tutti, alla persona, patrimoniali e Persona_1 non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro per cui è causa, interessi dal di dell'evento al soddisfo, nonché danno da svalutazione monetaria;
3. Condannare la Controparte_3
FGVS, come sopra rappresentata e domiciliata, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di causa, oltre I.V.A., CPA e spese generali di studio 15% T.F., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in data 28.01.22, la società in qualità di F.G.V.S., la quale Controparte_3 eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per violazione del combinato degli artt.
163 e 164 c.p.c. e l'improcedibilità della domanda per inosservanza della normativa di cui agli artt. 148 e 287 del D.lgs. n. 209/2005; nel merito ne chiedeva il rigetto perché infondata in diritto e non provata in fatto;
in subordine graduare la responsabilità tra le parti in causa, riducendo proporzionalmente il risarcimento richiesto e comunque liquidarlo nei limiti del vero e del provato.
Deve dichiararsi la contumacia della Sig.ra responsabile civile, la quale pur CP_1 ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., escussi i testi e disposta la C.t.u medico legale sulla persona della , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Persona_1 conclusioni e, riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.Questioni Preliminari
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.
163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo contiene sia un'adeguata descrizione delle circostanze fattuali rilevanti sia una specifica quantificazione della richiesta risarcitoria, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Vanno poi disattese le eccezioni d'improcedibilità e d'improponibilità della domanda sollevate dalla parte convenuta ex artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private. va rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle
Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia delle comunicazioni del 31.10-5.11.2023, 6.4.2016, 6.3.-12.4.2018, 15-18.1.2021 inviata a mezzo racc. a/r alla
3 compagnia convenuta e alla con il pieno rispetto del termine previsto dalle CP_4 disposizioni normative già sopra menzionate nonché dell'invio in data 9.2.2021 dell'invito alla stipula di negoziazione assistita da avvocati, atteso che la domanda giudiziale risulta essere stata proposta mediante atto di citazione notificato in data 02.11.2021, dunque decorso del termine di
90 giorni dal documentato ricevimento delle lettere racc.te A.R., inviate per conoscenza anche alla
, così come prescritto dagli artt. 284 e 287 D. Lgs. n. 209/2005. Le predette missive CP_4 risultano redatte in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dello stesso art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con la conseguenza che l'impresa designata è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice (cfr. in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912). Del resto secondo condivisibile opinione della giurisprudenza di merito (Tribunale di Palermo, sez. dist. di
Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43), “l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a “modalità e contenuti” previsti dall'art. 148. Ora,
è vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma è anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta I 'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della 1. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c.”. Su quest'ultimo punto, peraltro, giova rammentare il granitico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ancorato all'assetto teleologico delle forme che permea il nostro ordinamento) secondo il quale una richiesta stragiudiziale incompleta debba essere sanzionata con l'improponibilità solo ove sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo ovvero abbia contenuti tali da non permettere all'Assicurazione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta; la collaborazione tra danneggiato e Assicuratore durante la fase stragiudiziale procedimentalizzata dall'art. 148 del Codice delle
Assicurazioni private impone, infatti, la correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., sicché non ogni minimo scostamento tra il contenuto della richiesta stragiudiziale e le prescrizioni contenutistiche di cui al richiamato art. 148 del Codice delle Assicurazioni private rende la richiesta, ex se, inefficace e il successivo giudizio improponibile;
d'altro canto, la Compagnia
4 assicuratrice ¢ chiamata dal Legislatore a svolgere con il danneggiato un'interlocuzione seria e propositiva, con la conseguenza che incombe su di essa, ove ritenga la domanda risarcitoria insufficiente o lacunosa, l'onere di segnalare al danneggiato tale incompletezza chiedendo, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del Codice delle Assicurazioni private, le necessarie integrazioni, in difetto delle quali la condizione di proponibilità si intende assolta per fictio iuris; ne consegue, in linea generale, che la condizione di proponibilità della domanda debba ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire all'Assicuratore una valutazione della richiesta non prettamente formalistica ed ex ante ma che, invece, tenga conto del contegno delle parti da valutarsi secondo i canoni della buona fede ed ex post.
2. Nel merito.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare, deve ritenersi pacifica la legittimazione attiva, non essendo oggetto di contestazione la qualità degli istanti di genitori della minore danneggiata e come tale dimostrata ai sensi dell'art 115 c.p.c.
Nello stesso senso, può argomentarsi per la legittimazione passiva delle convenute e CP_1 in qualità di impresa designata alla gestione del FGVS, risultante dalla documentazione CP_3 prodotta in atti da parte attrice e precisamente dal certificato di attribuzione del contrassegno da CP_ cui risulta la proprietà del motociclo in capo alla convenuta e dal verbale di contravvenzione elevato dai Carabinieri di Villa Literno, da cui risulta la scopertura assicurativa al momento del sinistro.
A tale ultimo proposito giova osservare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione (art. 283, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare le modalità del sinistro, la sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell'altro veicolo e, in secondo luogo, che tale veicolo sia privo di copertura assicurativa (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 26.11.2020, n.
26908).
Sotto tale ultimo profilo, non rileva se il contratto di assicurazione risulti ab initio non stipulato dal proprietario del veicolo investitore, se sia scaduto per effetto del mancato rinnovo, ovvero se risulti sospeso a seguito del mancato pagamento, alla scadenza, del premio successivo al primo, dovendosi — in ogni caso — ricondurre nell'alveo dell'art. 283 cod. ass. ciascuna delle superiori ipotesi, le cui conseguenze sul piano degli effetti e della legittimazione passiva sono le medesime.
5 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare che, se è certamente vero che incombe sul danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei Fondo di garanzia e che l'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi (Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013, Rv.
626686); tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. In particolare, secondo un recente arresto della Cassazione (Cass. ord. n. 15089/2015 del 17.07.2015, nonché
Cass. sent. n. 6572/06, n. 384/07, n. 15162/08, n. 14854/13, n. 13665/14) tale dimostrazione si può fornire attraverso il rapporto della Polizia municipale o delle altre autorità intervenute sul luogo del sinistro o, infine, anche attraverso presunzioni. Nell'ipotesi di azione nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, la prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo può ritenersi raggiunta attraverso la produzione di documenti che attestino le richieste rivolte dal danneggiato al responsabile civile e ad enti assicurativi o al centro informativo di cui all'art 142 del Codice delle Assicurazioni per conoscere l'identità della società assicuratrice e da cui risulti la mancata risposta dei destinatari ovvero l'intervenuta scadenza di precedenti rapporti assicurativi.
Nel caso di specie, la documentazione in atti consente di ritenere raggiunta la prova che al momento del sinistro il ciclomotore 50 modello Liberty 50 Tg. 9X712 fosse privo di copertura assicurativa, posto che tale dato emerge dal Verbale di contestazione dei Carabinieri di Villa
Literno n. 435514123 dell'11.09.2013, intervenuti sul luogo del sinistro dove si legge: “il veicolo veniva sottoposto a sequestro perché sprovvisto di copertura assicurativa” (cfr. all. atto di citazione denominato Dich.ne teste . Testimone_1
Orbene, le circostanze di fatto descritte, con riguardo alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizio, nell'atto di citazione introduttivo della presente controversia, sono state tutte ampiamente confermate dalle risultanze documentali versate in atti (verbale di constatazione di sinistro stradale, denuncia, sit, sentenza di non doversi procedere, documentazione medica) nonché dalle deposizioni fornite dai testi escussi.
Infatti, il teste conferma la dinamica del sinistro dichiarando: “Ricordo che Testimone_2 era la metà di settembre dell'anno 2013 intorno alle 6/6:30 di pomeriggio quando ho visto la bambina insieme alla madre la prima a bordo della bicicletta mentre la Persona_1 madre la seguiva a piedi che percorrevano Traversa Gallinelle a Villa Literno in direzione via
Gallinelle. Ricordo che la bambina a bordo della biciletta camminava davanti e giunta
6 all'incrocio con via Gallinelle iniziava ad attraversare la strada insieme alla madre, quando un motorino proveniente dalla sua destra, un Liberty 50 di colore scuro che procedeva ad alta velocità, colpiva la bicicletta al lato destro all'altezza della ruota e la bambina è stata rimbalzata in avanti per diversi metri. Preciso che prima dell'impatto il ragazzo che conduceva il motorino si era girato dietro perché aveva visto i carabinieri fermi su via Gallinelle che stavano effettuando dei controlli e subito dopo è avvenuto l'impatto con la bici. Subito dopo il fatto sono intervenuti i carabinieri che erano già sul posto. Preciso che io abito all'angolo di Trav.
Gallinelle e via Gallinelle e mi trovavo proprio all'incrocio e stavo fumando una sigaretta.
Preciso che è stata chiamata poi l'ambulanza ma poiché non arrivava in tempo il padre ha caricato la figlia sull'auto e l'ha portata in ospedale. Ricordo che la bambina al momento del fatto aveva circa 8 anni. È la prima volta che rendo testimonianza. ADR Preciso che poco prima che avvenisse l'impatto la madre tentò di afferrare la bambina ma non riuscì a fare in tempo perché l'impatto fu troppo repentino. Ricordo che la bambina arrivata all'incrocio si era anche fermata a vedere se sopraggiungevano veicoli e così anche la madre ma il motorio era ancora lontano ed è sopraggiunto all'improvviso a causa della velocità molto elevata. Ricordo che
l'impatto è avvenuto quasi al centro dell'incrocio. Preciso che la strada di via Gallinelle è a doppio senso di marcia. Preciso che i carabinieri che stavano effettuando i controlli si trovavano sul lato sinistro a circa 10 metri da dove è successo il sinistro. Preciso che la bicicletta della bambina era di colore bianco.”
Tali dichiarazioni vengono confermate anche dal teste escusso all'udienza del Testimone_3
23.01.24 che, in particolare dichiarava: “Sono a conoscenza dei fatti perché ero presente. Erano le 18-18.15 di un giorno di metà settembre del 2013 e stavo fumando una sigaretta fuori all'officina dove lavoravo a via Gallinella a Villa Literno e ho visto una bambina su una bici seguita dalla madre che camminava dietro a piedi. Ricordo che la bambina usciva da questa strada secondaria e si immetteva sulla principale che veniva sbalzata in aria da un motorino che veniva da destra rispetto alla bambina. Ricordo che la strada percorsa dal motorino era a doppio senso. ADR ricordo che la bambina stava entrando sulla strada principale quando fu investita.
Ricordo che la madre urlava ma non mi sono potuto avvicinare perché i carabinieri si trovavano sul posto a cica 10 metri e quindi hanno fatto loro i soccorsi. ADR non ho mai reso nessuna testimonianza. ADR ricordo che il motorino ha investito la bicicletta sul lato destro l'ha sbalzata per aria”.
Nel caso di specie, la terzietà dei testi rispetto alle parti, la linearità e coerenza delle dichiarazioni rese, non contraddette da elementi esterni, depongono per la attendibilità dei testi. Del resto, il teste era stato sentito anche dai Carabinieri a SIT nella stessa giornata in cui si è Tes_3
7 verificato il sinistro alle ore 18.46 del 11.9.2013 per cui non può dubitarsi della sua presenza sul luogo del sinistro.
A riguardo, è principio ormai consolidato che il giudizio di attendibilità del testimone “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (cfr. Cass. 21239/2019; Cass. 26547/2021).
Considerate le risultanze istruttorie, si può affermare la responsabilità del conducente del veicolo investitore in ordine alla causazione del sinistro, per non aver lo stesso rispettato le elementari norme del C.d.S. sul rispetto dei limiti di velocità (artt. 141 e 142 C.d.S.) nonché per la violazione dell'art. 145 C.d. s. che impone ai conducenti di adottare la massima prudenza, approssimandosi ad una intersezione.
L'evento, oggetto di causa, come descritto in citazione, è, inoltre, indirettamente confermato dal
Verbale di P.S. della Clinica Pineta Grande n. 3423/2013 dell'11.9.2013, presso cui la minore giungeva accompagnata dai genitori, risultando compatibile con i fatti di causa, sia per l'orario nello stesso riportato (“apertura” 18:40), sia per le dichiarazioni rese ai sanitari nell'immediatezza del sinistro (“investimento in Villa Literno”).
Ritiene il Tribunale, conseguentemente, provata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non assicurato nella causazione del sinistro, e che nessuna responsabilità può essere ascritta alla condotta della bambina che, in sella alla sua bici, attraversava l'incrocio accompagnata dalla madre, non avvedendosi dell'arrivo del veicolo modello Liberty 50, che sopraggiungeva a forte velocità.
Dalle suddette considerazioni deriva, quindi, l'accoglimento della domanda con conseguente condanna della nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_5 gestione del F.G.V.S., al risarcimento dei danni alla persona patiti dalla minore per effetto dell'incidente estradale per cui è causa.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott. con Persona_2 relazione dettagliata e condivisa pienamente da questo Giudice, ha chiaramente evidenziato la compatibilità delle lesioni riportate dalla minore con la dinamica del sinistro, Persona_1 constatando le seguenti lesioni: “Politrauma con trauma cranico non commotivo. Frattura della volta cranica in regione frontale sinistra estesa alle cellule etmoidali. Frattura epifisi distale di
8 radio e ulna trattata in apparecchio gessato con frammenti in asse. Cicatrice gamba sinistra 7 cm da ferita lacerocontusa. Cicatrice regione frontale di 1,8 cm lineare normocromica Cicatrice regione labbro superiore 1 cm lineare normocromica cicatrice 0, 7 cm IV dito mano destra.
Disturbo d'ansia post traumatico lieve”.
Da tali lesioni sono residuati postumi permanenti nella misura del 12%, secondo i comuni
Barhème utilizzati e le Tabelle della SIMLA 2016 e la Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica contenuta nel DM 3 luglio 2003, in G.U. n. 211 e applicando la formula a scalare (cfr. risposta alle osservazioni dei CTP), le quali come chiarito dal consulente non incidono sulla sfera individuale né sulla sfera relazionale, né sull'espletamento delle normali attività della vita quotidiana. Quanto al danno biologico temporaneo, il CTU ha riconosciuto, altresì, una Inabilità temporanea Totale di giorni 25, una Inabilità Temporanea al 50% di 25 giorni ed una Inabilità temporanea al 25% di 70 giorni.
A riguardo ha poi chiarito il CTU che il disturbo d'ansia di natura lieve e temporanea è stato preso in considerazione per la determinazione del danno temporaneo.
Ciò posto, ai fini della liquidazione, deve darsi conto dell'adozione, avvenuta con Decreto del
Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, del Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, la cui entrata in vigore risale al 5 marzo 2025.
A riguardo, sebbene la disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, - a tenore della quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” – sia ostativa rispetto ad un'applicazione diretta delle dette tabelle alla fattispecie in esame, il Tribunale osserva, in adesione ad un recente arresto del Giudice di legittimità, che non sia preclusa la possibilità di fare delle dette tabelle un utilizzo indiretto “.. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)
..” (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11319 del 29/04/2025; nonché nella giurisprudenza di merito Corte di Appello di Napoli 4213 del 12.09.2025).
Del resto, come affermato dalla condivisibile giurisprudenza di merito appena poco sopra richiamata, se la liquidazione da parte del Giudice del danno non patrimoniale deve necessariamente essere operata in via equitativa, trattandosi di tradurre in termini monetari le
9 conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica e della sofferenza morale patita dal leso, il ricorso all'applicazione analogica della tabella unica nazionale, anche a sinistri ratione temporis esclusi dal suo ambito di applicazione diretta, appare conforme ad equità. Infatti, tra i possibili criteri di liquidazione utilizzabili, quello che si richiama ad una tabella approvata dal legislatore
è per definizione il più equo, tenuto anche conto del fatto che la tabella unica nazionale è, per espressa previsione legislativa, stata adottata in continuità "dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità", prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
È stato poi ancora osservato (Corte di Appello di Napoli cit. 4213/2025) che la suddetta tabella unica nazionale, recependo le indicazioni dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la distinzione tra punto del danno biologico ed incremento per danno morale, prevedendo un meccanismo in base al quale il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o massimo); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, D.P.R. n. 12 del 2025).
Peraltro, come stabilito dall'art. 138, comma 3 del CAP novellato, il Giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in "maniera rilevante" su specifici aspetti "dinamico- relazionali" personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati. Si tratta,
a ben vedere, del meccanismo che consente eventualmente l'ulteriore personalizzazione del risarcimento per tenere conto e valorizzare l'irripetibile singolarità del caso concreto.
È evidente, dunque, che il legislatore abbia affermato il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico- relazionali della vita del danneggiato ( nello stesso senso la giurisprudenza ha ritenuto che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un
10 compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).
Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25164 del 2020) nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico- relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni. (…) In questo campo la prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). Con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio.
Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo
11 presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione).
Nel caso che qui ci occupa, può riconoscersi all'istante l'incremento, da calcolarsi in misura media, al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore di cui parte attrice ha specificamente domandato il risarcimento, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro e del lungo periodo di convalescenza.
Non compete, invece, ad avviso del Tribunale alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte dei genitori della danneggiata, di una incidenza dei postumi permanenti ad esso residuati maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 12%, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (9 anni), applicando il punto base pari ad euro 2.912,56, incrementato del (valore medio per una IP del 12%), pari ad euro 882,51, per compensare il danno morale, e stimato, quindi, in euro 3.795,06 il punto base del danno non patrimoniale, tenuto conto del coefficiente di riduzione per età pari allo 0,96, il Tribunale ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità per il danno biologico residuato all'istante nella somma di €. 43719,14 di cui € 10.166,46 per il pregiudizio morale.
Venendo al danno biologico temporaneo, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo di euro
80,10, ottenuto applicando l'indennità giornaliera di base di euro 55,24 incrementata per il danno morale del 45% (valore medio tra il 30 ed il 60%) e le proporzionali riduzioni per il periodo di
ITP, va riconosciuta la somma di € 2002,45 per 25 giorni di ITT, di € 1001,23 per 25 giorni di
ITP al 50 % e di € 1401,72 per 70 giorni di ITP al 25 %, per complessivi € 4405,39.
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione dell'importo di euro
293,41, per il rimborso delle spese medico sanitarie documentate.
12 L'ammontare complessivo del risarcimento spettante a ascende ad € Persona_1
48417,94.
All'importo sopra indicato già calcolato all'attualità deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente,
Sent. 17 febbraio 1995 n.1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Nel caso di specie, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, competono all'attore gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici Istat al 11/09/2013, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 11.9.2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sentenze n. 13470/99, 4030/98).
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo con attribuzione all'avv. Luigi Chirico dichiaratasi antistatario, secondo i parametri medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le controversie civili davanti al Tribunale per lo scaglione relativo al valore della controversia individuato secondo il criterio del “decisum” (e, quindi, rientrante nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) da ritenersi congrui all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per l'attore, rapportata, altresì, al tenore delle difese svolte dalla controparte.
In applicazione del medesimo principio (soccombenza) sono definitivamente poste a carico del convenuto le spese di CTU separatamente liquidate.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_1
13 2) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Liberty 50Tg. 9X712 sprovvisto di assicurazione nella causazione del sinistro e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna il responsabile civile e in CP_1 Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t, quale Impresa designata alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di Parte_1
e , quali genitori esercenti la potestà sulla minore , Parte_2 Persona_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 48417,94 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
11.09.2013, quale momento del sinistro e, quindi, anno per anno, fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
3) condanna in solido tra loto e in persona del legale CP_1 Controparte_3 rapp.te p.t., quale Impresa designata alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
quali genitori esercenti la potestà sulla minore , delle spese
[...] Persona_1 processuali, che liquida in euro 7.616,00 per compenso ed € 759,00 per spese, oltre Iva e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Chirico, dichiaratosi anticipatario;
4) pone le spese della CTU a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro parte convenuta.
Aversa, 05.09.25
Il Giudice
dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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